AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2001.46
Data decisione, Autorità:
22.01.2002, ICCA
Incarto n.
11.2001.00046
Lugano,
22 gennaio
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nelle cause .____.___ (misure
provvisionali in causa di stato) e ..__________ (protezione
dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promosse con istanze dell'11 maggio 1999 e del 2 marzo 2000 da
__________ __________, nata
__________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
ing. __________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 2 aprile 2001 presentato da __________ __________ contro il
giudizio unico (decreto cautelare e sentenza) emesso il 22 marzo 2001 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (____________________1949) e __________
__________ (____________________1954) si sono sposati a __________ il
____________________ 1974. Dal matrimonio sono nati __________
(____________________1978), __________
B. L'11
maggio 1999 __________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione e il giorno stesso ha
chiesto in via provvisionale l'attribuzione dell'alloggio familiare,
l'affidamento di __________ (riservato il diritto di visita del padre), un
contributo alimentare di fr. 5950.– mensili per sé, uno di fr. 2200.– mensili
per __________a, uno di fr. 2300.– mensili per __________ e uno di fr. 1675.–
mensili per __________. Alla discussione provvisionale del 22 giugno 1999 il
convenuto ha proposto di respingere l'istanza. Il tentativo di conciliazione è
decaduto infruttuoso il 5 luglio 1999. La discussione provvisionale è ripresa
il 7 settembre 1999 ed è continuata il 2 marzo 2000, quando __________
__________ ha offerto un contributo alimentare di fr. 4883.– mensili alla
moglie e uno di fr. 650.– mensili per il figlio __________, dichiarando di
assumere anche il mantenimento dei due figli maggiorenni.
C. A
quella stessa udienza del 2 marzo 2000 il Pretore ha ricordato alle parti che
il termine di sei mesi per introdurre l'azione di merito (art. 421 cpv. 5 vCPC)
stava per scadere. __________ __________ ha dichiarato così di ripresentare la
sua istanza provvisionale dell'
11 maggio
1999, seduta stante, come istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo
altresì che l'insieme degli atti compiuti fosse “sussunto a mo' di cautelare
della presente domanda di protezione dell'unione coniugale”. __________
__________ ha consentito a tale modo di procedere, approvato dal Pretore, che
il
3 aprile
2000 ha emanato l'ordinanza sulle prove. Statuendo quello stesso giorno con
decreto cautelare “nelle more istruttorie”, il Pretore ha condannato
__________ __________ a versare, “la prima volta a decorrere dalla separazione
delle economie domestiche”, un contributo alimentare di fr. 4883.– mensili per
la moglie e uno di fr. 1100.– mensili per il figlio Massimo, con obbligo di
assumere altresì il mantenimento dei figli maggiorenni “sulla base di un budget
che egli metterà a punto direttamente con i ragazzi”. Non sono stati riscossi
oneri processuali né sono state assegnate ripetibili.
D. I
coniugi si sono separati di fatto il 24 aprile 2000. L'istruttoria delle misure
a protezione dell'unione coniugale è cominciata il
9 maggio
2000 ed è stata sospesa il 13 giugno successivo per trattative fino al 30
agosto 2000. Il 30 ottobre 2000 __________ __________ ha postulato una modifica
dell'assetto provvisionale, nel senso che fosse aumentato retroattivamente dal
1° settembre 2000 il contributo alimentare per sé a fr. 7065.– mensili e quello
per __________ a fr. 1675.– mensili, la figlia maggiorenne __________ essendo
divenuta autosufficiente dopo essere entrata alle dipendenze della __________
__________ __________ a __________ (in qualità di ausiliaria). Il marito avrebbe
dovuto continuare a mantenere, invece, l'altro figlio maggiorenne, ,
il quale aveva abbandonato gli studi di giurisprudenza a __________ e frequenta
il Conservatorio di __________ __________ () a __________ per diventare
cineasta. Il Pretore ha citato le parti alla discussione del 21 novembre 2000,
rifiutando di modificare con effetto immediato l'assetto cautelare. A tale
udienza __________ __________ ha proposto di respingere l'istanza di modifica.
Contestualmente le parti hanno dato atto che l'istruttoria delle misure a
protezione dell'unione coniugale era terminata, confermandosi – genericamente –
nelle rispettive posizioni.
E. Il
Pretore ha giudicato il 22 marzo 2001 con un atto unico tanto sull'assetto
provvisionale quanto sulle misure a protezione dell'unione coniugale. Egli ha
autorizzato le parti a vivere separate, ha assegnato l'alloggio coniugale di
__________ alla moglie, ha affidato il figlio __________ a quest'ultima
(garantendo al padre “il diritto di visita più ampio possibile da concordare
direttamente con il ragazzo”), ha posto a carico del convenuto un contributo
alimentare per __________ __________ di fr. 4883.– mensili (oltre l'onere
fiscale) fino al 31 agosto 2000, di fr. 5650.– mensili (compreso l'onere
fiscale) fino al 31 luglio 2001 e di fr. 6000.– (compreso l'onere fiscale)
dopo di allora, ha fissato il contributo alimentare per il figlio __________ in
fr. 1100.– mensili (compreso l'assegno familiare) fino al 31 agosto 2000 e in
fr. 1673.– mensili (compreso l'assegno familiare) fino alla maggiore età, facendo
obbligo al convenuto di provvedere inoltre al mantenimento della figlia maggiorenne
__________ (fino al 31 agosto 2000) e del figlio maggiorenne __________ “sulla
base di un budget che egli metterà a punto direttamente con i ragazzi”. I
contributi per la moglie e per il figlio __________ sono stati ancorati all'indice
nazionale dei prezzi al consumo. La tassa di giustizia e le spese di
complessivi fr. 600.– sono state addebitate alle parti in ragione di metà ciascuno,
compensate le ripetibili.
