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Numero d'incarto:
11.2000.148
Data decisione, Autorità:
06.07.2001, ICCA
Incarto n.
11.2000.00148
Lugano
6 luglio 2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa
..__________ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con petizione del 6 aprile 1999 da
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________, nata
__________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________
__________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 29 novembre 2000 presentato da __________ __________ contro il
decreto emanato il 21 novembre 2000 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6;
-
Se
dev'essere accolta l'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria
presentata con l'appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1936) e __________ __________ (1941), cittadini
, si sono sposati a __________ () il ° __________
1962. Dall'unione sono nati __________ (1963) e __________ (1979). Il 14 agosto
1998 __________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione e per il beneficio
dell'assistenza giudiziaria (inc. ..). La conciliazione
è decaduta infruttuosa il 19 ottobre 1998. Il 6 aprile 1999 __________
__________ ha promosso causa di divorzio, postulando l'adozione di misure cautelari
e nuovamente il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Statuendo il 17 dicembre
1999 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha pronunciato il
divorzio e ha omologato la convenzione sugli effetti accessori sottoscritta dai
coniugi. La tassa di giustizia di fr. 1'200.– e le spese sono state poste a
carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Il Segretario assessore ha
accolto inoltre la richiesta di assistenza giudiziaria formulata dalla
convenuta. Con decreto del 21 novembre 2000 egli ha respinto invece la analoga
richiesta formulata dal marito.
B. Contro il diniego dell'assistenza giudiziaria __________ __________
è insorto con un appello del 29 novembre 2000 nel quale chiede di essere
ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria, sia in prima sede che in
appello. Il legale di __________ __________ ha comunicato, con scritto del 6
dicembre 2000, di non formulare osservazioni all'appello, essendo la sua
cliente deceduta il 24 apri-le 2000, prima ancora che il Segretario assessore
statuisse sulla richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'attore.
Tutti gli eredi di __________ __________ hanno poi rinunciato alla successione
e l'Ufficio fallimenti di __________ ha chiuso la liquidazione dell'eredità
giacente, per mancanza di attivo, l'11 dicembre 2000.
Considerando
in diritto: 1. L'assistenza giudiziaria può essere postulata in ogni stadio di
causa con istanza motivata al giudice, il quale decide una volta esperite le
necessarie indagini (art. 156 cpv. 1 CPC). Presupposti per l'ammissione al
beneficio dell'assistenza giudiziaria sono – da un lato – la condizione di
indigenza e – dall'altro – la probabilità di esito favorevole della causa (art.
155 e 157 CPC). Il requisito dell'indigenza è dato quando il richiedente non è
in grado di provvedere con i propri mezzi (reddito e sostanza) alle spese
giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno proprio e quello della
famiglia (DTF 124 I 1; Rep. 1997 pag. 215). Tale condizione non si valuta solo
in funzione del minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma tenendo conto di
tutte le circostanze del caso, come la complessità della causa, l'urgenza,
l'entità degli anticipi giudiziari e delle spese legali che incombono
all'interessato, così come i suoi impegni finanziari (RDAT 1998 II 19, 1993 II
278; Rep. 1983 pag. 118). Il giudizio sullo stato di indigenza deve basarsi
sulla situazione reale e concreta della parte richiedente al momento in cui
essa presenta l'istanza (DTF 120 Ia 179), rispettivamente al momento della
decisione sull'istanza medesima (cfr. l'art. 52 OG; DTF 108 V 265 e segg.; RDAT
1998 II 19).
-
Nella fattispecie il primo giudice ha respinto la domanda perché il
27 ottobre 1998 l'attore aveva ricevuto dalla “__________ __________ ” un
versamento di fr. 33'000.– in liquidazione di un danno d'acqua verificatosi
nell'abitazione coniugale, senza essere stato in grado di documentare, seppure
richiesto, come avesse speso la somma di fr. 32'900.– prelevata dal conto
bancario due giorni dopo. Viste la poca chiarezza sulla destinazione
dell'importo e la reticenza mostrata dall'istante nell'illustrare la propria
situazione finanziaria, il Segretario assessore ha ritenuto non potersi far
luogo al beneficio.
