AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2001.111
Data decisione, Autorità:
11.09.2002, ICCA
Incarto n.:
11.2001.00111
Lugano
11 settembre 2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Bottinelli Raveglia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa
..__________ (protezione dell'unione coniugale) della
Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 29 giugno
2000 da
__________ __________, nata __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________
__________, __________)
contro
__________ -__________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 9 settembre 2001 presentato da __________ __________ contro la
sentenza emessa il 30 agosto 2001 dal Pretore della giurisdizione di Locarno
Città;
-
Se
dev'essere accolto l'appello adesivo dell'8 ottobre 2001 presentato da
__________ -__________ __________ contro la medesima sentenza;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ -__________ __________ (1947) e __________ __________ (1953) si
sono sposati a Minusio il ____________________ 1985. Dal matrimonio è nato
, il __________ __________ 1985. Il marito è alle dipendenze della
Banca __________ __________ __________ __________ __________ come responsabile
dell'agenzia “ __________ ” a __________. La moglie, di formazione
venditrice, ha lavorato per vari negozi d'abbigliamento, poi come cameriera e
barmaid fino all'età di 32 anni, salvo cessare l'attività lucrativa dopo la
nascita di __________, occupandosi poi della famiglia e della casa. I coniugi
vivono separati dal marzo del 2000, quando la moglie ha costituito un domicilio
proprio. __________ è rimasto con il padre.
B. Il
29 giugno 2000 __________ __________ si è rivolta al Pretore della
giurisdizione di Locarno Città con un'istanza a protezione dell'unione
coniugale perché __________ fosse affidato al padre (riservato il suo diritto
di visita) e le fosse versato un contributo alimentare di fr. 3943.– mensili,
retroattivo al 1° marzo 2000, oltre una provvigione ad litem di fr.
3500.–. In via provvisionale essa ha formulato identiche richieste. Alla
discussione dell'11 settembre 2000, proseguita il 9 novembre 2000, __________
-__________ __________ ha postulato a sua volta l'autorizzazione a vivere
separato, l'affidamento di __________ (riservato il diritto di visita della
madre), lo scioglimento del regime matrimoniale ordinario e la separazione dei
beni, offrendo alla moglie un contributo alimentare di fr. 2569.– mensili (di
cui fr. 900.– da versare direttamente al locatore e fr. 343.30 mensili
all'assicuratore malattia). Il 20 dicembre 2000 il Pretore ha proceduto
all'audizione di __________. Chiusa l'istruttoria, alla discussione finale del
12 luglio 2001 le parti hanno riaffermato i rispettivi punti di vista, salvo
sul contributo di mantenimento: la moglie ha chiesto fr. 4780.– mensili e il
marito ha limitato l'offerta a fr. 2569.– mensili fino al 31 dicembre 2001.
C. Statuendo
il 30 agosto 2001, il Pretore ha autorizzato la sospensione della comunione
domestica, ha affidato __________ al padre, mantenendo l'autorità parentale di
entrambi i genitori, ha disciplinato le relazioni personali tra la madre e il
ragazzo, ha stabilito un contributo alimentare mensile per la moglie di fr. 3200.–
dal 1° luglio 2000, ridotto a fr. 1600.– dal 1° gennaio 2003, ha ordinato la
separazione dei beni con effetto dal 29 giugno 2000 e ha respinto la domanda di
provvigione ad litem. La tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese di
fr. 292.– sono state poste per tre quinti a carico dell'istante e per il resto
a carico del convenuto. La moglie è inoltre stata tenuta a rifondere al marito
fr. 400.– per ripetibili ridotte.
__________ D. Contro la
sentenza appena citata __________ __________ è insorta con un appello del 9
settembre 2001 nel quale chiede l'aumento del contributo alimentare per sé a
fr. 3530.– mensili. Nelle sue osservazioni dell'8 ottobre 2001 __________
-__________ __________ propone di respingere il ricorso e con appello adesivo
postula la riduzione del contributo di mantenimento a fr. 2744.– mensili,
ribadendo il limite del 31 dicembre 2001. __________ __________ non ha
presentato osservazioni all'appello adesivo.
Considerando
in diritto: 1. L'art. 176 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della
comunione domestica, a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i
contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro (cpv. 1 n. 1), prende le
misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili domestiche (cpv. 1 n. 2) e
adotta i provvedimenti necessari per i figli minorenni secondo le disposizioni
sugli effetti della filiazione (cpv. 3). Il criterio per la definizione dei
“contributi pecuniari” fra coniugi è disciplinato dal diritto federale e riprende
quello provvisionale dell'art. 137 cpv. 2 CC nell'ambito delle cause di stato.