F. Contro
il giudizio del Pretore è insorto il 2 aprile 2001 __________ __________ con un
appello in cui chiede che il contributo alimen-tare per la moglie sia limitato
a fr. 4883.– mensili (compreso l'onere fiscale), che quello per il figlio
__________ sia limitato a
fr.
1100.– mensili e che l'adeguamento automatico dei contributi al rincaro sia soppresso.
Nelle sue osservazioni del 25 aprile 2001 __________ __________ propone di
respingere l'appello e di confermare il giudizio impugnato.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha accertato, nella fattispecie, che il reddito
complessivo (dal lavoro e dalla sostanza) conseguito dal marito ammonta a fr.
20 284.– netti mensili e quello della moglie a fr. 2527.–. Relativamente ai fabbisogni,
egli ha stabilito quello minimo del marito in fr. 6770.– mensili, quello
minimo della moglie in fr. 6730.– e quello in denaro del figlio minorenne
__________ in fr. 1673.–. Ciò posto, il Pretore ha determinato anche il
fabbisogno in denaro del figlio maggiorenne __________, fissandolo in fr.
2300.– mensili (più fr. 700.– mensili fino al 31 luglio 2001 per la locazione
dell'appartamento a __________), ma non quello di __________, diventata
autosufficiente il 1° settembre 2000, quando aveva cominciato a lavorare in
qualità di ausiliaria per la __________ __________ a __________, guadagnando
fr. 3115.35 netti mensili. Sulla base di tali dati il primo giudice ha posto a
carico del marito i noti contributi scalari per la moglie, suddivisi in tre
periodi: fino al 1° settembre 2000 (quando la figlia __________ ha acquisito
l'indipendenza economica), fino al 31 luglio 2001 (quando il marito non ha più
dovuto pagare la pigione per l'appartamento di __________o) e dopo di allora.
Il contributo alimentare per il figlio __________ è stato scalato su due soli
periodi: fino al 1° settembre 2000 (indipendenza economica della sorella
__________) e dopo di allora (fino alla maggiore età, che sarebbe intervenuta
il 17 ottobre 2001).
-
In
concreto l'istanza provvisionale originaria è stata tramutata all'udienza del 2
marzo 2000 in istanza di misure a protezione dell'unione coniugale. A quel
momento i coniugi vivevano ancora insieme (si sono separati il 24 aprile 2000:
appello, pag. 2 in basso), tuttavia il Pretore ha interpretato la domanda come
una richiesta di provvedimenti “dopo la sospensione della comunione domestica”
(art. 176 segg. CC), tant'è che ha fatto decorrere l'assetto provvisionale,
con il decreto cautelare emesso il 3 aprile 2000 “nelle more istruttorie”,
solo dalla separazione delle economie domestiche. Tale impostazione giuridica
non è contestata. Ora, l'art. 176 CC prevede che, ove sia giustificata la
sospensione della comunione domestica, a istanza di uno dei coniugi il giudice
stabilisce i contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro (cpv. 1 n. 1),
prende le misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili domestiche (cpv. 1
n. 2) e adotta i provvedimenti necessari per i figli minorenni secondo le
disposizioni sugli effetti della filiazione (cpv. 3). Il criterio per la
definizione dei “contributi pecuniari” fra coniugi è disciplinato dal diritto
federale e ricalca quello che discende dall'art. 137 cpv. 2 CC per le misure
provvisionali nelle cause di stato. Il relativo ammontare si calcola quindi in
base al riparto dell'eccedenza (comune) – di regola a metà – una volta dedotto
dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (DTF 121 II 302 consid.
5b, 123 III 1; Hausheer/ Reusser/Geiser in:
Berner Kommentar, n. 26 ad art. 176 CC; Schwander
in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 4 ad
art. 176). Il fabbisogno dei coniugi è determinato in base al minimo
esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunte le spese correnti della
famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni
domestiche, come pure gli oneri fiscali. Il fabbisogno dei figli è stabilito,
per prassi costante di questa Camera, in base alle raccomandazioni pubblicate
dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton
__________ (tabella dell'edizione 2000 in: Rep. 1999 pag. 372), adattate al
singolo caso in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il
diritto di filiazione (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvii).
-
L'appellante
si rammarica anzitutto di avere offerto egli stesso i contributi alimentari di
fr. 4883.– mensili per la moglie e di fr. 1100.– mensili per il figlio Massimo,
ignorando però di dover ancora versare imposte arretrate della moglie per circa
fr. 42 000.–, circostanza di cui il primo giudice avrebbe dovuto tenere conto.
