AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2000.67
Data decisione, Autorità:
22.05.2001, ICCA
Incarto n.
11.2000.00067
Lugano
22 maggio
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. __ (fondazioni)
del Dipartimento delle istituzioni che oppone la
__________ “__________
”, __________
(patrocinata dall'avv. dott. __________ __________,
__________)
all'
avv. __________ __________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
il ricorso del 5 luglio 2000 presentato dall'avv. __________ __________ contro
la decisione emanata il 9 giugno 2000 dal Dipartimento delle istituzioni;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con atto pubblico 22 dicembre 1978 del notaio dott. __________
__________ la Congregazione “__________
__________ __________ __________ __________ __________ __________ ”,
rappresentata dalla madre generale __________ __________ , ha
costituito la Fondazione “
__________ __________a” con scopo di creare e gestire una casa di riposo a
__________. L'art. 6 del regolamento annesso all'atto costitutivo, che
riprendeva in sostanza il punto 4 del rogito, prevedeva quanto segue:
Il
consiglio di fondazione si compone di cinque membri, così designati:
– dalla
__________ __________ “__________ __________ ” della Congregazione fondatrice,
– dalla
__________ “__________ __________ ” della __________ “__________ __________ ”
di __________,
– __________
__________ “__________ __________ ” della Congregazione fondatrice.
Gli altri due
membri sono nominati, per la durata in carica di un anno – la prima volta sino
al 31 dicembre 1979 – dal Consiglio __________ della Congregazione; sono
rieleggibili; la rielezione è da ritenere tacitamente avvenuta se non si
procede alla sostituzione entro un mese dalla scadenza del mandato annuale.
Almeno tre
dei componenti il Consiglio di fondazione devono avere il domicilio nel Cantone
__________.
La carica di
membro del Consiglio di fondazione è onorifica; resta riservato il rimborso
delle spese vive.
B. Nel
1996 la Fondazione, a causa di problemi finanziari e di organizzazione, si è rivolta
al Comune di __________ affinché riprendesse la gestione della casa di cura. Il
2 marzo 1999 il Municipio di __________ ha varato un messaggio nel quale ha proposto
di stanziare un credito di fr. 2'750'000.– per subentrare nei diritti della
Fondazione. Preso atto che nel frattempo la Fondazione aveva acceso un mutuo ipotecario
presso un istituto privato di assicurazioni per finanziare la sua attività, con
risoluzione del 26 aprile 1999 il Consiglio comunale di __________ ha accettato
che il Comune subentrasse nei diritti della Fondazione, a condizione che si
limitasse lo scopo alla gestione di una casa per anziani medicalizzata e che il
consiglio di fondazione fosse limitato a sette membri designati dal Comune. Il
13 luglio 1999 il Dipartimento delle istituzioni ha approvato il cambiamento
dello scopo della fondazione e ha modificato l'organizzazione della stessa come
segue:
Il
Consiglio di Fondazione si compone da tre a sette membri.
Del Consiglio
di Fondazione dovranno far parte un rappresentante dell'Autorità Cantonale
mentre gli altri membri saranno nominati dal Consiglio Comunale di __________.
La durata
della carica di membri del Consiglio di Fondazione è di un anno con
rieleggibilità; la rielezione è da ritenere tacitamente avvenuta se non si procede
alla sostituzione entro un mese dalla scadenza del mandato annuale.
La carica di
membro del Consiglio di Fondazione è onorifica; resta riservato il rimborso
delle spese vive.
C. Con
atto pubblico 17 maggio 2000 del notaio __________ __________ il consiglio di
fondazione, premesso che il Comune non aveva finanziato l'acquisto della Fondazione,
ha modificato l'organizzazione della stessa con un nuovo art. 6 dal seguente
tenore:
La
fondazione è diretta e amministrata da un Consiglio di Fondazione, composto da
3 (tre) a 7 (sette) membri.
Del Consiglio
di Fondazione dovranno far parte un rappresentante dell'autorità cantonale, un
rappresentante designato dal Municipio di __________, mentre gli altri membri
saranno nominati per cooptazione, ritenuto che potranno essere designate
esclusivamente persone che, per la loro formazione e/o esperienza
professionale, risultano idonee ai fini degli interessi e degli scopi della
Fondazione.
La durata
della carica di membri del Consiglio di Fondazione è di tre anni con
rieleggibilità; la rielezione è da ritenere tacitamente avvenuta se non si procede
alla sostituzione entro un mese dalla scadenza del mandato annuale.