L'ammontare dei contributi si calcola quindi in base al riparto dell'eccedenza
– di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei
coniugi e dei figli (DTF 121 II 302 consid. 5b, 123 III 1; Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner
Kommentar, 2. edizione, n. 26 ad art. 176 CC; Schwander in: Kommentar
zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996,
n. 4 ad art. 176 CC).
Il
fabbisogno dei coniugi è determinato in base al minimo esistenziale del
diritto esecutivo, cui vanno aggiunte le spese correnti della famiglia, in
particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche, come
pure gli oneri fiscali. Il fabbisogno dei figli minorenni è stabilito, per
prassi costante di questa Camera, in base alle raccomandazioni pubblicate
dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo
(tabella dell'edizione 2000 in: Rep. 1999 pag. 372), adattate al singolo caso
in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di
filiazione (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvii). Nel Cantone Ticino le misure
a protezione dell'unione coniugale sono adottate con procedura sommaria
contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC), nel cui ambito l'esame
dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 431).
-
I
figli minorenni, prima che siano prese disposizioni al loro riguardo, sono
sentiti personalmente e appropriatamente dal giudice o da un terzo incaricato,
a meno che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano (art. 144 cpv. 2
CC). Il principio vale, pendente una causa di separazione o di divorzio, anche
in sede provvisionale (DTF 126 III 497). Non v'è motivo quindi perché se ne prescinda
nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale (cfr. art. 315b
cpv. 1 n. 3 CC; Sutter/Freiburghaus,
Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 6 ad art. 144 CC; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 54 ad art. 176 CC). Nel caso specifico __________ è
stato ascoltato dal Pretore il 20 dicembre 2000. Il precetto dell'art. 144 cpv.
2 CC è dunque stato ossequiato. Non v'è ragione d'altro canto perché questa
Camera disponga una nuova audizione, ove si consideri che in appello è litigioso
unicamente il contributo alimentare per la moglie. Ciò posto, nulla osta
all'emanazione della sentenza.
-
Il Pretore ha accertato un reddito netto del marito di fr. 10 005.–
mensili (fr. 9722.– da attività lucrativa e fr. 283.55 dalla locazione di una
proprietà immobiliare ad __________) per rapporto a un fabbisogno minimo di fr.
4387.50 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, canone di
locazione fr. 1593.–, premio della cassa malati fr. 376.50, assicurazioni fr.
68.–, spese per l'autoveicolo fr. 200.–, onere fiscale stimato fr. 900.–). Il
fabbisogno minimo della moglie è stato calcolato in fr. 2743.30 mensili (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, canone di locazione fr. 900.–,
premio della cassa malati fr. 343.30, assicurazioni fr. 150.–, onere fiscale stimato
fr. 250.–) e quello in denaro di __________ in fr. 1972.50. Dedotti dal reddito
del marito i vari fabbisogni e constata un'eccedenza di fr. 901.70 mensile, il
Pretore ha stabilito il contributo di mantenimento per la moglie in fr. 3200.–
mensili (arrotondati), corrispondenti al fabbisogno di lei (fr. 2743.30)
aumentato di mezza eccedenza (fr. 450.85). Valutando che la moglie possa
riprendere un'attività lucrativa a metà tempo e guadagnare fr. 1600.– mensili,
egli ha poi ridotto il contributo “in proporzione” (sentenza impugnata, pag. 13
nel mezzo), ossia a fr. 1600.– mensili dal 1° gennaio 2003.
I. Sull'appello
principale
-
L'appellante si duole che il Pretore abbia inserito nel suo fabbisogno
minimo il canone di locazione effettivo, di fr. 900.– mensili, rivendicando una
pigione (ipotetica) di fr. 1100.– mensili. A suo dire occorre considerare che
il suo alloggio è modesto e che il marito potrebbe trasferirsi nella sua
proprietà di __________. Se non che, essa avanza tale pretesa per la prima volta
in appello, onde l'irricevibilità della domanda (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).
