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Numero d'incarto:
11.2000.62
Data decisione, Autorità:
30.05.2001, ICCA
Incarto n.:
11.2000.00062
Lugano
27 settembre
2000/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ._._____
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza del 25 maggio 1999 da
__________ __________,
(patrocinata dall'avv. __________ __________
__________, __________)
Contro
__________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________
__________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 5 giugno 2000 presentato da __________ __________ contro la
sentenza emessa il 24 maggio 2000 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con
l'appello;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata il 23
giugno 2000 da __________ __________ __________ __________ __________;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1967) e __________ __________ __________
__________ (1966) si sono sposati in __________ il __________ 1990. Dalla loro
unione è nata __________ __________ il __________ 1995. Il 7 aprile 1999
__________ __________ __________ __________ __________ ha instato davanti al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione,
che è decaduto infruttuoso il 4 giugno 1999. Il 25 maggio 1999 essa ha
postulato l'adozione di misure provvisionali. All'udienza del 22 giugno 1999,
indetta per la discussione, le parti si sono accordate su alcuni punti, ma il
marito si è opposto al versamento di un contributo alimentare per la moglie e
si è limitato a offrire un importo mensile di 480.– per la figlia. L'istante,
dal canto suo, si è riservata il diritto di mutare la richiesta di provvigione ad
litem in domanda di assistenza giudiziaria. Il convenuto ha postulato a sua
volta il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
B. Terminata l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al
dibattimento finale e hanno prodotto memoriali conclusivi. Nel proprio allegato
del 15 settembre 1999 l'istante ha ribadito le proprie domande, riducendo a fr.
200.– il contributo mensile per sé e mantenendo quello per la figlia a fr.
800.–, mentre il convenuto ha confermato la propria posizione nel memoriale del
20 settembre 1999. Il 12 maggio 2000 la moglie ha chiesto di convertire la
procedura di misure provvisionali in una procedura di misure a protezione dell'unione
coniugale avente il medesimo oggetto. L'istanza non è stata intimata al convenuto.
C. Statuendo il 24 maggio 2000, il Pretore ha fissato in fr. 700.– il
contributo alimentare mensile a favore della figlia e in fr. 300.– quello per
la moglie dal 1° giugno 1999. Egli ha respinto la richiesta di provvigione ad
litem e ha posto entrambe le parti al beneficio dell'assistenza
giudiziaria. La tassa di giustizia e le spese sono state assunte dallo Stato.
Non sono state attribuite ripetibili.
D. __________ __________ è insorto contro la sentenza del Pretore
con un appello del 5 giugno 2000 in cui chiede – previa concessione al gravame
dell'effetto sospensivo – di ridurre il contributo alimentare per la figlia a
fr. 480.– mensili e di esonerarlo da qualsiasi contributo per la moglie. Nelle
sue osservazioni del 23 giugno 2000, __________ __________ __________
__________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare la
sentenza impugnata. Entrambe le parti hanno instato per essere ammessi al
beneficio dell'assistenza giudiziaria. Con decreto del 13 giugno 2000 la
Presidente di questa Camera ha negato al gravame effetto sospensivo.
Considerando
in diritto: 1. Le
misure a protezione dell'unione coniugale sono trattate con la procedura contenziosa
di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC), che prevede obbligatoriamente la
citazione delle parti a un'udienza (art. 363 CPC; Rep. 1996 pag. 171; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura
civile massimato e commentato, Lugano 2000, n. 6 ad art. 361). Nella
fattispecie la moglie aveva chiesto con l'istanza del 25 maggio 1999 l'adozione
di misure cautelari ai sensi dell'art. 145 cpv. 2 vCC (inc.
..). Al momento dell'entrata in vigore del nuovo
diritto del divorzio, il 1° gennaio 2000, l'istruttoria cautelare era conclusa
e le parti avevano rinunciato al dibattimento finale, ma il Pretore non aveva
ancora statuito. Né l'uno né l'altro dei coniugi ha promosso la causa di stato
e la procedura provvisionale è pertanto divenuta priva di oggetto (cfr. art.
137 CC). Il primo giudice non ha intimato l'istanza 12 maggio 2000, con la
quale la moglie chiedeva la conversione della procedura cautelare in una di
misure a protezione dell'unione coniugale a norma dell'art. 172 CC e ha emanato
il 24 maggio 2000 una decisione, denominata “finale”, sulla base degli allegati
e delle risultanze istruttorie della procedura provvisionale
(..).
-
Ne
segue che nella fattispecie il Pretore ha statuito sulle misure a protezione
dell'unione coniugale senza notificare al convenuto l'istanza del 12 maggio
2000 e senza convocare le parti alla discussione, né tantomeno procedere al
dibattimento finale, in contrasto con quanto dispongono gli art. 363 e 368 CPC.
Tale modo di procedere configura una palese violazione del principio del
contraddittorio e, quindi, del diritto di essere sentito (cfr. anche l'art. 419b
cpv. 4 CPC). La sentenza deve di conseguenza essere dichiarata nulla, in
parziale accoglimento dell'appello, e l'incarto rinviato al primo giudice
affinché notifichi l'istanza 12 maggio 2000 al convenuto, convochi le parti per
la discussione e proceda al dibattimento finale una volta conclusa
l'istruttoria.
-
Gli
oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148
cpv.
1 CPC). Data la particolarità del caso si può prescindere nondimeno dal riscuotere
tasse e spese, mentre si giustifica compensare le ripetibili d'appello in
considerazione della reciproca soccombenza. Le parti possono tuttavia essere
poste eccezionalmente al beneficio dell'assistenza giudiziaria, vista la peculiarità
della fattispecie. Nella tassazione delle note delle patrocinatrici sarà
considerato in ogni modo il parziale insuccesso della proposta di giudizio e il
dispendio di tempo che sarebbe stato necessario, a un patrocinatore di media
speditezza, per sollevare il vizio di procedura.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
-
L'appello
è parzialmente accolto, la sentenza impugnata è dichiarata nulla e l'incarto è
rinviato al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
-
Non si
riscuotono tasse né spese. Le ripetibili sono compensate.
-
__________ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell'avv. __________ __________ __________.
-
__________ __________ __________ __________ è ammessa al beneficio
dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________
__________ __________.
- Intimazione:
– avv. __________ __________ __________, __________;
– avv.
__________ __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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