AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2002.13
Data decisione, Autorità:
06.02.2003, ICCA
Incarto n.
11.2002.13
Lugano
6 febbraio
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .____. (nullità
di testamento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione
del 7 gennaio 1999 da
__________, __________, e
__________, __________
(patrocinati dall'avv. __________
__________, __________)
contro
__________ __________ -__________, __________
(ora patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 5 febbraio 2002 presentato da __________ __________ -__________
contro la sentenza emessa il 14 gennaio 2002 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
- Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ -__________ (1905), vedovo, domiciliato a
__________, è deceduto a __________ il __________ __________ 1997, lasciando
come eredi legittimi la figlia __________ e i nipoti __________ e __________
__________. Nell'aprile del 1990, dopo la morte della moglie __________, egli
aveva stipulato con la figlia __________, il genero __________ __________ e i
di lui figli __________ e __________ un contratto di divisione, donazione e
permuta che prevedeva, in particolare, il frazionamento della particella n.
__________ RFD di __________, appartenente a lui medesimo in comproprietà con
la moglie __________, in due fondi, l'uno intestato alla figlia __________ (particella
n. __________ RFD) e l'altro in comproprietà ai membri della famiglia
__________ (nuova particella n. RFD), senza versamento di conguagli.
L'8 dicembre 1993 __________ __________ - aveva donato inoltre
un'altra particella di sua proprietà (n. __________RFD) alla figlia __________.
B. Il
19 gennaio 1998 è stato pubblicato davanti al Pretore del Distretto di
Bellinzona un testamento olografo del 13 aprile 1993 nel quale __________
__________ -__________ ha disposto – tra l'altro – quanto segue:
Nomino mia figlia __________ erede universale di tutti i miei beni, (…) escludendo
ogni altro erede per i motivi seguenti:
a) Dal decesso di mia moglie avvenuto nel 1987 e
maggiormente dal 1988 in cui mia figlia __________ si è ammalata e conseguentemente
deceduta, __________ si è totalmente dedicata a me sostenendomi fisicamente,
moralmente e affettivamente, provvedendo a farmi vivere dignitosamente nella
casa di via __________, assistendomi e occupandosi di tutto a sacrificio della
sua vita privata, prendendo a suo carico la parte finanziaria concernente gli alimenti,
l'abbigliamento e i costi di manutenzione ordinaria della casa;
b) Ritengo inoltre sufficiente la parte di successione
e donazione ricevuta nel 1990 dai miei nipoti __________ e __________
__________ considerando la totale mancanza di riguardo nei miei confronti mostrata
da __________ che non mi ha mai fatto visita durante questi anni negandomi ogni
assistenza benché le fosse molto facile verificare ogni tanto le mie condizioni;
c) Indegno è stato l'atteggiamento di __________ verso
__________ a proposito della precedente successione il quale ha sostenuto che
mia figlia se ne è approfittata. Essa ha agito correttamente secondo la mia
volontà, dando ai __________ la possibilità di scegliere casa e terreno della
part. __________che essi volevano. Tale accusa è per me inaccettabile;
d) Dal 1976 al 1989 la famiglia __________ ha inoltre
usufruito dell'intera mia casa (part. __________) di due appartamenti più prato
coltivo, contro pagamento di fr. 240.– mensili, somma ritenuta irrilevante, ma
accettata per il quieto vivere delle nostre famiglie, privando __________ di un
introito ragionevole; le fu inoltre proibito di affittare l'appartamento al
quale aveva diritto.
È mia ferma volontà che la casa di via __________ a __________ sia di proprietà
di __________ senza altra compensazione ai __________.
Infine intendo diseredare i miei nipoti __________ e __________ per la grave
mancanza di correttezza verso __________ in relazione al tentativo di
misconoscere la validità degli accordi del 1989 di cui allego copia, e che
prevedono un conguaglio di fr. 64'415 (95'000 a tutt'oggi, dopo correzione dei
mq ufficiali e compreso gli interessi) a mia figlia __________. Tali accordi
sono validi e il comportamento ingordo dei miei nipoti ha compromesso la
serenità famigliare.
Non
c'è bene che valga la serenità tra i membri di una famiglia.