La doglianza è inconsistente. A parte il fatto che il contributo di fr. 1100.–
mensili per il figlio __________ è stato fissato dal Pretore con il decreto
cautelare emanato “nelle more istruttorie” il 3 aprile 2000 (sopra, lett. C),
mentre il convenuto si limitava a offrire fr. 650.– mensili (verbale del 2 marzo
2000, pag. 2 in alto), l'appellante non spiega in che modo il Pretore avrebbe
dovuto tenere calcolo del pagamento in questione ai fini dei contributi alimentari,
né si vede come ciò sarebbe potuto avvenire. Infatti o il rimborso del debito è
avvenuto a rate, e in tal caso sarebbe spettato al convenuto indicare l'entità
delle rate correnti da inserire nel suo fabbisogno minimo, oppure esso è
avvenuto in capitale, e allora sarebbe ugualmente spettato al convenuto indicare
in che misura il consumo dei suoi risparmi comportava una diminuzione del reddito
della sostanza. Nella fattispecie l'interessato non ha allegato alcunché
davanti al Pretore, nemmeno al dibattimento finale del 21 novembre 2000, ove
non si è curato neppure di quantificare il proprio fabbisogno. Sotto questo
profilo egli non può quindi muovere critiche al primo giudice. Per il resto, i
crediti di un coniuge verso l'altro vanno considerati – ed eventualmente
conguagliati – al momento di liquidare il regime matrimoniale, indipendentemente
dal fatto che i coniugi vivano nella separazione dei beni (art. 250 CC).
-
Al
Pretore l'appellante rimprovera altresì di avere trascurato ch'egli continua a
stanziare fr. 400.– mensili alla figlia maggiorenne __________, la quale
“potrebbe versare un suo contributo in casa per dare la possibilità alla madre
di gestire il ménage famigliare senza pesare in modo eccessivo sul padre”
(memoriale, pag. 3 in basso). La doglianza è doppiamente infondata. In primo
luogo perché il Pretore non ha ignorato l'elargizione di fr. 400.– mensili alla
figlia; ha ritenuto semplicemente che con il suo guadagno di fr. 3115.35 netti
mensili __________ è autosufficiente, sicché eventuali liberalità in suo favore
non possono essere inserite nel fabbisogno minimo del convenuto (giudizio
impugnato, pag. 3 in alto). Al riguardo l'appello, del tutto silente, si rivela
finanche irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 5 combinato con
il cpv. 2 lett. f CPC). Quanto all'assunto secondo cui la figlia dovrebbe essere
chiamata a sussidiare le necessità della madre, sgravando il convenuto, esso è
completamente fuori luogo. Nessuna norma impone alla madre di lucrare sulla coabitazione
della figlia maggiorenne. Tutt'al più questa può essere tenuta a coprire i
costi supplementari dell'economia domestica causati da tale convivenza, ma ciò equivale
a un rimborso delle spese e non può considerarsi un reddito della moglie. Che
le intenzioni dell'appellante fossero quelle di vincolare la liberalità di fr.
400.– mensili al fatto che la figlia riversasse parte del suo stipendio alla
madre poco importa, la figlia non essendo tenuta ad accettare simili condizioni
e l'interessato potendo interrompere i suoi pagamenti volontari a beneplacito.
-
Il
fabbisogno in denaro del figlio maggiorenne __________, stabilito dal Pretore
in fr. 2300.– mensili, non è mai stato oggetto di contestazione (ciò che
l'appellante riconosce: memoriale, pag. 4 in alto). Litigiosa è nondimeno la
pigione per l'appartamento a __________ (fr. 700.– mensili fino al 31 luglio
2001), che l'appellante afferma doversi reputare inclusa nel noto contributo
mensile di
fr.
2300.–. Non solo l'argomentazione è irricevibile, ma in proposito il giudizio
del Pretore è finanche nullo per difetto di competenza. Il giudice delle misure
a protezione dell'unione coniugale è abilitato a occuparsi della prole, come
detto, solo “se i coniugi hanno figli minorenni” (art. 176 cpv. 3 CC). Il contributo
per figli maggiorenni è disciplinato esclusivamente dall'art. 277 cpv. 2 CC (Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n.
51 ad art. 176 CC). Si ricordi che ciò vale anche davanti al giudice della
separazione o del divorzio, il quale può fissare contributi solo per figli
minorenni. Tutt'al più egli può estendere la durata del contributo oltre la
maggiore età (art. 133 cpv. 1 seconda frase CC), ma al momento dell'istanza il
figlio deve avere meno di 18 anni.
Certo,
questa Camera ha avuto modo di rilevare che, se ai genitori sta bene, il contributo
per figli maggiorenni comuni può essere inserito nel fabbisogno della famiglia
(I CCA, sentenza del 29 aprile 1999 in re D.A., consid. 10). Il Tribunale
federale, in un caso analogo, non ha censurato simile orientamento (sentenza
del 22 novembre 2001 in re F., inc. ./__________, consid.
