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Numero d'incarto:
11.2000.32
Data decisione, Autorità:
04.10.2001, ICCA
Incarto n.
11.2000.00032
Lugano,
14 settembre
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ._._____
(azione di divorzio e riconvenzione di separazione) della Pretura del Distretto
di Bellinzona promossa con petizione del 9 febbraio 1998 da
__________ __________, già
in __________
(patrocinato dall'avv. __________. __________
__________,
rispettivamente dalla lic. iur. __________
__________, __________)
Contro
__________ __________, nata __________, __________. __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________);
premesso
che con decreto cautelare del 2 marzo 2000 il Pretore del Distretto di Bellinzona
ha soppresso dal 1° dicembre 1999 i contributi di mantenimento dovuti in via
provvisionale da __________ __________ alla moglie __________ (fr. 565.–
mensili) e al __________ __________ (fr. 735.– mensili), nato il __________
1987;
accertato
che il 17 marzo 2000 __________ __________ è insorta a questa Camera,
postulando – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – la riforma del
decreto impugnato, nel senso di condannare il marito a versarle un contributo
alimentare di fr. 1980.25 mensili in favore di sé stessa e uno di fr. 980.–
mensili in favore del figlio;
constatato
che nelle sue osservazioni del 30 marzo 2000 __________ __________ ha proposto
di respingere l'appello e di confermare il decreto impugnato, instando a sua
volta per il beneficio dell'assistenza giudiziaria;
ricordato
che la causa è stata istruita in appello fino al 20 giugno 2001, quando si è tenuto
davanti a questa Camera il dibattimento finale, in esito al quale le parti
hanno ribadito le loro posizioni;
visto che
__________ __________ è deceduto il 18 luglio 2001 e che il 6 settembre
successivo l'appellante ha dichiarato di “rinunciare all'appello” (per i
contributi alimentari dal 1° dicembre 1999 fino al 18 luglio 2001), al marito
essendo stata riconosciuta nel frattempo una rendita postuma AI, sicché lo
Stato compenserà il credito per le prestazioni assistenziali a lei erogate con
la spettanza di lei nei confronti dell'Assicurazione Invalidità;
stabilito
che nelle circostanze descritte rimane da statuire sugli oneri processuali e le
ripetibili di seconda sede;
rammentato
che, di regola, chi recede da una lite deve sopportare le tasse e le spese
inutilmente cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);
rilevato
nondimeno che in concreto il ritiro dell'appello è dovuto a un fattore
imprevisto e straordinario, non imputabile né all'una né all'altra parte;
ritenuto
che l'appellante è stata anche indotta a ricorrere in buona fede, l'istruttoria
di primo grado non consentendo in alcun modo di capire come il marito abbia
potuto sopperire a sé stesso – senza reddito né sostanza – dal 1° dicembre 1999
al 1° settembre 2000, per tacere del fatto che il Pretore non poteva far decorrere
la modifica del contributo provvisionale anteriormente all'emanazione del
decreto (del 2 marzo 2000) senza che __________ __________ avesse sollecitato
tale retroattività nemmeno al dibattimento finale del 22 ottobre 1999 (verbali,
pag. 30 a metà);
considerato
che, ciò posto, soccorrono “giusti motivi” (a norma dell'art. 148 cpv. 2 CPC)
per soprassedere equitativamente e in via eccezionale al prelievo di oneri,
così come per prescindere dall'assegnazione di ripetibili, per altro di
difficile – se non impossibile – incasso, l'appellante trovandosi in gravi
ristrettezze finanziarie;
osservato
che, per quanto riguarda l'assistenza giudiziaria postulata dall'appellante,
tale beneficio andrebbe respinto, la desistenza precludendo al ricorso ogni
possibilità di successo (art. 157 CPC), ma che per le ragioni eccezionali
appena evocate si giustifica una deroga al principio, l'interessata versando
per altro nell'indigenza (art. 155 CPC), come risulta dagli atti richiamati in
prima sede dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento;
appurato
che analogo beneficio merita l'appellato, le cui ristrettezze economiche risultano
dall'interrogatorio avvenuto davanti a questa Camera il 20 giugno 2001, e le cui
probabilità di successo erano date, quanto meno in parte;
richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. Si
prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per
desistenza.
-
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
-
__________ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell'avv. __________ __________, __________.
-
__________ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell'avv. dott. __________ __________, __________.
- Intimazione:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
dott. __________ __________, __________.
Comunicazione
al Pretore del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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