Se contro le mie espresse volontà i miei nipoti volessero contestare i motivi
di esclusione o diseredazione, e questi non dovessero essere riconosciuti dalle
istanze giudiziarie, dispongo che i miei nipoti vengano ridotti alla legittima,
sulla quale dovranno lasciarsi imputare al minimo
– fr. 500 mensili dal marzo
1983 a settembre 1988 e fr. 1000 mensili da ottobre 1988 al mio decesso per
vitto, abbigliamento e articoli domestici;
– fr. 200'000 per assistenza
e tempo dedicati a tutt'oggi;
– fr. 95'000 per conguaglio
accordo del 1989, a tutt'oggi.
Chiedo ai miei nipoti di rispettare le mie ultime volontà con tutte le forme
di riguardo nei confronti di __________.
C. Con petizione del 7 gennaio 1999 __________ e __________
__________ hanno convenuto __________ __________ -__________ davanti al Pretore
del Distretto di Bellinzona, chiedendo
l'annullamento del testamento o – in subordine – che fosse accertata
l'inesistenza di cause di diseredazione e che fossero ridotte in quanto lesive
della loro porzione legittima tanto le disposizioni testamentarie quanto la donazione
dell'8 dicembre 1993 a __________ __________ -__________ della particella n.
__________RFD di __________. Con risposta del 12 aprile 1999 la convenuta ha
proposto di respingere la petizione e nei successivi allegati le parti hanno ribadito
il loro punto di vista. Esperita l'istruttoria, esse hanno rinunciato al dibattimento
finale, presentando conclusioni scritte. Nel loro memoriale, del 27 novembre
2001, gli attori hanno rinunciato a chiedere l'annullamento del testamento,
limitandosi a postulare l'accertamento circa l'inesistenza di cause di
diseredazione (sicché le loro quote ereditarie di 6/16
dei beni ammonterebbero a fr. 13 923.56 ciascuno) e l'annullamento delle
disposizioni testamentarie in cui il defunto riconosce debiti verso la figlia
per vitto, abbigliamento, articoli domestici, assistenza e tempo, come pure per
il conguaglio relativo alla convenzione del 1989. In via subordinata essi propongono
di ricondurre tali deduzioni nella giusta misura e di ridurre a fr. 443 750.–
l'avvenuta donazione della particella n. __________RFD alla convenuta, sicché
le loro quote ereditarie ammontano per finire a fr. 133 125.– ciascuno. Nel suo
memoriale del 28 novembre 2001 la convenuta ha riaffermato la sua opposizione.
C. Con
sentenza del 14 gennaio 2002 il Pretore ha parzialmente accolto la
petizione, nel senso che ha accertato l'inesistenza della causa di
diseredazione (motivo per cui le quote di 6/16 del
compendio ereditario ammontano a fr. 13 923.56 per ciascuno degli attori), ha
annullato le disposizioni testamentarie con cui il defunto riconosceva debiti
verso la convenuta di fr. 500.– mensili per vitto, abbigliamento, articoli domestici,
di fr. 200 000.– per assistenza e tempo dedicatigli e di fr. 95 000.– per il conguaglio
relativo all'accordo del 1989, riducendo inoltre la donazione dell'8 dicembre
1999 alla convenuta a fr. 443 750.– in quanto lesiva della porzione legittima
degli attori, di modo che le rispettive quote ereditarie di 6/16
sono risultate ammontare a fr. 133 125.– ciascuno. Le spese, con una tassa di
giustizia di fr. 4000.–, state poste per un terzo a carico degli attori e per
il resto a carico della convenuta, tenuta a rifondere ai primi fr. 6500.– per
ripetibili.
D. Contro la sentenza appena citata __________ __________
-__________ è insorta con un appello del 5 febbraio 2002 nel quale chiede che
il giudizio del Pretore sia riformato nel senso di ridurre la citata donazione
dell'8 dicembre 1999 in modo tale che la porzione legittima degli attori
ammonti a complessi fr. 95 218.– ciascuno. Nelle loro osservazioni del 25
marzo 2002 __________ e __________ __________ propongono di respingere
l'appello e di confermare la sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha negato anzitutto l'esistenza di cause di diseredazione,
riconoscendo agli attori la porzione legittima. Per quanto riguarda il litigio
sul conguaglio, egli ha rilevato che con la firma del contratto 13 aprile 1990
la convenuta aveva esplicitamente rinunciato a conguagli e che i motivi di
natura fiscale da lei addotti per giustificare ciò non erano stati provati.
