Appeal inadmissible as time-barred in maintenance case

11.2000.131Outro Tribunal24 de out. de 2000Inadmissible

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The father appealed a first-instance maintenance judgment ordering him to pay support for his adult son during university studies. The Court of Appeal held that the appeal, governed by the special maintenance procedure, had to be filed within ten days and that the deadline was not suspended by court vacations. Since the appellant received the judgment on 20 September 2000 and filed the appeal only on 18 October 2000, the remedy was manifestly late and therefore inadmissible. Costs were put on the appellant, and no party compensation was awarded because the appeal had not been served on the respondent.

Sumário Omnilex

Art. 428 cpv. 2, 428bis, 131 cpv. 1 e 313bis CPC; art. 279 e 286 cpv. 2 CC; in the speciale procedura per le azioni di mantenimento il termine di appello è di dieci giorni e non è sospeso dalle ferie giudiziarie. Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione della sentenza; l’appello tardivo è manifestamente irricevibile e può essere trattato con la procedura sommaria dell’art. 313bis CPC. Le spese seguono la soccombenza; ripetibili non sono dovute se l’impugnazione non è stata intimata alla controparte (consid. in diritto).

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.2000.131

Data decisione, Autorità: 24.10.2000, ICCA

Incarto n.: 11.2000.00131

Lugano 24 ottobre 2000/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa .._____ (azione di mantenimento) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza del 14 maggio 1999 da

__________ __________,


(patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)

contro

__________ __________, __________ __________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se deve essere accolta l'appellazione del 18 ottobre 2000 presentata da __________ __________ contro la sentenza emanata il 18 settembre 2000 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che con sentenza del 1° luglio 1994, sostanzialmente confermata da questa Camera il 20 febbraio 1996 (inc. ..__________), il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha pronunciato il divorzio tra __________ __________ e __________ nata __________, ha disposto l'affidamento dei figli __________ (____________________1980) e __________ (1978) alla madre, con obbligo per il padre di versare ai figli un contributo mensile di fr. 500.– ciascuno oltre agli assegni familiari;

che __________ __________ ha cessato alla fine dell'aprile 1998 i versamenti al figlio __________, divenuto maggiorenne;

che con istanza del 14 maggio 1999 __________ __________ ha instato davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna per ottenere dal padre un contributo alimentare di fr. 1'190.– mensili durante gli studi universitari;

che all'udienza del 24 settembre 1999, indetta per la discussione, l'istante ha confermato le sue domande, alle quali si è opposto il convenuto, il quale ha offerto – in via subordinata – un importo di fr. 200.– mensili;

che, esperita l'istruttoria, l'istante ha ridotto a fr. 1'140.– mensili il contributo alimentare richiesto;

che le parti hanno rinunciato al dibattimento finale;

che, statuendo il 18 settembre 2000, il Pretore ha accolto parzialmente l'istanza e ha obbligato il convenuto a versare al figlio un contributo mensile di fr. 1'190.– dal 1° maggio al 31 dicembre 1998, di fr. 990.– dal 1° gennaio al 30 giugno 1999, di fr. 940.– dal 1° ottobre al 31 dicembre 1999 e di fr. 200.– dal 1° gennaio 2000 fino al termine degli studi, ponendo la tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese a carico di lui, tenuto a rifondere al figlio

fr. 3'000.– per ripetibili;

che contro la citata sentenza __________ __________ è insorto con un ricorso (recte: appello) del 18 ottobre 2000, facendo valere sostanzialmente l'impossibilità finanziaria di far fronte ai contributi impostigli dal Pretore;

che l'appello non è stato intimato alla controparte;

e considerando

in diritto: che in concreto l'istante ha promosso un'azione di mantenimento secondo gli art. 279 e 286 cpv. 2 CC, trattata con la procedura speciale prevista dagli art. 425 segg. CPC;

che il termine per l'appello è in tal caso di dieci giorni (art. 428 cpv. 2 CPC), non sospesi dalle ferie (art. 428bis CPC);

che l'appellante ammette di avere ricevuto la sentenza impugnata, intimata dalla Pretura il 19 settembre 2000, il 20 settembre 2000 (appello, pag. 1);

che il termine per appellare è cominciato a decorrere l'indomani di tale notificazione (art. 131 cpv. 1 CPC);

che in concreto il termine per ricorrere è scaduto quindi il lunedì 2 ottobre 2000, motivo per cui il gravame, introdotto il 18 ottobre 2000, si rivela manifestamente tardivo e come tale improponibile;

che, data la palese inammissibilità dell'atto, l'impugnazione può essere decisa secondo la procedura dell'art. 313bis CPC;

che gli oneri processuali vanno a carico dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di accordare ripetibili alla controparte, cui l'appello non è nemmeno stato notificato;

per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 150.–

b) spese fr. 50.–

fr. 200.–

sono posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

  1. Intimazione a:

– __________ __________, __________ __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Palavras-chave

family maintenanceappeal deadlineinadmissibilitytime limitcourt costsparty compensationspecial procedure

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Questão jurídica principal

Whether the appeal against the maintenance judgment was filed within the statutory 10-day time limit

Decisão extraída

The appeal was filed after expiry of the appeal period and is therefore inadmissible.

Fundamentação extraída

The special procedure for maintenance actions applies; the appeal period is ten days and is not suspended by court vacations. The appellant received the judgment on 20 September 2000, so the deadline expired on 2 October 2000. The appeal of 18 October 2000 was manifestly late.

Questão jurídica principal

Allocation of procedural costs and party compensation on appeal

Decisão extraída

Procedural costs are borne by the appellant, and no party compensation is awarded because the appeal was not even served on the respondent.

Fundamentação extraída

Because the appeal is plainly inadmissible, costs follow the losing party. No ripetibili are justified absent notification to the other side.

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