Si aggiunga che, comunque sia, la richiesta sarebbe stata infondata. Ogni
coniuge ha il diritto di vedersi riconoscere nel fabbisogno minimo il canone di
locazione personale, destinato alle sue proprie necessità (FamPra.ch 1/2000
pag. 135; I CCA, sentenza del 20 giugno 2002 in re P., consid. 10a). E una
pigione di fr. 900.– mensili può dirsi adeguata ai bisogni di una persona sola
che vive nel Locarnese, tant'è vero che per quel prezzo l'interessata abita
un appartamento di 4 locali e mezzo (doc. A). In realtà poteva porsi, semmai,
il quesito della riduzione dell'onere locativo del marito, calcolato dal
Pretore in fr. 1593.– mensili. Se non che, l'appellante non chiede una riduzione
del genere, né incombe a questa Camera intervenire d'ufficio sulle pretese
patrimoniali tra i coniugi, vigendo al riguardo la massima dispositiva e il
principio attitatorio (FamPra.ch 2001 n. 12 pag. 127; Cocchi/ Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n.
1 ad art. 419b CPC). La censura sarebbe quindi stata respinta anche se
fosse stata proponibile.
-
La
moglie chiede che il contributo in denaro per __________ sia ridotto a fr.
1650.– mensili poiché il costo della vita nel Ticino è inferiore rispetto
all'area urbana di Zurigo. Ora, la versione più recente delle raccomandazioni
pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del
Canton Zurigo, edita nel gennaio 2000, indica per ragazzi in età compresa fra i
13 e i 18 anni (che non vivono con fratelli o sorelle nella medesima economia
domestica) un fabbisogno in denaro di fr. 1920.– mensili. Contrariamente
all'opinione dell'appellante, una riduzione lineare dei fabbisogni non si
giustifica, poiché le cifre indicate nella tabella 2000 delle note
raccomandazioni non sono più commisurate al costo della vita nella sola area
urbana di Zurigo, ma fanno riferimento al costo delle economie domestiche su
scala nazionale, per di più in base a valori statisticamente medio-bassi, nel
senso che tre quarti delle economie domestiche dispongono a livello svizzero di
un reddito superiore a quello su cui si fondano le raccomandazioni
(Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000,
pag. 10 in basso). I fabbisogni riportati corrispondono, in altri termini, a
quelli di ragazzi appartenenti a famiglie di reddito relativamente modesto (op.
cit., pag. 11 in alto). Certo, diminuzioni per rapporto alle cifre figuranti
nella tabella sono possibili, ma devono giustificarsi alla luce di circostanze
concrete (per esempio nel caso in cui un ragazzo fruisca di vitto o alloggio a
condizioni particolarmente favorevoli: op. cit., pag. 12 lett. C). Nel caso
specifico la riduzione generica del 20% (appello, pag. 3) prospettata dall'appellante
non entra perciò in linea di conto, tanto meno se si considera che il reddito
della famiglia supera fr. 10 000.– mensili. Su questo punto l'appello deve
dunque essere respinto.
In
realtà una rettifica del fabbisogno di __________ accertato dal Pretore si impone,
ma nell'interesse del figlio. Dal fabbisogno in denaro di fr. 1920.– mensili
appena citato il Pretore ha dedotto infatti l'importo di fr. 310.– previsto
delle citate raccomandazioni per le spese di alloggio poiché “già compreso nel
fabbisogno del genitore affidatario” (sentenza impugnata, consid. 10). Egli ha
poi aggiunto fr. 362.50 per la retta scolastica privata (non controversa),
donde il risultato di fr. 1972.50 mensili. Come anticipato poc'anzi (consid.
4), tuttavia, la locazione di ogni coniuge dev'essere calcolata
individualmente. Nel caso del genitore affidatario, poi, occorre distinguere
l'onere locativo proprio da quello dei figli (I CCA, sentenza dell'11 gennaio
2002 in re causa G., consid. 11; sentenza del 26 settembre 2001 in re Z., pag.
12 in fine). Il Pretore avrebbe dovuto quindi togliere l'importo di fr. 310.–
dall'onere di locazione inserito nel fabbisogno minimo del genitore affidatario.
E siccome nel diritto di filiazione vige il principio inquisitorio illimitato,
sicché il giudice non è vincolato alle richieste né alle allegazioni delle
parti (DTF 122 III 408 consid. 3d, 120 II 231 consid. 1c con rinvii, 118 II 93,
Rep. 1996 pag. 119 consid. 7 e 125 consid. 8), la correzione va eseguita
d'ufficio da questa Camera. Il fabbisogno in denaro di __________ assomma, ciò
posto, a fr. 2282.50 mensili e quello minimo del padre a fr. 4077.50.