Egli ha soggiunto che, quand'anche il testatore si trovasse in errore a tale
riguardo e che una causa di diseredazione potesse essere ammessa dal lato
soggettivo, oggettivamente il fatto non era sufficientemente grave né
dimostrato. Una grave, illecita e colpevole violazione degli obblighi derivanti
dal diritto della famiglia non si ravvisava nemmeno nel fatto per i nipoti – in
particolare __________– non avessero più fatto visita al nonno. Il Pretore ha
poi verificato se le prestazioni svolte dalla convenuta per il genitore
andassero rimunerate, come prevedeva il testamento, o rientrassero semplicemente
nei doveri filiali. Ne ha concluso che, avesse saputo il testatore che tali
prestazioni rientravano nei doveri d'assistenza della figlia, non avrebbe dato
loro un valore pecuniario e non avrebbe preso disposizioni a scapito dei
nipoti, bastando al riguardo ridurli alla loro porzione legittima. Sempre a
parere del primo giudice la convenuta, sebbene vivesse nella medesima casa del
padre, abitava in un appartamento proprio e, lavorando a __________, non poteva
dirsi sacrificare lavoro e risparmi per il genitore. Inoltre parte degli
importi riferiti al vitto, all'abbigliamento e agli articoli domestici rientravano
nei doveri filiali (art. 272 CC), mentre per il resto il genitore aveva risorse
sufficienti per pagare fatture e servizi. Il Pretore ha poi respinto le pretese
della convenuta, rilevando che essa non aveva dimostrato di avere finanziato
con mezzi propri acquisti per il padre, anche perché questi poteva farvi fronte
da sé. Tenuto conto dell'attivo netto della successione (fr. 74 259.–), il
Pretore ha calcolato in fr. 13 923.56 la quota spettante a ciascuno degli
attori, riducendo infine la donazione della particella n. __________RFD alla convenuta.
A questo proposito egli, accertato un valore peritale di fr. 830 000.– e oneri
ipotecari per fr. 120 000.–, ha riconosciuto agli attori una quota di fr. 133
125.– ciascuno.
-
L'appellante sostiene di avere sufficientemente comprovato l'attività
svolta in favore del genitore e ribadisce che la volontà paterna di remunerare
tali prestazioni in denaro è manifesta, indipendentemente del fatto che egli
potesse sbagliarsi sul carattere oneroso delle medesime. A suo avviso il
testatore avrebbe mantenuto invariata la clausola seppure gli fosse stato noto
il carattere gratuito delle prestazioni, anche perché non gli interessava il
preciso tenore di legge, ma voleva riconoscere i di lei sacrifici. La convenuta
rileva inoltre che le condizioni per un'indennità sarebbero in ogni modo
adempiute poiché essa ha vissuto con il padre, si è occupata assiduamente e
costantemente di lui, conferendo alla comunione il proprio lavoro e i propri
risparmi in misura maggiore di quanto non fosse obbligata. A mente sua il ragionamento
del primo giudice è contraddittorio, poiché questi attribuisce al genitore la
capacità di sopperire alle proprie necessità con i proventi che confluivano sui
libretti di risparmio, trascurando che con la sola rendita AVS il padre non
poteva provvedere alle spese correnti e aumentare gli averi bancari. Quanto ai
pagamenti eseguiti per il padre, l'appellante afferma di non avere preteso
quietanze, l'intestazione delle fatture al padre rientrando nella normalità
delle cose. In definitiva essa chiede che le si riconoscano fr. 142 000.– per
vitto, abbigliamento e articoli domestici, oltre a fr. 200 000.– per
assistenza, sicché la successione denota un passivo e quindi nulla è dovuto
agli attori. Sulla riduzione della donazione essa sostiene inoltre che il
Pretore ha omesso di considerare l'importo di fr. 25 428.– per i lavori di ristrutturazione
dell'immobile e da lei pagati, dimenticando altresì un debito di fr. 12 000.–
gravante la proprietà per un sussidio elargito dal Cantone.
-
Litigiosi in questa sede rimangono l'annullamento per errore della
clausola n. 5 del testamento e la riduzione della donazione alla convenuta del
fondo n. __________RFD. Ora, secondo l'art. 469 cpv. 1 CC sono nulle le
disposizioni per causa di morte fatte sotto l'influenza di un errore, di un
inganno doloso, di una violenza o di una minaccia. Tali disposizioni sono in
realtà “annullabili” nel senso dell'art. 519 cpv. 1 n. 2 CC (DTF 119 II 210 consid.
