AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2002.140
Data decisione, Autorità:
17.03.2003, ICCA
Incarto n.
11.2002.140
Lugano
17 marzo 2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.1998.415 (azione
di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione
del 27 maggio 1998 da
(patrocinato dall'avv. __________)
contro
(patrocinata dall'avv. __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'appellazione del 2 dicembre 2002 presentata da __________ __________ -__________
contro la sentenza emessa l'8 novembre 2002 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1965) e __________ __________ (1957) si sono sposati a
Berna il 19 novembre 1987. Dal matrimonio è nato __________ il 14 luglio 1990.
Durante la vita in comune il marito era capoinfermiere psichiatrico presso la __________
__________ __________ a Berna. La moglie lavorava per __________ __________ di
Berna, ma ha smesso l'attività alla nascita del figlio, salvo riprendere
un'occupazione a tempo parziale nel 1991 come segretaria per la __________ __________
a Berna. I coniugi vivono separati dal dicembre del 1996. Dal 26 giugno 1997
il marito si è domiciliato a __________ __________.
B. Il 27 giugno 1997 __________ __________ ha instato davanti al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione,
decaduto infruttuoso il 4 marzo 1998. In esito a un procedimento cautelare, con
decreto del 28 agosto 1998, il Pretore ha fissato il contributo alimentare per
la moglie in fr. 980.– mensili fino al 31 marzo 1999 e in fr. 1180.– dopo di
allora e in fr. 980.– quello per il figlio. Un appello presentato da __________
__________ -__________ contro tale decreto è stato respinto da questa Camera
con sentenza del 12 ottobre 2000 (inc. 11.1998.135). Successivamente, sempre
nel quadro di procedure provvisionali, con decreti del 3 aprile 2001 il Pretore
ha affidato __________ alla madre, riservato il diritto di visita del padre,
confermando la designazione di un curatore educativo (inc. DI.1997.722), e ha
soppresso il contributo alimentare per la moglie dal 14 dicembre 2000 (inc.
DI.2000.885). Con decreto del 14 dicembre 2001 egli ha poi aumentato il
contribuito di mantenimento per il figlio a fr. 1160.– mensili a decorrere dal
20 maggio 2001 e ha obbligato il marito a versare alla moglie, sempre dal 20
maggio 2001, un contributo alimentare di fr. 673.– mensili (inc. DI.2001.468).
C. Nel
frattempo, il 27 maggio 1998 __________ __________ ha intentato azione di
divorzio, chiedendo l'affidamento di __________, un contributo alimentare
mensile scalare per il figlio e il versamento di
fr. 30
000.– in liquidazione del regime dei beni. Nella sua risposta dell'8 febbraio
1999 Laura __________ -__________ si è opposta alla domanda, chiedendo che nel
caso in cui fosse pronunciato il divorzio il figlio fosse affidato a lei
medesima, le fosse versato un contributo alimentare di fr. 2000.– mensili per
sé e di fr. 1500.– per il figlio, le fosse corrisposto il 50% del valore di riscatto
di una polizza sulla vita e le fosse accreditata la metà degli averi del “secondo
pilastro” del marito. In via ricovenzionale essa ha chiesto la separazione con
le identiche conseguenze. Il marito ha proposto di respingere la
rinconvenzione. Il 5 gennaio 2000 il Pretore ha invitato le parti a esprimersi
sulle questioni toccate dal nuovo diritto del divorzio. Nelle sue osservazioni
del 14 febbraio 2000 __________ __________ ha ribadito la sua domanda e ha
mantenuto le richieste sulle conseguenze. __________ __________ -__________ è
rimasta silente. All'udienza preliminare del 13 marzo 2000 quest'ultima ha
chiesto lo stralcio della causa in attesa del periodo quadriennale di separazione.
