Costs after withdrawal from condominium challenge

11.2001.52Outro Tribunal19 de jun. de 2001Dismissed

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Resumo Omnilex

A co-owner in a condominium dispute asked to be removed from the case after revoking her mandate. The first instance treated the request as a withdrawal and imposed court costs and party compensation. On appeal, she argued that she never intended to bring the action and that her representative lacked authority. The appellate court held that the mandate covered judicial challenge of the assembly resolutions, that subdelegation to a lawyer was valid and even required, and that the later conduct amounted to ratification. The appeal was therefore rejected; the appellant was ordered to pay appellate costs, and no compensation was awarded in appeal.

Sumário Omnilex

Art. 77 CPC; withdrawal from proceedings and allocation of costs and party compensation. Where a litigant requests removal from the case after a validly authorized action has been filed in her name, the request is to be construed as desistance unless nullity of the mandate is shown. Withdrawal normally entails court costs for the withdrawing party and, upon request by the opponent, equitable party compensation. In a condominium dispute, authority to "challenge" an assembly resolution encompasses judicial proceedings when the legal remedy must be exercised by action within the statutory period; subdelegation to an admitted lawyer is permissible where representation in court is required (consid. 2-4).

Texto completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.2001.52

Data decisione, Autorità: 19.06.2001, ICCA

Incarto n.: 11.2001.00052

Lugano 19 giugno 2001/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa .____.___ (contestazione di delibera assembleare) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione dell'11 maggio 1998 da

__________ __________, __________ __________ __________ __________, __________ __________ __________ __________, __________ __________ __________ __________, __________ __________ __________ __________, __________ __________ __________ __________, __________ __________ __________ __________, __________ __________ __________ __________, __________ __________ __________ __________, __________ __________ __________ __________, __________ __________ __________ __________, __________ __________ __________, __________ (ora patrocinati dall'avv. __________ __________, __________), e __________ __________, __________

contro

Comunione dei comproprietari del condominio __________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________),

giudicando ora sul decreto del 13 marzo 2001 con cui il Pretore ha dimesso __________ __________ dalla lite;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello (“ricorso”) del 10 aprile 2001 presentato da __________ __________ contro il decreto emesso il

13 marzo 2001 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che __________ __________ possiede la proprietà per piani n. ____________________ (appartamento n. __________), pari a 16/1000 della particella n. __________RFD di __________ (“Condominio __________ __________ ”);

che il 9 aprile 1998 l'assemblea dei comproprietari ha approvato a maggioranza, fra l'altro, il consuntivo 1997, il bilancio al 31 dicembre 1997 e il preventivo 1998, dando scarico all'amministratore e deliberando il risanamento dei balconi, cui __________ __________ e altri comproprietari si sono opposti;

che il 20 aprile 1998 lo studio fiduciario __________ & __________ __________ & __________ __________, rappresentato dall'amministratrice unica __________ __________, ha invitato __________ __________ a decidersi se impugnare le deliberazioni contestate;

che il 6 maggio 1998 __________ __________ ha trasmesso allo studio la seguente lettera:

Gentil.ma Sig.ra __________i,

ho ricevuto la Sua del 20/04/98 e sono concorde nell'impugnare la decisione assembleare del 09 aprile 1998 per il Condominio __________ __________ a __________.

La incarico pertanto in tal senso

che la __________ & __________ __________ & __________ __________, a sua volta, ha conferito procura all'avv. __________ __________ per rappresentare __________ __________, insieme con altri comproprietari, nella causa volta a contestare le predette risoluzioni assembleari del

9 aprile 1998;

che l'11 maggio 1998 l'avv. __________ __________, agendo in rappresentanza di __________ __________, __________ __________, dell'Immobiliare __________ __________, dell'Immobiliare __________ __________, della __________ __________ __________, della __________ __________ __________, della __________ __________ __________, della __________ __________ __________, della __________ __________ __________, della __________ __________ __________, della __________ __________ __________, della __________ __________ __________ e della __________ __________, ha convenuto la Comunione dei comproprietari del “Condominio __________ __________ ” davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, per far accertare la nullità o – in subordine – per far annullare le note risoluzioni assembleari;

che nella sua risposta del 17 settembre 1998 la Comunione dei comproprietari si è opposta alla petizione;

che nei successivi atti scritti le parti hanno ribadito le loro posizioni;

che con lettera del 1° giugno 2000 alla __________ & __________ __________ & __________ __________, __________ __________ ha revocato con effetto immediato la procura rilasciata il 6 maggio 1998 relativamente alla sua proprietà per piani;

che il 7 giugno 2000 __________ __________ ha comunicato all'avv. __________ di avergli corrisposto fr. 401.60 a saldo dell'onorario, dichiarando “di ritenere – per quanto mi concerne – terminata la causa”;

che il 22 settembre 2000 __________ __________ ha chiesto al Pretore di essere estromessa dalla lite e di essere esentata dal pagamento di oneri processuali;