3 bb; Breitschmid in: Kommentar zum
Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 18 ad art. 469; Weimar in: Berner Kommentar, Berna
2000, n. 31 ad art. 469 CC). L'errore, riconducibile a una fallace
rappresentazione della realtà, non deve necessariamente essere essenziale e può
riguardare tanto la formazione della volontà (errore sui motivi) quanto la sua
espressione (errore di dichiarazione: Weimar,
op. cit., n. 14 e 15 ad art. 469 CC). Trattandosi di un errore sui motivi, chi
impugna il testamento deve rendere verosimile che qualora il disponente avesse
conosciuto la situazione reale, avrebbe preferito eliminare la disposizione
piuttosto che mantenerla (DTF 119 II 211 consid. 3bb con rimandi). Semplici
speranze, desideri o timori sono invece insufficienti (DTF 75 II 285 consid.
4).
-
Gli
attori hanno sostenuto che le prestazioni della convenuta rientravano nei
consueti doveri filiali (art. 272 CC), per i quali non era dovuta
remunerazione. Essi non hanno reso verosimile, tuttavia, che la convenuta
dovesse fornire prestazioni a titolo puramente gratuito. Per gli interessati,
le entrate di __________ __________ -__________, consistenti nella rendita
completa AVS e in una pensione per previdenza professionale, ammontavano nel
1989/90 a fr. 1588.– mensili, nel 1991/92 a fr. 1762.– mensili, nel 1993/94 a
fr. 1938.– mensili, nel 1995/96 a fr. 1991.– mensili e nel 1997 a fr. 2034.–
mensili (conclusioni pag. 7 in alto). Nulla è dato di sapere però, pur
risultando dagli atti che egli non pagava alcun canone di locazione, sul suo
fabbisogno né sul suo tenore di vita, ragione per cui non è possibile dedurre
con un minimo di attendibilità quale fosse la sua disponibilità finanziaria.
-
Si
aggiunga che, quand'anche si volesse ritenere il testatore – per ipotesi –
caduto in errore ritenendo che le prestazioni della convenuta rientrassero nei
doveri filiali, non si ravvisano indizi tali da far supporre che, avesse egli
conosciuto la situazione reale, non avrebbe agito in tal modo. L'errore, in
effetti, deve connotarsi come una condizione indispensabile per l'esistenza
della disposizione di ultima volontà (Weimar,
op. cit., n. 23 ad art. 469 CC). Ora, che il disponente fosse capace di discernimento
al momento di redigere il testamento è indiscusso, gli attori avendo per altro
rinunciato a chiedere l'annullamento dell'atto per vizio della volontà. Anzi,
il certificato medico dell'8 febbraio 1999 del . __________
- (doc. 2.1) attesta che l'interessato era in buone condizioni
psicofisiche. Nulla induce inoltre a ritenere che le disposizioni del defunto
nel testamento non siano l'espressione di una libera volontà. Il notaio
__________ __________ ha ricordato che questi gli “accennò a rapporti tesi con
i nipoti dicendomi che intendeva diseredarli” e ha riferito che dopo avere
sentito quali fossero le sue volontà, egli ha, in sostanza, preparato una bozza
di testamento “sulla falsariga di quella allestita dal testatore che fu poi
essenzialmente trascritta nelle forme prescritte per il testamento olografo”
(deposizione del 30 novembre 1999, verbali, pag. 4). __________ __________, che
ha conosciuto il testatore nel 1993 e che si recava spesso da lui per le
pulizie, ha riferito che egli era una persona molto lucida, consapevole di ciò
che voleva, e che non si lasciava influenzare (deposizione del 30 novembre
1999, verbali, pag. 6). Anche per __________ __________ l'interessato non era
assolutamente suggestionabile e “di testa era in perfette condizioni”
(deposizione del 19 gennaio 2000, verbali pag. 10).