Il Pretore ha deciso il 26 maggio 2000 di istruire la procedura come divorzio
su richiesta unilaterale (art. 115 CC). Il 2 agosto 2001 __________ __________ -__________
ha dichiarato al Pretore di aderire al principio del divorzio e di modificare
in tal senso le sue richieste. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato
al dibattimento finale. Nelle sue conclusioni del 28 giugno 2002 la convenuta
ha riaffermato le proprie domande, mentre il marito è rimasto silente.
D. Statuendo
l'8 novembre 2002, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato __________
alla madre (riservato il diritto di visita del padre), ha confermato la designazione
di un curatore educativo, ha posto a carico di __________ __________ un
contributo di mantenimento indicizzato di fr. 1440.– mensili (compresi gli
assegni familiari) per il figlio, ha negato alla moglie qualsiasi contributo,
ha obbligato quest'ultima a versare al marito fr. 1010.– in liquidazione del
regime dei beni e ha disposto l'accredito alla moglie della metà della differenza
fra le rispettive spettanze dei coniugi circa le prestazioni di libera uscita.
Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 2000.–, sono state poste a carico
delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Contro
la sentenza appena citata __________ __________ -__________ è insorta con un
appello del 2 dicembre 2002 nel quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato,
il contributo alimentare per il figlio sia versato al netto degli assegni
familiari, che l'ex marito sia tenuto a erogarle un contributo alimentare di
fr. 673.– mensili fino al mese di luglio del 2006, oltre all'importo di fr. 10
850.– pari alla metà del valore di riscatto di una polizza di assicurazione
sulla vita e che nulla sia da lei dovuto in liquidazione del regime dei beni.
Nelle sue osservazioni del 16 gennaio 2003 __________ __________ propone di
respingere l'appello e di confermare il giudizio impugnato.
Considerando
in diritto: 1. In questa sede rimangono litigiosi il contributo alimentare per la
moglie e il figlio, come pure la liquidazione del regime dei beni. Per quanto
riguarda i contributi alimentari, il Pretore ha accertato il reddito del marito
in fr. 6796.– mensili netti, compresi gli assegni familiari, e ha stabilito il
fabbisogno minimo di lui in fr. 2900.– (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1100.–, locazione
fr.
850.–, premio della cassa malati fr. 272.–, trasferte fr. 150.–, onere fiscale
fr. 400.–, spese per l'esercizio del diritto di visita fr. 130.–). Per quanto
concerne la moglie, il Pretore ha appurato un reddito di fr. 3984.– mensili
netti e un fabbisogno minimo di fr. 3030.– mensili (minimo esistenziale del
diritto esecutivo fr. 1250.–, locazione fr. 840.–, premio della cassa malati
fr. 190.–, assicurazioni fr. 200.–, partecipazione alle spese di salute fr.
200.–, trasferte fr. 50.–, onere fiscale fr. 300.–, spese per l'esercizio del
diritto di visita fr. 130.–). Il fabbisogno del figlio è stato fissato in fr.
1920.– mensili.
-
Quanto al contributo chiesto dalla moglie, il Pretore ha tenuto
conto che quest'ultima ha ormai raggiunto un'indipendenza economica tale da
riuscire a far fronte senza problemi al suo sostentamento. L'età, lo stato di
salute e la formazione professionale lasciano intravedere inoltre prospettive
di reddito favorevoli. Il figlio, ora dodicenne, diventa viepiù indipendente e
permetterà alla madre di aumentare la sua attività, mentre la lacuna previdenziale
è colmata con il riparto dei rispettivi averi di cassa pensione. Donde, per
finire, il rigetto di qualsiasi contributo.
