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Numero d'incarto:
11.2001.59
Data decisione, Autorità:
07.12.2001, ICCA
Incarto n.
11.2001.00059
Lugano
7 dicembre
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Bottinelli Raveglia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n.
. (curatela) della Divisione degli interni, Sezione degli
enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del
18 dicembre 2000 da
__________ __________ e __________ __________
__________,
(patrocinati dall'avv. __________ __________,
__________)
per ottenere la designazione di un curatore
alla società __________ __________,
__________,
domanda alla quale si sono opposti
, __________
__________ __________ __________ __________ () e
__________ __________ __________ , __________ ()
(patrocinati
dall'avv. __________ __________, __________);
esaminati
gli atti
posti
i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 24 aprile 2001 presentato da __________ __________ e __________
__________ __________ contro la decisione emessa il 5 aprile 2001 dalla Sezione
degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ e la moglie __________
__________ __________, cittadini italiani domiciliati a __________, hanno
detenuto in ragione del 50% ciascuno fino al 24 maggio 1997 il capitale
azionario della __________ __________ con sede a __________a. La società,
avente per scopo la costruzione, l'acquisto, la gestione e la vendita di
immobili, la partecipazione finanziaria ad altre società, in particolare
l'acquisto e la gestione di titoli azionari di altre società nazionali ed
estere, era proprietaria – tra l'altro – di un fondo situato in via __________
da __________ a __________. Il dott. __________ __________ e __________
__________, entrambi di __________, sono presidente e membro del consiglio di
amministrazione della ditta.
B. Mediante
“contratto preliminare di cessione di diritti” stipulato il 22 maggio 1997
__________ __________ e __________ __________ __________ si sono impegnati nei
confronti di __________ __________ a trasferire a quest'ultimo, entro il 24
maggio 1997, tutte le azioni della __________ __________ al prezzo di Lit.
2'230'000'000. L'accordo prevedeva la facoltà, per l'acquirente, di vendere il
noto fondo di __________ __________ __________ Il __________ __________ oppure
all'Immobiliare __________. __________ __________ Le due società, che hanno
sottoscritto l'accordo per accettazione, hanno promesso da parte loro che non avrebbero
rivenduto l'immobile fino a quando non fosse stato garantito il pagamento di
determinati debiti fiscali gravanti __________ __________. Il 24 maggio 1997 i
coniugi __________ hanno trasferito tutte le azioni della __________ __________
a __________ , il quale lo stesso giorno ha autorizzato il presidente
del consiglio di amministrazione a vendere l'immobile di __________
all' __________ Il __________ __________ Il 12 luglio 1997 __________
__________ e __________ __________ __________ hanno firmato con __________
__________ un atto denominato “patti integrativi e modificativi” con cui hanno
ridefinito gli obblighi contrattuali ancora a carico di __________, confermando
per il resto le precedenti pattuizioni.
C. Il
2 febbraio 1998 __________ __________ e __________ __________ __________ si
sono rivolti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud per ottenere il
blocco cautelare di tutte le azioni della __________ __________ che si trovavano
in possesso del presidente del consiglio di amministrazione. Statuendo il giorno seguente inaudita parte, il Pretore ha ordinato al
dott. __________ __________ di consegnare tutte le azioni all'Ufficio
esecuzioni e fallimenti di Mendrisio. L'Ufficio ha preso in custodia le 200
azioni il 4 febbraio 1998. Il 29 aprile 1998 __________ __________ e __________
__________ __________, unitamente a un'altra società, hanno convenuto davanti
al Tribunale di __________ – tra l'altro – __________ , la __________
__________ e l' agricola Il __________ __________, chiedendo che il
“contratto preliminare di cessione di diritti” del 22 maggio 1997, la delibera
assembleare del 24 maggio 1997 con la quale l'amministratore della __________
__________ è stato autorizzato a vendere l'immobile di __________ __________
__________ Il __________ __________ e il contratto di compravendita immobiliare
dello stesso giorno, come pure i “patti integrativi e modificativi” del 12
luglio 1997 fossero dichiarati nulli. Essi hanno domandato inoltre la
restituzione di tutte le azioni della __________ __________ e la retrocessione
del fondo di __________ alla medesima. L'azione è tuttora pendente.
