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Numero d'incarto:
11.2002.107
Data decisione, Autorità:
03.11.2003, ICCA
Incarto n.
11.2002.107
Lugano,
3 novembre 2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretario:
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per giudicare nella causa _.__. (azione
di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con
petizione del 7 agosto 2001 da
(patrocinato dall'
avv. __________ __________)
Contro
(patrocinata __________ __________);
esaminati gli atti;
Ritenuto
in fatto: che
con sentenza del 23 agosto 2002 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna
ha pronunciato il divorzio tra __________ (1965) e __________ nata __________
(1970), affidando i figli __________ (1993) e __________ (1996) alla madre,
riservato il diritto di visita del padre;
che
__________ è stato condannato a versare un contributo indicizzato per la moglie
di fr. 800.– mensili fino al 31 ottobre 2007 e di fr. 400.– fino al 31 ottobre
2012, come pure un contributo indicizzato per ciascun figlio di fr. 800.–
mensili fino al 12° compleanno e di fr. 1000.– fino alla maggiore età,
“rispettivamente fino all'indipendenza economica”;
che alle
parti è stato dato atto di avere già liquidato il regime dei beni matrimoniali,
mentre ciascuna di esse si è vista riconoscere il diritto alla metà della
prestazione d'uscita accumulata dall'altra durante il matrimonio presso il
rispettivo istituto di previdenza, gli atti dovendo ancora essere trasmessi al
Tribunale cantonale delle assicurazioni per definire la somma esatta da far
pervenire a __________;
che la
tassa di giustizia di fr. 900.– e le spese di fr. 60.– sono state poste per un
terzo a carico della convenuta e per il resto a carico dell'attore, tenuto a
rifondere a __________ – ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria –
un'indennità di fr. 2000.– per ripetibili ridotte;
che
contro tale sentenza __________ è insorto con un appello del 17 settembre 2002
in cui ha chiesto – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – di sopprimere
il contributo per l'ex moglie e di negare a quest'ultima l'assistenza
giudiziaria, assegnando a lui medesimo un'indennità di fr. 3000.– per
ripetibili;
che nelle
sue osservazioni dell'8 ottobre 2002 __________ ha proposto di respingere
l'appello, salvo rimettersi al giudizio di questa Camera sulla richiesta di
assistenza giudiziaria formulata dall'ex marito, e ha postulato a sua volta
l'assistenza giudiziaria per la causa in appello;
che con
ordinanza del 18 settembre 2003 il giudice delegato di questa Camera ha
assegnato alle parti un termine di dieci giorni per determinarsi sull'ammontare
e la durata del contributo alimentare in favore dei figli, specificando chi
avrebbe assunto le spese per la cura e l'educazione, chi avrebbe sopportato i
costi per l'alloggio e quali motivi giustificassero la fissazione di tali
contributi oltre la maggiore età dei ragazzi;
che
__________ si è espresso al riguardo in un memoriale del 22 settembre 2003 e
__________ ha fatto altrettanto in un memoriale del 1° ottobre successivo;
che con
lettera del 21 ottobre 2003 __________ dichiara ora di ritirare l'appello, invitando
questa Camera a emettere il decreto di stralcio;
e considerando
in diritto: che
la desistenza di una parte pone fine alla lite e ha forza di cosa giudicata
(art. 352 cpv. 1 CPC);
che il
giudice ne dà atto e stralcia la causa dal ruolo (art. 352 cpv. 2 CPC);
che in
caso di desistenza, come in caso di transazione o di acquiescenza, la tassa di
giustizia, le spese e le ripetibili sono fissate e suddivise a richiesta di
parte dal giudice adito (art. 151 CPC);
che, per
principio, il ritiro di un appello equivale a desistenza, sicché il recesso da
una lite comporta l'obbligo di sopportare gli oneri processuali e di rifondere
alla controparte un'equa indennità per ripetibili (Rep. 1978 pag. 375 seg.);
che nella
fattispecie non v'è motivo per scostarsi da tale regola, fermo restando che la
tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la causa in appello non
terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG);
che la
richiesta di assistenza giudiziaria introdotta da __________ non può essere
accolta, l'interessato medesimo avendo privato l'appello, con il ritiro, di
ogni probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag);
che, del
resto, l'appellante non ha mai presentato nemmeno – contrariamente alle
assicurazioni fornite nell'appello (pag. 14 in fondo) – l'apposito certificato
munito del relativo parere municipale (art. 4 cpv. 1 Lag);
che in
ogni modo, secondo le sue stesse dichiarazioni, l'appellante risulta disporre
di un agio mensile sul proprio fabbisogno minimo, una volta versati i
contributi alimentari di complessivi
fr.
2400.– mensili per moglie e figli, di fr. 950.– (appello, pag. 6), sicché non
può considerarsi “indigente” nel senso dell'art. 3 Lag;
che per
quanto riguarda invece la richiesta di assistenza giudiziaria formulata da
__________, essa merita accoglimento (come in prima sede) quand'anche l'interessata
goda di un agio mensile di fr. 500.– sul proprio fabbisogno minimo, come asserisce
l'appellante (memoriale, pag. 6), a cui si aggiunge il contributo alimentare di
fr. 800.–;
che, in
effetti, tale margine risulterebbe ampiamente assorbito dal fabbisogno in denaro
dei figli a lei affidati, il contributo alimentare erogato da __________ non bastando
con ogni verosimiglianza a coprire le necessità di loro, visto quanto prevedono
le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira da oltre un
ventennio (tabella applicabile al momento in cui ha statuito il Pretore in:
Rep. 1999 pag. 372);
che,
d'altro lato, la resistenza della convenuta davanti a questa Camera non era senza
probabilità di esito favorevole, tant'è che per finire l'attore ha ritirato
l'appello;
che, a
rigore, l'attribuzione di ripetibili alla convenuta renderebbe senza oggetto la
richiesta di assistenza giudiziaria (sentenza inc. 11.1999.125 del 6 novembre
2000, consid. 13);
che
l'intervento dello Stato è, invero, puramente sussidiario rispetto alla
possibilità di incassare ripetibili dalla controparte (cfr. Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner
Kommentar, edizione 1999, n. 15a ad art. 163 CC; Bräm in: Zürcher Kommentar, edizione 1993, n. 138 ad art. 159
CC; Leuenberger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht,
Basilea 2000, n. 53 ad art. 137 CC; Hinderling/Steck,
Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 552 nota 5 con rinvii; ZR 90/1991 pag. 259 n.
82);
che nella
fattispecie, nondimeno, l'indennità per ripetibili assegnata alla convenuta
appare di difficile riscossione, l'appellante dovendo già provvedere con la sua
disponibilità mensile a tacitare il proprio legale per il patrocinio in
entrambi i gradi di giudizio;
che ad
ogni buon conto il patrocinatore della convenuta dovrà rendere attendibile, al
momento in cui sottoporrà la nota professionale a questa Camera per l'approvazione
(art. 7 cpv. 2 Lag), la ragionevole impossibilità di incassare ripetibili
sufficienti;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
decreta: 1. Si
prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per
desistenza.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per
ripetibili.
-
La
richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante è respinta.
-
è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell'avv. __________.
-
La Pretura
curerà l'invio degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni conformemente
al lemma del dispositivo n. 6 figurante nella sentenza di divorzio.
-
Intimazione:
–;
–__________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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