-
L'appellante ricorda che i coniugi hanno diritto a un tenore di
vita equivalente a quello che precedeva la sospensione della comunione
domestica e postula in virtù di ciò un contributo alimentare di fr. 673.–
mensili. Essa rimprovera al Pretore di non avere tenuto conto del decreto
cautelare del 14 dicembre 2001 né del fatto che il marito percepisce gli
assegni familiari. Sul reddito del marito vi sarebbero dipoi discrepanze tra
quanto dichiarato alle autorità fiscali e quello risultante dai conteggi
dell'AVS. L'appellante sostiene altresì di non essere tenuta a lavorare a tempo
pieno prima del sedicesimo anno di età del figlio e che in concreto non
sussistono gli estremi per negarle un contributo in forza dell'art. 125 cpv. 3
CC. Se non che, così argomentando, essa omette di spiegare perché le
argomentazioni del Pretore, secondo cui essa è in grado di provvedere da sé al
proprio sostentamento, sarebbero criticabili. Su questo punto l'appello risulta
finanche irricevibile per insufficienza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f
CPC con rinvio al cpv. 5). Per di più, contrariamente a quanto l'appellante
reputa, il contributo alimentare non le è stato rifiutato poiché “manifestamente
iniquo” nel senso dell'art. 125 cpv. 3 CC, ma perché essa può riacquistare da
sé la propria indipendenza economica.
-
Si
aggiunga che l'obbligo di assistenza derivante dal matrimonio cessa di regola
con il divorzio. Solo ove non si possa ragionevolmente pretendere che un
coniuge provveda in modo autonomo al proprio debito mantenimento, inclusa
un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'art. 125 cpv. 1 CC prevede che
l'altro coniuge può essere tenuto a versare un contributo. Tale norma concreta
due principi: quello secondo cui, nella misura del possibile, dopo il divorzio
ogni coniuge deve sovvenire a se stesso, e quello secondo cui ogni coniuge va
incoraggiato ad acquisire o a riacquistare la propria indipendenza economica.
Per raggiungere tale autonomia, che può essere stata compromessa dal matrimonio,
uno dei coniugi può essere tenuto a sussidiare l'altro. Così com'è concepito,
l'obbligo dell'art. 125 cpv. 1 CC si fonda soprattutto sulle necessità del
coniuge richiedente e dipende dal grado di autonomia che si può pretendere da
lui, in particolare dalla sua capacità di intraprendere un'attività
professionale – o di riprendere un'attività professionale interrotta durante il
matrimonio – per coprire il proprio “debito mantenimento” (DTF 129 III 8 consid.
3). Sotto il profilo finanziario occorre considerare anzitutto il reddito
effettivo dei coniugi, ma anche quello ch'essi potrebbero conseguire dando
prova di buona volontà o facendo prova di ragionevole sforzo (DTF 128 III 5
consid. 4a).
Per il
resto, il contributo alimentare deve attenersi agli elementi oggettivi elencati
(per altro non esaustivamente) dall'art. 125
cpv. 2
CC. Tali criteri corrispondono in larga misura a quelli elaborati dalla giurisprudenza
in applicazione del vecchio diritto (Werro
in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, Berna 1999, pag. 41). Il giudice deve considerare – in specie – il
riparto dei ruoli avuto durante il matrimonio, la durata dell'unione, il tenore
di vita dei coniugi durante la comunione domestica, l'età e la salute di loro,
il rispettivo reddito e patrimonio, la portata e la durata delle cure ancora
dovute ai figli, la formazione professionale e le prospettive di reddito dei
due, il presumibile costo del reinserimento professionale del beneficiario,
come pure le aspettative di vecchiaia e previdenziali, incluso il risultato
prevedibile della divisione delle prestazioni d'uscita (art. 125 cpv. 2 CC). La
colpa dell'uno o dell'altro coniuge è, di contro, irrilevante (Schwenzer in: Praxiskommentar
Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 39 ad art. 125 CC). Nel risultato, il
contributo di mantenimento deve garantire al coniuge beneficiario almeno il
fabbisogno minimo, fermo restando che anche il debitore del contributo deve
poter conservare il proprio (DTF 127 III 70 consid. 2c con richiami di giurisprudenza).
Verso l'alto, esso non deve eccedere il tenore di vita avuto dal coniuge
beneficiario durante la vita in comune (art. 125 cpv. 2 n. 3 CC; Werro, op. cit., pag. 147, n. 673
segg.).