D. Il
24 ottobre 2000 i coniugi __________ hanno invitato il dott. __________
__________ a promuovere causa in nome e per conto della __________ __________
contro l'__________ __________ Il __________ __________ per ottenere la rescissione
del contratto di compravendita immobiliare del 24 maggio 1997 e la restituzione
del fondo di __________. Il presidente del consiglio di amministrazione ha
dichiarato, il 17 novembre 2000, di non poter dare seguito alla richiesta
poiché, essendo la titolarità delle azioni controversa, un'assemblea generale
non poteva essere convocata né poteva validamente deliberare. Il
18
dicembre 2000 __________ __________ e __________ __________ __________ si sono
rivolti alla Delegazione tutoria di , chiedendo di nominare alla
__________ __________ un curatore che desse mandato all'avv. __________
__________ __________ di __________ di convenire in giudizio l'
__________ Il __________ __________ “in risoluzione del contratto di
compravendita immobiliare 24 maggio 1997 e in risarcimento dei relativi danni”.
In subordine essi hanno chiesto che quale curatrice fosse designata
direttamente l'avvocata __________. Con risoluzione del 21 dicembre 2000 –
rettificata il 27 dicembre successivo – la Delegazione tutoria di __________ ha
accolto l'istanza, ha istituito in favore della __________ __________ una
curatela di amministrazione sulla base dell'art. 393 cpv. 4 CC e ha designato
la lic. iur. __________ __________ __________ quale curatrice, con il compito
di incaricare l'avv. __________ __________ __________ di avviare l'azione
giudiziaria. Gli oneri processuali, come pure l'onorario della curatrice e
dell'avvocata, sono stati posti a carico degli istanti.
E. Contro la decisione della Delegazione
tutoria __________ __________ e l'__________ __________ Il __________ sono
insorti il 15 gennaio 2001 alla Divisione degli interni, Sezione degli enti
locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, chiedendo che la decisione
impugnata fosse annullata. __________ __________ e __________ __________
__________ hanno proposto di respingere il ricorso. Con decisione del 5 aprile
2001 l'autorità di vigilanza ha accolto il ricorso e ha annullato la risoluzione
dell'autorità tutoria. Gli oneri processuali di complessivi
fr.
200.– sono stati posti a carico dei resistenti. Non sono state assegnate ripetibili.
F. Il
24 aprile 2001 __________ __________ e __________ __________ __________ hanno
impugnato la decisione dell'autorità di vigilanza con un appello in cui
chiedono che il giudizio in questione sia riformato nel senso di confermare la
curatela a favore della __________ . Nelle sue osservazioni del 4
maggio 2001 la Commissione tutoria regionale 1 si rimette al giudizio di questa
Camera. __________ __________ e l' __________ Il __________
__________ postulano, nelle loro osservazioni del 28 maggio 2001, il rigetto dell'appello.
Considerando
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2001 è entrata in vigore la legge sull'organizzazione
e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, con il
relativo regolamento di applicazione. L'art. 52 di tale legge prevede che le
procedure pendenti al momento della sua entrata in vigore sono decise
dall'autorità competente in base alle norme previgenti. Nel caso in esame la
procedura è stata promossa il 18 dicembre 2000, di modo che la fattispecie è
retta dal regolamento sulle tutele e curatele del 18 gennaio 1951 (RTC, testo
in vigore fino al 31 dicembre 2000). Anche sotto il diritto previgente le
decisioni dell'autorità di vigilanza sulle tutele erano appellabili entro venti
giorni alla Camera civile del Tribunale di appello (art. 54a LAC, in vigore
fino al 31 dicembre 2000 e art. 424 cpv. 3 CPC). Tempestivo, l'appello è
pertanto ricevibile.
- Gli
appellati ribadiscono anzitutto l'incompetenza per territorio della Delegazione
tutoria di __________, sostenendo che la __________ __________ è proprietaria
di immobili in Italia, che la gestione degli stessi è sempre avvenuta in Italia
e che la presenza a __________ è esclusivamente quella degli amministratori.
