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Numero d'incarto:
11.2000.70
Data decisione, Autorità:
02.05.2001, ICCA
Incarto n.
11.2000.00070
Lugano
8 agosto 2000/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..___
(modifica di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio Sud promossa con petizione del 1° febbraio 2000 da
__________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________
__________, __________)
Contro
__________ __________,
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________),
giudicando
ora sul decreto del 16 giugno 2000 con cui il
Pretore ha parzialmente accolto un'istanza di misure cautelari presentata
dall'attore contestualmente alla petizione;
esaminati
gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 6 luglio 2000 presentato da __________ __________ contro la
sentenza emessa il 16 giugno 2000 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio
Sud;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con l'appello;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da
__________ __________ il 17 luglio 2000;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con
sentenza del 27 dicembre 1993 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha
pronunciato lo scioglimento del matrimonio fra __________ __________ e
__________ nata __________. La convenzione sugli effetti accessori del divorzio
omologata con la sentenza prevedeva l'affidamento del figlio __________ (nato
il __________ 1991) alla madre, con obbligo per il padre di versare un
contributo alimentare di fr. 600.– mensili fino al 6° anno di età, di fr. 700.–
fino al 12° anno, di fr. 800.– fino al 16° anno e di fr. 900.– fino alla
maggiore età. Con sentenza del 13 ottobre 1997 il Pretore ha ridotto il
contributo alimentare dovuto all'ex moglie da fr. 650.– a fr. 400.– mensili.
__________ __________ è padre anche di __________ __________, nata il
__________ 1998 da __________ __________. __________ edile fino all'ottobre del
1999, egli è stato socio e gerente di un'omonima società a garanzia limitata,
attiva nella progettazione, consulenza e direzione lavori nel settore edile.
__________ __________, già __________ di __________, dal settembre 1999
frequenta la Scuola cantonale degli operatori sociali.
B. Il
1° febbraio 2000 __________ __________ ha promosso davanti al Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Sud un'azione intesa alla modifica della sentenza di
divorzio, postulando la riduzione del contributo alimentare per il figlio
__________ a fr. 450.– mensili fino al 12° anno di età, a fr. 550.– mensili
fino al 16° anno e a fr. 650.– mensili fino alla maggiore età. In via cautelare
egli ha instato per la riduzione immediata a fr. 450.– mensili dal 1° settembre
1999. All'udienza del 28 febbraio 2000 __________ __________ si è opposta
all'istanza. Statuendo il 16 giugno 2000, il Pretore ha ridotto a fr. 650.–
mensili dal 1° febbraio 2000 il contributo alimentare per il figlio. La tassa
di giustizia e le spese sono state poste a carico dello Stato. Non sono state
attribuite ripetibili.
C. Insorto
contro il decreto citato con un appello del 6 luglio 2000, __________
__________ chiede – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – di ridurre
il contributo alimentare per il figlio a fr. 450.– mensili. Nelle sue osservazioni
del 17 luglio 2000 __________ __________ propone di respingere l'appello e di
confermare la sentenza impugnata, instando anch'essa per il beneficio
dell'assistenza giudiziaria.
D. Nel
frattempo, in esito a un'azione di mantenimento, con sentenza del 16 giugno
2000 il medesimo Pretore ha fissato il contributo alimentare dovuto da
__________ __________ per la figlia Al__________na __________ __________ in fr.
525.– mensili indicizzati, più l'assegno familiare. Un appello presentato da
__________ __________ contro tale sentenza è stato respinto da questa Camera il
31 luglio 2000 (inc. ..__________).
Considerando
in diritto: 1. Per
l'art. 7a cpv. 3 tit. fin. CC la modifica di una sentenza di divorzio è
retta dalla legge anteriore, fatte salve le disposizioni relative ai figli e
alla procedura. Trattandosi di figli minorenni, dal
1°
gennaio 2000 la modifica del contributo alimentare è disciplinata dall'art. 134
cpv. 2 CC, che rinvia agli art. 285 e 286 cpv. 2 CC (Leuenberger in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea
2000, n. 8 e 9 ad art. 7a tit. fin. CC; Breitschmid in: Das neue Scheidungsrecht, Zurigo 1999, pag.
135). La modifica non ha, di per sé, conseguenze di rilievo, poiché in materia
di contributi di mantenimento per i figli minorenni il nuovo diritto non differisce
sostanzialmente dal vecchio (Sutter/Freiburghaus,
Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 10 ad art. 7a tit.
fin. CC). Nella fattispecie sono pertanto applicabili, in virtù del rinvio
previsto dall'art. 134 cpv. 2 CC, le norme di procedura prescritte per l'azione
di mantenimento dell'art. 279 CC (Wullschleger
in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, op. cit., n. 11 ad art. 286 CC). Vigono
quindi, come dianzi, il principio inquisitorio illimitato e la massima
ufficiale (Wullschleger, op.
cit., n. 18 e 20 delle osservazioni generali agli art. 276–293 CC). Il giudice
di ogni grado non è di conseguenza vincolato né alle allegazioni, né alle prove
offerte, né alle richieste di giudizio e chiarisce la fattispecie di propria
iniziativa (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 294; Rep. 1995 pag.
146).
-
Dottrina
e giurisprudenza ammettevano, nell'ambito di un processo di modifica retto dal
diritto previgente, la possibilità di emanare misure provvisionali applicando
per analogia l'art. 145 vCC (Lüchinger/Geiser
in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 21 ad
art. 157 CC). Il nuovo diritto del divorzio non ha portato novità in questo
ambito. Misure provvisionali possono pertanto essere emanate ove appaiano
urgenti e indispensabili, applicando per analogia gli art. 281 e 284 CC (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 53 ad
art. 134 CC). In caso di dubbio, la disciplina adottata dal giudice del
divorzio va mantenuta (Spühler, Neues
Scheidungsverfahren, Zurigo 1999, § 16, pag. 87 in alto).
