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11.2001.69 ΓÇó Appeal costs and legal aid after Federal Court remand
11.2001.69Outro Tribunal25 de mai. de 2001Confirmed
Following a remand by the Federal Court, the Ticino Court of Appeal decided only the allocation of appellate and first-instance costs and the request for legal aid. It held that, in light of the Federal Court's ruling, the appellant would have been fully unsuccessful on appeal and therefore had to bear the appellate costs and pay party compensation. Despite this, legal aid was granted because the appellant was indigent and the appeal appeared to have some merit. The first-instance cost order was confirmed.
Art. 148 cpv. 1 CPC; art. 155 CPC; after remand by the Federal Court, the appellate court may restore the first-instance cost dispositif where the higher court’s ruling effectively reinstates the trial court’s assessment. Costs follow the final allocation of success and defeat; an unsuccessful appellant bears appellate costs and party compensation. Legal aid may nevertheless be granted if indigence is established and the appeal did not appear manifestly hopeless, notwithstanding the eventual outcome.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2001.69
Data decisione, Autorità: 25.05.2001, ICCA
Incarto n. 11.2001.00069 rinvio TF
Lugano, 25 maggio 2001/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Bottinelli Raveglia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..__________ (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione del 26 aprile 1996 da
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________,
(patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);
preso atto che con sentenza del 9 maggio 2001 il Tribunale federale ha riformato il giudizio emesso il 6 novembre 2000 da questa Camera (inc. ..__________), rinviando gli atti per nuova decisione sulle spese e le ripetibili di primo e secondo grado;
accertato che la sentenza del Tribunale federale ripristina – in pratica – il sindacato del Pretore, ciò che giustifica di ripristinare anche il dispositivo sulle spese e le ripetibili emanato in quella sede (non impugnato dall'attore);
ritenuto che, seguendo il giudizio del Tribunale federale, in appello la convenuta sarebbe risultata del tutto soccombente e si sarebbe trovata quindi a sopportare gli oneri processuali del ricorso (art. 148 cpv. 1 CPC);
considerato che, nonostante la soccombenza, la convenuta può essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria in appello (art. 155 CPC), date le gravi ristrettezze in cui versa e la circostanza che il suo gravame sembrava provvisto di buon diritto;
pronuncia: 1. Gli oneri processuali di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1000.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1050.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili.
L'appellante è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________, __________.
Il dispositivo sugli oneri processuali e le ripetibili di prima sede è confermato.
Intimazione:
– avv. __________ __________, __________
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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