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Numero d'incarto:
11.2000.57
Data decisione, Autorità:
09.06.2000, ICCA
Incarto n.
11.2000.00057
Lugano,
9 giugno 2000/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Bottinelli Raveglia, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..__________ (ipoteca legale:
privilegio degli artigiani e imprenditori) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 6 maggio 1994 da
__________ __________ .. ora __________ __________ __________, __________
__________ , __________ -
(______________________________ __________
-__________), __________
__________. __________ __________ __________, __________
__________ e __________ __________, __________
__________ __________ __________ __________ e
__________, __________, e
__________ __________ __________ ora in liquidazione, __________
(patrocinate dall'avv. __________ __________
__________, __________)
contro
__________ __________ __________ __________,
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________);
giudicando
ora sulla domanda di correzione presentata il 23 maggio
2000 dalla __________ __________ e dalla cooperativa __________ __________ in
relazione alla sentenza emessa il 18 aprile 2000 da questa Camera (inc.
..__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta la
domanda di correzione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con petizione del 6 maggio 1994 la __________ __________
__________ __________ si è vista convenire davanti al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 3, per essere condannata al versamento di fr. 139 708.– con interessi
all'Impresa __________ __________., di fr. 215 380.75 con interessi alla
cooperativa __________ __________, di fr. 55 446.– con interessi alla ditta
__________. __________ __________ __________, di fr. 33 180.40 con interessi
alla __________ __________,
di fr.
154 900.– con interessi alla __________ e __________ __________, di fr.
63 398.15
con interessi alla “__________ __________ __________ __________ e __________ ”
e di fr. 30 399.30 con interessi alla __________ __________ __________, per complessivi
fr. 692 412.60 con interessi;
che,
statuendo l'8 febbraio 1999, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e
ha condannato la __________ __________ __________ __________ a versare fr. 99
817.60 con interessi alla cooperativa __________ __________, fr. 14 130.20 con
interessi alla __________ __________, fr. 58 511.45 con interessi alla
__________ e __________ __________, fr. 10 847.70 con interessi alla __________
__________ __________, per complessivi fr. 183 306.95 con interessi, nulla
riconoscendo invece alla __________ __________ __________ (già __________
__________ __________.), né alla ditta __________. __________ __________
, né alla “. __________ __________ e __________ ”;
che le
spese e la tassa di giustizia di fr. 9000.– sono state poste dal Pretore per un
quarto a carico della __________ __________ __________ __________ e per il
resto a carico delle attrici in solido, tenute a rifondere alla convenuta,
sempre con vincolo di solidarietà, fr. 12 000.– per ripetibili;
che
contro la sentenza del Pretore sono insorte con appello del 1° marzo 1999 la
__________ __________, chiedendo di aumentare la somma in suo favore a fr. 17
090.– con interessi e la __________ __________, chiedendo di aumentare la propria
a fr. 121 050.15 con interessi;
che con
appello adesivo del 29 marzo 1999 la __________ __________ -__________
__________ __________ ha postulato per converso il rigetto integrale della
petizione e l'aumento delle ripetibili in suo favore a fr. 24 000.–;
che con
sentenza del 18 aprile 2000 questa Camera ha respinto l'appello principale, i
cui oneri di fr. 750.– sono stati posti a carico delle appellanti principali in
solido, tenute a rifondere alla convenuta, sempre con vincolo di solidarietà,
fr. 1000.– complessivi per ripetibili (inc. ..__________);
che con
la medesima sentenza questa Camera ha accolto parzialmente invece, nella misura
in cui risultava ammissibile, l'appello adesivo della convenuta, nel senso che
ha aumentato a
fr. 24
000.– le ripetibili di prima sede in favore della medesima;
che il
corrispondente dispositivo n. 3 della sentenza è così formulato:
La tassa di
giustizia di fr. 9000.– e le spese, da anticipare solidalmente dalle attrici,
sono poste per un quarto a carico della convenuta e per il resto a carico delle
attrici in solido, che rifonderanno alla convenuta, sempre con vincolo di
solidarietà, fr. 12 000.– complessivi per ripetibili ridotte. La __________
__________ e la __________ __________ rifonderanno inoltre alle attrici, sempre
con vincolo di solidarietà, ulteriori fr. 12 000.– a titolo di ripetibili.
