AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2001.21
Data decisione, Autorità:
06.09.2001, ICCA
Incarto n.
11.2001.00021
Lugano
6 settembre
2001/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .____.___ (azione
di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione
del 9 settembre 1999 da
__________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
contro
__________ __________, nata __________ __________,
(patrocinata dall'avv. __________ __________
-__________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 30 gennaio 2001 presentato da __________ __________ contro la
sentenza emessa il 9 gennaio 2001 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con l'appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in
fatto: A. __________
__________ (1945) ed __________ __________ __________ (1957) si sono sposati a
__________ il ____________________ 1974. Dall'unione sono nate __________
(1977) e __________ (1979). Il marito è impiegato delle __________ __________
__________, la moglie ha lavorato fino al 1976 alla Casa per anziani __________
di __________. Dopo avere interrotto l'attività alla nascita delle figlie, essa
l'ha poi ripresa nel 1985 fino al 1990 come ausiliaria a ore alla scuola
cantonale di commercio e, dal 1° aprile 1991, a tempo pieno all'Ospedale
__________ __________ di __________. Con sentenza del 18 ottobre 1991 il
Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato la separazione dei coniugi
per tempo indeterminato, omologando la convenzione sugli effetti accessori che,
in particolare, fissava in fr. 360.– mensili indicizzati il contributo
alimentare per la moglie. In seguito a un incidente della circolazione del 29 dicembre
1995, __________ __________ è stata dichiarata invalida al 50% ed è al
beneficio di una rendita d'invalidità, come pure di una rendita erogata dall'assicurazione
contro gli infortuni.
B. Il
13 luglio 1999 __________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto
di Bellinzona per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 7 settembre
successivo, e il 9 settembre 1999 ha promosso azione di divorzio. Nella sua risposta
del 15 novembre 1999 __________ __________ si è opposta al divorzio e in
subordine, nell'ipotesi in cui l'azione fosse stata accolta, ha postulato un
contributo alimentare di fr. 1'500.– mensili e l'accredito di metà della prestazione
d'uscita maturata dal coniuge presso il relativo istituto di previdenza. Nella
replica del 16 dicembre 1999 il marito si è opposto al contributo alimentare e
ha chiesto il versamento di 10'000.– in restituzione di un mutuo, domanda alla
quale la convenuta si è opposta il 13 gennaio 2000. All'udienza preliminare del
10 febbraio 2000 la moglie, preso atto dell'entrata in vigore del nuovo diritto
sul divorzio, ha aderito allo scioglimento del matrimonio e il Pretore ha
deciso di trattare la causa come azione di divorzio con accordo parziale.
All'udienza del 3 maggio 2000 i coniugi hanno confermato la loro volontà di
divorziare e di demandare al giudice la decisione sulle conseguenze accessorie
(contributo alimentare e divisione della prestazione d'uscita) sulle quali non
vi era accordo. Chiusa l'istruttoria, nelle rispettive conclusioni del 6
novembre 2000 le parti hanno mantenuto le proprie domande, rinunciando al
dibattimento finale.
C. Con sentenza del 9 gennaio 2001 il Pretore ha sciolto il matrimonio,
ha negato alla moglie un contributo di mantenimento e ha ordinato all'istituto di
previdenza del marito di accreditare a quello della moglie la differenza tra la
metà della prestazione d'uscita del marito e della moglie. Le altre domande
sono state respinte. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1'000.–, sono
state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili. La convenuta è stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
D. Contro
la predetta sentenza è insorta __________ __________ con un appello del 30
gennaio 2001 nel quale chiede – previa concessione dell'assistenza giudiziaria
– che in riforma del giudizio impugnato il marito sia tenuto a versarle un
contributo di mantenimento di fr. 1'500.– mensili
indicizzati. Nelle sue osservazioni del 20 febbraio 2001 __________ __________ propone
di respingere l'appello e di confermare il giudizio del Pretore.
