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Numero d'incarto:
11.2001.1
Data decisione, Autorità:
05.02.2001, ICCA
Incarto n.
11.2001.00001
Lugano,
5 febbraio
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .____.___ (divisione ereditaria: sospensione del processo)
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del
14 settembre 1999 da
__________ __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________,
__________a, e
__________ __________, già
in __________
(patrocinati dagli avvocati __________ __________
e dott. __________ __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 28 dicembre 2000 presentato da __________ __________ contro la
“sentenza” emessa il 14 dicembre 2000 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 4;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1939), cittadino italo-svizzero con ultimo
domicilio a __________, è deceduto a __________ il ____________________ 1998, lasciando
quali eredi la moglie __________ nata __________ (1943), la madre __________
__________ (1910) e il fratello __________ __________ (1933). Il 14 settembre
1999 __________ __________ ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 4, la divisione dell'eredità. Con “sentenza” del 14 dicembre 2000 il
Pretore ha dichiarato la causa sospesa e ha posto la tassa di giustizia di fr.
1200.– con le spese di fr. 300.– per metà a carico dell'attrice e per l'altra
metà a carico dei convenuti in solido, compensate le ripetibili.
B. Contro
la “sentenza” appena citata è insorta __________ __________ con un appello del
28 dicembre 2000 per ottenere che il giudizio impugnato sia riformato nel senso
di ordinare la divisione dell'eredità, di nominare un notaio divisore e di addebitare
gli oneri processuali a carico della successione, con un'adeguata indennità per
ripetibili a sé medesima. Nelle loro osservazioni del 23 gennaio 2001
__________ __________ e __________ __________, patrocinati dagli avvocati
__________ __________ e __________ __________ __________, propongono di respingere
l'appello.
C. Il
20 gennaio 2001 l'avv. __________ __________ __________ ha comunicato a questa
Camera che __________ __________ è deceduto a __________ l'__________
__________ 2000 e ha chiesto “l'interruzione del processo”. L'avv. __________
__________ ha confermato tale circostanza con lettera del 24 gennaio 2001 e ha
postulato la sospensione della causa in applicazione analogica dell'art. 104
CPC, precisando di avere introdotto le osservazioni del 23 gennaio 2001 “a puro
titolo precauzionale”, nell'attesa di sapere se gli eredi di __________
__________ gli confermino il mandato di patrocinio.
Considerando
in diritto: 1. L'art. 104 CPC stabilisce che “in caso di morte di una parte, il
processo resta sospeso sino alla scadenza del termine per la rinuncia alla
successione (art. 567 segg. CC)”. Scopo della norma è quello di chiarire chi
subentri nominalmente nella causa in sostituzione del defunto (art. 102 CPC;
cfr. SJ 118/1996 pag. 117 consid. 2). In concreto la successione di __________
__________, cittadino italiano con ultimo domicilio a __________, è
disciplinata dal diritto italiano (art. 91 cpv. 1 LDIP). Ora, l'ordinamento
italiano – diversamente da quello svizzero – non presume l'accettazione ex
lege della successione da parte degli eredi, né fissa a questi ultimi un
termine per la rinuncia. Si limita a prevedere che gli eredi, legittimi o
istituiti, hanno il diritto di accettare l'eredità entro dieci anni
dall'apertura della successione (art. 480 del Codice civile italiano). Fino a
quel momento i beni relitti possono anche rimanere senza proprietario (“eredità
giacente”: art. 528 segg. del Codice civile italiano; cfr. Stadler in:
Ferid/Firsching/Dörner/Hausmann, Internationales Erbrecht, Monaco, 42°
aggiornamento, vol. III, rubrica “Italia”, pag. 72 n. 199). Ciò premesso, non avrebbe
senso in concreto sospendere il processo, come prescrive l'art. 104 CPC, per
dare tempo agli eredi di rinunciare alla successione. Quanto al fatto di sapere
chi accetti la successione, l'attesa può durare anche dieci anni.
- Il
diritto italiano dispone di conseguenza che, ove una parte munita di
patrocinatore muoia in pendenza di causa, la lite continua nei confronti del
defunto, il quale è considerato ancora in vita per finzione giuridica (Picardi, Codice di procedura civile, 2ª
edizio-ne, Milano 2000, n. 3 ad art. 300, pag. 1052). La causa “si interrompe”
tuttavia qualora il legale comunichi la morte del suo assistito in udienza o
notifichi la circostanza alle parti (art. 300 commi 1 e 2 del Codice di
procedura civile). In tal caso l'interruzione ha effetto ex nunc, nel
senso che decorre dalla comunicazione e non dal momento della morte; la
decisione con cui il giudice interrompe il processo è, in altri termini,
puramente dichiarativa (Picardi, loc.
cit. e n. 1 ad art. 302, pag. 1057). La causa può poi essere riattivata sia
dagli eredi del defunto (“prosecuzione”: art. 302 del Codice di procedura
civile), sia dalla controparte (“rias-sunzione”: art. 303).