- In
concreto l'appellante risulta avere lavorato per la __________ SA di Berna fino
al 31 maggio 1990, quando ha smesso in vista della nascita del figlio (doc.
16). Nel giugno del 1991 essa ha iniziato un'attività a tempo parziale (10-20%)
per la __________ __________ di Berna come segretaria e dall'agosto del 1998 lavora
al 50% per la . Le sue entrate si compongono di fr. 3222.– mensili
netti, compresa la tredicesima mensilità, percepiti appunto dalla __________
(doc. 8 e 13), e di fr. 762.– mensili netti per l'attività all' (doc.
9 e 14), onde complessivi fr. 3984.– mensili. Il suo fabbisogno, non
contestato, ammonta a fr. 3030.– mensili.
a) Invero
l'interessata ha oggi 46 anni e deve occuparsi ancora del figlio tredicenne.
Ora, secondo giurisprudenza invalsa una donna divorziata può essere tenuta a cominciare
– o a ricuperare – un'attività lucrativa a tempo parziale allorché il figlio
minore a lei affidato compia i 10 anni, mentre un'attività a tempo pieno le può
essere imposta dal momento in cui tale figlio raggiunga i 16 anni (DTF 115 II
10 consid. 3c e 11 consid 5a; SJ 116/1994 pag. 91; Schwenzer, op. cit., n. 59 ad art. 125 CC). La prassi
relativa al vecchio diritto del divorzio si dipartiva dal principio, in ogni
modo, che dopo i 45 anni d'età non potesse più pretendersi da una moglie
divorziata la ricerca di un'attività lucrativa (Rep. 1997 pag. 59 consid. 2c
con rimandi). Dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto tale limite è stato
relativizzato però dal Tribunale federale, che ha sottolineato come per
determinati posti di lavoro l'offerta fissi il limite d'assunzione a 50 anni
(DTF 127 III 140 consid. 2c). Anche secondo la vecchia prassi, del resto, ove
al momento del divorzio una moglie di 45 anni già lavorasse a tempo parziale,
la questione era di verificare se un'estensione dell'attività lucrativa fosse
ragionevolmente e concretamente esigibile da lei. Analogo principio vige oggi,
nel nuovo diritto, per donne che a 45 anni non svolgono – o non svolgono più –
attività lucrativa (Schwenzer,
op. cit., n. 53 in fine ad art. 125 CC).
b) Nella fattispecie, come si è visto, già durante l'unione coniugale
la convenuta lavorava e oggi, con un grado di occupazione del 60-70%, essa
riesce a far fronte alle sue esigenze minime di fr. 3030.– mensili. L'età
attuale del figlio, poi, non impone più la sua presenza costante, mentre la
disponibilità professionale sarà maggiore con il compimento del sedicesimo anno
di età del ragazzo. Essa inoltre non denota – né pretende di avere –
particolari problemi di salute. Infine con quanto le rimane a fine mese (oggi
fr. 954.–), l'appellante può, con la metà della prestazione d'uscita versatale
dal marito, ricostituirsi un'adeguata previdenza professionale. Nelle
circostanze descritte, pur tenendo conto che il matrimonio è durato 15 anni, si
può ragionevolmente ritenere l'appellante in grado di far fronte autonomamente
al suo fabbisogno. Ne discende che l'appello, su questo punto, è destinato
all'insuccesso, senza che occorra esaminare le censure, ininfluenti, sul
reddito del marito.
