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Numero d'incarto:
11.2001.101
Data decisione, Autorità:
17.03.2003, ICCA
Incarto n.
11.2001.101
Lugano,
17 marzo 2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per giudicare nella causa
..__________ (limitazione di altezza: esegesi di
convenzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con
petizione del 10 aprile 1992 da
__________ __________ __________, ora in __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
ing. __________ __________, __________
(ora patrocinato dall'avv. __________
__________, __________);
premesso
che con sentenza del 31 luglio 2001 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione
3, ha ordinato a __________ __________, in accoglimento di una petizione introdotta
da __________ __________ , di demolire entro 30 giorni dal passaggio
in giudicato della sentenza, sotto comminatoria dell'esecuzione effettiva,
“tutto quanto supera un'altezza luce di 2.70 m, misurata tra il pavimento e il
soffitto della parete nord, ultimo piano, della costruzione di cui al mappale
__________ RFD di __________ -, con riferimento ai piani del 20 settembre
1990”;
ricordato
che con la sentenza medesima il Pretore ha respinto un'azione riconvenzionale
di __________ __________, il quale rivendicava da __________ __________
__________ il versamento di fr. 1500.–;
preso
atto che contro tale sentenza __________ __________ ha presentato un appello
del 31 agosto 2001 per ottenere che la petizione fosse respinta e la sua
riconvenzione accolta, subordinatamente che gli fosse impartito – quanto meno –
un termine di 30 giorni per inoltrare all'autorità amministrativa una
“richiesta di demolizione assistita dal progetto di nuova copertura”, con
obbligo per lui di iniziare i lavori entro 30 giorni dal conseguimento del
permesso;
accertato
che __________ __________ __________ ha proposto di respingere l'appello e di
confermare la sentenza impugnata;
rammentato
che con ordinanza del 28 maggio 2002 il giudice delegato ha sospeso la
procedura – su richiesta delle parti – fino al 30 settembre successivo, essendo
in corso trattative volte a comporre la lite nelle vie amichevoli;
rilevato
che quel termine è poi stato prorogato con ordinanza del 20 settembre 2002 fino
al 31 dicembre seguente e, un'ultima volta, con ordinanza del 10 febbraio 2003
fino al 31 marzo 2003;
constatato
che il 6 marzo 2003 le parti sono addivenute a un accordo stragiudiziale, trasmesso
in copia a questa Camera il giorno stesso, mediante il quale pongono fine al
contenzioso con una soluzione negoziata e chiedono di stralciare l'appello dai
ruoli (art. 352 cpv. 1 CPC);
ritenuto
che nelle circostanze descritte rimane da statuire unicamente sugli oneri processuali
e le ripetibili di seconda sede, le spese di primo grado divenendo definitive
(sebbene nella clausola n. 3 della transazione le parti dichiarino di
considerare la sentenza del Pretore “priva di qualsiasi efficacia”);
stabilito
che le parti hanno deciso consensualmente di lasciare la tassa di giustizia e
le spese di appello a carico di chi le aveva anticipate (il convenuto),
compensando le ripetibili (clausola n. 5 della transazione);
osservato
che non v'è motivo di scostarsi da tale intesa;
precisato
che, per quanto attiene alla tassa di giustizia, essa va adeguatamente ridotta
sia perché la causa termina senza sentenza (art. 21 LTG), sia per tenere conto
della buona volontà dimostrata dalle parti;
decreta: 1. Si
prende atto dell'intervenuto accordo. La causa è stralciata dai ruoli per
transazione.
- Gli oneri
processuali di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico del convenuto, compensate le ripetibili.
- Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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