-
L'appellante
chiede che il fabbisogno minimo del marito sia ridotto di fr. 150.– mensili,
sostenendo che l'onere fiscale stimato dal Pretore in fr. 900.– mensili è in
realtà di soli fr. 750.– mensili. Tale argomentazione è avanzata – essa pure –
per la prima volta in questa sede, sicché si rivela irricevibile (art. 321 cpv.
1 lett. b CPC). Anzi, davanti al Pretore l'interessata aveva prospettato un
onere fiscale a carico del marito di fr. 1000.– mensili (riassunto scritto
presentato alla discussione finale del 12 luglio 2001, pag. 3).
-
La
convenuta rimprovera al Pretore di avere tenuto conto, calcolando il reddito dalla
sostanza immobiliare in proprietà del marito ad __________, di un onere
ipotecario mensile di fr. 8500.–, mentre quello effettivo è di fr. 6250.–
(appello, pag. 3). La doglianza però scaturisce da un equivoco. Gli importi in
questione si riferiscono infatti all'onere ipotecario semestrale
corrente sul mutuo n. 554.300 di fr. 340 000.– (sentenza impugnata, pag. 12),
non a quello mensile complessivo. Il Pretore ha invero accertato che per
quanto riguarda il mutuo n. 554.300 il contratto prevede un saggio d'interesse
del 5%, come figura nell'estratto agli atti (doc. 24) e come ha dichiarato
anche il direttore della banca (deposizione del 4 aprile 2001, verbali pag. 20
seg.), benché l'estratto al 31 marzo 2001 (doc. 24) addebiti solo un importo
semestrale di fr. 6250.– (invece dei fr. 8500.– corrispondenti al saggio
d'interesse del 5% sul capitale di fr. 340 000.–). Nel dubbio, il primo giudice
si è attenuto perciò al risultato matematicamente corretto del 5% su fr. 340
000.– (fr. 8500.–) ogni semestre (fr. 17 000.– annui, divisi per due). Tale
valutazione, improntata a prudente apprezzamento, trova conforto nella
deposizione del direttore della banca e sul tasso d'interesse indicato dai documenti
agli atti. Non vi è quindi motivo per scostarsene a un giudizio di mera
verosimiglianza. Del resto la stessa appellante, per finire, nemmeno chiede di
modificare il reddito netto mensile di fr. 10 005.– che il Pretore ha
riconosciuto al marito.
-
La moglie nega, infine, che possa esserle imputato un reddito
ipotetico di fr. 1600.– mensili. Afferma di non essere in grado di recuperare
un'attività lucrativa a causa dell'età (50 anni nel 2003) e del ruolo assunto
durante la vita in comune, che l'ha vista attiva esclusivamente come casalinga.
Essa soggiunge altresì che in una procedura a tutela dell'unione coniugale non
può esserle imposto di riprendere un'attività lucrativa, tanto meno ove il
marito non chieda il divorzio né pretenda che la moglie ricominci a lavorare.
Ricorda infine che, comunque sia, una venditrice a metà tempo non guadagna più
di fr. 1100.– mensili, che lei non sa l'italiano e che il primo giudice non ha
tenuto conto dei suoi “problemi di alcol” (appello, pag. 6 lett. e).
a) Secondo
la più recente giurisprudenza in materia di protezione dell'unione coniugale
(DTF 128 III 65), il coniuge che durante la vita in comune si è occupato della
casa e della famiglia può essere tenuto – dandosene le circostanze – a intraprendere
un lavoro retribuito qualora non si possa ragionevolmente contare su una ripresa
della comunione domestica (consid. 4; I CCA, sentenza del 4 luglio 2002 in re
C., consid. 4). Già sotto l'egida del vecchio diritto questa Camera aveva
sostanzialmente assunto un indirizzo analogo. In un caso di separazione per
tempo indeterminato (art. 147 cpv. 1 vCC) essa aveva avuto modo di precisare in
effetti – ispirandosi a Hausheer/Spycher
(Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 234, n. 04.113 in fine con richiami) – che occorreva
distinguere secondo lo scopo della separazione: dandosi qualche probabilità che
i coniugi si riconciliassero, appariva giustificato tutelare il riparto dei
ruoli da loro assunto durante il matrimonio; in caso contrario, ove la
separazione appariva durevole e sembrava preludere allo scioglimento del matrimonio
o perseguire uno scopo analogo a quello del divorzio, la moglie poteva anche
essere tenuta ad assumere un altro ruolo (I CCA, sentenza del 24 novembre 1999
in re B., consid. 19). Con il divorzio, in effetti, il dovere di assistenza derivante
dal matrimonio (art. 163 CC) cessa per principio e gli subentra il limitato
obbligo di mantenimento previsto dall'art. 125 CC. Dopo di allora un coniuge
potrà essere tenuto a versare all'altro un contributo, in altri termini, solo
ove non si possa ragionevolmente pretendere che l'interessato provveda da sé al
proprio “debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia”.