Considerando
in
diritto: 1. I nuovi
documenti prodotti dall'appellante in questa sede sono ammissibili in virtù
dell'art. 138 cpv. 1 CC (art. 423b cpv. 2 CPC). Come si vedrà in appresso,
nondimeno, essi risultano ininfluenti per l'esito del giudizio. L'appellato, a
sua volta, postula l'interrogatorio formale della controparte e l'edizione dall'Istituto
cantonale assicurazione malattia dell'incarto riguardante la moglie. Nemmeno
tali mezzi istruttori appaiono di rilievo. L'appello, in effetti, si rivela
destinato all'insuccesso anche senza le prove offerte.
-
Litigioso rimane, in questa sede, il contributo di mantenimento per
la moglie. Accertato che la convenuta è invalida al 50% e percepisce rendite
per complessivi fr. 2'152.– mensili (LAINF fr. 1'597.– e AI fr. 555.–), il
Pretore ha rilevato che dal dicembre 1998 al dicembre 2000 essa ha ricevuto
dall'assicurazione disoccupazione indennità giornaliere di fr. 75.75 calcolate
sulla base di uno stipendio mensile di fr. 4'109.40. Egli ha poi appurato che
durante l'unione coniugale la moglie ha lavorato prima a tempo parziale e poi,
dal 1° aprile 1991, a tempo pieno come ausiliaria di cucina all'Ospedale
__________ __________ fino all'incidente del 29 dicembre 1995. Il primo
giudice, fondandosi sullo stipendio assicurato di fr. 4'109.40, le ha imputato
così un reddito potenziale di fr. 1'000.– mensili, tenendo conto che essa è
stata giudicata idonea al collocamento, non deve più occuparsi delle figlie, e
– pur senza esito – ha tentato a più riprese di ricominciare a lavorare, come
pure della situazione del mercato del lavoro, dell'età di lei, del grado di
invalidità e della carente formazione professionale, fattori che riducono la
sua possibilità di reinserimento professionale.
-
L'appellante
contesta tali conclusioni, sostenendo che nel suo caso non è possibile
imputarle un reddito ipotetico poiché essa si è sposata giovanissima, ciò che
le ha precluso la possibilità di conseguire un'adeguata formazione, e durante
il matrimonio – di lunga durata – si è occupata della famiglia. A suo dire, il
mancato contributo riduce il suo tenore di vita avuto in costanza di
matrimonio, anche perché durante la separazione il marito le versava fr. 400.–
mensili. Essa sottolinea di avere 44 anni, età prossima a quella che secondo la
giurisprudenza non impone più alla donna di trovare un'occupazione, di essere
invalida al 50%, di non poter sopportare lavori pesanti, di essere ancora in
cura medica e di assumere farmaci che provocano una modifica della
pigmentazione su tutto il corpo, ciò che aggrava il suo quadro generale. L'appellante
rileva inoltre di non lavorare dal 1997 e ritiene errato fondarsi sulla
decisione dell'autorità amministrativa di considerarla idonea al collocamento,
già per il fatto che i criteri cui il giudice civile deve riferirsi sono
diversi.
-
Secondo
l'art. 125 cpv. 1 CC, se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge
provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza
per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo di
mantenimento. Tale norma pone il principio per cui ogni coniuge, dopo il
divorzio, deve provvedere per quanto possibile al proprio sostentamento in modo
autonomo (clean break;
Hausheer/Spycher, Unterhalt nach neuem Scheidungsrecht,
Ergänzungsband zum Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna
2001, pag. 57 n. 05.76; Sutter/Freiburghaus,
Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 12 ad art. 125 CC). Per consentirgli di raggiungere
tale autonomia, che può essere stata compromessa dal matrimonio, l'altro
coniuge può essere tenuto a prestare un contributo alimentare (principio della
solidarietà). L'obbligo di mantenimento dipende allora dai bisogni del coniuge
beneficiario, in particolare dal grado di autonomia che ci si può attendere da
lui, ovvero della sua capacità di iniziare o riprendere un'attività lucrativa
interrotta in seguito al matrimonio (DTF 127 III 138 consid. 2a con
riferimenti).
