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Numero d'incarto:
11.2000.21
Data decisione, Autorità:
10.04.2001, ICCA
Incarto n.
11.2000.00021
Lugano
10 aprile
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..______
(divisione ereditaria: contestazione del modo di divisione) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 3 maggio 1999 da
__________ __________,
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________) e
__________ (detta __________) __________, __________
contro
__________ __________,
(patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)
__________ , __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________
-, __________) e
__________ __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello dell'11 febbraio 2000 presentato da __________ __________ contro la
sentenza emessa il 31 gennaio 2000 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione
4;
-
Se
dev'essere accolto l'appello dell'11 febbraio 2000 presentato da __________
(detta __________) __________ contro la medesima sentenza;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ __________ __________ (1902), con ultimo
domicilio a __________, è deceduto a __________ __________ il __________ 1990,
lasciando quali eredi la moglie __________ nata __________ (1904) con le figlie
__________ __________, __________ __________, __________ __________, __________
(detta __________) __________ e __________ __________. Il 12 novembre 1990
quest'ultima ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, la
divisione dell'eredità. Con decreto del 7 febbraio 1991 il Pretore ha accolto
l'istanza e ha designato l'avv. __________ __________ in funzione di notaio divisore.
Il 17 settembre 1991 è deceduta pure __________ __________. Le sue eredi (le
cinque figlie) hanno incaricato l'avv. __________ __________ di allestire
l'inventario anche di tale successione.
B. Il
13 settembre 1993 il notaio ha dato avvio alla stesura dei due inventari
(brevetti n. e ). Talune contestazioni sollevate da
__________ __________ e __________ __________ sul contenuto dell'inventario
relativo alla successione fu __________ __________ sono state risolte dal
Pretore con sentenza del 2 agosto 1995 (inc. / e
/). In seguito, il 17 marzo 1999, il notaio ha dichiarato
chiuso quest'ultimo inventario, accertando nel relativo brevetto (n.
__________) che ai fini della divisione __________ __________ e __________
(detta __________) __________ proponevano la vendita di due fondi (le
particelle n. __________ e __________RFD di __________), che __________
__________ aderiva alla proposta e che invece __________ __________ e
__________ __________ vi si opponevano. Ciò posto egli ha reso attenti “i
comparenti (...) del termine di 20 giorni di cui all'art. 480 cpv. 2 CPC che
verrà assegnato alle parti opponenti per proporre giudizialmente le loro
contestazioni”. Con decreto dell'8 aprile 1999, in effetti, il Pretore ha
fissato a tutte e cinque le eredi un termine di 20 giorni per proporre le
relative domande mediante procedura di camera di consiglio.
C. Il
26 aprile 1999 __________ __________ ha adito il Pretore perché fosse accertata
la nullità del brevetto n. __________, perché fosse ordinato al notaio di
definire un modo di divisione e perché fosse vietata la vendita all'asta
pubblica o privata delle particelle n. __________e __________RFD di ,
da inserire nel lotto destinato a __________ __________ (inc.
..). Al contraddittorio del 2 giugno 1999
__________ __________ si è associata all'istanza, avversata invece da
__________ __________, __________ (detta __________) __________ e __________
__________. Statuendo il 31 gennaio 2000, il Pretore ha respinto la domanda.
D. Da
parte loro, il 3 maggio 1999, __________ __________ e __________ (detta
__________a) __________ si sono rivolte al Pretore perché ordinasse la licitazione
dei due noti fondi tra le eredi con un piede d'asta di fr. 80'000.– o perché,
in caso di mancanza di offerte, fosse indetta un'asta pubblica. All'udienza del
2 giugno 1999 __________ __________ ha aderito all'istanza, mentre __________
__________ e __________ __________ vi si sono opposte. Con sentenza del 31
gennaio 2000 il Pretore ha dichiarato l'istanza inammissibile. Le spese, con
una tassa di giustizia di fr. 1'700.–, sono state poste per due terzi a carico
delle istanti in solido e per il resto a carico di __________ __________. __________
(detta __________) __________, __________ __________ e __________ __________
sono state tenute a rifondere a __________ __________ e a __________
__________, con vincolo di solidarietà, fr. 4'200.– ciascuna per ripetibili.
E. Contro
la sentenza appena citata sono insorte __________ __________ e __________
(detta __________) __________ con appelli dell'11 febbraio 2000 nei quali
chiedono che non si prelevino oneri processuali e non si assegnino ripetibili o
quanto meno, in subordine, che la tassa di giustizia e le ripetibili siano
ridotte a un importo imprecisato. Nelle sue osservazioni del 10 marzo 2000
__________ __________ propone di respingere l'appello. __________ __________ e
__________ __________ sono rimaste silenti.
Considerando
in diritto: 1. Gli appelli in esame sono identici e contengono le medesime
conclusioni. Si giustifica pertanto di trattarli con una motivazione unica.
-
Il
Pretore ha dichiarato inammissibile l'istanza delle appellanti giudicandola non
necessaria. Egli ha rilevato che, di fatto, il notaio aveva fatto propria la
proposta __________ __________ e __________ (detta __________) __________, di
modo che sarebbe spettato a __________ __________ e __________ __________
promuovere causa. Ciò premesso, egli ha posto gli oneri processuali e le
ripetibili, calcolati in base a un valore litigioso di fr. 231'000.–, a carico
delle istanti e di __________ __________, la quale aveva – come detto – aderito
all'istanza. Le istanti sostengono, nei loro appelli, che gli oneri processuali
non potevano essere loro addebitati, poiché esse sono state indotte a
promuovere causa dal Pretore medesimo, sulla base di errori e sviste commessi
dal notaio.