La carica di
membro del Consiglio di Fondazione è onorifica; resta riservato il rimborso
delle spese vive.
Lo
stesso giorno la Fondazione “__________
__________ __________ ” ha segnalato la modifica alla Divisione della giustizia
quale autorità di vigilanza sulle fondazioni, chiedendo – qualora lo si fosse
ritenuto necessario – il nulla osta dell'autorità competente.
D. Con
decisione del 9 giugno 2000 il Dipartimento delle istituzioni, trattando la domanda
come un'istanza di modifica dell'organizzazione a norma dell'art. 85 CC, ha
autorizzato il cambiamento dell'art. 6 del regolamento nel senso richiesto
dalla Fondazione e ha invitato la medesima ha far iscrivere la nuova clausola
nel registro di commercio. La tassa di giudizio di fr. 300.– è stata posta a
carico dell'istante.
E. Contro
la decisione appena citata l'avv. __________ __________ è insorto con un
ricorso del 5 luglio 2000 nel quale chiede che la risoluzione impugnata sia
dichiarata nulla e che l'art. 6 del regolamento resti di conseguenza invariato.
Nelle sue osservazioni dell'11 agosto 2000 la Fondazione “__________ __________ __________ ”
propone di respingere il ricorso in ordine o, subordinatamente, nel merito e di
confermare la decisione impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate dal Dipartimento delle istituzioni in
materia di fondazioni sono impugnabili con ricorso entro 20 giorni alla Camera
civile di appello (art. 15 prima frase LAC e 424 cpv. 3 CPC, che utilizzano
impropriamente il termine di “appello”).
Il ricorso in esame – tempestivo – è dunque ricevibile.
- La
fondazione, nelle sue osservazioni, contesta preliminarmente la legittimazione
del ricorrente a stare in lite. Per giurisprudenza, la qualità di parte a un
procedimento amministrativo – com'è il caso nella fattispecie (Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1999, n. 2.3.3 al titolo II, pag. 32;
DTF 112 II 99 consid. 3) – è riconosciuta, quanto meno, a chi ha diritto di
ricorrere contro la decisione emessa dall'autorità a conclusione del
procedimento medesimo (Borghi/Corti, Compendio
di procedura amministrativa ticinese, n. 1 ad art. 15 LPAmm, pag. 78 in basso
con richiamo). L'art. 43 LPAmm, che corrisponde in sostanza all'art. 103 lett.
a OG (RDAT 1993 II n. 55 consid. 3b con riferimenti), riconosce siffatto
diritto alle persone o agli enti pubblici lesi direttamente nei loro legittimi
interessi dalla decisione impugnata. Non occorre una lesione di interessi
giuridicamente protetti dal diritto sostanziale: è sufficiente un interesse
degno di protezione, ancorché di natura ideale o morale (Borghi/Corti, op. cit., n. 2 ad art. 43
LPAmm). Per quel che concerne la modifica dell'organismo di una fondazione, la
legittimazione a ricorrere è data – sul piano federale – alle persone che sono
private delle loro funzioni in seguito alla decisione presa dall'ultima
autorità cantonale (Riemer in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 56 ad art.
85/86 CC).
In
concreto il Consiglio comunale di __________ ha designato il ricorrente, con
risoluzione del 29 maggio 2000, quale nuovo membro del consiglio di fondazione
(doc. I prodotto in questa sede, pag. 14 verso l'alto). Contro tale decisione,
invero, è pendente un ricorso della fondazione al Consiglio di Stato (cfr. penultimo
atto nell'incarto del Dipartimento delle istituzioni, mappetta blu). Non è dato
a divedere tuttavia come si possa negare un interesse del ricorrente a stare in
lite, ove appena si consideri che la sua nomina in seno al consiglio di
fondazione dipende essenzialmente dall'esito dell'attuale giudizio. Tanto più
che il ricorso al Consiglio di Stato verte proprio sulla competenza dell'autorità
comunale a eleggere i membri del consiglio di fondazione dopo che il consiglio
medesimo, con atto pubblico del 17 maggio 2000, aveva deciso la nota modifica
del regolamento. Ciò premesso, nulla osta all'esame del ricorso nel merito.