-
Ciò
premesso, dal testamento risulta che dopo avere diseredato i nipoti, il disponente
ha previsto, nel caso in cui le autorità giudiziarie non avessero ritenuto
validi i motivi da lui addotti, che costoro dovessero essere ridotti alla quota
legittima “sulla quale dovranno lasciarsi imputare al minimo” determinati
importi (doc. D, clausola n. 5, pag. 3). I motivi a sostegno della
diseredazione non sono stati ritenuti validi dal Pretore e in questa sede la questione
non è più litigiosa. Il che non basta tuttavia per desumere – come pretendono
gli attori – che il disponente non intendesse prendere disposizioni a loro
scapito, né che per tenere conto dell'assistenza della figlia bastasse ridurli
alla porzione legittima. Contrariamente a quanto essi pretendono, anzi, agli
occhi del disponente la sola riduzione alla legittima non era sufficiente,
tanto che egli ha espresso chiaramente l'intenzione di non lasciar loro
alcunché. Per tacere della diseredazione, egli ha precisato subito di ritenere
sufficiente la parte di successione e la donazione da loro ricevuta nel 1990
(doc. D, clausola n. 2 lett. b), in seguito ha dichiarato la sua “ferma volontà
di lasciare la casa di via __________ a __________ senza altra compensazione ai
__________ ” (clausola n. 3) e infine ha espresso la volontà di imputare sulla
quota degli abiatici determinati importi a favore della figlia.
L'istruttoria
ha per altro confermato che tra la nipote __________ e il nonno non vi erano
più stati contatti dal 1990, che la prima non ha più fatto visita al secondo
per il comportamento da lui tenuto durante la malattia della madre, né ha poi
partecipato al suo funerale (interrogatorio formale di __________ __________
del 15 maggio 2000, risposte n. 3 e 12; deposizione di __________ __________,
del 19 gennaio 2000, verbali, pag. 16). Il che per il disponente era fonte di
dispiacere (deposizione di __________ __________, del 30 novembre 1999,
verbali, pag. 7). Per quanto riguarda il conguaglio, dagli atti risulta che in
un primo tempo gli attori avrebbero dovuto versare alla convenuta un certo
importo (doc. H: accordo del 10 dicembre 1989), ma che i trasferimenti di
proprietà sono poi avvenuti a titolo gratuito (rogito del 22 maggio 1990: doc.
G, 6° foglio). L'istruttoria non ha permesso di appurare per quale motivo il
conguaglio sia venuto a cadere, le ragioni di natura fiscale addotte dalla
convenuta non essendo state particolarmente suffragate. Nemmeno sono state
chiarite le ragioni per cui siano stati redatti due accordi firmati dalle parti
il 10 dicembre 1989: il primo che prevedeva un conguaglio (doc. H), il secondo
– poi trasmesso al notaio __________ __________ per la rogazione dell'atto
definitivo – senza conguaglio (doc. 14.1). D'altro canto gli attori, pur
ammettendo che fosse previsto un conguaglio di fr. 13 821.– a favore della
convenuta, hanno rilevato che essa vi ha rinunciato (petizione, pag. 5;
replica, pag. 9; conclusioni, pag. 4). Il notaio __________ ha unicamente dichiarato,
da parte sua, che “l'operazione era senza conguagli” (deposizione del 16
febbraio 2000, verbali, pag. 19).
Che la
questione però non fosse del tutto risolta è stato confermato anche
dall'attore, al quale la convenuta aveva chiesto di onorare l'accordo del 1989
con il versamento del conguaglio (interrogatorio formale di __________
__________ del 15 maggio 2000, risposta n. 7; doc. 1). In circostanze siffatte
è possibile che, per finire, la convenuta abbia rinunciato al noto conguaglio
(in questa sede essa non pretende più che le sia riconosciuto), ma per il
disponente la questione fosse ancora aperta. Per di più, il 30 gennaio 1993,
egli aveva scritto dietro l'esemplare allegato al testamento olografo (inserto
B) che il documento era stato “approvato unanimemente e firmato in mia
presenza in data 10.12.89, allo stesso momento in cui venne firmato il documento
consegnato allo Studio legale __________ e __________ di __________, di cui
allego copia, per procedere alla pratica di successione-donazione” (doc. H, 3°
foglio). Ne discende, in ultima analisi, che quand'anche si ammettesse
l'esistenza di un errore nella disposizione di ultima volontà, gli atti non
bastano per arguire che, avesse il testatore conosciuto la situazione reale,
non avrebbe agito in tal modo. Su questo punto l'appello, fondato, deve dunque
essere accolto.