2g). Ciò presuppone tuttavia un accordo chiaro sul principio e sull'ammontare
del contributo. In mancanza di ciò, spetta al figlio maggiorenne far valere personalmente
e in proprio nome le sue pretese a norma dell'art. 277 cpv. 2 CC nei confronti
del genitore renitente. In concreto l'appellante si è bensì dichiarato disposto
ad assumere il mantenimento di __________, sulla base però di “un budget” che
egli medesimo avrebbe messo a punto “direttamente con i ragazzi”. Quale sia
precisamente tale “budget” non si desume dagli atti, né tanto meno consta che
il “budget” – se esiste – sia il risultato di un accordo fra genitori. Nelle
circostanze descritte non sussistevano le premesse perché il Pretore sindacasse,
come giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale, del fabbisogno in
denaro del figlio __________, men che meno inserendolo nel bilancio della
famiglia (giudizio impugnato, pag. 6 in alto). Per gli stessi motivi egli non
era competente nemmeno a condannare l'appellante ad assumere il mantenimento
della figlia maggiorenne __________ fino al 1° settembre 2000 (sempre sulla
scorta di un “budget” ipotetico). Ne segue che l'ultimo capoverso figurante nel
dispositivo n. 4 del giudizio impugnato, emanato da un'autorità incompetente
per materia, va dichiarato nullo d'ufficio. A prescindere dalla circostanza
che, comunque sia, una condanna del genere nemmeno sarebbe stata eseguibile,
non potendosi imporre a un coniuge il pagamento di un contributo su basi del
tutto indeterminate.
- Per
quanto riguarda il fabbisogno in denaro del figlio __________, minorenne fino
al 17 ottobre 2001, l'appellante asserisce ch'esso non eccede fr. 9400.– annui
e reputa ingiusto che la madre non partecipi al sostentamento. Il primo
argomento non è serio e non meriterebbe nemmeno di essere considerato, giacché
offende la comune esperienza pretendere che un figlio di oltre 15 anni costi
solo fr. 785.– mensili. Ad ogni buon conto giovi rammentare che le cifre
indicate nella tabella relativa all'edizione 2000 delle raccomandazioni
pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton
__________ (citata al consid. 2 in fine), raccomandazioni cui questa Camera si
ispira da almeno un ventennio, sono commisurate al costo delle economie
domestiche su scala nazionale, in base per di più a valori statisticamente medio-bassi,
nel senso che tre quarti delle economie domestiche dispongono a livello
svizzero di un reddito familiare superiore a quello su cui si fondano le
raccomandazioni (Empfehlungen zur Bemessung von
Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 10 in
basso). I fabbisogni riportati corrispondono, in altri termini, a quelli di ragazzi
appartenenti a famiglie di reddito relativamente modesto (op. cit., pag. 11 in
alto). E per un ragazzo in età compresa fra i 13 e i 18 anni le citate
raccomandazioni prevedono un fabbisogno medio di fr. 1920.– mensili.
È vero
che il fabbisogno medio diminuisce ove il ragazzo non sia un figlio unico. Nel
caso di tre fratelli viventi nella stessa economia domestica, ad esempio, il
fabbisogno di un figlio in età compresa fra i 13 e i 18 anni si riduce a fr.
1520.– mensili. Ed è vero che, nel caso in cui il coniuge affidatario non
lavori a orario completo, la posta per “cura e educazione” prevista nelle
raccomandazioni può essere ridotta, parte delle prestazioni essendo fornite in
natura dall'affidatario. Ma ciò non toglie che le raccomandazioni si rapportino
a ceti medio-bassi, non a famiglie le cui entrate complessive superino
abbondantemente fr. 20 000.– netti mensili. Ne segue che non vi è la benché
minima ragione, nel caso specifico, per decurtare il fabbisogno in denaro di
fr. 1673.– mensili fissato dal Pretore dopo il 1° settembre 2000. Anzi, se
mai ci si potrebbe domandare se non debba essere rivalutato d'ufficio il
contributo di fr. 1100.– mensili stabilito fino al 31 agosto 2000. Dato che
quel contributo riguarda solo pochi mesi (dal 24 aprile 2000, data della
separazione dei genitori, al 31 agosto appunto) e che nelle osservazioni
all'appello la madre affidataria non recrimina sulla cifra, non è il caso di
procedere a una reformatio in peius. Resta il fatto che su questo
punto l'appello è totalmente destituito di consistenza.
-
L'appellante
insorge dipoi contro l'entità del contributo alimentare per la moglie, facendo
valere che oltre la soglia di fr. 4883.– mensili l'onere gli impone
sacrifici esorbitanti e unilaterali. L'asserzione è inconferente, i contributi
alimentari dovendo essere calcolati secondo una metodica disposta dal diritto
federale (sopra, consid. 2). Ciò significa che l'eventuale eccedenza
risultante una volta dedotto dal reddito globale dei coniugi il fabbisogno
minimo di entrambi e quello dei figli va divisa a metà (DTF 114 II 28 consid.
4). A tale principio si può derogare solo ove sia reso verosimile che i coniugi
non destinavano, durante la vita in comune, la totalità dei loro redditi al
mantenimento della famiglia (DTF 119 II 317 consid. 4b; l'altra eccezione, enunciata
in DTF 126 III 8, non riguarda il Cantone Ticino, questa Camera non avendo mai
calcolato i fabbisogni delle parti nel modo ivi esposto). Altri criteri
soggettivi – come il sentimento di sacrifici esorbitanti e unilaterali evocati
nell'appello – non hanno rilievo giuridico: per scostarsi dal riparto a metà
dell'eccedenza, il contributo spettante alla moglie dovrebbe comportare – in
altri termini – una sorta di liquidazione anticipata del patrimonio coniugale, oppure
dovrebbe far beneficiare la moglie, durante la separazione, di un tenore di
vita superiore a quello da essa avuto durante la comunione domestica. Incombeva
all'appellante motivare e rendere verosimili ipotesi simili, ciò che nel caso
specifico fa totale difetto.
