AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2002.136
Data decisione, Autorità:
28.04.2004, ICCA
Incarto n°
11.2002.136
Lugano
28 aprile 2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2002.112
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno
Campagna promossa con istanza del 18 aprile 2002 da
AA0
(patrocinata dall' RA0
contro
AP0
(patrocinato dall' RA0);
giudicando
ora sul decreto cautelare dell'8 novembre 2002 con
cui il Pretore ha, fra l'altro, posto a carico di AP0 un contributo alimentare
provvisionale per moglie e figlia;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 21 novembre 2002 presentato da AP0 contro il decreto cautelare
emesso l'8 novembre 2002 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
-
Se
dev'essere accolto l'appello adesivo del 13 gennaio 2003 presentato da AA0
contro il medesimo decreto;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di provvigione ad litem contestuale
all'appello adesivo;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP0 (12 giugno 1954) e AA0 (2 dicembre 1960) si sono sposati a
__________ il 27 luglio 1984. Dal matrimonio è nata C__________, l'8 dicembre
1986. Il marito è agente della polizia cantonale. La moglie, casalinga, lavora
anche a titolo indipendente come maestra di guida per autoveicoli e moto. I
coniugi vivono separati dal 1° dicembre 2001, quando AA0 ha lasciato (insieme
con la figlia) l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi in un
appartamento a __________.
B. Il
18 aprile 2002 AA0 si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona per
ottenere – già in via cautelare – misure protettrici dell'unione coniugale, in
particolare l'autorizzazione a vivere separata, l'affidamento a sé della
figlia, riservato al padre il più ampio diritto di visita e l'attribuzione al
marito dell'abitazione coniugale (dietro versamento di una pigione). Essa ha
chiesto inoltre che al marito fosse ordinato di versare su un conto bancario
intestato a entrambe le parti le pigioni corrisposte da terzi per la locazione
di immobili comuni, di produrre tutti i documenti riguardanti il patrimonio
coniugale, come pure gli estratti dei conti bancari a lui intestati, e di
giustificare i costi della comunione domestica. Infine essa ha postulato un
contributo alimentare retroattivo dal 1° dicembre 2001 di fr. 1900.– mensili
indicizzati per sé e uno di fr. 1620.– per la figlia (con rifusione delle spese
straordinarie, da dividere a metà), oltre a una provvigione ad litem di
fr. 3000.–. Accertata la propria incompetenza per territorio, i coniugi essendo
domiciliati a __________ il Pretore ha trasmesso d'ufficio l'istanza, il 15
maggio 2002, al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna.
C. Alla
discussione cautelare del 28 maggio 2002 AA0 ha sollecitato anche la consegna
di effetti personali e l'attribuzione di un rustico con autorimessa, accessoria
all'abitazione coniugale. AP0 ha postulato a sua volta la sospensione della
comunione domestica, l'assegnazione dell'alloggio coniugale, l'affidamento
della figlia alla madre (riservato il suo diritto di visita) e la gestione
regolamentata dei beni in comproprietà, offrendo un contributo alimentare di
fr. 185.– mensili per la moglie e uno di 1080.– mensili per la figlia. Egli si
è opposto invece a tutte le altre richieste, in particolare all'effetto
retroattivo dell'assetto provvisionale dal 1° dicembre 2001.
D. Con
una successiva istanza del 7 ottobre 2002 AA0 ha modificato parzialmente le
proprie domande cautelari, chiedendo l'assegnazione dell'alloggio coniugale dal
1° dicembre 2002, la consegna di una motocicletta, il blocco – sotto
comminatoria dell'art. 292 CP – dei conti intestati al marito o di cui
quest'ultimo risulta beneficiario economico presso l'UBS SA (succursale di
__________), delle polizze assicurative presso la Ginevrina Assicurazioni
(agenzia di __________) e la Helvetia Patria di __________, come pure della
prestazione di libero passaggio maturata dal coniuge presso la Cassa pensioni
dell'amministrazione cantonale. Essa ha chiesto dipoi il blocco delle quote in
proprietà del marito (½) sulle particelle n. 157 e 158 e 330 RFD di __________.
All'udienza tenutasi il 14 ottobre 2002 i coniugi hanno ribadito i propri punti
di vista. AP0 ha demandato al giudice la decisione sull'ammontare del
contributo di mantenimento in favore della figlia.
E. Con
decreto cautelare dell'8 novembre 2002 il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere
separati, ha attribuito al marito l'abitazione coniugale, ha affidato la figlia
alla madre (riservato il diritto di visita del padre), ha ordinato la consegna
a AA0 della motocicletta (con la comminatoria dell'esecuzione effettiva), ha
ordinato il blocco dei noti conti presso l'UBS SA e delle polizze assicurative
presso la Ginevrina Assicurazioni e la Helvetia Patria, fissando dal 1°
dicembre 2001 un contributo alimentare di
fr.