-
L'art. 85 CC stabilisce che l'autorità cantonale competente – nel
Cantone Ticino il Dipartimento delle istituzioni (art. 14 cpv. 3 LAC) – può, su
proposta dell'autorità di vigilanza e sentito l'organo superiore della
fondazione, modificarne l'organismo quando ciò sia urgentemente richiesto per
la conservazione del patrimonio o per il mantenimento del fine. Nonostante il
tenore della norma, una modifica dell'organizzazione non presuppone necessariamente
un caso di urgenza: basta che l'emendamento sia giustificato da irrefutabili
motivi per il mantenimento del fine (Grüninger
in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 4 ad art. 85/86). Non è invece sufficiente
che la soluzione prospettata appaia semplicemente migliore, più utile o
opportuna di quella voluta in origine (Riemer,
op. cit., n. 50 ad art. 85/86 CC). Una modifica dell'organizzazione può
essere ammessa, per esempio, qualora la nomina dell'organo di gestione incomba
a un'autorità in ragione di competenze che sono poi state trasmesse a un altro
ufficio, oppure quando l'organizzazione non sia più sufficiente per far fronte
a un incremento dell'attività (Riemer, op.
cit., n. 51 ad art. 85/86 CC). Essa va negata, per contro, ove siano escluse
dall'organo direttivo determinate categorie di persone senza che ciò metta in
pericolo lo scopo o il patrimonio della fondazione, o qualora una richiesta sia
volta a conferire la gestione dell'ente all'esecutivo comunale in luogo di
quello patriziale, sebbene a quest'ultimo non sia stata mossa alcuna critica
sulla gestione del patrimonio (cfr. gli esempi citati da Riemer, op. cit., n. 54 ad art. 85/86
CC).
-
Si
è detto che, dal profilo procedurale, l'art. 85 CC sancisce il coinvolgimento
dell'autorità di vigilanza – nel Ticino la Divisione della giustizia (art. 14
cpv. 1 e 2 LAC) – la quale deve formulare una proposta di modifica
all'attenzione dell'autorità chiamata a statuire, ossia il Dipartimento delle
istituzioni (art. 14 cpv. 3 LAC). Nella fattispecie la domanda volta alla
modifica del regolamento è stata presentata dalla fondazione medesima anziché
dall'autorità di vigilanza, né risulta dal fascicolo processuale che la
Divisione della giustizia abbia formulato un qualsivoglia preavviso o sia stata
altrimenti coinvolta nel procedimento davanti all'autorità di primo grado. Ciò
posto, ci si potrebbe chiedere se la decisione impugnata non debba essere
annullata per vizio di forma. Comunque sia, la questione può rimanere indecisa,
il ricorso dovendo essere accolto già per i motivi esposti in appresso.
-
Il
Dipartimento delle istituzioni ha modificato la norma in questione ritenendo
che l'attuale composizione dell'organo direttivo era subordinata al
finanziamento, da parte del Comune, dell'acquisto della “__________ __________ __________ ” per opera della nota
congregazione religiosa. E siccome tale circostanza non si è verificata, la
fondazione avendo fatto fronte all'onere contraendo un mutuo ipotecario presso
un istituto privato di assicurazioni, non vi era la necessità di inserire nel
consiglio di fondazione rappresentanti dell'autorità comunale. L'esperienza
fatta con l'attuale amministrazione, ha soggiunto l'autorità, ha dimostrato la
necessità di prevedere un consiglio di fondazione composto di persone
competenti quali un medico, un “amministrativo”,
un tecnico e altri specialisti. Per il Dipartimento delle istituzioni la modifica
prospettata dall'istante consente in definitiva alla fondazione di perseguire
il suo scopo in modo più valido ed efficace.
-
Il
ricorrente assevera che il controllo comunale sul consiglio di fondazione era
stato deciso indipendentemente dalle modalità di finanziamento dell'acquisto di
“__________ __________ __________
”, già per il fatto che nel corso della seduta del legislativo comunale del 26
aprile 1999, durante la quale è stata accettata la relativa modifica del
regolamento, era stata discussa l'eventualità che la fondazione facesse capo a
un finanziamento privato. Egli rileva che la modifica è contraria alla volontà
della precedente proprietaria della casa di riposo, la quale intendeva affidare
l'istituto al Comune affinché lo trasformasse in una casa per anziani
medicalizzata e vegliasse sulla sua conduzione, e contrasterebbe per di più con
le risoluzioni adottate dal legislativo e dall'esecutivo comunale. L'esclusione
del Comune dal controllo della fondazione non gioverebbe né allo scopo né alla
conservazione del patrimonio dell'ente, ma sottrarrebbe qualsiasi possibilità
di vigilanza comunale e di controllo democratico sull'attività dei membri
dell'organo direttivo. Né risulta necessario – conclude il ricorrente – che i
requisiti di formazione o di esperienza professionale siano esplicitamente
menzionati nel regolamento di fondazione, dato che le scelte del Comune vengono
già operate in funzione delle capacità delle persone proposte.