-
Sempre
per quanto attiene al contributo in favore della moglie, l'appellante
sottolinea che costei si limita a conseguire uno stipendio irrisorio per
rapporto all'attività realmente svolta. Il Pretore ha accertato al riguardo che
l'istante, attiva dal 1996 come segretaria a tempo parziale per l'Impresa
__________ __________ __________, __________ (di cui detiene parte del
pacchetto azionario ed è membro del consiglio di amministrazione con diritto di
firma individuale), guadagna fr. 21 400.– netti annui (circa fr. 1785.– mensili).
Dagli atti risulta ch'essa lavora “più o meno due giorni a settimana” e sbriga
mansioni amministrative, in particolare le retribuzioni del personale e i
pagamenti (testimonianza __________ __________: verbale del 18 maggio 2000,
pag. 1). L'istante ha indicato il suo grado di occupazione, per vero, in “circa
25 ore a settimana” (istanza dell'11 maggio 1999, pag. 5 in alto), ma tale affermazione
appare dubbia (si veda anche la testimonianza di __________ __________: loc. cit.,
pag. 4). Sia come sia, la questione è di sapere se, dando prova di buona
volontà, l'istante non possa lavorare di più, anche delle 25 ore settimanali
dichiarate.
a) La
giurisprudenza relativa al vecchio diritto del divorzio aveva posto il
principio per cui una separazione (anche solo di fatto) non precludeva ai
coniugi il diritto di mantenere – per quanto possibile – il tenore di vita
precedente (DTF 114 II 26). Il coniuge che durante la vita in comune non aveva
esercitato un'attività lucrativa poteva essere obbligato, di conseguenza, a
intraprendere un lavoro rimunerato durante la separazione solo ove ciò
apparisse giustificato per coprire le spese supplementari derivanti da due
economie domestiche separate (DTF 114 II 17 consid. 5, 302 consid. 3a). Anzi,
dandosi un matrimonio di lunga durata, il coniuge che durante la vita in
comune aveva smesso di lavorare – o non aveva lavorato – per dedicarsi
all'economia domestica non poteva più essere tenuto a intraprendere – o a
riprendere – un'attività lucrativa se al momento del divorzio aveva compiuto 45
anni (DTF 115 II 11 consid. 5a con rinvii). Oltre a ciò, un coniuge con figli
poteva essere tenuto a cominciare – o a ricuperare – un'attività lucrativa a
tempo parziale solo al momento in cui il figlio affidatogli avesse raggiunto i
10 anni di età, mentre un'attività a tempo pieno poteva essergli imposta solo
al momento in cui il figlio avesse compiuto i 16 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c
e 11 consid. 5a; SJ 1994 pag. 91).
b) Dopo
l'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio i principi testé riassunti sono
stati relativizzati. In una sentenza inedita del 22 dicembre 2000 in re Z.
(inc. 5P.447/2000), proprio in materia di misure a protezione dell'unione
coniugale, il Tribunale federale non ha più accennato al criterio per cui il coniuge
che durante la vita in comune si è dedicato all'economia domestica può essere
obbligato a intraprendere un lavoro rimunerato, durante la separazione, solo
ove ciò appaia giustificato per coprire le spese supplementari derivanti da due
economie domestiche separate. Pur richiamando esplicitamente DTF 114 II 17 consid.
5, esso si è limitato a rilevare che, in caso di separazione, un coniuge può
essere tenuto – secondo le circostanze – a intraprendere un lavoro retribuito
se ciò può essergli ragionevolmente imposto e appare possibile dal profilo
economico (consid. 3). In un'altra sentenza, emanata in applicazione del nuovo
art. 125 CC (contributo di mantenimento dopo il divorzio), il Tribunale
federale ha stemperato anche il citato limite dei 45 anni, rilevando che
numerose offerte d'impiego fissano il limite d'età a 50 anni anche per lavori
non particolarmente qualificati (DTF 127 III 139 consid. 2c). In una sentenza
del 28 giugno 2001 in re X (inc. ./__________) esso ha ricordato
nondimeno che, nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale, la
ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa va imposta solo con riserbo al
coniuge che durante la vita in comune si è occupato dell'economia domestica.
c) Già
sotto l'egida del cessato diritto questa Camera aveva sostanzialmente assunto
un indirizzo analogo. In un caso di separazione per tempo indeterminato (art.
147 cpv. 1 vCC) essa aveva avuto modo di precisare in effetti – ispirandosi a Hausheer/Spycher (Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997,
pag. 234, n. 04.113 in fine con richiami) – che occorreva distinguere secondo
lo scopo della separazione: dandosi qualche probabilità che i coniugi si
riconciliassero, appariva giustificato tutelare il riparto dei ruoli da loro
assunto durante il matrimonio; in caso contrario, ove la separazione appariva
durevole e sembrava preludere allo scioglimento del matrimonio o perseguire uno
scopo analogo a quello del divorzio, la moglie poteva anche essere tenuta ad
assumere un altro ruolo (I CCA, sentenza del 24 novembre 1999 in re B., consid.
