AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2000.102
Data decisione, Autorità:
12.03.2002, ICCA
Incarto n.:
11.2000.00102
Lugano
12 marzo 2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Bottinelli Raveglia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..__________ (accertamento di proprietà) della
Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 12 ottobre 1999
da
__________ __________, __________,
e
__________ __________, __________
(patrocinate dall'avv. __________
__________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________
____________________, e
__________ __________, __________
(patrocinate dall'avv. __________
__________ __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 20 settembre 2000 presentato da __________
__________ ed __________ __________
contro la sentenza emessa il 7 agosto 2000 dal Pretore del Distretto di Bellinzona.
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. I coniugi __________ __________ (1917) e __________ nata __________
(1919) hanno stipulato il 19 luglio 1986 una convenzione matrimoniale in virtù
della quale gli aumenti della sostanza coniugale sarebbero spettati
integralmente al coniuge superstite. __________
__________, con ultimo domicilio a __________, è deceduto a __________ il __________
1992, senza lasciare testamento. Suoi eredi legittimi sono la vedova __________ con le figlie __________ __________,
ed __________ __________i. Su richiesta di __________
ed __________ __________, il 26 maggio 1992 il Pretore del Distretto di
Bellinzona ha incaricato il notaio __________
__________ di confezionare un inventario
assicurativo dei beni del defunto, che il notaio ha allestito il 27 novembre
1992.
B. Il 28 maggio 1993 __________ __________ e __________
__________ hanno presentato un'azione di
divisione, accolta dal Pretore il 20 gennaio 1994, con contestuale nomina di __________ __________
a notaio divisore. Questi ha allestito l'inventario della successione l'8
settembre 1994 sulla base dei precedenti accertamenti. Preso atto delle
contestazioni sollevate dalle eredi, con decreto del 16 novembre 1994 il
Pretore ha assegnato a queste ultime un termine di 20 giorni per far riconoscere
giudizialmente le rispettive pretese con procedura accelerata. __________ __________
e __________ __________ hanno promosso causa nei confronti di __________ __________
ed __________ __________, chiedendo che gli attivi della successione fossero
dichiarati alla stregua di aumenti della sostanza coniugale e come tali radiati
dall'inventario, che fosse cancellato un credito di fr. 2'000.– della comunione
ereditaria verso __________ __________, che fosse constatata l'inesistenza
di due crediti (di fr. 1'300.– e di fr. 7'200.–) vantati da __________ ed __________
__________ nei riguardi della comunione
ereditaria e che fosse iscritto nei passivi della successione un debito di fr.
2'455.70 nei confronti di __________ __________. __________
ed __________ hanno proposto il 16
dicembre 1994 di respingere la petizione (inc. __________/__________4).
C. A
loro volta, __________ ed __________ __________
hanno promosso causa contro __________ __________ e __________
__________, postulando l'iscrizione
negli attivi successori di un credito verso __________
__________ di fr. 4'500.– (per il maggior
valore ricavabile dalla vendita degli oggetti inventariati ai numeri __________, __________,
__________e __________), un secondo credito di fr. 2'230.– (valore di
oggetti inventariati ai numeri ____________________,
__________e 34__________di cui la vedova ha disposto), un terzo credito di fr.
24'502.90 (depositati su un libretto di risparmio presso la __________ di __________),
un quarto credito di fr. 41'000.– (depositati su un libretto di risparmio
presso la __________ __________ di __________)
e un quinto credito di fr. 2'000.– (ricavo della vendita di un oggetto
inventariato al numero 6). Esse hanno chiesto inoltre che nei passivi della
successione fosse iscritto un debito verso __________
__________ per la raccolta dell'uva sul
fondo n. __________RFD di . __________
__________ e __________ __________
hanno proposto di respingere la petizione con risposta del 21 dicembre 1994
(inc. /
D. Statuendo
il 6 dicembre 1996, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione di __________ __________
e __________ __________, disponendo quanto segue:
1.1 È accertato che gli attivi dell'inventario 8
settembre 1994, brevetto n. 596 del notaio divisore avv. __________ __________
in __________, sono costituiti esclusivamente
da aumenti della sostanza coniugale.
1.2 Sono
estromessi dall'inventario tutti gli attivi poiché di esclusiva pertinenza e
proprietà della signora __________ __________ in __________
a causa degli effetti della convenzione matrimoniale 19 luglio 1986.
