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Numero d'incarto:
11.2001.93
Data decisione, Autorità:
20.03.2002, ICCA
Incarto n.:
11.2001.00093
Lugano
20 marzo 2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .__.__
(rinuncia all'eredità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa
con istanza del 16 luglio 2001 da
__________ __________ -, __________
(patrocinata dall'avv. __________ -
__________, __________)
nell'ambito della successione relitta da __________
__________ (1952),
già domiciliato a __________, deceduto ad __________
il ____________________ 2001;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 2 agosto 2001 presentato da __________ __________ contro il
decreto 30 luglio 2001 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4,
le ha negato l'assistenza giudiziaria;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con l'appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1952), cittadino svizzero domiciliato a
__________, è deceduto ad __________ il ____________________ 2001, lasciando
come eredi legittime la moglie __________ nata __________ e la madre __________
__________. Il 16 luglio 2001 queste ultime hanno instato davanti al Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 4, affinché fosse accertata la loro rinuncia
all'eredità, oberata, e hanno postulato il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
B. Statuendo
il 30 luglio 2001, il Pretore ha ordinato la liquidazione dell'eredità, oberata,
e ha invitato l'Ufficio dei fallimenti del Distretto di __________ a procedere
in tal senso. Ha respinto tuttavia la domanda di assistenza giudiziaria, pur
rinunciando al prelievo di tasse o spese.
C. Contro
il diniego dell'assistenza giudiziaria __________ __________ è insorta con un
appello del 2 agosto 2001 nel quale chiede di essere ammessa a tale beneficio,
sia in prima sia in seconda sede.
Considerando
in diritto: 1. L'assistenza
giudiziaria può essere sollecitata in ogni stadio di causa con istanza motivata
al giudice, il quale decide una volta esperite le necessarie indagini (art. 156
cpv. 1 CPC). Presupposti per ottenere tale beneficio sono – da un lato – la condizione
di indigenza e – dall'altro – la probabilità di esito favorevole insita nella
causa (art. 155 e 157 CPC). Il requisito dell'indigenza è dato quando il
richiedente non è in grado di provvedere con i propri mezzi (reddito e
sostanza) alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno proprio
e quello della famiglia (DTF 124 I 1; Rep. 1997 pag. 215).
-
Nella
fattispecie il Pretore ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria poiché
la rinuncia delle eredi era presunta, trattandosi di una successione oberata
(art. 566 cpv. 2 CC), onde l'inutilità dell'assistenza da parte di un legale.
L'appellante obietta che il patrocinio di un avvocato era necessario invece per
la sua situazione personale. Adduce di avere poca dimestichezza con l'italiano,
di essere stata tenuta all'oscuro della situazione finanziaria in cui versava
il marito, di non conoscere le leggi applicabili e afferma che ad ogni modo non
sarebbe stata in grado di scrivere al Comune di origine del marito né
all'Ufficio di esecuzione per ottenere i documenti necessari. Essa sottolinea
inoltre di non poter far fronte in modo autonomo alle spese legali, dato che
con il suo stipendio mensile di fr. 2'700.– lordi e la rendita di vedovanza di
fr. 494.– essa non ha disponibilità, dovendo già rimborsare un debito di fr.
15'680.– per pigioni arretrate.
-
L'appellante
si è rivolta a un legale dopo la scadenza del termine di tre mesi previsto
dall'art. 567 cpv. 1 CC per la rinuncia alla successione (istanza del 16 luglio
2001, pag. 2). Nella fattispecie l'insolvenza del defunto risultava nondimeno
da atti ufficiali risalenti addirittura al 1987 (doc. D: 153 attestati di
carenza di beni per complessivi fr. 282'276.75), sicché la rinuncia era
presunta (art. 566 cpv. 2 CC). Nella fattispecie occorreva, se mai, accettare
l'eredità, o con dichiarazione esplicita o ingerendosi negli affari della
successione (Schwander in: Kommentar zum Schweizerischen
Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 8 ad art. 566 con riferimenti). Ora,
l'erede che dopo tre mesi dichiara di rinunciare a una successione oberata
compie un atto superfluo. L'autorità preposta a ricevere le dichiarazioni di
rinuncia si limita, in casi del genere, a constatare l'esistenza di un'eredità
oberata e ne dà avviso al giudice del fallimento (art. 193 cpv. 2 LEF). Questi,
a sua volta, ordina la relativa liquidazione in via di fallimento (art. 193 cpv.
3 LEF; Schwander, op. cit., n. 4 ad art. 574,
n. 6 e 7 ad art. 597 CC).
-
I
presupposti per l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria sono già stati
evocati (sopra, consid. 1): oltre alla grave ristrettezza finanziaria
dell'interessato, è necessario – come detto – che la procedura intrapresa abbia
probabilità di buon esito (art. 157 CPC). Il beneficio dell'assistenza
giudiziaria per la mera consultazione di un avvocato, al di fuori di una causa,
non è previsto invero né dal diritto cantonale (art. 156 cpv. 1 CPC:
“l'assistenza giudiziaria si chiede in ogni stadio della causa”) né
dall'art. 29 cpv. 3 Cost. (si veda, sotto l'egida del vecchio art. 4 Cost.: DTF
121 I 321 consid. 2; Hottelier, Les garanties de procédure,
in: Thürer/Aubert/Müller,
Droit constitutionnel suisse, Zurigo 2001, pag. 814, § 51 n. 16; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit
constitutionnel suisse, vol. II, Berna 2000, pag. 700
n. 1535 e pag. 702 n. 1539 in fine). E la causa, come detto, deve avere
parvenza di fondamento.
-
In
concreto l'appellante ha chiesto al Pretore, insieme con la madre del defunto,
di accertare la sua rinuncia alla successione oberata (istanza del 16 luglio
2001). Da un lato tale domanda era del tutto inutile, la rinuncia a una
successione oberata essendo – come si è visto – presunta dopo la scadenza del
termine di tre mesi. Dall'altro la domanda era improponibile, l'erede escluso
dalla successione per intervenuto decorso dei tre mesi non avendo diritto di
ottenere dall'autorità preposta a ricevere le rinunce un'attestazione ufficiale
circa la sua qualità di rinunciante presunto. La “causa” promossa non aveva
dunque alcuna probabilità di esito favorevole. Ne segue che la domanda di assistenza
giudiziaria presentata dall'istante, a prescindere dall'indigenza di costei,
andava respinta (ancorché per motivi diversi da quelli addotti dal Pretore).
Infondato, l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
-
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La domanda di
assistenza giudiziaria presentata dall'appellante in questa sede deve essere respinta,
al gravame difettando sin dall'inizio il requisito della probabilità di esito
favorevole (art. 157 CPC). Della situazione finanziaria dell'appellante si tiene
conto nondimeno nella commisurazione della tassa di giustizia, volutamente
contenuta.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e il decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico dell'appellante.
-
La domanda
di assistenza giudiziaria è respinta.
-
Intimazione
all'avv. __________ -__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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