Durante la separazione di fatto un coniuge sino ad allora privo di attività
lucrativa deve quindi prepararsi a divenire, per quanto possibile, autosufficiente.
b) In
concreto le parti vivono separate da oltre due anni (dal marzo del 2000) per
decisione della moglie (interrogatorio formale di lei, verbale del 20 febbraio
2001, risposta n. 3). Il fatto che essa si opponga al divorzio per ragioni
economiche (loc. cit.) e che il marito, in prima sede, non abbia detto di voler
divorziare (osservazioni all'appello, pag. 8, quinto paragrafo) nulla muta.
L'assunzione di un'attività lucrativa può essere pretesa anche nel caso di una
separazione che persegua uno scopo analogo a quello del divorzio. Com'è il caso
in concreto, visto che la moglie stessa ritiene “difficile” una riconciliazione
(risposta n. 2). Per di più l'interessata nel suo interrogatorio formale ha
riferito di essere alla ricerca di un'attività lavorativa a metà tempo come
venditrice (verbale del 20 febbraio 2001, fascicolo verde, pag. 11, risposte n.
7 e 8). Di fronte ad una dichiarazione del genere il giudizio del Pretore sul
grado di occupazione (50%) appare giustificato: né si vede come l'interessata
possa ora pretendere, in appello, di non essere tenuta a riprendere un'attività
lucrativa. Tanto meno ove si consideri che in genere le offerte d'impiego
pongono il limite di assunzione a 50 anni (DTF 127 III 139 consid. 2c). Dagli
atti non emergono poi problemi con la lingua italiana, né un consumo di alcol
tale da precludere un'attività lucrativa a metà tempo. Interrogata in
proposito, l'interessata ha infatti dichiarato di non bere più (interrogatorio
formale del 20 febbraio 2001, pag. 12, risposta n. 11).
c) Il
Pretore ha stimato in fr. 20.– orari lo stipendio che l'interessata moglie
potrebbe conseguire, senza dare concrete indicazioni sui parametri adottati per
giungere a tale cifra. Dall'istruttoria è emerso tuttavia che un lavoro di
venditrice per la ditta __________, per esempio, è retribuito fr. 15.– l'ora (interrogatorio
formale del 20 febbraio 2001, risposta n. 7; si veda inoltre l'art. 8 del
contratto normale di lavoro per il personale di vendita al dettaglio, che prevede
una retribuzione oraria di fr. 15.10 per il personale qualificato: FU
____________________, pag. __________). Ai fini del contributo di mantenimento
appare giusto fondarsi quindi su uno stipendio di fr. 1200.– mensili (fr. 15.–
per 20 ore settimanali) dal 1° gennaio 2003 e accogliere l'appello entro tali
limiti. Si aggiunga che il reddito di fr. 1200.– mensili non va detratto dal
contributo di mantenimento antecedente, come ha fatto per svista il Pretore
(che dai fr. 3200.– mensili del contributo di mantenimento fino al 31 dicembre
2002 ha tolto il reddito ipotetico di fr. 1600.– mensili: sentenza impugnata,
pag. 13 nel mezzo). Occorre procedere invece secondo lo schema abituale, come
si vedrà in appresso (consid. 12).
