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Numero d'incarto:
11.2000.66
Data decisione, Autorità:
28.06.2000, ICCA
Incarto n.
11.2000.00066
Lugano
28 giugno
2000/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .__.__
(azione di mantenimento) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza
del 3 febbraio 2000 da
__________ __________ __________ __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________
__________, __________)
Contro
__________ __________ __________ , __________ ()
(ora patrocinato dall'avv. __________ __________
__________, __________)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione
del 15 giugno 2000 presentata da __________ __________ __________ __________
contro la sentenza emanata il 7 aprile 2000 dal Pretore del Distretto di Riviera;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
con sentenza del 10 marzo 1996 il Tribunale di __________ (__________) ha
pronunciato il divorzio tra __________ __________ __________ __________ e
__________ nata __________ __________, omologando la convenzione sugli effetti
accessori del divorzio la quale prevedeva, tra l'altro, l'affidamento della
figlia __________ (1986) alla madre e l'obbligo per il padre di versare alla
figlia un contributo mensile di Esc. 15'000 (circa fr. 120.–);
che il 17
settembre 1997 il Pretore del Distretto di Riviera, adito da __________
__________ __________ __________ con un'azione di mantenimento, ha omologato un
accordo tra i genitori (nel frattempo trasferitisi in Svizzera) e valido finché
essi avrebbero avuto residenza nel Cantone , prevedente l'obbligo per
__________ __________ __________ __________ di versare alla figlia un contributo
di fr. 600.– mensili (oltre l'assegno familiare) fino al 1° settembre 1998,
aumentato a fr. 650.– mensili fino al sedicesimo anno di età e a fr. 800.–
mensili fino alla maggiore età (inc. ..);
che con
istanza del 3 febbraio 2000 __________ __________ __________ __________ ha
chiesto al Pretore del Distretto di Riviera di ridefinire il contributo alimentare
a lei dovuto dal padre, nel frattempo rientrato in __________;
che
all'udienza del 29 marzo 2000, indetta per la discussione e alla quale
__________ __________ __________ __________ non è comparso, il Pretore ha
rifiutato l'assunzione delle prove offerte dall'istante e ha proceduto seduta
stante alla discussione finale;
che,
statuendo il 7 aprile 2000, il Pretore ha obbligato il convenuto a versare alla
figlia fr. 500.– mensili fino al sedicesimo anno di età e fr. 800.– fino alla
maggiore età, ponendo la tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese a carico
del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 400.– per ripetibili;
che
contro la citata sentenza __________ __________ __________ __________ è insorto
con un atto del 15 giugno 2000, in __________, facendo valere sostanzialmente
di non poter far fronte al contributo impostogli dal Pretore;
che
l'appello non è stato intimato alla controparte;
e considerando
in diritto: che
la sentenza impugnata è stata notificata per via diplomatica al convenuto il 18
maggio 2000 (si veda l'attestazione del Tribunal judicial da __________
__________ __________);
che il
termine per appellare è cominciato a decorrere l'indomani di tale notificazione
(art. 131 cpv. 1 CPC);
che in
concreto l'azione promossa da __________ __________ __________ __________
riguarda la modifica del contributo alimentare a lei dovuto dopo il divorzio
dei genitori ed è retta pertanto dall'art. 134 cpv. 2 CC, il quale rinvia alle
disposizioni sugli effetti della filiazione, vale a dire agli art. 279, 285 e
286 cpv. 2 CC;
che
l'azione di mantenimento secondo gli art. 279 e 286 cpv. 2 CC è trattata con la
procedura speciale prevista dagli art. 425 segg. CPC;
che il
termine per l'appello è in tal caso di dieci giorni (art. 428 cpv. 2 CPC), non
sospesi dalle ferie (art. 428bis CPC);
che la
sentenza impugnata essendo pervenuta al convenuto il 18 maggio 2000, il termine
per ricorrere scadeva il 28 maggio 2000, motivo per cui il gravame, introdotto
il 15 giugno 2000, si rivela manifestamente tardivo;
che, per
quanto riguarda la procedura seguita dal Pretore, ci si potrebbe interrogare
invero sulla regolarità della convocazione all'udienza del 29 marzo 2000,
intimata semplicemente per posta;
che,
comunque sia, in concreto la sentenza non è viziata di nullità assoluta (DTF
122 I 97), essendo stata correttamente intimata nelle vie diplomatiche, ragione
per cui l'eventuale vizio di procedura avrebbe potuto essere esaminato solo in
presenza di un appello ricevibile (art. 146 CPC);
che, data
la manifesta inammissibilità dell'atto, l'impugnazione può essere decisa
secondo la procedura dell'art. 313bis CPC, senza che sia necessario
assegnare all'appellante un termine per tradurre il gravame, per altro
presentato da persona non abilitata al patrocinio (art. 64 cpv. 1 CPC);
che
tenuto conto della particolarità della fattispecie, si giustifica di rinunciare
– eccezionalmente – alla riscossione di tasse e spese;
che non
si giustifica di accordare ripetibili alla controparte, cui l'appello non è nemmeno
stato notificato;
per questi motivi,
pronuncia: 1.
L'appello è irricevibile.
Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
– __________
__________ __________ __________, __________ (per via diplomatica);
– avv.
__________ __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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