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Numero d'incarto:
11.2001.135
Data decisione, Autorità:
09.09.2002, ICCA
Incarto n.:
11.2001.00135
Lugano
9 settembre
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .____.___
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza dell'11 agosto 2000 da
__________ __________ __________, nata __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ -__________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________);
premesso
che, statuendo il 7 novembre 2001 su un'istanza di misure a protezione dell'unione
coniugale con richieste cautelari promossa l'11 agosto 2000 da __________
__________ nei confronti del marito __________ -__________ __________, il
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha emanato un unico provvedimento,
contenente un decreto cautelare e una sentenza;
ricordato
che con tali decisioni il Pretore ha, tra l'altro, fatto obbligo al marito di
versare alla moglie un contributo di mantenimento mensile di fr. 4'000.–, oltre
a un'indennità di fr. 4'000.– per ripetibili, e ha disposto varie restrizioni
del diritto di disporre, fra le quali il blocco del fondo n. RFD di
__________ -, il divieto di disporre dell'arredamento dell'esercizio
pubblico proprietà del marito e dell'appartamento coniugale e il blocco di un
conto bancario e di due polizze assicurative;
accertato
che contro il decreto cautelare e la sentenza __________ -__________ __________
ha interposto appello il 22 novembre 2000 (recte: 2001), chiedendo, previa
concessione dell'effetto sospensivo, la riforma dei provvedimenti impugnati nel
senso di respingere l'istanza della moglie o, in via subordinata, di ridurre il
contributo alimentare mensile a un importo imprecisato dal 31 agosto 2000;
considerato
che la presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo con
decreto del 26 novembre 2001;
constatato
che con osservazioni dell'11 gennaio 2002 __________ __________ ha proposto di
respingere l'appello e con appello adesivo postula il blocco di altri conti
bancari, non concesso dal Pretore;
rilevato
che il 13 febbraio 2002 l'appellante ha proposto di respingere l'appello
adesivo;
preso
atto che il 2 settembre 2002 l'appellante ha comunicato di avere raggiunto un accordo
con l'appellata il 29 luglio 2002, nel senso che ogni parte ritira il proprio
ricorso e ne sopporta i costi, mentre le ripetibili sono compensate;
appurato
che l'appellante adesiva conferma l'intervenuto accordo, dichiarando a sua
volta di ritirare il suo ricorso;
stabilito
che nelle circostanze descritte la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta
per tenere conto che il processo termina senza sentenza (art. 21 LTG);
richiamato
l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. Si
prende atto del ritiro degli appelli. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
- Gli oneri
dell'appello principale, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico dell'appellante. Le ripetibili sono compensate.
- Gli oneri
dell'appello adesivo, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 80.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
130.–
sono
posti a carico dell'appellante adesiva. Le ripetibili sono compensate.
- Intimazione
a:
–
avv. __________ __________, __________;
–
avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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