-
Per l’art. 286 cpv. 2 CC il contributo di mantenimento che un genitore
non affidatario è tenuto a versare al figlio può essere modificato se fatti
nuovi e rilevanti impongono una regolamentazione diversa rispetto a quella
iniziale e se il cambiamento di situazione è duraturo (DTF 120 II 178 consid.
3a; Hegnauer in: Berner
Kommentar, edizione 1997, n. 82 segg. ad art. 286 CC; Wullschleger, op. cit., n. 5 ad art. 286 CC). Quanto alla
misura del contributo alimentare, essa deve essere determinata concretamente
con riguardo alla capacità economica dei genitori: per sostanza, per reddito
del lavoro effettivo e, secondo le circostanze, per il reddito conseguibile
facendo uso di buona volontà (Hegnauer
in: Droit suisse de la filiation, 4a edizione, pag. 140 n. 21.15c; Berner
Kommentar, nota 58 ad art. 285 CC). In concreto sono litigiose unicamente le
entrate del convenuto. Il Pretore ha fissato il reddito di lui in fr. 3'500.–
mensili e ha calcolato il suo fabbisogno minimo in fr. 2'225.– mensili. Sulla
base della relativa disponibilità mensile e del contributo da versare alla
figlia __________ __________ a, egli ha ridotto di conseguenza il contributo
per il figlio __________ a fr. 650.– mensili.
-
Nella
commisurazione del reddito il primo giudice ha ripreso in sostanza quello stimato
dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, adito dall'istante con l'azione
di modifica della sentenza di divorzio (sentenza del 13 ottobre 1997, doc. B
pag. 4). Tale Pretore aveva rilevato che l'interessato è un uomo nel pieno vigore
professionale, capace di guadagnare fr. 4'200.– mensili lordi. Avendo come
padre ed ex marito responsabilità finanziarie accresciute, si può anche esigere
che – dandosi il caso – egli svolga attività fuori del suo campo professionale,
eventualmente anche fuori Cantone. L'appellante contesta il reddito ipotetico
valutato dal primo giudice e chiede di stabilirlo in fr. 3'100.– mensili.
-
Dagli
atti risulta che dal 1995 il convenuto, disegnatore edile, ha alternato periodi
di disoccupazione a periodi di attività (doc. B, pag. 3). Nell'aprile del 1998,
versando fr. 19'000.–, egli è diventato socio e gerente di una ditta
(______________________________) attiva nella progettazione, consulenza tecnica
e direzione lavori nel settore edile (doc. P, ultimo foglio). Nell'ottobre del
1999 egli ha poi ceduto fr. 18'000.– della sua quota (doc. P) e nel dicembre
del 1999 ha alienato anche il resto (loc. cit.). Nel frattempo, dopo avere ricevuto
disdetta dalla ditta per il 31 maggio 1999, il 24 giugno 1999 egli ha chiesto
indennità di disoccupazione a decorrere dall'11 giugno 1999 (doc. E). Il 4
gennaio 2000 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha annullato il rifiuto
espresso dall'Ufficio del lavoro, rinviando gli atti all'amministrazione per
nuovi accertamenti (doc. N). Per finire, nel gennaio del 2000 l'appellante ha riscosso
indennità di disoccupazione pari a fr. 2'362.65 (doc. M).
-
Il
reddito attualmente conseguito dall'appellante non può considerarsi decisivo.
Che egli abbia dovuto lasciare la ditta per mancanza di lavoro è possibile,
tuttavia egli non ha per nulla dimostrato di avere fatto quanto si poteva
ragionevolmente esigere da lui per evitare una diminuzione di guadagno. Invano,
del resto, si cercherebbe alcunché nell'appello. Si ricordi che egli è ancora
giovane, in buona salute, ha una formazione professionale adeguata e quando
lavorava alle dipendenze dell'omonima società percepiva un salario variabile
tra fr. 3'000.– e fr. 3'500.– mensili (v. anche la deposizione di __________
__________ del 20 gennaio 2000 nell'inc. ..__________ richiamato).
Stando poi agli accertamenti del Tribunale cantonale delle assicurazioni, egli
non ha fatto quanto ci si poteva attendere per trovare lavoro, limitandosi a
tentare di rendersi attivo come indipendente (sentenza 4 gennaio 2000, pag. 12
in fondo). Né egli illustra i motivi per i quali non si potrebbero pretendere
da lui ulteriori sforzi nella ricerca di un'occupazione, in un settore
economico che per altro appare in ripresa. Tutto ciò premesso, nelle circostanze
descritte la valutazione del primo giudice sul reddito ipotetico resiste alla
critica. L'appello, infondato, deve pertanto essere respinto.
-
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC),
che rifonderà alla controparte un'equa indennità per ripetibili. La domanda di
assistenza giudiziaria presentata con l'appello non può essere accolta, al
ricorso mancando sin dall'inizio ogni seria possibilità di successo (art. 157
CPC). Per quel che concerne la domanda di assistenza presentata dalla
convenuta, l'attribuzione di ripetibili renderebbe – di per sé – la richiesta
senza oggetto. Se non che, la relativa indennità appare di difficile (se non
impossibile) incasso, di modo che si giustifica di concedere ugualmente
all'interessata il beneficio del gratuito patrocinio (DTF 122 I 322).
L'indennità del patrocinatore d'ufficio sarà commisurata, in ogni modo, all'impegno
che un avvocato diligente avrebbe profuso per una causa analoga.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 600.– per
ripetibili di appello.
-
La
richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante è respinta.
-
__________ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell'avv. __________ __________.
- Intimazione:
– avv.
__________ __________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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