19). Con il divorzio, in effetti, l'obbligo di assistenza derivante dal
matrimonio cessa per principio. Solo ove non si possa ragionevolmente
pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento,
inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'art. 125 cpv. 1 CC prevede
che l'altro coniuge può essere tenuto a versare un contributo.
Tale
norma concreta due principi: quello secondo cui, nella misura del possibile,
dopo il divorzio ogni coniuge deve sopperire a sé stesso, e quello secondo cui
ogni coniuge va incoraggiato ad acquisire o a riacquistare la sua propria indipendenza
economica. Per raggiungere tale autonomia, che può essere stata compromessa dal
matrimonio, uno dei coniugi può essere tenuto a sussidiare l'altro. Così com'è
concepito, l'obbligo dell'art. 125 cpv. 1 CC si fonda soprattutto sulle
necessità del coniuge richiedente e dipende dal grado di autonomia che si può
pretendere da lui, in particolare dalla sua capacità di intraprendere un'attività
professionale – o di riprendere un'attività professionale interrotta durante il
matrimonio – per sovvenire al proprio “debito mantenimento”. Sotto il profilo finanziario
occorre considerare anzitutto il reddito effettivo dei coniugi, ma anche quello
ch'essi potrebbero conseguire dando prova di buona volontà o facendo prova di
ragionevole sforzo (DTF 127 III 138 consid. 2a).
d) Nella
fattispecie le parti vivono separate da quasi due anni e niente lascia intravedere
una possibile riconciliazione. Dagli atti risulta, anzi, che i legali delle
parti attendono a una convenzione sugli effetti del divorzio. E con il divorzio
cesserà per principio l'obbligo d'assistenza derivante dall'art. 163 CC,
subentrandogli l'obbligo limitato alle condizioni dell'art. 125 CC. L'istante
deve quindi prepararsi a sovvenire da sé, per quanto possibile, al proprio
debito mantenimento. Oggi essa ha 48 anni compiuti e aspettare oltre non
avrebbe senso. Certo, le sue capacità di reddito non vanno sopravvalutate, ma
non bisogna disconoscere ch'essa ha pur sempre una formazione di livello
liceale (istanza dell'11 maggio 1999, pag. 4 in fondo) e che dal 1996 a oggi
essa ha acquisito una discreta esperienza, lavorando anche all'ordinatore, in
pratiche di gestione aziendale (testimonianza __________ __________, verbale
del 18 maggio 2000, pag. 1 in fondo e 2 in fondo). Inoltre essa è libera dalla
cura e dall'educazione dei figli, tutti maggiorenni. Problemi di salute che ostino
a un'estensione dell'attività svolta non risultano. Quanto alla ditta
familiare, essa offre sufficienti riserve professionali, tant'è che l'ufficio
occupa anche la sorella dell'istante (presidente del consiglio di
amministrazione) e un'altra segretaria (testimonianza citata, pag. 1). Si può
ragionevolmente pretendere quindi che, entro il 31 dicembre di quest'anno,
l'interessata porti il suo grado di attività al 100%, ciò che le permetterà di
guadagnare almeno fr. 3000.– mensili netti per rapporto ai fr. 1785.– mensili
percepiti ora (si ricordi che la figlia __________, ausiliaria senza alcuna
esperienza professionale, guadagna fr. 3115.35 netti). Nel calcolo dei
contributi alimentari è legittimo dunque dipartirsi da tale reddito, cui va
aggiunto il reddito dalla sostanza (non contestato) di fr. 743.– mensili
(giudizio impugnato, pag. 5 a metà).
-
Infine
l'appellante assevera, con riferimento al contributo alimentare per la moglie,
che con il versamento di fr. 4883.– mensili costei può sopperire appieno a sé medesima,
che il contributo fissato dal Pretore conferirebbe alla moglie un tenore di vita
più alto del suo (sebbene le responsabilità della disunione incombano a lei medesima),
e che – comunque sia – l'obbligo di versare alla moglie la quota di contributo
destinata al pagamento delle imposta va sospeso finché l'autorità tributaria
non avrà proceduto alla disgiunzione delle rispettive partite fiscali. Le
argomentazioni sono prive di pertinenza giuridica, il contributo spettante
alla moglie essendo per principio – come si è già spiegato – quello risultante
dal metodo di calcolo previsto dal diritto federale (sopra, consid. 2). Avesse
inteso rendere verosimile che, con il contributo litigioso, la moglie godrebbe
di un tenore di vita superiore a quello avuto durante la comunione domestica,
l'appellante avrebbe dovuto recare paragoni concreti e non esaurirsi in
querimonie generiche, come quelle secondo cui l'istante incassa oltre fr. 10
000.– mensili e abita in una villa su cui gravano solo fr. 250 000.– di
ipoteche. Quanto alle responsabilità nella disunione, esse non sono di alcun
interesse per definire i contributi alimentari a norma dell'art. 176 CC (né
erano di maggior peso quanto vigeva il vecchio diritto del divorzio). In merito
per finire alla quota del contributo destinata al pagamento delle imposte (in
concreto fr. 2500.– mensili, non contestati: giudizio impugnato, pag. 5 verso
il basso), il giudice deve procedere – mancando dati definitivi – a una
prudente stima. Dovesse tale valutazione scostarsi apprezzabilmente dalla
realtà, le parti potranno sempre postulare una modifica del contributo
alimentare. Anche al proposito l'appello si rivela quindi infondato.
