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Numero d'incarto:
11.2001.129
Data decisione, Autorità:
29.08.2002, ICCA
Incarto n.
11.2001.00129
Lugano,
29 agosto
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nelle cause OA.96.______ (azione
di reintegra), ..__________ (provvedimenti cautelari),
..__________ e ..__________ (azioni di
rivendicazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promosse con
istanze del 21 marzo e del 4 giugno 1996, rispettivamente con petizioni del 20
febbraio e del 4 novembre 1997 da
__________ __________,
__________ __________,
(patrocinati dagli avvocati __________ __________,
__________,
e __________ __________, __________)
contro
__________ __________ __________ , __________ (, __________)
(ora patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________);
giudicando
ora sulla richiesta di assistenza giudiziaria introdotta
dalla convenuta il
21
maggio 2001 nelle quattro cause citate;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello 31 ottobre 2001 presentato da __________ __________ __________
__________ contro il decreto 17 ottobre 2001 con cui il Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 2, le ha negato l'assistenza giudiziaria;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il
conte __________ __________ di __________ (1919), cittadino italiano domiciliato
a __________. , è deceduto a __________ () il 26 dicembre
1995 senza lasciare testamento. Suoi eredi legittimi sono i figli __________
(1947), __________ __________ (1953) e __________ (1958). __________ __________
__________ __________ (1946), cittadina brasiliana e svizzera, è stata la
convivente di lui durante gli ultimi vent'anni. Fra lei e gli eredi sono sorti
litigi successori correlati alle particelle n. __________e __________ RFD di
__________, come pure a un'importante collezione d'arte, che hanno dato luogo
a numerosi procedimenti civili e penali in Svizzera e in Italia, di cui
quattro tuttora pendenti dinanzi al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2.
B. Il
21 marzo 1996, in particolare, __________, __________ __________ e __________
__________ si sono rivolti al Pretore con un'azione di reintegra perché fosse
ordinato a __________ __________ __________ __________, già in via cautelare e
sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di liberare la villa posta sulle particelle
n. __________e __________RFD di __________a, proprietà della comunione
ereditaria da loro formata. Con decreto del
29 marzo
1996 il Pretore ha ingiunto alla convenuta di consegnare agli istanti una
chiave dell'abitazione, di permettere l'accesso allo stabile per la confezione
dell'inventario e di nulla asportare. L'8 luglio 1996 egli ha decretato inoltre
l'apposizione dei sigilli su tutti gli ingressi. All'udienza del 27 novembre
1996, indetta per la discussione cautelare, la convenuta si è opposta a ogni
richiesta, postulando la levata dei sigilli. La causa è attualmente in fase
istruttoria (inc. ..__________).
C. Frattanto,
il 4 giugno 1996, __________, __________ __________ e __________ __________
hanno adito il Pretore con un'istanza di provvedimenti cautelari, chiedendo che
__________ __________ __________ __________ fosse tenuta a posare sigilli
all'accesso di un deposito a __________ contenente oggetti d'arte e di valore
ritenuti provenire dalla successione. Essi hanno sollecitato inoltre la
consegna delle chiavi del deposito e la produzione di un attestato di congrua
assicurazione per i beni ivi custoditi. Statuendo il 7 giugno 1996 prima del contraddittorio,
il Pretore ha diffidato la convenuta a sigillare il deposito, a consegnarne in
Pretura le chiavi e a stipulare un'adeguata assicurazione. Il 3 luglio 1996
egli ha precisato che la polizza doveva coprire il valore di almeno fr.
1 000 000.–. Sempre su richiesta degli eredi, con decreto del 13
agosto 1996 il Pretore ha ordinato l'erezione di un inventario a cura della
notaia __________ __________ __________ e il 27 settembre 1996 ha autorizzato
il trasferimento dei beni nell'ex atelier del defunto, a , disponendo
l'apposizione di sigilli agli accessi. All'udienza del 4 febbraio 1997, indetta
per la discussione delle domande, la convenuta ha proposto di respingere le
richieste. Entrambe le parti hanno notificato prove, la cui assunzione è in
corso (inc. ..).