-
L'appellante non contesta l'entità del contributo di mantenimento
per il figlio, fissato dal Pretore in fr. 1440.– mensili, ma chiede che a tale
importo siano aggiunti gli assegni familiari “percepiti come di legge dalla
madre cui il figlio è affidato”. Secondo l'art. 285 cpv. 2 CC, salvo diversa
disposizione del giudice, gli assegni per i figli spettanti alla persona tenuta
al mantenimento sono pagati in aggiunta al contributo. Nel caso in esame
entrambi i genitori percepiscono un assegno per il figlio (doc. G e 13) e il
Pretore ha fissato il contributo a carico del padre dipartendosi da un reddito
di lui di fr. 6796.– mensili comprendente, appunto, l'assegno di base
(sentenza, pag. 6). La questione sollevata dall'appellante non è pertanto di
rilievo, il fabbisogno del figlio essendo pacificamente coperto. Del resto,
proprio perché tale fabbisogno è coperto, la richiesta dell'appellante intesa a
cumulare assegno e contributo mira a ottenere un importo superiore alle
necessità del figlio, ciò che non è ammissibile (Wullschleger in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea
2000, n. 72 ad art. 285 CC). L'appellante chiede inoltre che il padre partecipi
alla metà delle spese straordinarie per il figlio. L'art. 286 cpv. 3 CC prevede
in effetti la possibilità di chiedere un contributo speciale in caso di bisogni
straordinari e imprevisti del figlio, che devono però essere addotti e
documentati. L'appellante neppure spiega quali sarebbero le necessità
straordinarie del figlio, sicché la domanda manca una volta ancora di
motivazione. Anche su questo punto l'appello è destinato così all'insuccesso.
-
Quanto
alla liquidazione del regime dei beni, il Pretore ha rilevato che la moglie non
era stata in grado di dimostrare che la BMW “518i Touring” in dotazione alla
coppia era un suo bene proprio e ha accolto la pretesa del marito, che
rivendicava la metà del valore venale del mezzo (fr. 2000.–). Egli ha
soggiunto dipoi che al momento della litispendenza della causa di divorzio il
marito aveva percepito fr. 1981.70 quale riscatto di una polizza sulla vita e
che il fatto di avere in precedenza ottenuto dalla compagnia di assicurazione
l'importo di fr. 21 700.–, utilizzati per far fronte alle spese connesse
all'organizzazione della vita separata, non era determinante ai fini della
definizione delle rispettive pretese in liquidazione del regime dei beni.
Donde, in sintesi, l'obbligo per la convenuta di versare all'attore fr. 1010.–
in liquidazione del regime matrimoniale. L'appellante ribadisce che
l'automobile è stata da lei acquistata in contanti con denaro ricevuto in prestito
dalla madre e pretende di nulla dovere all'ex marito, lo stesso essendosi già
appropriato della metà dei beni mobili.
L'argomentazione è fondata. Dagli atti risulta che il 2 luglio
1993 il garage __________ ha venduto una BMW “518i Touring” per fr. 24 500.–
(doc. 15 primo foglio). Dagli estratti prodotti dalla convenuta si desume che
il 28 giugno 1993 sono stati prelevati da un conto __________ fr. 20 000.–
(doc. 15, 4° foglio), che lo stesso giorno sono stati versati su un conto
dell'appellante __________ fr. 20 000.– (doc. 15, 3° foglio) e che il 2 luglio
1993 da quest'ultimo conto sono stati prelevati fr. 22 000.– (doc. 15 secondo
foglio). Contrariamente a quanto l'attore pretende, il conto __________ è
intestato a __________, madre della convenuta (doc. 10, 5° e 8° foglio). La
sequenza temporale dei versamenti permette dunque di ritenere che l'autovettura
sia stata pagata con fondi ricevuti dalla madre. In tali condizioni l'appellante
ha sufficientemente provato che la vettura è un suo bene proprio (art. 198 n. 2
e 4 CC) e non rientra nel calcolo dell'aumento. Al riguardo l'appello è
provvisto di buon diritto.