Nella medesima sentenza il Pretore ha respinto anche la petizione
di __________ ed __________ . Un
appello interposto il 23 settembre 1996 da costoro è stato respinto da questa
Camera con sentenza del 28 febbraio 1998 (inc. ..).
Il notaio divisore ha chiuso l'inventario il 18 giugno 1999.
E. __________ __________
e __________ __________ si sono rivolte il 29 luglio 1999 all'ufficiale del
registro fondiario del Distretto di Bellinzona perché la quota di comproprietà
di ½ della particella n. __________RFD
di __________, intestata al defunto __________ __________,
fosse iscritta come proprietà della comunione ereditaria composta di loro
stesse con __________ ed __________ __________.
L'ufficiale ha dato seguito alla richiesta e l'iscrizione del trapasso di
proprietà ha avuto luogo il 23 agosto 1999. L'altra quota di ½ è rimasta
iscritta a nome di __________ __________. Quest'ultima e __________ __________
hanno poi chiesto all'ufficiale del registro fondiario, il 23 agosto 1999, di
iscrivere la stessa __________ __________ come unica proprietaria della quota
di ½ intestata alla comunione ereditaria sulla base della sentenza emanata il
6
settembre 1996 del Pretore e della sentenza emessa da questa Camera il 28 febbraio
1998. L'ufficiale ha respinto l'istanza, le coeredi __________ ed __________ __________ non avendo consentito al trapasso
di proprietà.
F. Con
petizione del 12 ottobre 1999 __________
__________ e __________ __________
hanno convenuto __________ ed __________ __________
davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona, chiedendo che fosse ordinato
all'ufficiale del registro fondiario di iscrivere __________ __________
come unica proprietaria della particella n. __________RFD
di __________. __________ ed __________ __________ hanno proposto di respingere la
petizione con risposta del 29 novembre 1999. Chiusa l'istruttoria, le parti
hanno ribadito le proprie domande in un memoriale conclusivo del 13 marzo e 13
luglio 2000. Al dibattimento finale del 13 luglio hanno preso parte le sole
convenute. Le attrici si sono confermate nel contenuto dei loro precedenti
allegati.
G. Con sentenza del 7 agosto 2000, il Pretore ha accolto la petizione e
ha invitato l'ufficiale del registro fondiario a iscrivere __________ __________
come proprietaria della quota di ½ relativa alla particella n. __________intestata alla comunione ereditaria
fu __________ __________. La tassa di giustizia di fr. 1'800.– e le spese di
fr. 200.– sono state poste a carico delle convenute in solido, tenute a
rifondere alle controparti, con vincolo di solidarietà, fr. 8'500.– per ripetibili.
H. __________ ed __________ __________
sono insorte contro la sentenza appena citata con un appello del 20 settembre
2000 per ottenere che – stralciato dagli atti un certificato medico rilasciato
il 21 gennaio 2000 del __________. __________ __________
di __________ (doc. M), esperita una
perizia sulla capacità di discernimento di __________
__________ e sentiti due testimoni – la
petizione sia dichiarata inammissibile per carente capacità processuale di __________ __________.
In subordine esse postulano il rigetto dell'azione e in via ancor più subordinata
chiedono che la sentenza sia annullata e gli atti siano rinviati al Pretore
perché faccia allestire egli medesimo la perizia ed escuta i due testimoni.
Nel caso in cui il loro appello fosse respinto esse propongono, in ogni modo,
che la tassa di giustizia di primo grado sia ridotta a fr. 800.– e le
ripetibili a fr. 2'500.– (lasciando invariate le spese di fr. 200.–). Nelle
loro osservazioni del 23 ottobre 2000 __________
__________ e __________ __________
concludono per il rigetto dell'appello e per la conferma del giudizio impugnato.
Considerando
in diritto: 1. Nella petizione le attrici hanno indicato il valore litigioso in fr.
170'000.–. L'importo corrisponde alla metà del valore venale della particella
n. __________RFD di __________, fissato nel 1993 ai fini
dell'inventario e accettato esplicitamente da tutte le eredi (doc. C, pag. 2;
sentenza 28 febbraio 1998 di questa Camera, consid. 6a). Sotto questo profilo
l'appello è pertanto ricevibile.
- Le
appellanti chiedono anzitutto che il certificato medico rilasciato il
21 gennaio 2000 dal __________. __________ __________
di __________ (doc. M) sia espunto dagli
atti, poiché prodotto tardivamente. Ora, i documenti di causa vanno prodotti
con gli allegati scritti (art. 166 cpv. 1 lett. b, 170 cpv. 1 lett. i, 175 cpv.
2 e 176 cpv. 1 CPC). In seguito ciò è possibile solo ove sia dato un caso di
restituzione in intero (art. 138 CPC) oppure di assunzione suppletoria di prove
(art. 192 cpv. 1 CPC), ipotesi estranee al caso specifico. In concreto le
attrici hanno prodotto il certificato medico (doc. M) all'udienza preliminare
del 25 gennaio 2000, vale a dire tardivamente. Le convenute, dal canto loro, si
sono opposte seduta stante alla produzione del documento, sicché la tardività
non è stata sanata (Cocchi/Trezzini,
CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 4 e 5 ad art. 180 CPC). Statuendo
quello stesso giorno dopo la discussione, il Pretore ha nondimeno ammesso il
documento con ordinanza a verbale (pag. 3). Tale ordinanza sulle prove non era
appellabile. Ciò non impedisce tuttavia alle convenute di censurare l'assunzione
irregolare della prova con la sentenza finale, come in concreto. Se non che,
quand'anche si estromettesse dagli atti il certificato medico, nella
fattispecie nulla muterebbe, poiché il __________.
è poi stato sentito come testimone l'11 aprile 2000 e ha riferito sullo stato
di salute della paziente in modo ben più ampio di quanto figura nel certificato
litigioso, consistente in una sola frase. Ai fini del giudizio si può quindi
prescindere dal certificato in questione.
- Le appellanti rimproverano al Pretore di aver respinto a torto la
perizia sulla capacità di discernimento della madre e si dolgono per la mancata
audizione di __________ __________ e di __________
__________. Chiedono pertanto che tali
prove siano esperite dalla Camera. Gli art. 309 cpv. 2 lett. g e 322 lett. b
CPC prevedono invero che in sede di appello, su istanza di parte, possano
essere ordinate le prove rifiutate dal Pretore. Le domande delle appellanti
sono perciò ricevibili. La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare
nondimeno che, per principio, una parte ha diritto all'assunzione delle prove
offerte, tanto in una causa civile quanto in un procedimento penale o amministrativo,
ma che l'autorità può rinunciare ad assumere quei mezzi istruttori il cui
presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo (“apprezzamento
anticipato delle prove”: DTF 124 I 211 consid. 4, 122 V 162 consid. 1d, 121 I
306 consid. 1b, 106 Ia 162 consid. 2b). L'autorità non è tenuta perciò a esperire
tutte le prove notificate dalle parti, ma se le rifiuta – tutte o anche solo
alcune – deve indicare perché queste risulterebbero superflue o inidonee a
recare chiarimenti (DTF 119 Ib 492 consid. 5b/bb con rinvii).
Con la
perizia le appellanti si propongono di dimostrare che la madre è incapace di
discernimento. Nel caso in rassegna, tuttavia, il __________.
__________ __________,
medico curante dell'attrice __________ __________, ha riferito in modo chiaro e
completo sullo stato di salute dell'attrice nella sua deposizione testimoniale
dell'11 aprile 2000. Un approfondimento si rivelerebbe perciò verosimilmente
inutile ai fini del giudizio, poiché la capacità di discernimento dell'attrice
risulta già degli atti di causa, come si vedrà in seguito. Quanto all'audizione
di __________ __________ e di __________ __________, essa servirebbe alle appellanti
per dimostrare l'intenzione della genitrice di vendere la particella n. 99.
Tale accertamento, nondimeno, è ininfluente ai fini del giudizio. L'azione in
esame è intesa all'iscrizione a registro fondiario della proprietà immobiliare
spettante alla vedova in seguito allo scioglimento del regime matrimoniale,
di guisa che le intenzioni dell'attrice sulla destinazione successiva appaiono
senza pertinenza. Anche tali richieste di prova devono pertanto essere
respinte, la fattispecie potendo essere decisa sulla base degli atti.
