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Numero d'incarto:
11.2001.64
Data decisione, Autorità:
04.07.2001, ICCA
Incarto n.
11.2001.00064 (II)
Lugano,
4 luglio 2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa
..__________ (azione di accesso necessario e riconvenzione
di accertamento) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 3, promossa con petizione del 22 ottobre 1986 da
__________ __________,
(ora patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________ __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 9 maggio 2001 presentato da __________ __________ contro il
decreto di stralcio emesso il 3 aprile 2001 dal Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 3;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ ha promosso causa il 22 ottobre 1986
davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere un accesso
necessario alla sua particella n. __________RFD di __________ su
54 m²
della particella n. , proprietà di __________ __________ .
Quest'ultima si è opposta alla petizione e in via riconvenzionale ha chiesto
che fosse accertata tutta una serie di rapporti giuridici instauratisi fra le
parti. L'attrice ha proposto di respingere la riconvenzione. Nel corso
dell'istruttoria la Camera civile di appello è stata chiamata a statuire a
quattro riprese su ricorsi della convenuta (inc.
.., ..,
.., ..).
B. Il
26 gennaio 1999 si è tenuto in Pretura un contraddittorio relativo a cinque
istanze di restituzione in intero introdotte dalla convenuta per allegare nuove
prove (art. 138 CPC) e, subito dopo, un contraddittorio riguardante un'istanza
della convenuta medesima intesa alla modifica di domande riconvenzionali (art.
74 CPC). In calce al verbale del primo contraddittorio figura quanto segue:
Il
Pretore, preso atto della concreta volontà delle parti di trovare una
soluzione extragiudiziale che possa accelerare la conclusione dell'annosa
vertenza, invita le stesse a definire i termini di un eventuale accordo entro
la fine del mese di marzo 1999, termine prorogabile ad istanza di entrambe le
parti. In mancanza di accordo il Pretore deciderà sulle istanze oggetto della
discussione odierna.
In fondo
al secondo verbale si legge:
[L'attrice]
chiede che la decisione dell'istanza di controparte venga sospesa, analogamente
a quanto indicato per le istanze di restituzione in intero discusse oggi, sino
al 31 marzo 1999. Per parte sua, l'avv. __________ non si oppone a tale
sospensione.
C. Le
parti non si sono più manifestate, nemmeno dopo il 31 marzo 1999, né il Pretore
ha più compiuto alcun atto di procedura. Il 3 aprile 2001, accertato che la
causa era rimasta ferma due anni, il primo giudice ha stralciato la lite dai
ruoli per intervenuta perenzione processuale. Non sono state prelevate spese.
Quelle già riscosse sono state poste a carico di chi le aveva anticipate. Le
ripetibili sono state compensate.
D. Contro
il decreto di stralcio è insorta __________ __________ con un appello del 9
maggio 2001 nel quale chiede che, annullato il decreto pre-detto, la causa sia
ripristinata e sia ordinato al Pretore di “procedere alla decisione dei punti
sollevati in giudizio”. __________ __________ __________ ha risposto con un
memoriale di “osservazioni e, in quanto necessario, appello adesivo” del 31
maggio 2001 in cui propone di respingere l'appello o se non altro – in
subordine – di tenere la causa ulteriormente sospesa, com'essa era prima dello
stralcio. L'appello adesivo, non intimato all'attrice, è stato stralciato dai
ruoli in data odierna per tardivo versamento dell'anticipo.
Considerando
in diritto: 1. Un decreto di stralcio è impugnabile, per principio, solo in materia
di spese e ripetibili (Rep. 1985 pag. 145 in fondo). La prassi di questa Camera
ha esteso la possibilità di appello, nondimeno, anche ai casi in cui contestata
sia l'esistenza del motivo che ha portato allo stralcio (transazione, ritiro
dell'azione, acquiescenza, sopravvenuta carenza d'oggetto, mancanza di
interesse giuridico: Rep. 1999 pag. 247 consid. 1). Rimane esclusa, invece, la
possibilità di appellare il merito di una dichiarazione di ritiro o di
acquiescenza (censurabili solo mediante restituzione in intero: art. 352 cpv. 3
CPC), rispettivamente il merito di una transazione (che può essere rimesso in
discussione solo con azione ordinaria: Rep. 1982 pag. 203 consid. 2).