Se, in
quest'ultima ipotesi, gli eredi chiamati a succedere non hanno ancora accettato
l'eredità, la controparte può agire – a sua scelta – nei confronti degli “eredi
impersonalmente e collettivamente” entro un anno dalla morte (art. 303 comma 2
del Codice di procedura civile; Picardi,
op. cit., n. 2 ad art. 300, pag. 1059 in fondo), nei confronti del
curatore dell'eredità giacente – se esiste – o nei confronti degli eredi
chiamati, purché costoro siano in possesso dei beni ereditari (Picardi, op. cit., n. 2 ad art. 110,
pag. 530 verso l'alto, e n. 2 in fine ad art. 303, pag. 1060 a metà). Il processo
va riattivato ad ogni modo entro sei mesi dall'interruzione, ossia “dal momento
in cui il difensore effettua la dichiarazione” della morte (Picardi, op. cit., n. 1 in fine ad art.
305, pag. 1063 nel mezzo), in mancanza di che la procedura si estingue (art.
305 del Codice di procedura civile).
-
Nelle
circostanze descritte ci si può pertanto domandare se in concreto, vista l'inapplicabilità
pratica dell'art. 104 CPC, non sia il caso di sospendere la procedura di
appello e di fissare all'attrice un termine perentorio di sei mesi entro cui
indicare – ove a quel momento gli eredi di __________ __________ non avessero
ancora accettato la successione – nei confronti di chi essa intenda continuare
la causa: se verso gli eredi “impersonalmente e collettivamente”, verso
l'eventuale curatore dell'eredità giacente o verso gli eredi chiamati a
succedere (ove siano in possesso dei beni), con l'avvertenza che – decorso
infruttuoso il termine – la lite sarà stralciata dai ruoli. In realtà il
quesito può rimanere indeciso, una sospensione del processo rivelandosi
superflua per le considerazioni in appresso.
-
Con
la “sentenza” impugnata, come detto, il Pretore non ha né accolto né respinto
l'azione di divisione. Ha soltanto sospeso il corso del processo in attesa che
il Tribunale di __________ statuisca sulla propria giurisdizione e competenza
per territorio nell'ambito di una causa promossa, il 20 aprile 1999, da
__________ __________ contro __________ __________ in __________ e __________
__________ per essere riconosciuta erede legittimaria del figlio __________ e ottenere
la sua porzione di eredità (doc. 9). Se non che, il provvedimento con cui un
giudice ticinese sospende il processo perché “la decisione di un'altra causa o
di un altro procedimento può influire sulla decisione della lite” (art. 107
CPC) – come nel caso in esame – non è una “sentenza”, bensì un'ordinanza (art.
95 cpv. 1 CPC). E, proprio per sua natura, un'ordinanza non può essere
impugnata con rimedi del diritto cantonale (DTF inedita del 27 gennaio 1998 in
re A., consid. 1b). Nonostante la fallace indicazione del dispositivo pretorile
(“dichiara e pronuncia”), la decisione impugnata non è dunque un giudizio
appellabile, bensì una semplice misura che disciplina il procedimento (art. 94
cpv. 1 CPC). Donde l'inammissibilità dell'appello presentato dall'attrice.
-
È
vero che nei motivi dell'ordinanza il Pretore definisce i convenuti, ai fini
del giudizio sulle spese e le ripetibili, “vincenti sull'eccezione di
litispendenza” (consid. 6). Alla discussione in Pretura del 15 marzo 2000, in
effetti, essi hanno sollevato eccezione di litispendenza proprio con
riferimento alla causa in corso davanti al __________ di __________. Su tale
eccezione però il Pretore non ha formalmente statuito. Per tacere del fatto che
una decisione su presupposti ed eccezioni processuali deve intervenire mediante
decreto (art. 100 cpv. 1 CPC), il dispositivo appellato – unica parte del
giudizio suscettibile di passare in giudicato (DTF 125 III 13 consid. 3b, 121
III 477 consid. 4a, 120 IV 12 consid. 2b) – non fa alcuna allusione
all'eccezione di litispendenza. Per di più, avesse accolto l'eccezione dei
convenuti, il Pretore avrebbe dovuto respingere l'istanza in ordine (art. 99
cpv. 2 CPC), il diritto ticinese non prevedendo la possibilità di sospendere il
processo in casi del genere. Ne segue che, comunque si esamini la fattispecie,
l'atto impugnato si rivela essere un'ordinanza. Il che osta alla ricevibilità
dell'appello.
-
Gli
oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148
cpv. 1
CPC). Dato però che l'appellante è stata indotta a piatire dall'equivoca designazione
dell'atto impugnato, si giustifica – per equità – di soprassedere a ogni prelievo.
Si giustifica altresì, sempre per equità, di rinunciare all'assegnazione di
ripetibili, ove appena si pensi che, avessero i patrocinatori dei convenuti comunicato
tempestivamente il decesso di __________ __________ a questa Camera (che
sapevano essere stata adita: comunicazione 29 dicembre 2000 della Pretura, act.
IX), l'appello non sarebbe nemmeno stato loro intimato.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
-
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
– avv.
__________ __________, __________;
–
avvocati __________ __________ e dott. __________ __________ __________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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