-
a) In
concreto la modifica tende, da un lato, a escludere il legislativo comunale dal
controllo del consiglio di fondazione e, dall'altro, a subordinare la nomina
dei suoi membri a determinati requisiti di capacità. La prima finalità è
motivata dal mancato finanziamento pubblico della fondazione: l'autorità di
primo grado ha ritenuto infatti che il controllo comunale sull'ente privato
fosse subordinato a tale condizione, ciò che il ricorrente nega. Sia come sia,
non è dato a divedere come la soluzione del quesito possa in qualche modo
ripercuotersi sulla capacità dell'attuale consiglio di fondazione di perseguire
il fine della fondazione o di conservarne il patrimonio. La questione, in
realtà, non riguarda i motivi che giustificano la modifica dell'organismo di
una fondazione a norma dell'art. 85 CC, ma attiene piuttosto alla formazione
della volontà (art. 23 segg. CO), ciò che esula tuttavia dall'odierno giudizio.
b) Per
quel che è dei requisiti di capacità, giovi anzitutto rilevare che la nuova formulazione
– la quale impone la presenza nell'organo direttivo di “persone che, per la loro formazione e/o esperienza
professionale, risultano idonee ai fini degli interessi e degli scopi della
Fondazione” – non precisa quali debbano essere le qualifiche poste ai
candidati. La modifica non sarebbe quindi atta, di per sé, a chiarire se
dell'organo direttivo debbano far parte medici, tecnici, contabili o altri
specialisti. La modifica richiesta è anzi suscettibile di creare incertezze, i
requisiti di nomina essendo definiti in termini troppo vaghi. Dagli atti non
risulta inoltre che con la soluzione attuale le conoscenze e le attitudini dei
candidati non siano tenute in considerazione dal Consiglio comunale, tanto meno
se si pensa che con risoluzione del 29 maggio 2000 il legislativo ha designato
– fra gli altri – due avvocati, due funzionari di banca e un contabile (doc. I
prodotto in questa sede). Anche su questo punto il nuovo sistema di nomina del
consiglio di fondazione non è sorretto da alcun interesse al mantenimento del
fine o alla conservazione del patrimonio dell'istante. Non trattandosi di una
modifica dell'organizzazione di poca importanza, ovvero destinata ad assicurare
una razionale amministrazione senza cambiamenti essenziali, la stessa non
adempie perciò i requisiti dell'art. 85 CC. Se ne conclude che il ricorso,
fondato, dev'essere accolto e la decisione impugnata riformata nel senso che
l'art. 6 del regolamento di fondazione rimane invariato.
-
Gli
oneri processuali vanno a carico della fondazione, che ha resistito al ricorso
(art. 28 cpv. 1 LPAmm), la quale rifonderà al ricorrente un'equa indennità per
ripetibili. Non si giustifica invece di riformare il dispositivo sugli oneri di
primo grado, la tassa di giustizia essendo già stata posta a carico della
fondazione istante e il ricorrente non essendo neppure intervenuto nella lite.
-
L'odierna
sentenza dev'essere comunicata anche all'Ufficio federale di giustizia in virtù
dell'art. 103 lett. b seconda frase OG, dandosi la possibilità di un ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale (Grüninger,
op. cit., n. 13 ad art. 85/86 con riferimenti).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è così riformata:
-
L'istanza
di modifica dell'art. 6 del regolamento di fondazione è respinta.
annullato
Per il
resto la decisione rimane invariata.
II. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico della Fondazione “__________
__________ __________ ”, che rifonderà al ricorrente fr. 1000.– per ripetibili.
III. Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
dott. __________ __________, __________.
Comunicazione
a:
– Dipartimento
delle istituzioni;
– Ufficio
federale di giustizia, Berna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso di diritto amministrativo
al Tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione (art. 97 segg. OG).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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