II. Sull'appello
adesivo
- L'appellante
adesivo afferma che la moglie potrebbe assumere un'occupazione a tempo pieno,
visto che di __________ si occupa lui stesso, che l'interessata ha “ottime
conoscenze linguistiche ed esperienza pluriennale sia nel campo della vendita
che nel campo della ristorazione” (memoriale, pag. 6 penultimo paragrafo),
oltre a essere “in perfetta salute” (loc. cit.) e ad avere abbandonato il tetto
coniugale per costituire un domicilio proprio. Ciò premesso, egli si dichiara
disposto a versare un contributo di fr. 2743.30 mensili, ma solo fino al 31
dicembre 2001.
a) Nel
caso specifico non occorre indagare se dalla moglie si possa pretendere un'attività
a tempo pieno. Basti pensare che lo stesso marito ha riconosciuto, davanti al
Pretore, “difficoltà di reinserimento nel mondo del lavoro […] da ascrivere
soprattutto allo stato di salute della signora chiaramente influenzato
dall'abuso di alcool” (riassunto scritto prodotto all'udienza del 9 novembre
2000, ad 2 primo paragrafo). È vero che la diretta interessata ha dichiarato di
non bere più (sopra, consid. 8b), ma ciò nulla toglie alle “difficoltà di
reinserimento nel mondo del lavoro” (loc. cit.). A un esame di verosimiglianza
come quello che presiede all'emanazione di misure a tutela dell'unione
coniugale, imporre il tempo pieno a chi incontra “difficoltà di reinserimento
nel mondo del lavoro” (loc. cit) non è possibile. Fermo restando che, d'altro
lato, dev'essere tenuto conto dell'attività a metà tempo che la moglie stessa
si dice in grado di intraprendere (consid. 8b). Quanto al fatto che la moglie
abbia voluto la fine della comunione domestica, poco importa per valutarne la
capacità lucrativa, né la fissazione di un reddito ipotetico ha carattere di
penalità (DTF 128 III 6 prima frase). Il semplice fatto poi di sospendere la
comunione domestica non costituisce una colpa, men che meno nel caso in esame,
ove il marito stesso ha chiesto al Pretore di autorizzare ciò (riassunto
scritto presentato all'udienza dell'11 settembre 2000, pag. 7). Sulla
questione del reddito ipotetico l'appello adesivo va dunque respinto.
b) Quanto
al limite del 1° gennaio 2002, esso non può essere condiviso per almeno due
ragioni. In primo luogo perché l'inizio dell'attività lucrativa da parte della
moglie non fa decadere l'obbligo contributivo del marito, ma aumenta soltanto
il reddito familiare (sul calcolo si veda il consid. 12). In secondo luogo
perché davanti al Pretore il marito aveva offerto un contributo alimentare di
fr. 2569.– mensili (riassunto scritto presentato all'udienza del l'11
settembre 2000, pag. 7). Dandosi acquiescenza parziale (art. 352 CPC),
l'importo non poteva più essere stabilito – come ha fatto il Pretore – al di
sotto di tale soglia, né essere soppresso dal 1° gennaio 2002, come chiede
l'appellante adesivo. Il che del resto appare ancor meno giustificato, il
marito e il figlio vedendosi in ogni modo garantito il rispettivo fabbisogno.
-
L'appellante adesivo chiede che siano considerate nel suo fabbisogno
mensile le spese effettive di fr. 624.80 mensili addotte in prima sede per la
__________ “__________ ”, a copertura del leasing, dell'assicurazione RC
e “casco” e dell'imposta di circolazione (doc. 9 a 11), anziché la somma
forfettaria di fr. 200.– mensili inserita dal Pretore. In concreto è pacifico
che il marito necessita dell'automobile per svolgere il suo lavoro (deposizione
di __________ __________, verbale del 4 aprile 2001, pag. 21 nel mezzo). Ciò
posto, la stima del primo giudice si rivela eccessivamente severa per un
dirigente __________, il reddito familiare consentendo per altro l'assunzione
di tale esborso. Il fabbisogno minimo del marito, fissato dal Pretore in fr.
4077.50 mensili (consid. 5), va dunque aumentato di fr. 424.80, onde un totale
di fr. 4502.30. Al proposito l'appello merita accoglimento.
-
Il
marito si oppone infine al riparto a metà dell'eccedenza mensile, facendo
valere che egli, oltre a lavorare a tempo pieno, si occupa del figlio e della
casa. Al riparto paritario dell'eccedenza (sopra, consid. 1) si può derogare,
tuttavia, solo ove sia reso verosimile che i coniugi non destinavano, durante
la vita in comune, la totalità dei loro redditi al mantenimento della famiglia
(DTF 119 II 317 consid. 4b). Il Tribunale federale ha precisato invero che
un'ulteriore eccezione si impone qualora uno dei coniugi debba provvedere a
figli minorenni, sempre che il fabbisogno di questi ultimi non sia stato
calcolato indipendentemente e separatamente da quello del genitore affidatario
(DTF 126 III 8, DTF inedita del 26 marzo 2001, 5P.69/2001, consid. 4b). Nel
Cantone Ticino però la consolidata prassi è quella di calcolare il fabbisogno
dei figli separatamente da quello del genitore affidatario, sulla base delle
citate raccomandazioni del Canton Zurigo (consid. 1). La sola presenza di figli
non è quindi un motivo per scostarsi dal riparto a metà dell'eccedenza, mentre
altri criteri non hanno rilievo giuridico.