che nelle sue osservazioni del 9 ottobre 2000 la Comunione dei comproprietari, preso atto della domanda dell'attrice, ha postulato congrue ripetibili;

che con decreto del 13 marzo 2001 il Pretore ha dimesso __________ __________ dalla lite, ponendo a suo carico la tassa di giustizia di fr. 350.– e obbligandola a rifondere alla Comunione dei comproprietari fr. 950.– per ripetibili;

che contro il decreto appena citato __________ __________ è insorta con un appello (“ricorso”) del 10 aprile 2001 nel quale chiede, in sostanza, la riforma del giudizio impugnato nel senso di rinunciare al prelievo di spese e all'assegnazione ripetibili;

che l'appello non è stato intimato alla controparte;

e considerando

in diritto: che l'azione intesa alla contestazione di una delibera assembleare ha per principio natura pecuniaria (DTF 108 II 77);

che in un memoriale del 3 settembre 1998 gli attori hanno indicato il valore litigioso in fr. 499 283.45, sicché la soglia appellabile di fr. 8000.– risulta ampiamente superata;

che in materia di spese e ripetibili un decreto di stralcio per ritiro dell'azione (art. 352 CPC) – ancorché limitato a un solo litisconsorte facoltativo, com'è il caso in concreto – è senz'altro appellabile (Rep. 1985 pag. 145 in fondo), di modo che sotto questo profilo il gravame è ricevibile;

che l'appello non indica invece quale sia la controparte, non desumibile neppure dalle motivazioni, ragion per cui ci si potrebbe interrogare sulla sufficienza dei requisiti formali (art. 309 cpv. 2 lett. b CPC combinato con il cpv. 5);

che la questione può nondimeno rimanere indecisa, l'appello dovendo in ogni modo essere respinto per i motivi in appresso;

che il Pretore ha interpretato la domanda di dimissione dalla lite come desistenza e ha posto quindi la tassa di giustizia di fr. 350.– a carico di __________ __________, con obbligo di rifondere alla controparte fr. 950.– per ripetibili;

che l'appellante insorge contro l'addebito degli oneri processuali (di cui non contesta l'entità), sostenendo di non avere mai inteso avviare un'azione volta a contestare la deliberazione assembleare del 9 aprile 1998;

che infatti, a suo dire, dalla lettera 20 aprile 1998 della __________ & __________ __________ & __________ __________ (doc. D esibito – tardivamente – in appello) non si desumeva la necessità di promuovere una causa, ragion per cui la procura rilasciata il 6 maggio 1998 non poteva riferirvisi;

che giusta l'art. 33 cpv. 2 CO, ove la facoltà di rappresentanza sia conferita da un negozio giuridico, la sua estensione è determinata dal contenuto dello stesso;

che in concreto l'appellante, con la nota procura del 6 maggio 1998, ha incaricato __________ __________ di “impugnare la decisione assembleare del 09 aprile 1998” (doc. C);

che l'appellante sostiene di avere con ciò inteso conferire alla rappresentante la sola facoltà di contestare la delibera in seno a successive riunioni assembleari;

che, nondimeno, per i combinati art. 712m cpv. 2 e 75 CC la contestazione di una decisione dell'assemblea dei comproprietari dev'essere fatta valere, riservati i casi di nullità, con azione giudiziaria entro un mese da quando l'attore ne ha avuto conoscenza (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3ª edizione, pag. 368 n. 1319; Meier-Hayoz/Rey in: Berner Kommentar, Berna 1988, n. 126 e 140 ad art. 712m CC);

che del resto, stando allo scritto 20 aprile 1998 evocato dall'appellante medesima, ai comproprietari è stata prospettata – in alternativa all'impugnazione – la possibilità di “accettare le decisioni assembleari e rinunciare ad una azione legale” (pag. 2 nel mezzo);

che per di più, nello scritto citato, la __________ & __________ __________ & __________ __________ ha sottolineato come “il termine di ricorso scade il 09 maggio 1998”, invitando i comproprietari a prendere posizione entro la fine di aprile 1998 (pag. 2 verso il basso);

che quindi, si volesse anche tener conto della lettera 20 aprile 1998 allegata tardivamente in appello, da tale documento emerge con sufficiente chiarezza – contrariamente al parere dell'appellante – come l'impugnazione delle delibere assembleari dovesse essere fatta valere mediante azione giudiziaria;

che l'appellante nega inoltre di avere conferito ad __________ __________ la facoltà di subdelegare a terzi qualsiasi potere di agire in suo nome a norma degli art. 32 segg. CO;

che essa disconosce tuttavia come la rappresentanza processuale nelle cause civili – riservati i casi enunciati all'art. 64a CPC – spetti esclusivamente agli avvocati iscritti all'albo e ai detentori di una rappresentanza legale (art. 64 cpv. 1 CPC);

che __________ __________ non è avvocato né rappresentante legale dell'appellante, ragion per cui la contestazione delle risoluzioni prese il 9 aprile 1998 dall'assemblea dei comproprietari doveva necessariamente avvenire per il tramite di un avvocato ammesso al libero esercizio della professione;