1900.– mensili per la moglie e uno di fr. 1620.– mensili per la figlia, assegno
familiare compreso. La tassa di giustizia e le spese di complessivi 320.– sono
state poste a carico del convenuto, con l'obbligo di rifondere alla moglie fr.
1500.– per ripetibili.
F. Contro
il predetto decreto è insorto AP0 con un appello del 21 novembre 2002 nel quale
chiede che, previa concessione dell'effetto sospensivo, in riforma del giudizio
impugnato i contributi alimentari a suo carico dal 1° dicembre 2001 al 31
ottobre 2002 siano annullati. L'ex presidente di questa Camera ha accolto la
richiesta di effetto sospensivo il 4 dicembre 2002. Il 16 dicembre 2002 AA0 ha
instato per la revoca dell'effetto sospensivo, che è stata respinta con decreto
presidenziale dell'8 gennaio 2003. Nelle sue osservazioni del 13 gennaio 2003
AA0 propone poi di respingere l'appello e in via adesiva essa chiede la riforma
del decreto impugnato nel senso di obbligare il marito di versarle, con effetto
retroattivo dal 1° dicembre 2001, l'importo di fr. 2800.– a titolo di pigione
su un conto bancario intestato a entrambi i coniugi. Essa sollecita inoltre
provvedimenti cautelari perché agli inquilini degli immobili appartenenti ai
coniugi sia ingiunto di versare gli affitti direttamente sul suddetto conto, postulando
altresì il versamento di fr. 1500.– a titolo di provvigione ad litem per
i costi della procedura d'appelloAP0 non ha presentato osservazioni all'appello
adesivo.
Considerando
in diritto: I. Sull'appello
principale
-
Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC)
sono emanate seguendo la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 4
n. 5 e art. 5 LAC), in esito alla quale il Pretore statuisce con “sentenza”
(art. 368 cpv. 2 CPC). In qualsiasi stadio di causa, inoltre, il giudice può
decretare provvedimenti cautelari (Cocchi/Trezzini,
CPC massimato e commentato, Lugano 2000, nota 880 ad art. 371 CPC).
Nella fattispecie il Pretore ha statuito – appunto – sull'assetto provvisionale
dei coniugi. Ora, i decreti cautelari sono impugnabili entro dieci giorni,
sempre che siano emessi “previo contraddittorio” (art. 382 cpv. 1 CPC). In
concreto il Pretore aveva annunciato all'udienza del 14 ottobre 2002 che, “dopo
aver preso la decisione provvisionale”, avrebbe convocato le parti “per la
discussione di merito” (act. IV, pag. 3 in fondo). Nessuna delle parti ha
reagito, sicché v'è da presumere che entrambe abbiano ritenuto chiusa
l'istruttoria e rinunciato alla discussione finale provvisionale. Ne segue che
l'appello, tempestivo, è ricevibile.
-
Il
Pretore ha posto a carico del marito, retroattivamente dal 1° dicembre 2001,
un contributo provvisionale di fr. 1900.– mensili per la moglie e di fr. 1620.–
mensili per la figlia. L'appellante chiede che l'obbligo decorra solo dal
novembre del 2002, contestandone l'imposizione retroattiva nell'ambito di un
giudizio puramente sommario. Egli sostiene altresì che nel caso specifico
neppure sono stati resi verosimili gli estremi del danno irreparabile e dell'urgenza,
previsti dall'art. 376 CPC, dato che la moglie non avrebbe problemi a mantenere
se stessa e la figlia, grazie ai propri redditi professionali e all'incasso di
pigioni pagate dagli inquilini. Per di più, la decisione appellata
precorrerebbe il merito in modo inammissibile.
-
L'art.
176 cpv. 1 n. 1 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione
domestica, a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i contributi pecuniari
dell'uno in favore dell'altro. Tali contributi possono essere chiesti “per il
futuro e per l’anno precedente l’istanza” (art. 173 cpv. 3 CC; Hausheer/ Reusser/Geiser, in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 28 ad
art. 176 CC). Prima di fissare contributi retroattivi, in ogni modo, il giudice
verifica che il coniuge debitore non abbia già adempiuto l'obbligo. Parimenti
egli esamina se l'inattività del coniuge richiedente non connoti una rinuncia
ai contributi per il periodo che precede l'istanza (Hasenböhler in: Basler Kommentar, ZGB I, 2a edizione,
n. 14 ad art. 173 CC).
