AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2002.123
Data decisione, Autorità:
04.12.2002, ICCA
Incarto n.
11.2002.123
Lugano
4 dicembre
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .____.___ (azione
di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione
del 26 ottobre 1999 da
__________ , __________ ()
(ora patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________)
Contro
__________ __________, nata __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 21 ottobre 2002 presentato da __________ __________ contro la
sentenza emessa il 27 settembre 2002 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da
__________ __________ l'8 novembre 2002;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A.
__________ __________ (__________1963) e __________ __________
(__________1966) si sono sposati a __________ __________ 1988. Dal matrimonio
sono nati i figli __________ (1989), __________ (1992) e
__________ (1993). Il marito, musicista, insegna attualmente ai
conservatori di __________ __________ - - /
__________ e di __________. La moglie lavora come impiegata d'ufficio per la
__________ __________ __________ di __________. Con sentenza del 20 marzo 1996
il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, ha
pronunciato in luogo e vece del Pretore la separazione dei coniugi per tempo
indeterminato e ha omologato la convenzione sugli effetti accessori da loro sottoscritta.
B. __________
__________ ha instato il 23 aprile 1999 davanti al medesimo Pretore per un
tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 21 giugno 1999. Il 26
ottobre successivo __________ __________ ha promosso azione di divorzio,
chiedendo di affidare i figli alla madre (riservato il suo diritto di visita) e
di fissare per loro un contributo alimentare da determinarsi. Nella sua risposta
del 29 dicembre 1999 __________ __________ ha aderito al divorzio, come pure
all'affidamento dei figli a sé (riservato un diritto di visita sorvegliato del
padre), ha chiesto un contributo alimentare per loro di fr. 650.– mensili
ciascuno (da aumentare a fr. 870.– mensili dall'inizio della scuola media) e di
fr. 450.– per sé, rivendicando la metà dell'avere di vecchiaia accumulato dal
marito durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza.
C. Preso
atto dell'accordo sul principio dello scioglimento del matrimonio, il Pretore
ha deciso il 16 febbraio 2000 di trattare la causa come azione di divorzio su
richiesta comune con accordo parziale. All'udienza del 20 marzo 2000 i coniugi
hanno confermato la loro volontà di divorziare e quella di demandare al giudice
la decisione sulle conseguenze accessorie oggetto di disaccordo. Esperita
l'istruttoria, nelle rispettive conclusioni essi hanno riaffermato le loro
domande. Il dibattimento finale ha avuto luogo il 21 gennaio 2002.
D. Statuendo il 27 settembre 2002, il Pretore ha pronunciato il divorzio,
ha affidato i figli alla madre (senza diritto di visita del padre), ha imposto all'attore
un contributo alimentare indicizzato di fr. 800.– mensili per ciascun figlio
fino al 12° anno di età e di fr. 900.– mensili fino al 18° anno (oltre
l'assegno familiare), ha negato alla moglie ogni contributo alimentare e ha
riconosciuto alla convenuta metà della differenza fra i rispettivi crediti dei
coniugi relativi alle prestazioni di libera uscita accumulati durante il matrimonio.
Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1000.–, sono state poste a carico
delle parti in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili.
__________ __________ è stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria,
mentre l'analogo beneficio a favore di __________ __________ è stato concesso
limitatamente alla dispensa del pagamento delle tasse e spese giudiziarie e al
riconoscimento di fr. 5000.– quale partecipazione alle spese di patrocinio.
E. Contro
la sentenza appena citata è insorto __________ __________ con un appello del 21
ottobre 2002 nel quale chiede – previa concessione dell'assistenza giudiziaria,
la riduzione a fr. 500.– mensili del contributo di mantenimento per ciascun figlio.
Nelle sue osservazioni dell'8 novembre 2002 __________ __________ propone di
respingere l'appello e di confermare il giudizio impugnato, instando anch'essa
per il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Considerando
in diritto: 1. Litigioso rimane, in appello, il contributo di mantenimento per i
figli. La pronuncia del divorzio, l'affidamento dei figli alla madre, la
sospensione delle relazioni personali, il contributo per la moglie e il riparto
del cosiddetto “secondo pilastro”, non impugnati, hanno assunto invece
carattere definitivo e sono passati in giudicato (art. 148 cpv. 1 CC; Fankhauser in: Schwenzer, Praxiskommentar
Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 9 ad art. 148 CC).