che, pur non essendo esplicitamente menzionata nella procura del 6 maggio 1998, la subdelega a un avvocato non solo era lecita, ma risultava finanche imposta dalle circostanze (art. 398 cpv. 3 CO; Fellmann in: Berner Kommentar, Berna 1992, n. 113 ad art. 396 CO e n. 625 seg. ad art. 398 CO);

che l'appellante lamenta per finire un abuso di procura da parte di __________ __________, la quale non avrebbe agito in conformità agli accordi intercorsi;

che, tuttavia, un diverso agire di __________ __________ avrebbe implicato la perenzione del diritto dell'appellante di contestare le delibere assembleari e, di riflesso, una violazione dei doveri della mandataria nel senso dell'art. 398 cpv. 2 CO;

che, quand'anche si condividesse per avventura la tesi dell'appellante, l'estensione della rappresentanza nei confronti di terzi in buona fede andrebbe determinata, comunque sia, in base al contenuto dell'atto notificato a costoro (art. 33 cpv. 3 CO; Zäch in: Berner Kommentar, Berna 1990, n. 9 e157 ad art. 33 CO con rinvii), ossia – in concreto – in base alla nota procura del 6 maggio 1998;

che il pagamento di una quota dell'onorario all'avv. __________ __________ (doc. E e F, nel fascicolo “dimissione dalla lite”, mappetta viola) configurerebbe per di più una ratifica dell'operato del patrocinatore nel senso dell'art. 38 cpv. 1 CO;

che ciò vale a maggior ragione ove si consideri come l'appellante abbia atteso quasi un anno da quando ha avuto conoscenza della causa (lettera 26 ottobre 1999 dell'avv. __________, nel fascicolo citato; appello, pag. 3 verso il basso), per chiedere al Pretore di essere dimessa dalla lite (lettera del 22 settembre 2000, nel fascicolo citato);

che dagli atti non risulta per il resto – né l'appellante pretende – l'esistenza di un vizio di volontà o di altri motivi di nullità della procura litigiosa;

che, in simili circostanze, la domanda dell'attrice di essere dimessa dalla lite – regolarmente presentata in suo nome dall'avv. __________– equivale a desistenza (art. 77 cpv. 2 CPC);

che la desistenza comporta, di regola, l'addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili (art. 77 cpv. 3 CPC; Rep. 1985 pag. 146);

che, in siffatta evenienza, il giudice statuisce d'ufficio sulle spese, ma non sulle ripetibili, le quali sono stabilite e ripartite – per espressa disposizione di legge – solo a richiesta di parte (art. 151 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, n. 7 ad art. 151);

che in concreto la comunione dei comproprietari, come si è detto, ha esplicitamente protestato congrue ripetibili in uno scritto del 9 ottobre 2000;

che l'appellante non contesta per il resto l'ammontare della tassa di giustizia e delle ripetibili stabilite dal primo giudice, né fa valere motivi che giustifichino una deroga al principio enunciato dall'art. 77 cpv. 3 CPC;

che, dato quanto precede, la decisione impugnata merita conferma, sicché l'appello – manifestamente infondato – può essere respinto con la procedura dell'art. 313bis CPC;

che gli oneri dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

che ad ogni modo la tassa di giustizia è volutamente contenuta per tenere conto del fatto che il ricorso verteva solo sull'addebito delle spese e delle ripetibili;

che non si giustifica di assegnare ripetibili alla Comunione dei comproprietari, la quale non si è nemmeno vista notificare il gravame e non ha quindi sopportato costi apprezzabili;

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello (“ricorso“) è respinto e la decisione impugnata è confermata.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 150.–

b) spese fr. 50.–

fr. 200.–

sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

  1. Intimazione a:

– __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Palavras-chave

condominiumwithdrawalcostsparty compensationrepresentationmandateratificationappeal admissibility

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Questão jurídica principal

Whether the appeal against the order on costs and party compensation was admissible and well-founded.

Decisão extraída

The appeal was admissible only insofar as costs were concerned, but it had to be rejected because the first judge correctly treated the request to be removed from the case as a withdrawal.

Fundamentação extraída

The condominium challenge had to be brought by court action within one month; the mandate and later conduct showed that counsel was authorized to file suit, subdelegation to a lawyer was permissible, and payment of part of the fee plus delay supported ratification. As no invalidity of the mandate was shown, the request to be removed from the case amounted to desistance, which normally entails costs and equitable compensation.

Questão jurídica principal

Whether the appellant should bear court costs and pay party compensation after withdrawal from the action.

Decisão extraída

Yes. Costs followed the withdrawing party, and the opposing condominium community had expressly requested compensation.

Fundamentação extraída

Under the applicable procedural rules, withdrawal normally leads to allocation of court costs to the withdrawing party and, on request, equitable party compensation. The appellant did not challenge the amounts or show reasons to depart from that rule.

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