che gli
oneri dell'appello adesivo (fr. 3050.–) sono stati posti per nove decimi a carico
della convenuta, tenuta a rifondere alle appellanti principali fr. 4000.–
complessivi per ripetibili ridotte;
che il 23
maggio 2000 la __________ __________ e la cooperativa __________ __________
hanno presentato a questa Camera un'istanza di correzione per ottenere che il
termine “alle attrici” contenuto nella seconda frase del dispositivo predetto
sia rettificato in “alla convenuta”, che sia precisato in quale misura l'indennità
aggiuntiva per ripetibili di prima sede (fr. 12 000.–) vada a carico di loro
medesime e che sia riveduto l'ammontare di fr. 4000.– per ripetibili loro
spettante in esito all'appello adesivo;
che il 30
maggio 2000 la __________ __________ __________ __________ ha dichiarato di
aderire unicamente alla prima domanda, avversando le altre;
e considerando
in diritto: che la correzione di una sentenza, se si tratta di errori materiali
nella redazione o di semplici errori di calcolo, anche nei dispositivi, può
essere chiesta, in caso d'accordo fra le parti, con unica istanza “ed è fatta
senza altra procedura e notificata con copie corrette e nuove”, mentre “in caso
di disaccordo fra le parti, la domanda è proposta nella forma per
l'interpretazione delle sentenze” (art. 339 CPC);
che la
prima richiesta dell'istante – cui la controparte aderisce – può senz'altro essere
accolta, il termine “alle attrici” figurante nella seconda frase del citato
dispositivo di questa Camera riconducendosi a un palese errore redazionale;
che per
il resto la domanda di correzione va invece dichiarata irricevibile, una domanda
di interpretazione – e a maggior ragione una domanda di correzione – essendo
destinata a chiarire dispositivi ambigui o oscuri, non a farne riesaminare il
contenuto (art. 333 CPC);
che
comunque sia, si volesse per ipotesi trascendere ogni limite procedurale e riconsiderare
la maggiorazione dell'indennità per ripetibili di fr. 12 000.– assegnata alla
convenuta in seguito alla parziale vittoria davanti al Pretore, non vi sarebbe
motivo per ridurre tale importo;
che, come
questa Camera ha già avuto modo di rilevare, la parziale fondatezza della
resistenza opposta dalla convenuta in prima sede (condanna al versamento fr.
183 306.95 complessivi per rapporto alla somma di fr. 692 412.60 chiesta dalle
attrici con la petizione) avrebbe giustificato un'indennità ridotta per
ripetibili di fr. 30 700.– (sentenza citata, consid. 12);
che di
tale indennità, visto il grado di soccombenza (complessivi fr. 113 947.80 su
fr. 183 306.95), la __________ S__________ e la cooperativa __________
__________ avrebbero dovuto assumere circa fr. 19 000.–, cui andavano ancora
aggiunte le spese e __________;
che dei
fr. 12 000.– originari fissati dal Pretore le due ditte si trovano a dover corrispondere
(in base al grado di soccombenza testé evocato) l'equivalente di fr. 7460.–;
che a
tale cifra vanno aggiunti i fr. 12 000.– supplementari stabiliti da questa Camera
a carico delle due ditte, per un totale di
fr. 19
460.–, onde la perfetta coerenza del risultato;
che per
quanto attiene all'appello adesivo, questa Camera ha tenuto conto sia del
valore litigioso rimanente (fr. 183 306.95 più
fr. 12
000.– di ripetibili), sia del grado di soccombenza della convenuta, la quale ha
ottenuto causa vinta solo sull'indennità per ripetibili (sentenza citata, consid.
13);
che a
rigore di tariffa (per altro meramente orientativa in materia di ripetibili: art.
150 CPC) in sede di appello l'onorario del patrocinatore è compreso tra il 20 e
il 70% di quello calcolato per il processo di primo grado (art. 17 cpv. 1 TOA);
che
l'onorario di un patrocinatore per una causa davanti al Pretore di complessivi
fr. 195 306.95 (fr. 183 306.95 più fr. 12 000.–) sarebbe verosimilmente
ammontato, in un caso relativamente difficile come quello in esame, a fr. 17
600.– (aliquota medio-alta del 9%: art. 9 cpv. 1 TOA);
che per
l'assistenza in appello il patrocinatore avrebbe potuto fare assegnamento
dunque su un onorario compreso tra un minimo di fr. 3520.– e un massimo di fr.
12 320.– (tra il 20 e il 70%);
che in
concreto, contrariamente alla procedura di primo grado, la risposta all'appello
adesivo appariva assai semplice, il gravame della __________ __________
__________ __________ apparendo già a prima vista infondato (se non irricevibile:
sentenza citata, consid. 8), salvo per quanto riguardava le ripetibili di prima
sede;
che
quindi, avessero ottenuto causa completamente vinta, le appellate adesive si
sarebbero potute ragionevolmente attendere un'indennità per ripetibili attorno
ai fr. 4500.– (lievemente superiore al minimo della tariffa);
che nella
fattispecie tale indennità andava nondimeno ridotta, l'appellante adesiva
essendo uscita vittoriosa – come si è visto – sull'indennità per ripetibili;
che
l'importo di fr. 4000.– fissato da questa Camera appare dunque sostenibile anche
secondo un calcolo retrospettivo;
che le
spese dell'attuale giudizio andrebbero per l'essenziale a carico delle istanti,
la loro domanda risultando legittima solo sul primo punto (non contestato dalla
controparte);
che
nondimeno, a titolo eccezionale e per ragioni di equità, si prescinde dal riscuotere
oneri, così come si soprassiede all'attribuzione di ripetibili, la stesura
delle osservazioni all'istanza (una semplice lettera) non avendo richiesto alla
convenuta un gran dispendio di tempo;
pronuncia: 1. L'istanza
è parzialmente accolta e la seconda frase del dispositivo riformatorio n. 3
della sentenza emanata il 18 aprile 2000 da questa Camera è così rettificato:
La __________
__________ e la __________ __________ rifonderanno inoltre alla convenuta, con
vincolo di solidarietà, ulteriori fr. 12 000.– a titolo di ripetibili.
Per
il resto l'istanza è dichiarata irricevibile.
-
Non ri
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
– avv.
__________ __________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la
prima Camera civile del Tribunale d'appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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