-
Con l'appello l'attore produce un certificato di domicilio del Comune
di __________ (__________), un contratto di locazione del 18 febbraio 2000, un
conteggio d'imposta dell'Ufficio della circolazione, una polizza assicurativa
riguardante l'automobile, un computo dei premi inerente a un'assicurazione di
strumenti musicali, diverse fatture di negozi musicali e un calcolo per la
tassa dei rifiuti. Ora, nuovi mezzi di prova sono di per sé ammissibili in
appello giusta l'art. 138 cpv. 1 CC (art. 423b cpv. 2 CPC). La questione
è di valutarne la rilevanza – o quanto meno la presumibile rilevanza (“apprezzamento
anticipato delle prove”: DTF 124 I 211 consid. 4, 122 V 162 consid. 1d, 121 I
306 consid. 1b, 106 Ia 162 consid. 2b) – ai fini del giudizio. In concreto,
come si vedrà oltre (consid. 5), i nuovi documenti non sono determinanti per
commisurare il fabbisogno dell'interessato. Non influiscono quindi sull'esito
del giudizio.
-
I figli minorenni, prima che siano prese disposizioni al loro riguardo,
sono sentiti personalmente e appropriatamente dal giudice o da un terzo
incaricato, a meno che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano (art.
144 cpv. 2 CC). Il principio vale, pendente una causa di separazione o di
divorzio, anche in sede provvisionale (DTF 126 III 497). In materia di
contributi alimentari, nondimeno, la misura si impone soltanto se eventuali
inclinazioni e interessi scolastici o professionali dei figli siano suscettibili
di influire apprezzabilmente sull'ammontare del contributo (Rumo-Jungo, Die Anhörung des Kindes,
in: AJP 12/1999 pag. 1581). Per di più, sull'entità del contributo i figli non
possono formulare conclusioni né interporre rimedi giuridici, quand'anche
assistiti da un curatore (FF 1996 I 162 in fondo). Nel caso specifico
__________, __________ e __________, di 13, 10 e 9 anni, non sono ancora in età
di formulare progetti per le loro future scelte scolastiche o professionali.
Non risulta peraltro che particolari inclinazioni o interessi dei ragazzi –
come ad esempio attività artistiche o sportive – possano incidere sul loro
fabbisogno. Non è quindi il caso di sottoporli a una nuova audizione in sede di
appello.
-
Il
Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 5915.10 mensili netti e il
fabbisogno minimo di lui in fr. 2832.60 (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 650.–, spese accessorie fr. 110.–, premio
della cassa malati fr. 152.60, assicurazione RC ed economia domestica fr. 20.–,
pasti fuori casa fr. 130.–, spese di trasferta fr. 300.–, onere fiscale fr.
370.–). Per quanto riguarda la moglie, egli le ha imputato un reddito mensile
netto di fr. 2926.85 e ha fissato il fabbisogno minimo in fr. 2570.– (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, locazione e spese accessorie fr.
624.–, premio della cassa malati fr. 242.50, assicurazione economia domestica
fr. 11.80, spese di trasferta fr. 130.–, imposta di circolazione e assicurazione
del veicolo fr. 161.55, locazione del posteggio fr. 130.–). Il fabbisogno in
denaro dei figli è stato stabilito in complessivi fr. 3630.– mensili. Tenuto
conto dell'intangibilità del fabbisogno minimo dell'attore, il primo giudice ha
fissato il contributo per ciascun figlio in fr. 800.– mensili fino al 12° anno
di età e in fr. 900.– mensili fino alla maggiore età.
-
L'appellante rileva che con il versamento del contributo per i
figli il suo fabbisogno minimo non è più garantito, poiché il Pretore ha omesso
di considerare svariate sue necessità. Egli afferma di poter dimostrare altre
sue esigenze e chiede pertanto che il suo fabbisogno minimo sia aumentato da
fr. 2832.60 a fr. 3834.80 mensili per tenere conto della pigione effettivamente
pagata, dei premi dell'assicurazione RC auto e dell'imposta di circolazione,
dell'assicurazione sugli strumenti musicali, di spese professionali e della
tassa sui rifiuti.
a) Per
quel che attiene la locazione, decisivo non è tanto il costo effettivo, ma il canone
che l'interessato dovrebbe presumibilmente pagare se abitasse da solo (da ultimo:
I CCA, sentenza del 20 giugno 2002 in re P., consid. 8b). In concreto la
pigione di fr. 1250.– mensili appare eccessiva per una persona singola, che non
abbisogna di un appartamento di tre locali e mezzo (tanto meno per l'esercizio
del diritto di visita, che non sussiste). Men che meno si giustifica ove si consideri
che l'appellata spende per sé fr. 624.– mensili (sentenza impugnata, pag. 7).