D. Con
petizione del 20 febbraio 1997 , __________ __________ e __________
__________ hanno poi convenuto nuovamente __________ __________ __________
__________ per ottenere la consegna di tutti gli oggetti depositati
nell'atelier di __________ e inventariati dalla notaia __________ __________
, come pure l'accertamento della loro proprietà sui beni in questione
e il permesso di disporne liberamente. Nella sua risposta del 24 aprile 1997
la convenuta ha postulato il rigetto della petizione. Nel successivo scambio di
atti scritti le parti hanno mantenuto i loro punti di vista. Anche tale causa è
in fase istruttoria (..__________).
E. Infine
il 4 novembre 1997 __________, __________ __________ e __________ __________
hanno sollecitato davanti al medesimo Pretore la consegna – sotto comminatoria
dell'art. 292 CP – delle particelle n. __________ e , di tutte le
chiavi della villa (previa levata dei sigilli), di tutti i beni posti nello
stabile (salvo gli effetti personali della convenuta) e degli oggetti
ricuperati dalla polizia, oltre all'accertamento della loro proprietà sugli
averi mobili e immobili. Con decreto cautelare del 14 novembre 1997, emanato
senza contraddittorio, il Pretore ha autorizzato gli attori a entrare in
possesso della villa, previo deposito di tutti i beni mobili ivi contenuti, e
ha disposto la levata dei sigilli, ordinando a __________ __________ __________
__________ la consegna di tutte le chiavi in suo possesso. Nella sua risposta
del 16 febbraio 1998 la convenuta ha concluso per il rigetto della petizione.
La causa è a sua volta in fase istruttoria (inc.
..).
F. Il 6 e il 26 maggio 1998 i legali di __________ __________
__________ __________ hanno comunicato al Pretore di rinunciare al patrocinio.
All'udienza del 7 dicembre 1999, indetta per sentire un testimone e discutere
svariate domande cautelari inerenti alle diverse procedure, il Pretore ha
accertato che la convenuta non era in grado di condurre le cause autonomamente
né di incaricare un difensore di fiducia, sicché con decreto del 6 aprile 2001
le ha designato in tale veste l'avv. __________ __________. Il 21 maggio 2001
__________ __________ __________ __________ ha instato per il beneficio
dell'assistenza giudiziaria in tutt'e quattro le procedure. Nelle loro osservazioni
del 1° giugno 2001 __________, __________ __________ e __________ __________ si
sono opposti alla richiesta. All'udienza del 10 ottobre 2001, indetta per la
discussione dell'istanza, le parti hanno mantenuto i rispettivi punti di vista,
la convenuta producendo una dichiarazione (in portoghese) da lei stessa firmata
attestante il suo stato di necessità. Con decreto del 17 ottobre 2001 il
Pretore ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria, senza riscuotere
tasse o spese né attribuire ripetibili.
G. Contro
il decreto predetto __________ __________ __________ __________ è insorta il
31
ottobre 2001 per ottenere, previo conferimento del gratuito patrocinio anche in
appello, che le sia accordato il beneficio dell'assistenza giudiziaria nelle
quattro procedure citate e che l'atto impugnato sia riformato di conseguenza.
Con osservazioni del 15 novembre 2001 __________, __________ __________ e
__________ __________ propongono di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. La
nuova legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria, del 3
giugno 2002 (BU 2002 pag. 213), riguarda le domande di assistenza e le
procedure per la designazione di un patrocinatore d'ufficio introdotte dopo la
sua entrata in vigore (art. 37 cpv. 1), avvenuta il 30 luglio 2002. Solo in
caso di revoca e di decadenza del beneficio – ipotesi estranee alla fattispecie
– si applicano le disposizioni della legge nuova (art. 37 cpv. 2). In concreto
occorre far capo pertanto all'ordinamento anteriore, secondo cui il Pretore che
rifiutava il beneficio dell'assistenza giudiziaria statuiva con decreto (art.