Per
valutare se il coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, il giudice deve
ponderare gli elementi oggettivi elencati all'art. 125 cpv. 2 CC. Tali criteri
corrispondono, in larga misura, a quelli stabiliti dalla giurisprudenza in
applicazione del vecchio diritto (Werro
in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, Berna 1999, pag. 41). Il
giudice deve considerare – in specie – la ripartizione dei compiti durante il
matrimonio, la durata del medesimo, il tenore di vita dei coniugi durante
l'unione coniugale, l'età e la salute, così come il reddito e il patrimonio di
costoro, la portata e la durata delle cure ancora dovute ai figli, la
formazione professionale e le prospettive di reddito, il presumibile costo del
reinserimento professionale del beneficiario, come pure le aspettative di
vecchiaia e previdenziali, incluso il risultato prevedibile della divisione
delle prestazioni d'uscita (art. 125 cpv. 2 CC). La colpa non entra per
converso in linea di conto (Schwenzer
in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, op. cit., n. 39 ad art. 125 CC).
-
Contrariamente
a quanto si pretende nell'appello, dagli atti non risulta che l'interessata si
sia vista precludere un'adeguata formazione professionale a causa del
matrimonio. Nata in Italia, essa ha frequentato solo le 5 classi elementari e
la prima media per poi aiutare in casa per due anni; giunta in Svizzera nel
1971, è rimasta alle dipendenze della Casa per anziani __________ come donna
delle pulizie e ausiliaria fino al 1976, quando ha interrotto l'attività per la
gravidanza, riprendendo in seguito a lavorare come portinaia nel 1977 per 5 o 6
anni (referto 8 giugno 1998 del servizio accertamento medico dell'AI, pag. 2,
nel fascicolo “richiami”). Dal 1985 al 1990 essa ha lavorato a ore come donna
delle pulizie alla Scuola cantonale di commercio e dal 1° aprile 1991 a tempo
pieno come ausiliaria di cucina all'Ospedale __________ __________ di
__________ (formulario per la domanda d'indennità di disoccupazione nel
fascicolo “richiami”). L'ultimo datore di lavoro le ha versato uno stipendio
mensile netto di fr. 3'547.60.– mensili (doc. 13 e attestato del datore di
lavoro per l'assicurazione disoccupazione, nel fascicolo “richiami”). Dal 1°
dicembre 1996 l'appellante è stata riconosciuta invalida al 50% in seguito a un
incidente della circolazione (doc. B). Nel dicembre 1998 essa ha sollecitato
indennità di disoccupazione, indicando di essere disposta e capace a lavorare
per 24 ore settimanali, rispettivamente con un grado di occupazione al 50%, e
di poter lavorare anche fuori casa (formulario per la domanda d'indennità di
disoccupazione, nel fascicolo “richiami”). La cassa disoccupazione ha fissato
il termine quadro per la riscossione della prestazione dal dicembre 1998 al
dicembre 2000, calcolando un'indennità giornaliera all'80% di fr. 75.75 su un
guadagno assicurato di fr. 2'054.70, ovvero il 50% di fr. 4'109.40 (foglio di
rilevamento dei dati/conteggio, nel fascicolo “richiami”). Dagli estratti della
cassa disoccupazione risulta che l'interessata ha percepito indennità da un
minimo di fr. 805.– (nel dicembre del 1998) a un massimo di fr. 1'693.– (nel
maggio del 2000). Attualmente essa riscuote mensilmente una rendita AI di fr.
555.– e una rendita LAINF di fr. 1'597.– (doc. 22).
-
Dall'incarto dell'assicurazione invalidità si evince che in seguito
a un incidente della circolazione del 29 dicembre 1995 l'interessata accusa
cefalee e cervicalgie, dolori in sede lombare di probabile origine
muscolo-tendinea, sordità a un orecchio, stati subfebbrili di origine incerta e
uno stato ansioso-depressivo. Essa è risultata inabile al lavoro al 100% dal 23
dicembre 1995 al 6 gennaio 1997 e al 50% in seguito (rapporto medico del 3
febbraio 1997, doc. 8). Il servizio accertamento medico dell'assicurazione
invalidità ha concluso per una capacità lavorativa ridotta al 50%, intesa come
lavoro a resa totale della durata di mezza giornata o lavoro a resa al 50%
lungo l'intera giornata. Per i medici, dal 1° settembre 1997 l'assicurata
potrebbe riprendere il lavoro precedente, ma deve evitare attività in posizioni
non ergonomiche e non deve ripetutamente alzare pesi importanti (referto dell'8
giugno 1998, doc. 25). Con decisione del 25 giugno 1998 l'Ufficio assicurazione
invalidità ha fissato il grado d'invalidità al 50%, con diritto a mezza rendita
AI dal 1° dicembre 1996 (deliberazione, doc. 38). Dal febbraio del 2000 si è
verificato un peggioramento della situazione, soprattutto dello stato psichico
(rapporto del dott. __________ __________).