-
Da
ultimo l'appellante critica la clausola con cui il Pretore ha ancorato il contributo
alimentare per la moglie e il figlio maggiorenne all'indice nazione dei prezzi
al consumo. Fa notare che, “non essendo una parte del suo reddito (...) posta
al beneficio di tale indicizzazione”, su questo punto il giudizio del Pretore dev'essere
annullato. Il Pretore ha accertato nondimeno che, per rapporto al reddito
complessivo del convenuto (fr. 20 284.– netti mensili), circa il 73% è
conseguito da attività dipendente (fr. 14 805.–: giudizio impugnato, pag. 4 in
fondo e 5 in alto) e che solo il resto proviene da un immobile a Brissago (fr.
4083.–) o da capitali
(fr.
1396.–). L'appellante non nega che il guadagno da attività dipendente sia periodicamente
adattato al rincaro, né contesta che il provento dell'immobile segua – almeno
per sommi capi – la stessa evoluzione. Quanto al ricavo da capitali, esso non
raggiunge nemmeno il 7% del reddito complessivo, né sarebbe ragionevole – per
ipotesi – scorporare dall'indicizzazione una minuscola quota dei contributi.
Nel suo principio, poi, l'opportunità di indicizzare contributi di mantenimento
fondati su entrate del debitore che seguono almeno di regola il costo della
vita è fuori dubbio (Hausheer/Reusser/Geiser,
op. cit., n. 11a in fine ad art. 177 CC). Non soccorrono dunque le premesse per
annullare, in concreto, il dispositivo n. 6 del giudizio impugnato.
- Se ne
conclude in ultima analisi, applicando il metodo di calcolo disposto dal
diritto federale (art. 176 CC) al caso in rassegna, che il quadro delle entrate
e delle uscite familiari si presenta come segue:
Periodo
dal 24 aprile al 31 agosto 2000 (indipendenza economica della figlia
__________)
reddito del
marito fr. 20 284.—
reddito
della moglie fr. 2
527.—
fr.
22 811.— mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 6 770.—
fabbisogno
minimo della moglie (imposte comprese) fr. 6 730.—
fabbisogno
in denaro del figlio __________ fr. 1 100.—
fr.
14 600.— mensili
eccedenza fr.
8 211.— mensili
metà
eccedenza fr. 4
105.50 mensili
Il marito può
conservare per sé:
fr.
6770.– + fr. 4105.50 = fr. 10
875.50 mensili,
deve versare
per il figlio __________ fr. 1 100.— mensili
e dovrebbe
versare alla moglie:
fr.
6730.– + fr. 4105.50 ./. fr. 2527.– (reddito proprio) = fr. 8 308.50
mensili.
Il
contributo stabilito dal Pretore ammontando a fr. 7383.– mensili (fr. 4883.–
più l'onere fiscale di fr. 2500.–), non appellato dalla beneficiaria, dal 24
aprile al 31 agosto 2000 il giudizio impugnato merita conferma. Il risultato
cambierebbe di qualche poco ove si aggiungesse al fabbisogno della famiglia,
per avventura, quello di fr. 2300.– mensili riconosciuto dall'appellante
(compresa la locazione dell'appartamento a __________o) al figlio maggiorenne
__________, giacché in tal caso il contributo per la moglie risulterebbe di fr.
7158.50 mensili. Nei periodi successivi, in ogni modo, l'esito risulterebbe –
come si vedrà – nettamente sfavorevole all'appellante.
Periodo
dal 1° settembre 2000 al 17 ottobre 2001 (maggiore età del figlio
__________)
reddito del
marito fr. 20 284.—
reddito
della moglie fr. 2
527.—
fr.
22 811.— mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 6 770.—
fabbisogno
minimo della moglie (imposte comprese) fr. 6 730.—
fabbisogno
in denaro del figlio __________ fr. 1 673.—
fr.
15 173.— mensili
eccedenza fr.
7 638.— mensili
metà
eccedenza fr. 3
819.— mensili
Il marito può
conservare per sé:
fr.
6770.– + fr. 3819.– = fr. 10
589.— mensili,
deve versare
per il figlio __________ fr. 1 673.— mensili
e dovrebbe
versare alla moglie:
fr.
6730.– + fr. 3819.– ./. fr. 2527.– (reddito proprio) = fr. 8 022.—
mensili.
Il
contributo stabilito dal Pretore ammontando a fr. 5650.– mensili (compreso
l'onere fiscale di fr. 2500.–) fino al 31 luglio 2001 e a fr. 6000.– (compreso
l'onere fiscale di fr. 2500.–) dopo di allora, anche per tale periodo il
giudizio impugnato merita conferma. Ove si volesse aggiungere al fabbisogno
della famiglia quello di fr. 2300.– mensili riconosciuto dall'appellante
(compresa la locazione dell'appartamento a __________) al figlio maggiorenne
__________, il risultato sarebbe ancora sfavorevole all'appellante (fr. 6872.–
mensili).