- Gli
attori hanno chiesto, in via subordinata, che qualora la citata clausola non
fosse stata annullata, le disposizioni fossero ridotte in quanto lesive della
loro porzione legittima. Su tale domanda, ribadita nelle conclusioni, il
Pretore non ha statuito, avendo accolto la richiesta principale. Dato che la
petizione dev'essere respinta per quel che concerne l'annullamento delle
attribuzioni alla convenuta, rimane però da decidere la domanda subordinata. La
documentazione agli atti è completa e le parti hanno potuto esprimersi sulle
risultanze dell'istruttoria, tant'è che nelle rispettive conclusioni hanno
preso posizione su tutte le domande degli attori. La Camera civile di appello
può quindi statuire sulla domanda subordinata senza rinviare gli atti al Pretore
(I CCA, sentenza del 23 luglio 1997 in re P., consid. 6). Si ricordi, a questo
riguardo, che la convenuta ha chiesto di computare l'importo di fr. 342 000.– a
lei riconosciuto per vari titoli dal defunto nei passivi della successione.
a) In
concreto gli importi indicati dal disponente (doc. D, clausola n. 5) potrebbero
corrispondere, in teoria, a un rimborso per le prestazioni della convenuta e
per suoi aiuti di carattere finanziario. Se ammessi, costituirebbero così un
debito del defunto e rientrerebbero nei passivi della successione (Piotet, Traité de droit privé suisse,
vol. IV, pag. 69 e 411). Se non che, nella misura in cui sono contestati,
spettava alla convenuta (che se ne prevale), dimostrare – o quanto meno rendere
verosimile – che sono fondati, cioè che corrispondono a quanto lei ha fornito o
versato in favore del genitore. È vero che il testatore si è dichiarato, in
qualche modo, debitore verso la figlia dei citati importi, ma ciò soltanto non
basta per ritenerli verosimili. In caso contrario qualsiasi disponente potrebbe
aumentare a beneplacito i passivi della successione e ledere impunemente la porzione
dei legittimari.
b) Agli
atti non figura alcun elemento che renda attendibile un riscontro tra le cifre
indicate dal testatore e l'impegno della convenuta a favore di lui. Certo, essa
si occupava del padre, gli faceva la spesa, gli acquistava indumenti e gli
preparava i pasti (deposizioni di __________ __________i: verbali, pag. 6; di
__________ __________: verbali, pag. 7; di __________ __________: verbali. pag.
8; di __________ __________: verbali, pag. 10; di __________ __________:
verbali, pag. 12), ma ciò non basta per ritenere che l'interessata abbia
fornito prestazioni che eccedano in misura apprezzabile l'obbligo di assistenza
dovuto tra genitori e figli (art. 272 CC). Del resto, nel dubbio tale aiuto si
presume gratuito (Hegnauer,
Grundriss des Kindesrechts, 5a edizione, pag. 125,n. 18.04).
c) Né
l'interessata ha dimostrato, per altro, i requisiti che giustifichino un'equa indennità
a norma dell'art. 334 CC (Liedlohn:
Schwenzer in: Basler Kommentar, 2a edizione, n. 3 ad art. 272
CC). Quand'anche si ammettesse, in effetti, che la figlia abbia convissuto “a
tutti gli effetti con il padre” (appello, pag. 6), non risulta che essa abbia
conferito alla comunione domestica un lavoro superiore ai benefici da lei
ritratti o che abbia devoluto alla comunione – in parte o in tutto – i propri
guadagni (Studer in: Basler
Kommentar, 2a edizione, n. 5 ad art. 334 CC). Delle pulizie si
occupava __________ __________ (verbali, pag. 6), mentre __________ __________
aiutava a cucinare e a fare le pulizie (verbali, pag. 8). La convenuta ha
invero prodotto conteggi da lei preparati (doc. 9) ed è verosimile che essa non
si sia mai fatta rilasciare ricevute. In mancanza di altri elementi, tuttavia,
ciò non basta per attestare che lei abbia eseguito con denaro proprio i
versamenti per il genitore. Si aggiunga che neppure __________ __________ e
__________ __________ hanno indicato, foss'anche solo approssimativamente,
quanto ricevevano per i loro servigi. E il fatto che i libretti di risparmio
del padre presentassero attivi di una certa consistenza ancora non permette di
ritenere che la figlia versasse una parte del salario per la comunione domestica.
d) Si
aggiunga che, comunque sia, l'indennità fondata sull'art. 334 CC deve semplicemente
essere “equa”. Stando ai parametri scalari usuali, alla convenuta spetterebbe
in tal caso un'indennità di circa fr. 88 000.– (Studer, op. cit., n. 7 ad art. 334 CC), non paragonabile con
quella indicata nel testamento. Per di più, tale indennità potrebbe essere
riconosciuta solo nella misura in cui non comportasse un'insolvenza della
successione (art. 603 cpv. 2 CC), ciò che sarebbe il caso in concreto (appello,
pag. 8). Ne segue che su questo punto l'appello, destituito di fondamento,
dev'essere respinto.