-
L'appellante afferma di essere totalmente inabile al lavoro, ma
per quanto eccede il 50% non constano impedimenti all'esercizio di un'attività
lucrativa, tanto meno in assenza di un qualsivoglia referto peritale. È vero
che essa è inattiva dal 29 dicembre 1995, ma essa non ha una formazione
specialistica, il cui mancato esercizio comporti pregiudizio irrimediabile per
il reinserimento professionale. Certo, il suo stato di salute non le consente
di svolgere ogni attività lucrativa, ma in base agli atti medici un'occupazione
al 50% quale ausiliaria di cucina, che non richiede lavori pesanti, è
senz'altro prospettabile. È possibile che l'appellante sia sempre in cura
medica e che i medicamenti assunti le provochino una modifica della
pigmentazione. Dagli atti, tuttavia, si desume che essa soffre di vitiligine
dall'età di 25 anni e che già nel 1994 l'estensione di tale alterazione della
pigmentazione era importante (rapporto dott. __________ __________ del 9 settembre
1997, allegato al doc. 25 nell'incarto __________).
Nonostante
lo stato di salute, l'appellante ha inoltre dimostrato di poter esercitare
almeno un'attività a tempo parziale, tant'è che nel dicembre del 1998 si è annunciata
all'assicurazione per la disoccupazione, dichiarando di poter assumere un'occupazione
al 50%. Certo, l'assicurazione contro la disoccupazione e il diritto di
famiglia perseguono scopi diversi, e valutazioni della capacità lavorativa
della Cassa disoccupazione non sono da sole decisive né vincolano il giudice
civile. Non si può ignorare tuttavia che l'interessata ha riscosso prestazioni
per tutto il periodo, a dimostrazione che fino al dicembre del 2000 essa era
considerata collocabile, salvo poi affermare, al termine del periodo di
riscossione, di essere totalmente inabile al lavoro. Essa peraltro neppure
pretende che il suo stato di salute sia peggiorato dopo tale periodo.
-
Nelle
circostanze descritte, pur tenendo conto che il matrimonio è durato 27 anni
(ancorché i coniugi vivano separati da 10 anni), si può ragionevolmente esigere
che la convenuta riprenda un lavoro, senza disconoscere ch'essa ha 44 anni, è
invalida al 50% e che le capacità di reddito di una donna senza particolari
qualifiche in tali circostanze sono notoriamente limitate. È vero che la
giurisprudenza relativa al vecchio diritto del divorzio aveva posto il
principio per cui, dandosi un matrimonio di lunga durata, il coniuge che
durante la vita in comune aveva smesso di lavorare – o non aveva lavorato – per
dedicarsi all'economia domestica non poteva più essere tenuto a intraprendere –
o a riprendere – un'attività lucrativa se al momento del divorzio aveva
compiuto 45 anni (DTF 115 II 11 consid. 5a con rinvii). Se non che, durante
l'unione coniugale l'interessata ha sempre esercitato un lavoro retribuito,
tranne nel periodo dal 1977 al 1984. Inoltre in una recente sentenza il
Tribunale federale ha relativizzato il limite di 45 anni, sottolineando che
l'offerta di determinati posti di lavoro fissa il limite d'assunzione a 50 anni
(DTF 127 III 140 consid. 2c). Per di più, l'appellante non deve più
prestare cura e educazione alle figlie. Sebbene priva di formazione specifica,
si può ragionevolmente pretendere quindi che l'interessata metta a frutto
almeno 16 ore settimanali (ai fini dell'indennità di disoccupazione essa aveva
finanche dichiarato di essere disposta a lavorare 24 ore la settimana: domanda
d'indennità di disoccupazione, risposta n. 3 nel fascicolo “richiami”) e
guadagnare, pur con un'attività lucrativa non qualificata (ad esempio come
ausiliaria), fr. 1'000.– mensili (fr. 15.– l'ora). Ne discende che l'appello, su
questo punto, è destinato all'insuccesso.