L'onere locativo di fr. 650.– mensili stabilito dal Pretore sfugge pertanto
alla critica.
b) Riguardo
alle spese per l'automobile, l'appellante non spiega perché l'importo di fr.
300.– mensili riconosciutogli dal primo giudice sia insufficiente. Su questo
punto, l'appello, non motivato, è finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett.
f CPC con rinvio al cpv. 5). Si aggiunga che dalla documentazione prodotta
l'interessato risulta pagare un'imposta di circolazione di fr. 34.– mensili e
un premio assicurativo di fr. 85.– mensili netti, per un totale di fr. 119.–
mensili (doc. C di appello). E siccome alla moglie è stato ammesso un costo
complessivo di fr. 311.55 mensili (comprendente l'imposta di circolazione,
l'assicurazione auto e spese di trasporto), entrambi i coniugi si vedono
trattati in modo sostanzialmente paritario. Donde l'infondatezza della censura.
c) L'assicurazione sugli strumenti musicali (fr. 15.60 mensili: doc.
D di appello) appare correlata direttamente all'esercizio della professione
dell'interessato e merita di essere ammessa. Per contro, le altre spese
professionali, costituite in parte da debiti verso terzi e in parte da spese
per l'acquisto di dischi (doc. F di appello), non possono essere riconosciute.
Da un lato l'appellante omette una volta ancora di documentare le sue
richieste. Dall'altro il mantenimento della famiglia è prioritario rispetto ai
debiti personali, che possono essere considerati solo se contratti
nell'interesse della famiglia e con l'accordo dell'altro coniuge, sempre che
non intacchino il fabbisogno minimo (Rep. 1994 pag. 302), ciò che sarebbe il
caso in concreto. Quanto alle spese per la cultura in generale, esse rientrano
nel minimo esistenziale del diritto esecutivo.
d) La tassa per lo smaltimento dei rifiuti è già compresa anch'essa nel
minimo esistenziale del diritto esecutivo (da ultimo: I CCA, sentenza del 12
agosto 2002 in re T., consid. 6a) e non va pertanto calcolata a parte.
-
Ne discende che il fabbisogno minimo dell'appellante risulta, per
finire, di fr. 2848.– mensili. Siccome la sua disponibilità ammonta a fr.
3067.– mensili (fr. 5915.10 ./. fr. 2848.–), egli è senz'altro in grado di far
fronte senza intaccare il proprio fabbisogno minimo al versamento dei
contributi di mantenimento per i figli (con gli assegni familiari), varianti
dagli attuali fr. 2500.– mensili complessivi ai fr. 2700.– complessivi al momento
in cui tutta la prole avrà raggiunto il 13° anno di età. Infondato, l'appello,
deve dunque essere respinto.
-
Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art.
148 cpv. 1 CPC). La domanda di assistenza giudiziaria presentata con l'appello
non può essere accolta, giacché al ricorso mancava fin dall'inizio ogni seria
possibilità di successo (art. 157 vCPC e art. 14 della legge sul patrocinio
d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria, entrata in vigore il 30 luglio 2002).
Per quel che riguarda l'analoga domanda presentata dalla convenuta, l'attribuzione
di congrue ripetibili renderebbe – di per sé – la richiesta senza oggetto. Sia
come sia, il Pretore ha accertato che l'interessata dispone di un agio mensile
di fr. 356.–. Ciò le permette di far fronte alle spese (invero limitate) della
procedura di appello, eventualmente con pagamenti rateali (sentenza del
Tribunale federale ./__________ del 3 settembre 2001,
consid. 2b).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e
la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico di __________ __________, che rifonderà alla controparte fr.
1000.– per ripetibili.
-
La
richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
-
La
richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
-
Intimazione
a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster