AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2000.108
Data decisione, Autorità:
21.12.2001, ICCA
Incarto n.
11.2000.00108
Lugano
21 dicembre
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella procedura di “arbitrato
irrituale” promossa davanti all'avv__________ __________, __________, con petizione
dell'11 giugno 1999 da
__________ __________,
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________ e __________ __________, __________
(patrocinati dall'avv. __________
__________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per
nullità del 3 ottobre 2000 presentato da __________ __________ contro il “lodo”
emesso il 5 settembre 2000 dall'avv. __________ __________;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ è titolare della proprietà per piani n.
__________, pari
a 74/1000
della particella n. RFD di __________ (Condominio “ ”), che
comprende l'appartamento n. nello stabile “ __________ ”,
come pure l'uso riservato di una porzione di giardino (“m¹”) e di un'autorimessa
(“i¹”). __________ __________ e __________ __________ possiedono, in ragione di
metà ciascuno, la proprietà per piani
n.
__________, pari a 39/1000 del medesimo fondo, con
diritto esclusivo sull'appartamento n. __________ e uso riservato di un'altra
porzione di giardino (“n¹”) e di un'autorimessa (“h¹”), adiacenti alle parti in
uso riservato a __________ __________. Davanti alla finestra del soggiorno di
quest'ultima, nella porzione di giardino riservata ai vicini, si trova una
vasca di cemento (parzialmente delimitata da un cordolo) dalla quale spunta
un'alta e fitta vegetazione.
B. Il
10 aprile 1997 l'assemblea dei comproprietari ha discusso, alla voce “varie ed eventuali”,
la seguente questione:
La Sig.ra __________ espone (...) il suo
desiderio di provvedere ad una migliore disposizione delle piante della vasca
prospiciente alla finestra del suo salotto. L'assemblea conferma che vasche e
giardini, come da regolamento, sono di uso esclusivo delle proprietà
prospicienti, e che anche la manutenzione è a loro totale cura e spese; il
vicino ha evidentemente diritto di potare fiori e piante che sporgono sul
proprio terreno o terrazzo.
Il
2 maggio 1997 __________ __________ ha comunicato a __________ __________ e
__________ __________ l'intenzione di procedere al “ripristino della siepe”
antistante il suo soggiorno. I vicini si sono opposti, rivendicando uno spostamento
del confine fra le autorimesse assegnate loro in uso riservato. Il 4 marzo 1999
l'assemblea dei comproprietari ha deciso di demandare il contenzioso a un
Pretore e di assumere la metà dei relativi costi, il resto dovendo essere posto
a carico dei diretti interessati in ragione di un quarto ciascuno. Il 26 aprile
successivo __________ __________, __________ __________ e __________ __________
hanno incaricato l'avv. __________ __________ di “svolgere un 'arbitrato irrituale'
(o arbitraggio), e cioè di prolare una decisione che sarà ritenuta vincolante
per le parti in lite e per tutti i condomini”. L'avvocato __________ ha poi
enunciato alcune norme di procedura in una lettera del 4 maggio 1999, che
confermava l'intesa raggiunta; per il resto egli ha fatto riferimento alla
procedura ordinaria regolata dal Codice di procedura civile ticinese.
C. Con
petizione dell'11 giugno 1999 __________ __________ ha chiesto all'avvocato
__________ di accertare che l'assegnazione in uso riservato dei giardini “m¹” e
“n¹” è errata, arbitraria e lede la sua sfera privata, come pure di imporre
alla comunione dei comproprietari la correzione del confine tra le aree
litigiose “come alla planimetria allestita dall'arbitratore”. Nella loro risposta
del 21 ottobre 1999 __________ __________ e __________ __________ si sono
opposti alla petizione e in via riconvenzionale hanno concluso perché il
confine tra le autorimesse fosse stabilito in corrispondenza della “mezzeria
del pilastro che le separa”, con relativo spostamento della rete divisoria.
__________ __________ si è opposta alla riconvenzione. Nei successivi atti
scritti le parti hanno ribadito le loro posizioni. L'udienza preliminare ha
avuto luogo il 24 marzo 2000. L'istruttoria ha comportato l'interrogatorio
formale dei convenuti, l'audizione di alcuni testimoni, un sopralluogo,
l'edizione dai convenuti degli atti d'acquisto delle loro proprietà e il
richiamo dall'autorità comunale di documenti riguardanti la procedura di
edificazione del condominio. Ultimata l'assunzione delle prove, le parti hanno
confermato il loro punto di vista in un memoriale conclusivo, rinunciando al dibattimento
finale.
D. Statuendo
il 5 settembre 2000, in parziale accoglimento della petizione l'avvocato
__________ ha deciso di completare il regolamento condominiale nel senso di destinare
l'area contesa alla sola “piantagione e manutenzione di una siepe obliqua che
segua il filo tra i due angoli opposti della vasca (in direzione del lago)
permettendo la vista a lago dalla PPP n. __________e di altezza decrescente, la
quale – al punto più alto, verso la facciata dello stabile – permetta ancora
l'uso della tenda esterna del soggiorno della PPP n. __________e – al punto
più basso – svolga ancora la sua funzione di garanzia della privacy tra le PPP
n. __________ e __________”. Egli ha imposto ai convenuti, inoltre, di
estirpare “tutta la vegetazione esistente che non sia la siepe obliqua e – se
questa attualmente non esiste – di posarla, nonché di arredare la vasca con del
prato verde, rispettivamente di fiori (bassi) d'ornamento”. La riconvenzione è
stata respinta. L'onorario arbitrale di fr. 5500.– e le spese di fr. 500.– sono
stati posti a carico delle parti in ragione un quarto ciascuno; per il resto
sono stati addebitati alla comunione dei comproprietari, compensate le ripetibili.
E. __________
__________ è insorta contro il “lodo” appena citato con un ricorso per nullità
del 3 ottobre 2000 nel quale chiede che, conferito al rimedio effetto sospensivo,
l'atto impugnato sia cassato e riformato nel senso di accogliere la sua
petizione. Con decreto del 9 ottobre 2000 la presidente di questa Camera ha
conferito al ricorso effetto sospensivo. Nelle loro osservazioni del 10
novembre 2000, spedite il 21 novembre successivo, __________ __________ e
__________ __________ propongono di respingere il ricorso in ordine,
subordinatamente nel merito.
Considerando
in diritto: 1. Il
ricorso per nullità, presentato dall'attrice il 3 ottobre 2000, è stato
intimato alle parti l'11 ottobre successivo ed è giunto ai convenuti, al più
tardi (considerando gli eventuali sette giorni di giacenza presso l'ufficio
postale: Cocchi/______, CPC massimato
e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 124), il 19 ottobre 2000. Il termine di
30 giorni assegnato dalla presidente di questa Camera con ordinanza dello
stesso 11 ottobre 2000 è scaduto quindi, nell'ipotesi più favorevole ai
convenuti, il 20 novembre 2000. Ne discende che le osservazioni al ricorso,
datate 10 novembre 2000 ma spedite soltanto il 21 novembre successivo (timbro
postale sulla busta d'invio), risultano tardive e come tali irricevibili. Ciò
vale, con ogni evidenza, anche per la documentazione – per di più nuova –
allegata al memoriale.
-
La
ricorrente chiede, fra l'altro, che il giudizio in rassegna sia riformato nel
senso di accogliere la petizione. Se non che, un ricorso per nullità ha natura
meramente cassatoria (RFJ 2001 pag. 28 consid. 2c con richiamo di dottrina),
tranne per quanto riguarda la possibilità di modificare il dispositivo
sull'indennità all'arbitro (art. 40 cpv. 3 CIA). L'autorità di ricorso può solo
annullare il lodo in tutto o in parte (art. 40 cpv. 1 e 2 CIA) oppure, eventualmente,
rinviare la decisione all'arbitro fissandogli un termine per rettificarla o
completarla (art. 39 CIA). Nella misura in cui tende alla riforma “lodo”, il
ricorso in esame si rivela quindi, già di primo acchito, inammissibile.
-
La
ricorrente impugna i dispositivi n. 1, 2 e 3 inerenti all'assegnazione e alle
modalità d'uso del giardino, invocando i titoli di nullità previsti dall'art.
36 lett. e e f CIA. Sostiene che il “lodo” è arbitrario, poiché fondato su
accertamenti di fatto in palese contrasto con le risultanze istruttorie, e
manifestamente lesivo del diritto, in particolare degli art. 78 CPC e 8 CC,
laddove tiene conto di circostanze che i convenuti non hanno neppure addotto.
Per di più, intervenendo sulle modalità d'uso della superficie contesa, l'avvocato
__________ avrebbe statuito su questioni che le parti non gli avrebbero nemmeno
sottoposto.
a) Il
Concordato intercantonale sull'arbitrato (CIA; RS 279) è applicabile solo ai
lodi veri e propri, non ai cosiddetti referti di arbitratori (DTF 117 Ia 367
consid. 5a). La differenza tra arbitro e arbitratore consiste nel fatto che il
primo deve risolvere una lite, mentre il secondo si limita ad accertare fatti
giuridicamente rilevanti, anche se può essere tenuto a pronunciarsi su
questioni giuridiche (DTF 117 Ia 367 consid. 5b). La distinzione fra lodo e
referto di arbitratore, quindi, non consiste tanto nella circostanza che il
giudizio verta su elementi di fatto o coinvolga anche aspetti di diritto, quanto
nella natura della decisione emessa: il lodo passa formalmente e materialmente
in giudicato (loc. cit.), il referto di arbitratore obbliga le parti solo
contrattualmente (Rep. 1983 pag. 321 in alto). Per tale motivo il primo è
impugnabile con ricorso per nullità, eventualmente con revisione; il secondo
solo con una causa ordinaria (DTF 117 Ia 369 consid. 7). Ciò posto, il problema
è di sapere se l'atto impugnato sia un lodo o un referto di arbitratore.
b) Nella
fattispecie l'assemblea dei comproprietari ha deciso il
4
marzo 1999 “all'unanimità, compresi i due condomini contendenti, (…) di affidare
la vertenza ad un Pretore”. I comproprietari si sono impegnati dal canto loro
“a riconoscere la decisione che sarà poi ratificata dall'assemblea” (verbale
del
15
marzo 1999, pag. 3 in alto, nel fascicolo “compromesso arbitrale”). Già tali
elementi inducono a escludere l'ipotesi di un lodo. La stessa ricorrente
ricorda per altro, nella petizione, che i comproprietari hanno inteso “affidare
ad un arbitratore la soluzione del caso” (pag. 13 verso l'alto), tant'è
che essa medesima ha definito l'oggetto della lite come arbitraggio
(pag. 1 in fondo e pag. 3 verso il basso; replica, pag. 1; duplica
riconvenzionale, pag. 1), chiedendo infine di stabilire il tracciato del
confine fra le porzioni di giardino “come alla planimetria allestita dall'arbitratore”
(petizione, pag. 17 in fondo). Ciò depone per l'esistenza di un referto, non di
un lodo.
c) Lo
stesso avvocato __________ non risulta avere inteso il mandato altrimenti, ove
appena si consideri che nella già citata lettera del 4 maggio 1999 in cui ha
riassunto il contenuto dell'intesa raggiunta fra le parti a un incontro del 26
aprile 1999, egli ha confermato che “lo scrivente viene incaricato di svolgere
un 'arbitrato irrituale' (o arbitraggio)” (lettera citata, pag.
1, nel fascicolo “compromesso arbitrale”). In particolare, egli ha subordinato
l'esecutività delle misure prese alla ratifica da parte dell'assemblea dei
comproprietari e al passaggio in giudicato della risoluzione assembleare
(dispositivi n. 2 §§ e 3 §§), non al passaggio in giudicato della sua
decisione. Poco importa che l'atto impugnato si intitoli “lodo arbitrale” o che
l'avvocato __________ si sia qualificato alla stregua di “arbitro unico”:
determinanti non sono i termini usati, bensì la volontà delle parti e il modo
in cui il mandatario ha inteso ed eseguito l'incarico affidatogli (DTF 117 Ia
368 in alto). Se ne conclude che il ricorso in esame, diretto contro un referto
di arbitratore, dev'essere dichiarato irricevibile già per questo motivo.
-
Il
ricorso non sarebbe destinato a miglior sorte neppure se si volesse – per
avventura – entrare nel merito delle contestazioni sollevate dalla ricorrente.
Questa censura il “lodo” di arbitrio poiché fondato su accertamenti di fatto in
palese contrasto con le risultanze istruttorie (art. 36 lett. f CIA). Ora, la
nozione di arbitrio evocata da quest'ultima norma si identifica con il concetto
di arbitrio sviluppato dalla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 115 II
103 consid. 2 con richiamo; da ultimo: RFJ 2001 pag. 26 consid. 2a). Arbitrario
non significa dunque opinabile o finanche erroneo, bensì manifestamente
insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in palese contrasto
con il senso di giustizia e di equità (DTF 127 I 56 consid. 2b con rinvii, 126
I 170 consid. 3a; Rep. 1999 pag. 96 consid. 2c). Arbitrario, inoltre, dev'essere
il risultato: una decisione insostenibile solo nei motivi, ma non nell'esito,
non incorre ancora nell'annullamento (DTF 127 I 56 consid. 2b con riferimenti).
-
Secondo
la ricorrente, dal fascicolo processuale risulta in sostanza che – contrariamente
a quanto l'“arbitro” ha accertato – l'assemblea dei comproprietari avrebbe
deciso il 10 aprile 1997 di attribuire l'area di giardino litigiosa a lei
medesima. Così argomentando, tuttavia, essa non spiega perché le motivazioni
dell'avvocato __________– secondo cui l'assemblea non ha deciso di modificare
l'assegnazione di parti comuni, ma ha solo discusso il problema (il quale
nemmeno figurava all'ordine del giorno) – sarebbero insostenibili. Su questo
punto il ricorso, insufficientemente motivato, risulta finanche irricevibile
(art. 329 cpv. 2 lett. e CPC per analogia, combinato con il cpv. 3, applicabile
per il rinvio dell'art. 3 cpv. 3 del decreto legislativo concernente l'adesione
del Cantone Ticino al CIA). Del resto, mai prima d'ora l'attrice ha preteso di
trarre diritti dalla nota assemblea: negli allegati preliminari essa aveva
sostenuto che i comproprietari avrebbero semplicemente espresso un parere
riguardo all'attribuzione dei giardini (petizione, pag. 6 a metà),
rispettivamente che fino al 1998 le parti e l'amministratore avevano ignorato
l'esistenza di diritti dei convenuti sulla superficie contesa (replica e
risposta riconvenzionale, pag. 11 verso l'alto; ricorso, pag. 6 verso l'alto).
Nelle domande di petizione, rimaste sostanzialmente invariate nei memoriali
successivi, l'attrice si è per altro limitata a chiedere che fosse “accertato
come il piano di assegnazione delle parti comuni (…) è errato e arbitrario”
(petizione, pag. 17 nel mezzo), senza però contestare – di per sé – l'attribuzione
dell'area litigiosa ai convenuti. Anzi, essa ha esplicitamente riconosciuto che
l'attuale piano d'assegnazione riserva tale superficie a costoro (memoriale
citato, pag. 9 a metà e pag. 15 verso il basso). Anche da questo profilo la
critica d'arbitrio si rivela quindi inconsistente.