- Per
quel che concerne il riscatto dell'assicurazione sulla vita, l'appellante
sottolinea che nel giugno del 1997 il marito ha ricevuto dalla compagnia di
assicurazioni fr. 21 700.–, il cui uso non ne giustifica l'esclusione dal
calcolo dell'aumento. Ora, dagli atti si deduce che nell'aprile 1997 la __________
assicurazioni ha concesso all'attore un mutuo fr. 21 700.–, versandogli fr. 20
816.90 previa consegna in garanzia di una polizza relativa a un'assicurazione
sulla vita. Il contratto di assicurazione è stato poi disdetto il 17 febbraio
1998 e all'attore sono stati versati fr. 1981.70 (doc. SS nell'inc. DI.1997.694,
richiamato). Non essendovi prova circa l'appartenenza a un'altra massa, in
particolare del fatto che i premi siano stati pagati con beni propri, il capitale
ricevuto dall'attore durante il regime deve pertanto considerarsi alla stregua
di un acquisto (Hausheer/Reusser/Geiser
in: Berner Kommentar, n. 72 ad art. 197; Hausheer
in: Basler Kommentar, 2a edizione, n. 22 ad art. 197; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les
effets du mariage, Berna 2000, n. 1117, pag. 456).
Quanto
allo scioglimento del regime matrimoniale, in caso di divorzio esso retroagisce
al giorno della presentazione della domanda (art. 204 cpv. 2 CC), il quale si determina
secondo il diritto cantonale (Deschenaux/Steinauer/Baddeley,
op. cit., n. 1236 pag. 504). Prima che
entrasse in vigore il nuovo diritto del divorzio nel Ticino l'istanza di
conciliazione creava litispendenza (art. 421 cpv. 2 vCPC). In concreto lo
scioglimento del regime matrimoniale dovrebbe pertanto considerarsi avvenuto il
27 giugno 1997. Dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto (1° gennaio 2000) il
divorzio è retto dalla legge nuova (art. 7a cpv. 1 tit. fin. CC),
applicabile anche alla fattispecie (art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC). Più
non sussistendo il tentativo di conciliazione, da allora la litispendenza si instaura
nel Ticino con l'introduzione dell'azione (art. 136 cpv. 2 CC). Comunque sia,
ciò non ha importanza nel caso specifico. Il 27 giugno 1997 infatti il marito
aveva già consumato il capitale per le proprie esigenze (interrogatorio formale
del 20 maggio 1998 nell'inc. DI.1997.1277, richiamato), né l'appellante
pretende il contrario. L'importo in questione non può essere inserito tra gli acquisti
dell'attore (art. 207 cpv. 1 CC). Tutt'al più la convenuta avrebbe potuto chiedere
la reintegra di quel capitale negli acquisti (art. 208 CC), ma essa non ha reso
verosimile che l'alienazione sia avvenuta con l'intenzione di sminuire la sua
partecipazione (art. 208 cpv. 1 n. 2 CC;
Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1
441 pag. 576), non essendo sufficiente al proposito il generico accenno
all'ipotesi che “tale prelevamento è strumentale e finalizzato unicamente a
peggiorare la situazione patrimoniale della moglie e del figlio” (appello, pag.
5).
In
conclusione, a titolo di liquidazione del regime dei beni l'attore verserà
quindi alla convenuta fr. 990.85 (metà di fr. 1981.70). L'appello dev'essere
accolto entro tali limiti.
- Gli
oneri processuali del giudizio odierno seguono il dettato dell'art. 148 cpv. 1
CPC. L'appellante soccombe in misura pressoché totale, ragion per cui si
giustifica di porre tasse e spese a suo carico (rinunciando a prelevare la
trascurabile quota a carico dell'attore), con obbligo di rifondere alla
controparte un'equa indennità per ripetibili ridotte. L'attuale giudizio non incide
per contro in maniera apprezzabile sulle spese e le ripetibili di primo grado,
che possono rimanere invariate.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente
accolto e il dispositivo n. 9 della sentenza impugnata è cosi riformato:
__________ verserà a __________ l'imposto di fr.
990.85 in liquidazione del regime dei beni.
Per
il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
500.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1200.– per
ripetibili.
- Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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