-
Nel
quadro di misure a protezione dell'unione coniugale l'ammissibilità di misure
provvisionali è disciplinata dai Cantoni (Bräm
in: Zürcher Kommentar,
edizione 1998, n. 15 ad art. 180 CC; Haus-heer/Reusser/Geiser
in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 21 ad art. 180 CC). Nel Ticino
l'art. 376 cpv. 1 CPC subordina l'emanazione di simili provvedimenti a tre
requisiti cumulativi: la verosimiglianza di un notevole pregiudizio, la
necessità di procedere con urgenza e la parvenza di buon esito insita
nell'azione di merito (DTF 112 II 32, 91 II 144, 88 II 279; Rep. 1988 pag. 351
consid. 1 con richiamo). L'esistenza dei tre requisiti, che va esaminata
d'ufficio (Rep. 1989 pag. 127 con riferimenti), non giustifica in ogni modo
qualsiasi provvedimento cautelare: il principio della proporzionalità esige
che, comunque sia, la misura richiesta si limiti allo stretto indispensabile,
mantenga cioè un ragionevole rapporto tra il fine perseguito e la restrizione
decretata (I CCA, sentenza del 3 febbraio 1999 in re O., consid. 3).
-
Per quanto riguarda i contributi, secondo l'appellante quelli decretati
a suo carico dal 1° dicembre 2001 al 31 ottobre 2002 per un ammontare
complessivo di fr. 45 000.– devono considerarsi retroattivi. A torto. La moglie
ha chiesto il versamento di contributi di mantenimento per sé e la figlia con
istanza del 18 aprile 2002. Solo i contributi dei quattro mesi e mezzo che
precedono tale istanza (dal dicembre del 2001, data della separazione di fatto,
fino all'aprile del 2002) sono quindi retroattivi. Ciò premesso, è vero che il
Pretore non ha motivato la retroattività dell'obbligo, né è dato di comprendere
perché abbia ravvisato in concreto i presupposti dell'art. 376 cpv. 1 CPC. Sia
come sia, nella misura in cui i contributi provvisionali sono stati chiesti per
il lasso di tempo precedente l'inoltro della domanda, incombeva all'istante
rendere verosimili i requisiti della citata norma. Nel suo memoriale essa si è
limitata a indicare la data della separazione di fatto, ma non ha allegato
alcun notevole pregiudizio né tanto meno la necessità di procedere con
urgenza. Il giudizio potrà essere diverso – se mai – nel quadro della decisione
finale, che non soggiace alle premesse dell'art. 376 CPC, sempre che il debitore
non abbia già onorato parte dell'obbligo, la moglie risultando avere incassato
pigioni sull'arco di vari mesi per un importo totale di fr. 4800.–
(osservazioni all'appello, punto 5). In parziale accoglimento del ricorso, il
decreto impugnato deve quindi essere annullato nella misura in cui il Pretore
ha imposto all'appellante il pagamento di contributi antecedenti l'aprile del
II. Sull'appello
adesivo
-
Con
l'appello adesivo l'istante postula l'adozione di provvedimenti cautelari “in
aggiunta a quanto decretato dal Pretore”, chiedendo che agli inquilini degli
immobili posti sulle particelle n. 157 e 330 RFD di __________ sia ordinato di
versare le pigioni su un apposito conto bancario con firma collettiva a due. Se
non che, tale richiesta è nuova, e come tale irricevibile (art. 321 cpv. 1
lett. b CPC). Si aggiunga che il divieto di fatti, domande e prove nuove
riguarda non solo i provvedimenti cautelari adottati dal Pretore nel quadro di
procedimenti a tutela dell'unione coniugale, ma anche le misure provvisionali
emanate nell'ambito di una causa di stato (FamPra.ch 1/2001 pag. 128 consid. 1
e 2; I CCA, sentenza del 27 luglio 2000 in re S., consid. 1, notificata anche
al patrocinatore dell'appellante). Certo, il presidente della Camera civile di appello
è abilitato a statuire giusta l'art. 377 cpv. 2 CPC su domande cautelari
proposte nell'ambito di appelli contro domande cautelari, ma ciò vale solo
nella misura in cui tali domande siano già state decise dal Pretore (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 2 ad art.
377). In proposito l'appello sfugge perciò a qualsiasi esame.
-
L'appellante
adesiva chiede altresì che l'abitazione coniugale sia attribuita al marito
“contro pagamento di un corrispettivo di fr. 2800.– retroattivamente al 1°
dicembre 2001 sul conto n. __________della Banca Raiffeisen di __________,
intestato a entrambi i coniugi, con firma collettiva a due, a copertura degli
oneri ipotecari correnti, delle spese d'ammortamento e dell'assicurazione acqua
e incendio”. La domanda era già contenuta nell'istanza del 18 aprile 2002, ma
la richiedente l'ha poi abbandonata, postulando l'attribuzione a sé
dell'abitazione coniugale (“istanza di adattamento” del 7 ottobre 2002).