158 cpv. 2 vCPC), appellabile “nel termine ordinario” (art. 96 cpv. 4 CPC). E
il termine ordinario era di venti giorni (art. 308 cpv. 1 CPC) nelle procedure
appellabili (in concreto le cause ..__________ e inc.
..__________), rispettivamente di dieci (art. 370 cpv. 2
CPC) nelle procedure sommarie (le cause ..e
..). Il decreto
impugnato
essendo stato ritirato dal legale della convenuta il
22
settembre 2001 (timbro postale sul retro della busta di intimazione allegata al
ricorso), l'appello in esame è in ogni modo tempestivo.
-
Il
diritto all'assistenza giudiziaria non può essere fatto dipendere da un
trattato internazionale con lo Stato di domicilio o da una garanzia di
reciprocità (DTF 120 Ia 217). Poco importa dunque che tra la Svizzera e il
Brasile non sussista alcuna convenzione in materia di assistenza giudiziaria e
che il Brasile non abbia firmato la Convenzione volta a facilitare l'accesso
internazionale alla giustizia (RS 0.274.133) né le Convenzioni relative alla procedura
civile (RS 0.274.11 e 0.274.12). Ora, secondo l'art. 156 cpv. 1 vCPC
l'assistenza giudiziaria poteva essere postulata in ogni stadio di causa con
istanza motivata al giudice, il quale decideva una volta esperite le
necessarie indagini. Presupposti per ottenere tale beneficio erano – da un lato
– la condizione di indigenza e – dall'altro – la probabilità di esito
favorevole insita nella causa (art. 155 e 157 vCPC). Il requisito
dell'indigenza era dato – ed è dato tuttora – quando il richiedente non sia in
grado di provvedere con mezzi propri (reddito e sostanza) alle spese giudiziarie
e legali senza intaccare il fabbisogno suo personale e quello della famiglia
(DTF 124 I 98 consid. 3b con richiami). Allegare tale stato di cose incombeva
al richiedente, tenuto a descrivere le proprie condizioni finanziarie e a
produrre, nella misura del possibile, ogni documento utile (DTF 125 IV 164 consid.
4a).
-
Nel caso specifico il Pretore ha respinto la domanda di assistenza
giudiziaria con l'argomento che la dichiarazione del 4 settembre 2001 prodotta
all'udienza del 10 ottobre 2001, in cui la convenuta afferma di non avere
mezzi sufficienti per sostenere le spese legali e rimunerare il patrocinatore
d'ufficio, non basta a dimostrare uno stato di bisogno. Anzi, tale
dichiarazione contrasta con una lettera del 30 aprile 2001 in cui la stessa istante
ammetteva, scrivendo al patrocinatore d'ufficio (doc. A), l'esistenza di averi
bancari, ancorché colpiti da blocco. Inoltre – ha soggiunto il Pretore – il
recapito della convenuta a __________ risulta essere “un appartamento triplex
di ampia superficie”, per tacere del fatto che in un passato recente la
convenuta ha venduto opere d'arte di valore, “ricavandone sicuramente un guadagno
non indifferente”. Donde, in sintesi, il rigetto dell'istanza.