- Quanto alla riduzione della donazione relativa alla particella n.
__________ RFD di __________, l'appellante non contesta i dati da cui il
Pretore si è dipartito, ovvero il valore venale del fondo calcolato dal perito
__________. __________ __________ (fr. 830 000.–), né l'onere ipotecario di fr.
120 000.–, onde un valore netto di fr. 710 000.–. Essa reputa nondimeno che da
tale cifra vada dedotto l'importo di fr. 25 428.– per lavori di risanamento da
lei interamente finanziati e fr. 12 000.– per un sussidio concesso a suo tempo
dal Cantone Ticino.
a) Riguardo
ai lavori di risanamento del 1993, il perito ne ha già tenuto conto determinando
il valore venale (referto, pag. 2). Gli altri interventi, quantificati dal perito
in fr. 25 428.– (referto, pag. 3), sono stati anch'essi considerati, quanto
meno nella misura in cui sono stati eseguiti fra il 1993 e il 1997, mentre gli
altri (come la sostituzione delle finestre al piano terreno: doc. 25, 2°
foglio) constano essere stati effettuati nel 1998, dopo l'apertura della
successione, e non rientrano perciò nel calcolo del valore (art. 474 cpv. 1 e
537 cpv. 2 CC). Quanto al sussidio, è vero che a carico della particella n.
__________risulta iscritta una menzione di “limitazione di diritto pubblico di
disporre della proprietà – trasferimento soggetto ad autorizzazione – obbligo
di rimborsare i sussidi” (doc. N, 2° foglio in alto). L'importo di tale
sussidio, tuttavia, non trova riscontro agli atti. In proposito l'appello è
destinato quindi all'insuccesso.
b) Rimane
il fatto che, per giurisprudenza costante, in virtù del diritto federale una
porzione legittima – se menomata – va reintegrata applicando d'ufficio il cosiddetto
“metodo della proporzionalità” (DTF 120 II 422 consid. 4b, 116 II 676 consid.
3b cc). In concreto si evince con chiarezza dagli atti che, al momento della
donazione, __________ __________ -__________ si era riservato sull'immobile un
diritto di abitazione a vita. Alla convenuta era stata trasferita quindi la nuda
proprietà dell'immobile. Il valore della servitù essendo stato fissato dal
perito in fr. 38 250.– (referto, pag. 4), il valore venale della proprietà
pervenuta a __________ __________ -__________ ammontava perciò a
fr.
671 750.– (fr. 710 000.– ./. fr. 38 250.–). E siccome il
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novembre 1997 il valore dell'immobile era di fr. 830 000.–, nell'asse ereditario
va computato l'importo di fr. 671 750.–. Ne discende che la porzione legittima
spettante a ognuno degli attori (3/16 del totale) ammonta
a fr. 125 953.–. L'appello, in proposito parzialmente fondato, deve quindi
essere accolto entro tale limite.
- Gli
oneri processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). La
convenuta, che chiedeva di ridurre la spettanza degli attori a fr. 95 218.–,
ottiene causa parzialmente vinta, ma solo in piccola parte. Si giustifica
pertanto di porre a suo carico tre quarti dei costi, addebitando agli attori la
rimanenza, con diritto di riscuotere un'indennità per ripetibili ridotte.
L'attuale giudizio non incide in maniera apprezzabile, per contro, sulle spese
e le ripetibili di primo grado, che possono rimanere invariate.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo
n. 1.3 della sentenza impugnata è così riformato:
La donazione 8 dicembre 1993 della
particella n. RFD di __________ a __________ __________ - è
ridotta a fr. 419 825.–. Di conseguenza le quote ereditarie di __________
__________ e __________ __________o, pari a 6/16, sono
accertate in fr. 125 953.– ciascuno.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri
processuali di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1950.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
2000.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti per tre quarti a carico di lei e per il
resto a carico di __________ e __________ __________ in solido. __________
__________ -__________ rifonderà alle controparti fr. 2000.– complessivi per ripetibili ridotte.
III. Intimazio__________
a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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