-
A
norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare
all'altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili. Se vi è soccombenza
reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può procedere – in tutto
o in parte – a una suddivisione (cpv. 2). Nel primo caso il riparto avviene, di
regola, in proporzione al vicendevole grado di soccombenza (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura
civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 36 ad art. 148). La
giurisprudenza ha già avuto occasione di rilevare, in ogni modo, che nella determinazione
degli oneri processuali – e del loro riparto – il Pretore gode di ampia latitudine,
sicché la sua valutazione è censurabile solo per eccesso o per abuso del potere
di apprezzamento (I CCA, sentenza del 1° febbraio 1992 nella causa A., consid.
3; Rep. 1996 pag. 171).
-
Nella
fattispecie le istanti sono risultate soccombenti, l'istanza essendo stata
dichiarata inammissibile. Di massima gli oneri processuali andrebbero di
conseguenza a loro carico (art. 148 cpv. 1 CPC). In realtà soccorrono
manifestamente “giusti motivi” (nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC) per
scostarsi da un esito tanto rigoroso. Intanto lo stesso Pretore ha definito
inutile (“non affatto necessaria”) l'istanza non per vana litigiosità delle due
coeredi, ma perché il notaio, “con una formulazione certo discutibile”, di
fatto aveva già accolto la loro proposta (sentenza impugnata, consid. 4c). Nel
brevetto n. __________il pubblico ufficiale aveva invero preso atto della proposta
avanzata da __________ __________ e __________ (detta __________) ,
ma mentre aveva registrato l'adesione di __________ __________ e l'opposizione
delle altre due coeredi (che avevano presentato loro controproposte: doc. C
nell'inc. .., richiamato), aveva omesso di
precisare ch'egli faceva propria – appunto – la prima.
Oltre a
ciò, giovi rilevare che l'ordinanza del 9 aprile 1999 con cui il Pretore
fissava a tutte le eredi il termine dell'art. 480 cpv. 2 CPC (doc. B
allegato agli appelli) non appariva meno equivoca. Visto che il brevetto n.
__________non conteneva una chiara proposta sul modo di divisione, in effetti,
non era fuori luogo pretendere che il Pretore rinviasse il documento al notaio
perché formalizzasse esplicitamente il suo modo di procedere. Del resto, se dal
contenuto del brevetto risultava in maniera comprensibile che il notaio aveva
accolto la proposta delle istanti, mal si comprende perché il primo giudice
abbia assegnato anche a queste ultime il termine dell'art. 480 cpv. 2 CPC,
inducendole a promuovere causa. Nelle circostanze descritte soccorrevano
palesemente “giusti motivi” per rinunciare al prelievo di tasse e spese. Al
proposito la sentenza impugnata denota un eccesso di apprezzamento e va riformata
di conseguenza.
- Per
quanto riguarda le ripetibili, la situazione si rivela diversa. È vero infatti
che le istanti sono state indotte in buona fede a piatire, ma è altrettanto
vero che in buona fede le convenute si dovute difendere con l'assistenza di un
legale. Né esse hanno contribuito in qualche modo all'insorgere del malinteso.
Tutt'al più esse avrebbero invero potuto limitarsi a far valere l'inutilità
della lite, una di loro avendo del resto promosso causa a sua volta davanti al
medesimo Pretore (sopra, consid. C). Nella procedura di camera di consiglio,
nondimeno, tutte le obiezioni e le eccezioni vanno sollevate all'udienza (art.
363 cpv. 2 CPC). Quand'anche le convenute si fossero limitate ad agire nel modo
testé evocato, pertanto, la procedura non ne sarebbe risultata apprezzabilmente
alleggerita. Ne segue che, per quel che è delle ripetibili, non si ravvisano
“giusti motivi” per derogare al principio della soccombenza. Su questo punto
l'appello è destinato all'insuccesso.
In
subordine le appellanti postulano una riduzione delle ripetibili, contestando
il valore litigioso fissato dal Pretore e rilevando che le indennità stabilite
in prima sede sono eccessive per rapporto alle prestazioni fornite dai legali
di controparte. Se non che, esse non indicano di quanto dovrebbero essere
ridotte le indennità controverse. Ora, una tale formulazione, del tutto
indeterminata, non risponde alle esigenze minime dell'art. 309 cpv. 2 lett. d e
e CPC (Rep. 1993 pag. 228 consid. b; Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 10 e 11 ad art. 309 CPC). La domanda subordinata di appello va
dunque dichiarata irricevibile.
- Gli
oneri processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Sono
posti così in ragione di un terzo ciascuno a carico delle parti che si sono
costituite davanti a questa Camera, compensate le ripetibili. Non si assegnano
ripetibili, per converso, alle due coeredi che sono rimasti silenti.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata
è così riformato:
Non si riscuotono tasse né spese.
__________ __________, __________ __________ e __________ __________
rifonderanno solidalmente a __________ __________ e __________ __________ fr.
4'200.– ciascuna a titolo di ripetibili.
- Gli oneri
processuali di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia unica fr. 400.–
b) spese
fr. 50.–
fr. 450.–
da
anticipare dalle appellanti, sono posti per un terzo ciascuno a carico di
__________ (detta __________) __________, __________ __________ e __________ __________.
Le ripetibili sono compensate. Non si assegnano ripetibili a __________
__________ né a __________ __________.
- Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
–
__________ (detta __________) __________, __________;
–
avv. __________ __________, __________;
– avv.
__________ __________ -__________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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