-
L'appellante ricorda che nei vent'anni trascorsi con il padre degli
attori essa non ha mai esercitato alcuna attività lucrativa e che dopo la morte
del compagno è stata spogliata di tutti i beni, anche quelli di sua proprietà,
vedendosi allontanare dalle abitazioni di __________ e di __________ in cui aveva
vissuto. Ciò l'ha costretta a trasferirsi in Brasile, dove versa in grave
ristrettezza. La convenuta fa valere dipoi che l'autocertificazione prodotta
(con la sua firma autenticata) è l'unico mezzo possibile per comprovare la
propria indigenza, in Brasile non esistendo formulari ufficiali per postulare
il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Quanto ad averi bancari, essa ne contesta
l'esistenza, asserendo di non poter disporre nemmeno dell'appartamento in cui
vive a __________, che non è suo. E il ricavato della vendita di opere d'arte
cui allude il Pretore è ormai stato consumato, anche per finanziare le
consistenti spese di giustizia e di patrocinio dovute ai vari processi in
Svizzera e in Italia. Per il resto – soggiunge l'interessata – la sua resistenza
nelle quattro cause pendenti dinanzi al Pretore ha senz'altro probabilità di
buon esito, in difetto di che il giudice non avrebbe mantenuto i provvedimenti
conservativi sui beni contesi.
-
All'udienza
del 10 ottobre 2001 indetta dal Pretore per il contraddittorio sulla domanda di
assistenza giudiziaria la convenuta ha prodotto, come si è accennato (lett. F),
una dichiarazione da lei stessa sottoscritta il 4 settembre 2001 (declaração
de necessitado) nella quale attesta, sotto comminatoria delle pene previste
dalla legge brasiliana n. 1.060 del 5 febbraio 1950 in materia di assistenza
giudiziaria, che non è in grado di pagare le spese del processo né gli onorari
dell'avvocato senza pregiudizio proprio o della sua famiglia (não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários
de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família). La firma è autenticata da un notaio e al documento è acclusa una
fotocopia della legge in questione. Ora, che in Brasile non esistano formulari
ufficiali destinati all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria è possibile
(anche nel Cantone Ticino, del resto, il modulo ha valore puramente indicativo
e non vincola il giudice: Rep. 1990 pag. 275 in basso). Ciò non toglie che la dichiarazione
dell'istante si esaurisca in una mera affermazione di parte, priva di qualsiasi
riferimento concreto. Da sé sola non bastava dunque per ottenere il beneficio
dell'assistenza giudiziaria nel Cantone Ticino, ove al richiedente incombe –
come detto (sopra, consid. 2 in fine) – di illustrare le proprie ristrettezze
finanziarie e di produrre, nella misura del possibile, ogni documento utile.
Ancor meno la dichiarazione risultava sufficiente se si pensa che nelle loro
osservazioni del 1° giugno 2001 gli attori confutavano proprio l'indigenza
della convenuta e che a tali contestazioni l'interessata nemmeno aveva tentato
di replicare (verbale del 10 ottobre 2001), limitandosi a invocare la sua autocertificazione.
Essa non poteva seriamente pretendere, tuttavia, di essere creduta sulla parola.
A giusta ragione dunque il Pretore ha respinto l'istanza, il che basterebbe per
confermare il decreto appellato.
-
Giovi
aggiungere che, comunque sia, il decreto del Pretore sfugge alla critica anche
per un altro motivo. Non tanto in relazione agli averi bancari menzionati
dall'istante nella nota lettera del
30 aprile
2001 al patrocinatore d'ufficio (doc. A). Colpiti da blocco, ciò che il
Pretore non mette in dubbio, tali depositi non potevano verosimilmente servire
alla retribuzione del legale (per entrare in linea di conto un patrimonio
dev'essere disponibile: Cocchi/Trezzini,
CPC massimato e commentato, Lugano 2000, pag. 478 nota 569 con rimandi).
Tutt'al più, una volta liberati, quegli attivi potranno dare adito a una
richiesta di rimborso da parte del Cantone (art. 162a vCPC), ma non
giustificavano un diniego dell'assistenza giudiziaria.