-
In concreto l'appellante sostiene – per quanto è dato di capire –
che, non essendo intervenuto alcun accordo sui punti in discussione all'udienza
del 26 gennaio 1999, la causa doveva considerarsi sospesa finché il Pretore non
avesse statuito (appello, punto 2). Inoltre, a suo parere, la perenzione
processuale non poteva compiersi poiché le parti erano in attesa di giudizio
(art. 351 cpv. 3 CPC). Quanto al fatto che per due anni essa non ha sollecitato
la continuazione del processo, ciò si deve alla revisione in corso del piano
regolatore comunale, “che potrebbe portare a degli sviluppi inerenti la
situazione stradale della part. n. 461” (appello, punto 3).
-
Il
giudice stralcia d'ufficio una causa dai ruoli se, nel corso di due anni successivi,
nessuna delle parti ha compiuto un atto processuale (art. 352 cpv. 2 CPC). Il
termine non decorre, ad ogni modo, se il processo “rimane sospeso giusta l'art.
107”. In concreto il richiamo a quest'ultima norma non è pertinente, già per il
fatto che nel caso in esame il Pretore non ha ordinato sospensione alcuna.
All'udienza del 26 gennaio 1999 l'attrice aveva bensì postulato tale
provvedimento (sopra, consid. B), ma la domanda è rimasta inevasa. Nemmeno
l'argomento secondo cui la causa doveva considerarsi sospesa fino al giudizio
del Pretore è di rilievo, giacché – comunque sia – solo una formale sospensione
a norma dell'art. 107 CPC avrebbe inibito la decorrenza del termine. Sotto
questo profilo l'appello si rivela già di primo acchito destinato all'insuccesso.
-
L'art.
351 cpv. 3 CPC stabilisce invero che la perenzione non comincia a decorrere –
oltre che in caso di sospensione giusta l'art. 107 CPC – qualora le parti siano
in attesa della sentenza. Tale principio riguarda però “le sentenze”, ovvero le
decisioni su domande fatte valere materialmente in via di azione (Rep. 1994
pag. 252 consid. 2c con rinvii), non i decreti o le ordinanze. Nel caso
specifico le parti erano in attesa del giudizio su cinque istanze di
restituzione in intero e su un'istanza intesa alla modifica di domande
riconvenzionali, che il Pretore avrebbe giudicato con “decreto” nel senso
dell'art. 96 CPC (art. 140 cpv. 1 CPC, rispettivamente art. 76 CPC). Tale attesa
non impediva quindi il decorrere del termine. Ne segue che, per quanto riguarda
l'esistenza della perenzione processuale, l'appello non ha consistenza.
-
L'appellante
afferma di non avere sollecitato la prosecuzione della causa – come si è
accennato – perché la revisione in corso del piano regolatore comunale avrebbe
potuto dispiegare importanti effetti circa l'accesso al suo fondo. L'argomento
non ha alcun peso, ove appena si consideri che la perenzione processuale fa
decadere la litispendenza di diritto, per il solo decorso di due anni senza
validi atti interruttivi (Cocchi/Trezzini,
CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 12 ad art. 351 con riferimenti).
Poco importano dunque le ragioni che abbiano indotto la parte a rimanere
inattiva o il fatto che soggettivamente l'attrice avesse ancora interesse al
giudizio. Anche su quest'ultimo punto l'appello cade di conseguenza nel vuoto.
-
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1
CPC). La convenuta, che ha formulato osservazioni all'appello con l'assistenza
di un legale, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e il decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per
ripetibili.
- Intimazione:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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