Appeal withdrawn after death of party; no costs awarded

11.2002.135Outro Tribunal10 de fev. de 2003Withdrawn

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Resumo

In a divorce proceeding with partial agreement, the Preture of Lugano had struck the case from the docket after the death of one party and refused legal aid. The appellant challenged only the refusal of legal aid, but later withdrew the appeal. The Court of Appeal noted the withdrawal, struck the appeal from the docket as abandoned, and, because of the special circumstances and the fact that the appeal had not even been served on the other side, ordered that no court fees or costs be charged and no compensation be awarded.

Regest

Art. 352 CPC; withdrawal of an appeal and allocation of costs: the withdrawal of an appeal is, as a rule, tantamount to abandonment of the proceedings and normally entails the burdening of the withdrawing party with the costs caused thereby (consid. implicit). Exceptionally, however, the appellate court may waive any fees and expenses and deny party compensation where the particular circumstances so justify, especially if the appeal was not even served on the opposing party.

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.2002.135

Data decisione, Autorità: 10.02.2003, ICCA

Incarto n.: 11.2002.135

Lugano 10 febbraio 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa _.__. (divorzio su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 4 settembre 2001 da

__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)

e

__________ , __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________ -, __________);

premesso che con decreto del 31 ottobre 2002 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha stralciato la causa dai ruoli per intervenuto decesso di __________ __________ il __________ __________ 2002, negando a __________ __________ il beneficio dell'assistenza giudiziaria;

accertato che contro il giudizio appena citato __________ __________ ha introdotto un ap­pello il

25 novembre 2002 per ottenere il beneficio rifiutatole dal Pretore;

ricordato che con ordinanza del 29 novembre 2002 la presidente di questa Camera ha accertato la sospensione della procedura a norma dell'art. 104 CPC;

preso atto che il 5 febbraio 2003 l'appellante ha comunicato di ritirare l'appello;

stabilito che nelle circostanze descritte rimane da statuire sugli oneri processuali e le ripetibili di secondo grado;

rammentato che, di regola, il ritiro dell'appello equivale a desistenza, sicché il recesso da una lite comporta l'obbligo di sopportare le tasse e le spese cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);

ritenuto nondimeno che le particolarità della fattispecie giustificano di soprassedere a ogni prelievo, né è il caso di assegnare ripetibili alla controparte, cui l'appello non è nemmeno stato intimato;

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

  1. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

  2. Intimazione:

– avv. __________ __________, ; – avv. __________ __________ -, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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