Ora, l'art. 396 cpv. 2 CC stabilisce che la nomina di un curatore per
l'amministrazione di una sostanza compete all'autorità tutoria del luogo dove è
amministrata la maggior parte dei beni. Decisivo non è il luogo ove i beni si
trovano, ma quello dove essi sono amministrati (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4a
edizione, n. 1122a pag. 420). Trattandosi di nominare un curatore a una persona
giuridica, è competente inoltre l'autorità tutoria del luogo dove si riuniscono
gli amministratori, luogo che non corrisponde necessariamente a quello del loro
domicilio; in via sussidiaria è data la competenza dell'autorità tutoria alla
sede della persona giuridica (Schynder/Murer
in: Berner Kommentar, n. 47 ad art. 396 CC).
In
concreto, salvo l'esistenza di due fondi in Italia, non vi sono indicazioni
sulla consistenza complessiva del patrimonio della __________ __________. A
__________, tuttavia, risiedono il presidente del consiglio di amministrazione
() e un membro dello stesso ().
__________ __________ nella sua corrispondenza avente per oggetto la __________
__________ utilizza la carta intestata della fiduciaria __________ __________
di __________, della quale è membro e __________ __________ direttore.
Considerato che gli appellati ammettono che la gestione degli immobili in Italia
è intervenuta anche in Svizzera ad opera del consiglio di amministrazione – e
per esso dal dott. __________ (osservazioni, pag. 2) – senza che vi siano
elementi che permettano di dire che la gestione avveniva in Italia ad opera di
rappresentanti o procuratori, non vi sono motivi nella fattispecie per
disconoscere la competenza dell'autorità tutoria di __________. Comunque si
opini al riguardo, la questione nulla influisce – come si vedrà in appresso –
sull'esito della procedura.
-
Gli
appellanti affermano che __________ __________ e l'__________ __________ Il
__________ __________ non erano legittimati a impugnare la decisione della
Delegazione tutoria di . Ora, contro la nomina di un curatore è data
la facoltà di ricorrere in applicazione dell'art. 420 CC, cui rinvia l'art. 397
cpv. 1 CC (Deschenaux/Steinauer, op.
cit., pag. 422 n. 1127; Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I/2, Basilea 1999, n. 19 ad art. 397 CC). La
legittimazione spetta a “ogni interessato” (art. 420 cpv. 1 CC), ovvero a chiunque
giustifichi un interesse legittimo. La facoltà di impugnare la successiva decisione
dell'autorità di vigilanza (art. 420 cpv. 2 CC) non può – con ogni evidenza –
essere meno ampia. In caso di curatela a favore di una persona giuridica, solo
chi è suscettibile di subire pregiudizio dall'assenza di un rappresentante può
sollecitare la nomina di un curatore (DTF 120 II 8 consid. 2b, 71 II 214
consid. 1). In concreto, sebbene la questione sia ancora controversa, la
qualità di __________ __________ di nuovo azionista unico della __________
__________ (consid. C) conferisce a quest'ultimo un interesse giuridico proprio
e rilevante a contestare la designazione di un curatore a una società avente
un'amministrazione che già detiene i poteri di rappresentanza. Più delicata
appare l'interesse giuridico proprio (e rilevante) dell' __________
Il __________ __________ La questione può nondimeno rimanere indecisa, la
procedura di ricorso potendo essere promossa anche dal solo azionista.
-
Gli appellanti ripetono che la nomina di un curatore non è chiesta
per sostituire l'amministrazione, ma per dare mandato a un legale italiano di
promuovere causa nell'interesse della società. Essi rilevano che l'incertezza
sulla titolarità del pacchetto azionario impedisce la delibera di decisioni
societarie, sicché gli interessi sociali risultano gravemente e durevolmente
compromessi. Gli appellanti fanno valere la necessità di convenire in giudizio
l'__________ __________ Il __________ __________ in vista di ottenere la
rescissione del contratto di compravendita del 24 maggio 1997 poiché questa non
ha fatto fronte ai proprio impegni e ha pesantemente ipotecato l'immobile
acquistato. L'azione da promuovere non costituisce un doppione con altre già promosse,
poiché persegue altre finalità e le parti sono diverse.
a) Per
l'art. 393 cpv. 4 CC l'autorità tutoria nomina un curatore nel caso in cui manchino
gli organi necessari di una corporazione o di una fondazione, come pure quando
non sia altrimenti provveduto all'amministrazione. La misura, che si applica a
tutte le persone giuridiche, è di natura sussidiaria, nel senso che costituisce
l'ultima ratio e va ordinata con riserbo (DTF 126 III 500 consid.