-
Il Pretore ha calcolato il fabbisogno minimo della convenuta in fr.
2'448.20 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1'100.–, costo
dell'alloggio fr. 700.–, premio della cassa malati fr. 254.30, assicurazione
della mobilia fr. 19.25, imposte fr. 374.65), non riconoscendo oneri relativi
all'uso di un'autovettura (tasse, assicurazioni, leasing). L'appellante afferma
che nel suo fabbisogno minimo vanno inseriti il costo totale della locazione di
fr. 1'200.–, l'onere per il posteggio di fr. 30.– e spese di automobile per
complessivi fr. 313.65, chiedendo altresì di aumentare a fr. 277.40 il premio
della cassa malati.
a) L'appellante ha prodotto un nuovo contratto di locazione dal quale
risulta che dal 1° dicembre 2000 essa si è trasferita a __________ in un
appartamento di 4 locali e mezzo per il quale versa una pigione di fr. 1'100.–
mensili, oltre a fr. 120.– di spese accessorie e a fr. 30.– per il posteggio
(doc. B e C prodotti in appello). Non è dato a dividere però, né l'appellante
spiega, per quale motivo essa abbia appigionato un alloggio di tali dimensioni
senza necessità oggettive, le figlie essendo ormai da tempo maggiorenni.
Inoltre il contratto è stato stipulato nell'ottobre del 2000, durante la
procedura di divorzio, combattuta proprio sulla questione del contributo di
mantenimento che il marito non voleva versare. La situazione economica della
moglie non poteva allora dirsi chiara e definita. Quanto all'onere di fr.
700.–, esso è quello presumibile che essa avrebbe se vivesse da sé sola.
L'apprezzamento del Pretore resiste pertanto alla critica. Né sussistono
ragioni per ammettere nel fabbisogno di lei l'importo di fr. 30.– versato mensilmente
al locatore per il posteggio dell'autoveicolo, non scorgendosi ragioni per cui
vada riconosciuta all'interessata – come si vedrà ancora oltre – la necessità
oggettiva di utilizzare un'autovettura.
b) Per quel
che concerne il premio cassa malati, di fr. 277.40 mensili per il 2001 (doc. D
prodotto in appello), l'interessata beneficia di un sussidio cantonale (doc.
17), sicché andrebbe considerato unicamente l'importo da lei pagato. Ne segue
che la cifra riconosciuta dal Pretore le risulta finanche favorevole. In merito
alle spese di trasporto, esse possono essere inserite nel fabbisogno personale
solo se indispensabili per scopi professionali o per esercitare il diritto di
visita (Rep. 1994 pag.
145, 1993 pag. 266). L'interessata non esercita attività lucrativa, né ha
dimostrato la necessità di usare un veicolo privato per altre esigenze
documentate (come ad esempio visite mediche). Certo, essa è costretta a trovare
un lavoro, ma ciò non significa che essa debba far capo per forza a un veicolo
a scopo professionale. Anche tale pretesa deve pertanto essere respinta.
- Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante
rifonderà altresì alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. La
richiesta di assistenza giudiziaria presentata con il ricorso non può essere
accolta, poiché – quand'anche fosse dato il requisito dell'indigenza – nel caso
in rassegna difettava sin dall'inizio al gravame il requisito cumulativo della
parvenza di buon esito (art. 157 CPC). Della situazione dell'appellante si
tiene conto, in ogni modo, riducendo adeguatamente la tassa di giustizia.
Per
questi motivi,
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1'000.– per
ripetibili.
-
La
richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
-
Intimazione a:
–
avv. __________ __________ -__________, __________;
–
avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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