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Numero d'incarto:
11.2001.146
Data decisione, Autorità:
15.01.2002, ICCA
Incarto n.
11.2001.00146
Lugano
15 gennaio
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. ._ (curatela
volontaria) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale
autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
__________ __________,
alla
Commissione tutoria regionale 1,
Chiasso;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'appellazione del 13 dicembre 2001 presentata da __________ __________ contro
la decisione emessa il 29 novembre 2001 dalla Sezione degli enti locali quale
autorità di vigilanza sulle tutele;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che il 29 gennaio 2001 __________ __________ (1954), cittadina
italiana domiciliata a __________ Inferiore, ha chiesto alla Commissione
tutoria regionale 1 l'istituzione di una curatela volontaria;
che il 20
marzo 2001 l'autorità tutoria ha respinto la richiesta;
che il 26
marzo 2001 __________ __________ ha impugnato la decisione dell'autorità
tutoria davanti alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale
autorità di vigilanza sulle tutele, postulando l'accoglimento della sua
domanda;
che con
decisione del 29 novembre 2001 la Divisione ha respinto il ricorso;
che con scritto
del 13 dicembre 2001 a questa Camera __________ __________ è insorta contro la
predetta decisione;
che
l'appello non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che le decisioni dell'autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili
alla Camera civile del Tribunale di appello entro il termine di 20 giorni (art.
48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e
curatele, in vigore dal 1° gennaio 2001);
che la
ricorrente postula la curatela volontaria per far fronte a vari problemi
venutisi a creare negli ultimi anni, in particolare per essere aiutata a
rimettere ordine sul piano esistenziale, familiare, amministrativo e
organizzativo;
che per
l'art. 394 CC un maggiorenne può vedersi nominare un curatore, a sua istanza,
quando esistano le condizioni per una tutela volontaria;
che
quest'ultimo requisito sussiste, a norma dell'art. 372 CC, quando un maggiorenne
dimostri che non può debitamente provvedere ai propri interessi per causa di
debolezza senile, acciacchi o inesperienza;
che nella
fattispecie non si ravvisano estremi del genere;
che la
ricorrente non presenta disturbi di natura fisica o psichica, salvo denotare
una “sindrome del dolore cronico su stato dopo caduta accidentale con frattura
delle ossa coccigee nel 1991 e importanti alterazioni statiche e degenerative
della colonna” (rapporto del Servizio di psichiatria e di psicologia medica di
__________, del 21 aprile 2000), ciò che non basta – con ogni evidenza – per
ritenerla incapace di provvedere debitamente ai propri interessi;
che
l'interessata non risulta nemmeno trovarsi nell'impossibilità di designare o di
sorvegliare un proprio rappresentante, né essa prospetta un'ipotesi del genere
(Deschenaux/Steinauer, Personnes
physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 419 n. 1117; Schnyder/Murer
in: Berner Kommentar, n. 25 ad art. 394 CC);
che anzi,
come si evince dagli atti, essa è stata in grado di opporsi a precetti esecutivi,
di incaricare un legale per essere rappresentata in una lite con la __________,
di presentarsi davanti al Giudice di pace per discutere una causa contro di lei
promossa da un avvocato, di introdurre ricorso al Tribunale cantonale delle
assicurazioni contro una decisione dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità,
come pure di insorgere in questa sede contro la decisione impugnata;
che
l'intervento tutelare ha natura complementare e non deve sostituirsi agli aiuti
forniti da terzi o da servizi privati o pubblici;
che nelle
circostanze descritte l'appello si rivela infondato;
che la
particolarità del caso giustifica nondimeno la rinuncia al prelievo di spese;
che non è
il caso di attribuire ripetibili alla Commissione tutoria regionale, cui l'appello
non è nemmeno stato intimato;
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
-
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
–
__________ __________, __________ __________;
–
Commissione tutoria regionale 1, Chiasso.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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