-
L'appellante sostiene di avere speso l'importo di fr. 32'900.– per
far fronte alle proprie spese correnti, trovandosi egli in una situazione
economica precaria. Egli ricorda di avere avuto debiti per fr. 150'000.– circa
e uno stipendio di soli fr. 1'270.– mensili. Nulla avrebbe giustificato di
privilegiare la pendenza nei confronti del proprio legale e quella verso lo
Stato rispetto agli altri debiti. Ora, dagli atti risulta che l'appellante
guadagna fr. 1'400.– lordi mensili come ricezionista a tempo parziale presso la
__________ __________ di __________ (verbale di udienza del 22 novembre 1999,
doc. I nell'inc. ..__________). Tale reddito non gli
garantisce neppure la copertura del fabbisogno minimo. Per il resto egli non ha
sostanza, tranne un conto presso il __________ __________ di , in
passivo di qualche decina di franchi tanto alla chiusura del 1998 quanto a
quella del 1999 (estratto conto nell'inc. ..). La
particella n. di , già in comproprietà con l'ex moglie, è
stata venduta ai pubblici incanti nel corso di causa, e i comproprietari sono
rimasti debitori solidali nei confronti del creditore ipotecario per il saldo
scoperto di fr. 47'655.10 (doc. C nell'inc. ..).
Per di più, l'appellante ha esecuzioni in corso per un totale di fr. 153'591.90
e attestati di carenza beni per complessivi fr. 64'418.20 (estratto
dell'Ufficio di esecuzione nell'inc. ..). La sua
indigenza emerge pertanto da atti ufficiali e la situazione di bisogno il 14 agosto
1998, data di presentazione dell'istanza (cfr. DTF 108 Ia 508, 120 Ia 179) è
chiara. Quanto alla probabilità di buon esito insita nella causa di divorzio,
basti rammentare che l'azione è stata accolta.
-
Rimane
da esaminare se, come ritiene il primo giudice, l'appellante abbia commesso
abuso di diritto utilizzando, per fini rimasti sconosciuti, l'indennità di fr.
32'900.– versatagli il 27 ottobre 1998 dalla citata assicurazione. Se non che,
un abuso di diritto nel quadro di una richiesta di assistenza giudiziaria può
ravvisarsi solo ove la malafede appaia correlata alla domanda, ad esempio
quando l'istante sperperi le proprie liquidità proprio in vista della causa
(DTF 104 Ia 34 consid. 4; Rep. 1996 pag. 233). L'indennità assicurativa per
danni ha il fine di coprire una perdita di valore del patrimonio subita
dall'assicurato, senza con ciò apportare un aumento degli attivi. Ricevendo fr.
33'000.– in liquidazione di danni occorsi all'abitazione coniugale, l'appellante
non ha quindi visto aumentare il proprio patrimonio. Del resto, quand'anche si
volesse considerare tale indennizzo come un attivo, il suo impiego per scopi rimasti
imprecisati non risulta avere portato alcun giovamento alla precaria situazione
economica dell'appellante. In particolare, il creditore ipotecario aveva
disdetto il mutuo di fr. 464'455.10 (estratto dell'Ufficio di esecuzione, nell'inc.
..) già nel maggio 1998, per mancato pagamento
dell'ammortamento 1997 e 1998, come pure degli interessi ipotecari del primo
semestre 1998 (verbale di udienza del 24 settembre 1998, nell'inc.
..). Del resto la convenuta aveva dato atto,
nella propria risposta del 15 giugno 1999, che il marito non aveva più
l'importo prelevato (risposta, pag. 4). L'attore è rimasto quindi in evidente
stato di indigenza anche dopo l'incasso dell'indennizzo assicurativo. Ciò
posto, non soccorrono gli estremi per negare all'appellante l'assistenza
giudiziaria. L'appello deve quindi essere accolto e il decreto impugnato modificato
di conseguenza.
-
Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148
cpv. 1
CPC). La convenuta non può tuttavia considerarsi tale, non avendo postulato la
reieizione dell'appello (Rep. 1997 pag. 137 in alto). Quanto allo Stato del
Cantone Ticino, esso non è parte in causa. Ne segue che in concreto non vi è
alcun “soccombente” cui possa essere imposto il pagamento di spese o la
rifusione di ripetibili. Quanto alla domanda di assistenza giudiziaria
presentata dall'attore in appello, essa merita accoglimento per le ragioni già
esposte nel considerando che precede e per il buon esito del gravame.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L'appello è accolto e il dispositivo n. 1 del decreto impugnato
è così riformato:
__________ __________ è posto al beneficio
dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________
__________.
-
__________ è posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria in appello con il
gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________i.
-
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
– Ufficio
fallimenti di __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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