Riproposta in appello dopo la citata rinuncia, la richiesta si palesa nuova e
come tale irricevibile per i motivi già esposti al considerando che precede.
Del resto, non avendo il Pretore statuito al riguardo, sulla questione questa
Camera non potrebbe giudicare per la prima volta. Al riguardo l'appello va
dichiarato inammissibile.
-
L'appellante adesiva chiede dipoi la condanna della controparte al
versamento di una provvigione ad litem di fr. 1500.– per la procedura
d'appello. A parte il fatto però che l'istituto è destinato per sua natura – e
così era già nel vecchio diritto del divorzio (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3a edizione,
n. 287 ad art. 145 vCC) – a finanziare spese future, non a rimunerare prestazioni
già eseguite (come la stesura di un ricorso) o a coprire esborsi già affrontati
(I CCA, sentenza inc. 11.2002.45 del 4 settembre 2003 in re M., consid. 11),
questa Camera ha già avuto modo di ricordare che lo stanziamento di una
provvigione ad litem esiste solo come misura provvisionale a norma
dell'art. 137 cpv. 2 CC (Leuenberger
in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 53 ad art.
137). E l'art. 137 CC riguarda solo cause di divorzio o di separazione. Certo,
anche nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale una parte può
essere tenuta a finanziare le spese legali e giudiziarie cui l'altra parte
deve far fronte. Data la natura del procedimento, tuttavia, ciò non può
avvenire a titolo di anticipo. Nel quadro di tali procedure il giudice decide
con la sentenza finale, statuendo sugli oneri processuali e le ripetibili, chi
è chiamato a sopportare le spese e in che proporzione (I CCA, sentenza inc.
11.2001.88 dell'11 luglio 2002 in re M., consid. 5 e 7, massima pubblicata nel
Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 24, pag. 12).
Dovesse –
per ipotesi – una procedura a protezione dell'unione coniugale rivelarsi troppo
laboriosa perché l'istante possa attendere il dispositivo sulle spese e le ripetibili
contenuto nel giudizio finale, poco cambierebbe. Quand'anche si ammettesse, in
effetti, che in particolari circostanze l'istante non abbia la possibilità di
sovvenire nemmeno temporaneamente ai costi del processo, ciò non legittima una
provvigione ad litem. Tutt'al più, in simili ipotesi, il giudice tiene
conto delle peculiarità del caso nel calcolo del contributo pecuniario (art.
176 cpv. 1 n. 1 CC) che l'istante chiede per il proprio mantenimento (cfr. DTF
114 II 25 in alto). In materia di protezione dell'unione coniugale il Tribunale
federale ha già avuto modo di precisare, in effetti, che i costi del procedimento
rientrano nei doveri di mantenimento giusta l'art. 163 CC (DTF inedita del 15
marzo 2001 in re Z., 5P.43/2001, consid. 2 con rinvio a Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n.
15 ad art. 163 CC e a Stettler/Germani,
Droit civil: effets généraux du mariage, art. 159–180 CC, 2ª edizione, pag. 65
n. 82). Una provvigione ad litem non entra, comunque sia, in linea di
conto.
III. Sulle
spese e le ripetibili
- Gli
oneri del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art.
148 cpv. 1 e 2 CPC). L'appellante principale risulta perdente per due terzi e
in tal misura gli sono addebitate le spese, con obbligo di rifondere alla
controparte un'indennità per ripetibili ridotte. L'appellante adesiva soccombe
per intero. Non è il caso tuttavia di assegnare ripetibili al convenuto, che
non ha presentato osservazioni e non ha quindi dovuto sopportare costi presumibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
principale è parzialmente accolto, nel senso che il decreto impugnato è così
riformato:
-
A titolo di contributo alimentare provvisionale
per la figlia C__________, dal 1° aprile 2002 AP0 è tenuto a versare
anticipatamente ogni mese a AA0 la somma di fr. 1620.–, assegno familiare compreso.
-
Dal
1° aprile 2002 AP0 è tenuto a versare ogni mese a AA0, a titolo di contributo
alimentare provvisionale, la somma di fr. 1900.– in via anticipata.
Per
il resto l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
II. Gli oneri
dell'appello principale, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono
posti per un terzo a carico di AA0 e per il resto a carico di AP0 che rifonderà
alla controparte fr. 800.– per ripetibili ridotte.
III. L'appello
adesivo è irricevibile.
IV. Gli oneri
dell'appello adesivo, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono
posti a carico dell'appellante adesiva. Non si attribuiscono ripetibili.
V. La
richiesta di provvigione ad litem è respinta.
VI. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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