3a con riferimenti; Langenegger, Kommentar zum
Schweizerischen Privatrecht, ZGB I/2, Basilea 1999, n. 17 ad art.
392; Schynder/Murer, op. cit., n.
60 ad art. 393; Riemer, Grundriss des Vormundschafsrechts, 2a edizione,
pag. 136 seg.). Il diritto tutorio, del resto, è destinato prioritariamente a
proteggere le persone fisiche (DTF 126 III 500 consid. 3a con riferimenti). La
nomina di un curatore si prospetta qualora una persona giuridica sia priva
degli organi necessari, ad esempio perché gli amministratori siano deceduti o
di ignota dimora e nessun altro possa assumerne la gestione temporanea, così
come nel caso in cui gli amministratori siano inoperosi, ad esempio perché
malati o perché versino in collisione d'interessi e non sia possibile procedere
entro breve alla loro sostituzione (Langenegger, op. cit., n. 17 ad art. 392 CC). La nomina di un curatore non è
invero limitata ai casi citati, l'enumerazione dell'art. 393 n. 4 CC non
essendo esaustiva (DTF 126 III 501 consid. 3a).
b) Nel
caso in esame la __________ __________ ha un consiglio di amministrazione validamente
nominato, iscritto nel registro di commercio, composto di due persone (doc. A).
Né dagli atti risulta che in qualche maniera l'amministrazione non possa
operare. Neppure interpretando nel modo più estensivo il presupposto di
“mancanza dell'organo necessario all'amministrazione”, come pretendono gli
appellanti (appello, pag. 8), la gestione della società risulta essere paralizzata
o impossibilitata ad agire. Su questo punto l'appello è destituito di fondamento.
-
Gli
appellanti si dolgono che gli amministratori rifiutano di promuovere causa
poiché l'assemblea generale non potrebbe deliberare su tale questione, la
titolarità del pacchetto azionario essendo controversa, e insistono per la
nomina di un curatore con il compito di incaricare un legale italiano. La
nomina di una curatela per l'esecuzione di un singolo atto di amministrazione è
invero possibile (Langenegger,
op. cit., n. 16 ad art. 392 CC con riferimenti), tanto più che in situazioni
particolari la curatela di una società può essere decisa non solo per i casi
elencati all'art. 393 n. 4 CC, ma anche in applicazione analogica dell'art. 392
cpv. 2 CC (DTF 126 III 501 consid. 3a in fine). Ciò non si giustifica tuttavia
nel caso precipuo. Certo, è possibile che l'assemblea generale della società
non possa validamente deliberare, ma la legge non contempla tra le competenze
di tale organo quello di decidere sulla promozione di azioni giudiziarie, né
ciò sembra essere previsto dagli statuti (art. 698 cpv. 2 CO). È pertanto
competenza del consiglio di amministrazione, sotto propria responsabilità,
deliberare sulla questione (art. 716 CO). E siccome non risulta, né è preteso,
che gli amministratori abbiano interessi propri in conflitto con quelli della
società, non è data a divedere la necessità di un intervento. Per il resto la
nomina di un curatore non è una misura che deve aiutare una società a superare
difficoltà interne (SJ 1988 pag. 16 con riferimenti; Rep. 1967 pag. 101). La
giurisprudenza ha già avuto modo di affermare per altro che essa non si
giustifica in seguito a meri conflitti interni tra azionisti che si contendono
l'amministrazione della ditta, almeno finché uno di loro detenga il potere di
rappresentanza, quand'anche la sua designazione sia giudizialmente contestata
(JdT 1969 pag. 379 consid. 1). Ne discende, in ultima analisi, che l'appello è
destinato all'insuccesso anche sotto questo profilo.
-
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e gli appellanti
rifonderanno alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. Non si
attribuiscono ripetibili alla Commissione tutoria regionale 1, che ha agito
nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali (cfr. per analogia l'art. 159
cpv. 2 OG).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno a __________
__________ e all'__________ __________ Il __________ __________, sempre con
vincolo di solidarietà, fr. 1000.– complessivi per ripetibili.
- Intimazione:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________i, __________.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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