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Numero d'incarto:
11.2000.130
Data decisione, Autorità:
13.12.2000, ICCA
Incarto n.
11.2000.00130
Lugano,
13 dicembre
2000/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei
giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n.
. della Divisione degli interni, Sezione
degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con
istanza del 29 marzo 2000 da
__________ __________, ora
in __________
per ottenere la revoca della curatela volontaria
istituita nei suoi confronti il 3 maggio 1999 dalla
Delegazione tutoria di __________,
rispettivamente
per ottenere la sostituzione del curatore
__________, __________
con la madre
__________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello dell'8 ottobre 2000 presentato da __________ __________ contro la
decisione emessa il 3 ottobre 2000 dalla Sezione degli enti locali quale
autorità di vigilanza sulle tutele;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
con decisione del 3 maggio 1999 la Delegazione tutoria di __________ ha sostituito
un'interdizione volontaria a carico di __________ __________ (1972), su richiesta
dell'interessata, con una curatela volontaria, designando in qualità di curatrice
provvisoria la madre di lei, __________ __________;
che il 10
novembre successivo la Delegazione tutoria ha designato il curatore definitivo
nella persona di __________ __________;
che il 29
marzo 2000 __________ __________ ha postulato la revoca della curatela o,
quanto meno, la designazione di sua madre come curatrice in luogo e vece di
__________ __________;
che con
decisione del 3 aprile 2000 la Delegazione tutoria ha respinto l'istanza;
che un
ricorso introdotto il 6 aprile 2000 da __________ __________ contro tale
decisione è stato respinto il 3 ottobre 2000 dalla Sezione degli enti locali
quale autorità di vigilanza sulle tutele, previa audizione della curatelata
(sottoposta anche a perizia medica), della ricorrente, del curatore e della
Delegazione tutoria;
che l'8
ottobre 2000 __________ __________ ha impugnato tale giudizio con una
dichiarazione di appello a questa Camera;
che il
documento non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che
l'appello è l'unico rimedio giuridico esperibile contro decisioni prese
dall'autorità di vigilanza sulle tutele (art. 54a LAC);
che sotto
questo profilo il ricorso dell'appellante, tempestivo, è di per sé proponibile;
che
nondimeno un appello deve contenere, oltre alle richieste di giudizio, “i
motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda” (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC);
che in
concreto il gravame si esaurisce in una semplice frase nella quale, senza formulare
alcuna conclusione, l'appellante dichiara di impugnare a questa Camera la
decisione della Sezione degli enti locali;
che dal
ricorso non è quindi dato di capire perché l'appellante intenda contestare il
giudizio in rassegna;
che nulla
muterebbe, nella fattispecie, anche facendo capo per analogia al principio
secondo cui, dandosi appello di un tutelato che insorga personalmente contro
una decisione a lui sfavorevole, è sufficiente che le richieste di giudizio e i
motivi di impugnazione possano desumersi dall'insieme del ricorso (Geiser in: Kommentar zum
Schweizerischen Privatrecht, ZGB I/2, n. 41 ad art. 420);
che nella
fattispecie, per vero, l'autorità di vigilanza ha spiegato con chiarezza quali
motivi escludano la designazione dell'appellante in veste di curatrice
(decisione impugnata, consid. 3);
che
invano si cercherebbe dunque di arguire, pur con sforzo di esegesi, quali censure
potrebbero sorreggere l'appello;
che nelle
circostanze descritte il gravame, per nulla motivato, sfugge a un esame di
merito (art. 309 cpv. 5 CPC);
che gli
oneri processuali seguirebbero quindi la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che in
concreto si può nondimeno rinunciare – eccezionalmente – al prelievo di spese,
l'appellante risultando sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo proceduto
senza l'ausilio di un patrocinatore;
che non
si giustifica nemmeno di assegnare ripetibili alla Delegazione tutoria, la
quale non si è vista notificare l'appello e non ha quindi sopportato costi per
la stesura di osservazioni;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
-
Non si
riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.
-
Intimazione:
–
__________ __________, __________;
–
Delegazione tutoria di __________.
Comunicazione:
–
__________ __________, __________;
–
__________ __________, __________;
– Sezione
degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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