Periodo dal 18 ottobre 2001 al
31 dicembre 2002 (aumento
dell'attività lucrativa da parte della moglie)
reddito del
marito fr. 20 284.—
reddito
della moglie fr. 2
527.—
fr.
22 811.— mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 6 770.—
fabbisogno
minimo della moglie (imposte comprese) fr. 6 730.—
fr.
13 500.— mensili
eccedenza fr.
9 311.— mensili
metà
eccedenza fr. 4
655.50 mensili
Il marito può
conservare per sé:
fr.
6770.– + fr. 4655.50 = fr. 11
425.50 mensili
e dovrebbe
versare alla moglie:
fr.
6730.– + fr. 4655.50 ./. fr. 2527.– (reddito proprio) = fr. 8 858.50 mensili.
Anche per
questo periodo il contributo alimentare di fr. 6000.– mensili deciso dal
Pretore merita conferma. Ove si volesse aggiungere al fabbisogno della famiglia
quello di fr. 2300.– mensili riconosciuto dall'appellante (compresa la
locazione dell'appartamento a __________) al figlio maggiorenne __________, il
risultato sarebbe ancora sfavorevole all'appellante (fr. 7708.50 mensili).
Periodo
dal 1° gennaio 2003 in poi
reddito del
marito fr. 20 284.—
reddito
(potenziale) della moglie fr. 3 743.—
fr.
24 027.— mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 6 770.—
fabbisogno
minimo della moglie (imposte comprese) fr. 6 730.—
fr.
13 500.— mensili
eccedenza fr.
10 527.— mensili
metà
eccedenza fr. 5
263.50 mensili
Il marito può
conservare per sé:
fr.
6770.– + fr. 5263.50 = fr. 12
033.50 mensili
e dovrebbe
versare alla moglie:
fr.
6730.– + fr. 5263.50 ./. fr. 3743.– (reddito proprio) = fr. 8 250.50
mensili.
Una volta
ancora non v'è motivo di scostarsi dal giudizio impugnato, favorevole all'appellante.
Ove si volesse aggiungere al fabbisogno della famiglia quello di fr. 2300.–
mensili riconosciuto dall'appellante (compresa la locazione dell'appartamento a
__________) al figlio maggiorenne __________, il risultato sarebbe ancora
sfavorevole all'appellante (fr. 7100.50 mensili).
-
La
sentenza odierna impone una chiosa d'ordine giuridico sul metodo per il calcolo
dei contributi alimentari adottato dal Pretore, equivocamente definito “delle
eccedenze” (giudizio impugnato, pag. 6). A parte il fatto che in tale calcolo
il fabbisogno minimo del marito e quello della moglie risultano invertiti (ciò
che può ricondursi a una mera svista), il sistema si rifà non all'eccedenza
mensile familiare, bensì a quella di ogni singolo coniuge. Questa Camera ha già
avuto modo di ricordare a più riprese, tuttavia, che fondarsi su “eccedenze”
determinate separatamente in base al reddito di ogni singolo coniuge non è più
– da anni – un criterio conforme al diritto federale (sentenze del 17 ottobre
1995 in re C., consid. 8, e del 30 ottobre 1997 in re C., consid. 9). Se il
metodo corretto, ricordato al consid. 2 di questa sentenza, conduce a risultati
eccessivi (nel senso che il coniuge beneficiario del contributo alimentare
fruirebbe di un tenore di vita più alto di quello avuto durante la vita in
comune: sopra, consid. 7 in fine), l'esito va corretto prescindendo dal riparto
a metà dell'eccedenza (comune). Ma ciò non giustifica una manipolazione del
sistema, giacché parametri soggettivi ledono la parità di trattamento e la
sicurezza giuridica.
-
Gli
oneri del giudicato odierno, adeguati all'entità pecuniaria della posta in
gioco, seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante
non ottiene alcun risultato, salvo vedere annullare d'ufficio – per questioni
di forma – il dispositivo che lo condanna ad assumere il mantenimento dei figli
maggiorenni (l'uno fino al 31 agosto 2000, l'altro anche in seguito) sulla base
di un “budget” indeterminato. Appare equo pertanto addebitargli quattro quinti
degli oneri processuali, con obbligo di rifondere alla controparte un'indennità
ridotta per ripetibili. Nel complesso il giudizio attuale non influisce
apprezzabilmente, invece, sugli oneri processuali di prima sede, che le parti
sono chiamate a onorare in ragione di metà ciascuno.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il
dispositivo n. 4 del giudizio impugnato è così riformato:
A
titolo di contributo alimentare per il figlio __________ il convenuto è tenuto
a versare anticipatamente alla madre, a decorrere dalla separazione dei coniugi:
fr. 1100.–
mensili (assegni familiari compresi) fino al 31 agosto 2000,
fr.
1673.– mensili (assegni familiari compresi) dal 1° settembre 2000.
Per il
resto l'appello è respinto e il giudizio impugnato è confermato.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
500.–
già
anticipati dall'appellante, sono posti per un quinto a carico di __________
__________ e per il resto a carico dell'appellante, che rifonderà alla
controparte fr. 1000.– per ripetibili ridotte.
- Intimazione:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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