-
Il
quadro delle entrate e delle uscite familiari si presenta, dopo quanto si è
visto, come segue:
Periodo dal 1. luglio 2000 al 31 dicembre
2002
reddito del
marito fr. 10 005.—
fabbisogno
minimo del marito fr. 4 502.30
fabbisogno minimo della moglie fr. 2 743.30
fabbisogno
in denaro di __________ fr. 2 282.50
fr.
9 528.10 mensili
eccedenza fr.
476.90 mensili
metà
eccedenza fr. 238.45
Il marito può
conservare per sé:
fr. 4502.30 + fr. 238.45 = fr. 4 740.75 mensili
e deve
versare alla moglie:
fr. 2743.30 + fr. 238.45 = fr. 2 985.— mensili
(arrotondati)
Periodo
dal 1° gennaio 2003 in poi
reddito
del marito fr. 10 005.—
reddito
della moglie fr. 1 200.—
fr.
11 205.— mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 4 502.30
fabbisogno minimo della moglie fr. 2 743.30
fabbisogno
in denaro di __________ fr. 2 282.50
fr.
9 528.10 mensili
eccedenza fr.
1 676.90 mensili
metà
eccedenza fr. 838.45 mensili
Il marito può
conservare per sé:
fr. 4502.30 + fr. 838.45 = fr. 5 340.75 mensili
e dovrebbe
versare alla moglie:
fr. 2743.30 + fr. 838.45 ./. fr. 1'200.– = fr. 2 381.75 mensili.
In
conclusione, quindi, entrambi i rimedi si rivelano parzialmente fondati, nel
senso che il contributo alimentare per la moglie va stabilito in fr. 2985.– dal
1° luglio 2000 al 31 dicembre 2002 e in fr. 2569.– dal 1° gennaio 2003 in poi.
Nelle sue conclusioni di prima sede, in effetti, Il marito ha offerto
quest'ultimo importo e il suo appello adesivo non può essere accolto oltre tale
limite.
III. Sulle spese e le ripetibili
- Gli
oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2
CPC). L'appellante ottiene un aumento del contributo di mantenimento dopo il 1°
gennaio 2003 rispetto a quanto stabilito dal Pretore, ma non nella misura
richiesta. Si giustifica, perciò, di porre a suo carico metà degli oneri processuali
e di compensare le ripetibili. Anche gli oneri dell'appello adesivo seguono la
reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Il marito ottiene una riduzione
del contributo di mantenimento fino al 31 dicembre 2002, ma in misura assai
inferiore alla richiesta. A suo carico vanno posti pertanto due terzi degli
oneri processuali. Siccome non ha resistito all'appello adesivo, la moglie non
può dirsi soccombente e non può esserle posto a carico il restante terzo, né
può essere tenuta a corrispondere ripetibili. Il giudizio odierno, invece, non
incide apprezzabilmente sul pronunciato del Pretore relativo agli oneri di
prima sede, che può rimane invariato.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello principale è
parzialmente accolto nel senso che il dispositivo n. 1.4 della sentenza impugnata
è così riformato:
Il contributo mensile sarà ridotto a
fr. 2569.– dal 1° gennaio 2003.
II. Gli oneri
dell'appello principale, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 400.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
450.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti per metà a suo carico e per il resto a
carico della controparte, compensate le ripetibili.
III. L'appello
adesivo è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1.4 della
sentenza impugnata è così riformato:
A titolo di contributo alimentare
__________ -__________ __________ verserà mensilmente e anticipatamente alla
moglie l'importo di fr. 2982.– dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2002.
Per il
resto la sentenza impugnata è confermata.
IV. Gli oneri
dell'appello adesivo, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
350.–
sono
posti per due terzi a carico dell'appellante adesivo. Si prescinde dalla riscossione
della rimanenza e dall'assegnazione di ripetibili.
V. Intimazione
a:
– avv.
__________ __________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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