-
La
ricorrente asserisce che i convenuti non hanno recato alcun elemento atto a dimostrare
un loro interesse preponderante al mantenimento di una situazione di fatto
irragionevole, eccezionale e in contrasto con i diritti dei vicini. Essa si
duole in particolare che l'“arbitro” abbia tenuto conto, a torto, delle deposizioni
di __________ __________ (promotrice edilizia del condominio) e di __________
__________ (autore dei piani litigiosi), secondo cui l'assetto odierno non è il
frutto di un errore, ma si riconduce all'esigenza dei convenuti di avere la
vista sul lago (verbale del 17 febbraio 2000, pag. 3 in fondo e pag. 4 verso
l'alto). In realtà la ricorrente non contesta il contenuto delle deposizioni
come tali, ma insiste nel sostenere che i testimoni sono inattendibili. Anche
su questo punto essa non si confronta tuttavia con le motivazioni dell'“arbitro”,
il quale ha spiegato diffusamente perché i testimoni gli apparivano credibili,
ma si limita a riproporre tesi già espresse nel proprio memoriale conclusivo
(pag. 6 segg.). L'interessata disconosce inoltre che non incombeva ai convenuti
dimostrare i motivi che avevano condotto all'assegnazione a costoro della superficie
contesa, ma che spettava a lei comprovare l'errore e gli altri vizi che invaliderebbero
l'attuale regolamentazione sull'uso delle parti comuni (cfr. Kummer in: Berner
Kommentar, 2ª edizione, n. 289 segg., in specie n. 292
ad art. 8 CC). Anche al proposito il ricorso si rivela perciò destinato
all'insuccesso.
-
Sempre
secondo la ricorrente, l'avvocato __________ avrebbe manifestamente violato gli
art. 78 CPC e 8 CC per avere tenuto conto di circostanze emerse dall'istruttoria
in contrasto con le allegazioni dei convenuti. Essa rimprovera all'“arbitro”,
in particolare, di avere dato per certo quanto dichiarato dai testimoni sui
motivi che avevano condotto all'assegnazione della superficie litigiosa ai
convenuti (l'esigenza di vedersi garantita la vista sul lago), benché negli
allegati preliminari questi si fossero limitati a sostenere che l'attuale
regolamentazione è dovuta a “criteri probabilmente legati alla logica edilizia”
(ricorso, pag. 14 in fondo). Come si è già detto, però, non incombeva ai
convenuti dimostrare i motivi all'origine dell'assetto odierno, ma
all'attrice comprovare la pretesa invalidità del contestato piano
d'assegnazione delle parti comuni. Ne discende che, comunque sia, nel suo esito
il “lodo” impugnato non sarebbe risultato arbitrario (cfr. DTF 127 I 56 consid.
2b con rinvii) e resisterebbe alla critica anche sotto il profilo dell'art. 36
lett. f CIA.
-
La
ricorrente afferma che l'“arbitro” ha statuito oltre le richieste delle parti
(art. 36 lett. e CIA), disciplinando di propria iniziativa le modalità d'uso
del giardino e precisando la posizione e il tipo di vegetazione all'interno
dell'area litigiosa. A suo avviso la prospettata soluzione non fa che ledere
ulteriormente i suoi diritti. Se non che, il vigente regolamento della
comproprietà (doc. A e 2) non prevede restrizioni particolari riguardo all'uso
delle aree di giardino (cfr. anche il “lodo”, pag. 7 in fondo). Anche senza
quanto ha stabilito l'“arbitro”, i convenuti potrebbero fare altrettanto
autonomamente in base al loro diritto d'uso della superficie contesa (v. anche
petizione, pag. 10 punto 9.2 in fine; memoriale conclusivo del 10 luglio 2000,
pag. 4 in basso e pag. 5 in alto). Ne discende che su questo punto il ricorso
difetta palesemente d'interesse giuridico, l'attrice non subendo alcun
pregiudizio per il fatto che i convenuti si vedano limitare il loro diritto
d'uso. Donde l'irricevibilità della censura fondata sull'art. 36 lett. e CIA.
-
Se
ne conclude che il ricorso in esame è inammissibile e che, quand'anche fosse
ricevibile, sarebbe destinato alla reiezione. Ciò posto, gli oneri processuali
seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC per analogia). Non si giustifica
invece di assegnare ripetibili ai convenuti, che non hanno formulato osservazioni
ricevibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
500.–
sono
posti a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
all'avv. __________ __________, __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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