Neppure
l'argomentazione secondo cui l'istante dispone ancora di guadagni ricavati
dalla vendita di opere d'arte appare convincente. Certo, da una sentenza emessa
il 4 febbraio 1999 della Pretura circondariale di Milano risulta che
l'appellante ha venduto “un quadro di __________ e un quadro di i”
(doc. 3, prodotto con le osservazioni del 1° giugno 2001, pag. 4 verso il basso
e pag. 5 a metà, nell'inc. ..), ma sul provento
di quelle vendite nulla è dato di sapere. In un verbale reso davanti al Giudice
dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino, il 9 agosto 1997, la
convenuta ha ammesso bensì un ricavo di 300 milioni di lire “al massimo” dalla
vendita di oggetti sottratti dalla villa di __________ (doc. A, pag. 2 verso il
basso, nell'inc. ..__________6). Dinanzi al Procuratore
pubblico essa ha poi confermato incassi per DM 60 000.00 e Lit.
175 000 000, compresi i quadri menzionati nella sentenza italiana, e
la disponibilità in contanti per
Lit.
45 000 000 (verbale del 22 agosto 1997, doc. E13, pag. 2 e
3, nell'inc. ..__________). Essa ha precisato nondimeno di
avere corrisposto onorari ad avvocati per fr. 69 500.– e Lit.
40 000 000, di avere saldato fatture per fr. 20 000.– e pagato
spese funerarie per Lit 13 000 000, sicché tutto quanto le rimaneva
erano Lit. 7 000 000 (doc. E13, pag. 4). Non si può quindi
escludere che nel 2001, a distanza di quattro anni, l'appellante avesse ormai
consumato il provento delle vendite, tant'è che essa era dovuta ricorrere a
prestiti da parte del nipote e di un conoscente (verbali d'interrogatorio di
__________ __________ __________ __________, dell'11 agosto 1997, doc. E9,
pag. 2 in alto, e di __________ , dell'11 agosto 1997, doc. E7,
pag. 5 in alto, nell'inc. ..).
- A
giusto titolo il Pretore evoca invece l'appartamento triplex della convenuta a
. L'interessata obietta di averne l'uso, ma non la proprietà. Se non
che, davanti al Procuratore pubblico essa aveva riconosciuto di possedere
finanche due appartamenti in Brasile: un attico di tre piani a __________ un
“attico di due piani con piscina sul tetto” a __________ (verbale d'interrogatorio
del 22 agosto 1997, doc. E13, pag. 4 a metà, nell'inc.
..), entrambe località turistiche nello Stato di
__________. È vero che, essendo “solo state firmate le scritture private per
l'acquisto e (...) pagato il prezzo”, mancava ancora “il trapasso formale con
atto notarile”, il quale richiedeva US$ 150 000.00 per la tassa di iscrizione
immobiliare (verbale di interrogatorio del 26 agosto 1997 doc. E12,
pag. 4). Rimane in ogni modo il fatto che, secondo gli attori, l'appartamento
di __________ ha una superficie di ben 600 m² ed è stato acquistato nei primi
anni ottanta per non meno di
US$
2 600 000.00 (osservazioni del 1° giugno 2001, pag. 2). Come detto,
nulla la convenuta replica al proposito, né indica per quale ragione non le
sarebbe possibile ottenere un prestito con siffatte garanzie o mettere a frutto
almeno uno degli appartamenti locandolo a terzi (DTF 119 Ia 12 consid. 5). In
simili condizioni manca la verosimiglianza della pretesa ristrettezza. E, in
difetto di tale presupposto (art. 155 vCPC), a nulla sussidia interrogarsi
sulla probabilità di esito favorevole insita nella resistenza di lei alle
quattro cause promosse dagli attori (art. 157 vCPC).
- Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante, che
rifonderà alle controparti un'equa indennità per ripetibili (art. 148 cpv. 1
CPC). Mancando, come si è appena rilevato, il requisito cumulativo
dell'indigenza, non può essere accolta neppure la domanda di assistenza
giudiziaria presentata in questa sede.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e il decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri
processuali consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alle controparti fr. 500.– complessivi
per ripetibili.
-
La
richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
-
Intimazione:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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