-
Il
Pretore ha accertato che la quota di comproprietà di ½ della particella n. 99
figurava già tra gli attivi della successione nell'inventario dell'8 settembre
1994 allestito dal notaio divisore. Egli ha rilevato altresì che il fondo è
stato estromesso dalla divisione con la sua sentenza del 6 settembre 1996,
nella quale egli aveva statuito che “tutti gli attivi” sono “di esclusiva
pertinenza e proprietà della signora __________ __________ in __________ a
causa degli effetti della convenzione matrimoniale 19 luglio 1986”, giudizio
sostanzialmente confermato da questa Camera il 28 febbraio 1998. Il Pretore ha
quindi stimato che l'attrice __________ __________ fosse “in possesso di un
valido titolo per ottenere l'iscrizione del trapasso di proprietà a suo favore,
in applicazione degli art. 665 e 965 CC” (sentenza, pag. 3, ultimo paragrafo
nel mezzo). Ritenuto che __________ __________ è capace di discernimento ed è
perciò provvista della capacità processuale, il Pretore ha accolto la petizione
delle attrici.
-
Nella
loro petizione del 12 ottobre 1999 le attrici hanno chiesto al Pretore che
fosse ordinato all'ufficiale del registro fondiario di iscrivere in proprietà
della vedova la quota di comproprietà di ½ intestata alla comunione ereditaria,
composta di lei stessa e delle tre figlie. Le appellanti hanno poi ammesso
nelle loro conclusioni del 13 luglio 2002 che la quota di comproprietà di ½ della
particella n. __________ non compete alla comunione ereditaria. Esse si oppongono
nondimeno al trapasso a registro fondiario, affermando che la madre è incapace
di discernimento e non ha quindi la capacità processuale. Ora, l'art. 16 CC
definisce capace di discernimento ogni persona che non sia priva della facoltà
di agire ragionevolmente per effetto della sua età infantile o di infermità o
debolezza mentale, di ebbrezza o di uno stato consimile. È incapace di
discernimento la persona carente di uno dei due elementi che caratterizzano la
capacità di giudizio, ovvero la facoltà conoscitiva e la capacità di agire
secondo la propria volontà. La capacità di discernimento è una nozione relativa,
che si determina con riferimento all'atto concreto e che dipende dalla natura e
dall'importanza dell'atto da compiere
(Deschenaux/ Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4a
edizione, pag. 24 e 25, n. 77–79 e 81). Essa è presunta, sicché spetta alla
parte che la contesta dimostrarne la mancanza (DTF 124 III 8 consid. 1b; cfr.
inoltre Deschenaux/Steinauer, op.
cit., pag. 29, n. 94). Quanto alla capacità processuale,
essa costituisce un elemento dell'esercizio dei diritti civili (art. 12 CC) e
consiste nella capacità di essere parte in un procedimento giudiziario e di
compiere gli atti di procedura (Bigler-Eggenberger,
Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 53 ad art.
16; Hohl, Procédure civile, vol.
I, Berna 2001, pag. 93, n. 404).
-
Le
appellanti criticano la testimonianza del __________. __________ __________,
resa l'11 aprile 2000, laddove il medico ha dichiarato che la capacità di
intendere e di volere dell'attrice “rimane intatta”. Esse sostengono che il
medico ha espresso una mera valutazione, senza valore di prova, fondandosi su
un suo stesso esame (“mini mental status”) eseguito il 3 aprile 2000, che non
misura però le capacità cognitive né volitive.
a)
Il __________. __________ __________r, medico
generalista, ha in cura l'attrice dal 1990 e la visita in ambulatorio da 12 a
20 volte l'anno. Nella sua testimonianza dell'11 aprile 2000 egli ha dichiarato
che l'attrice ha subìto un infarto miocardico nel 1990 e un secondo, meno
forte, nel 1996, e che inoltre essa soffre di angina pectoris e di una carenza
di vitamina B12, ben controllata con l'assunzione della vitamina stessa. Dalla
morte del marito essa risente di stati d'ansia a fasi alterne e nei periodi
negativi si sente “sfinita, triste, moralmente depressa” (verbali, deposizione
11 aprile 2000, pag. 5). Per tali patologie essa assume medicamenti ansiolitici
e antidepressivi. Il medico ha precisato che tali farmaci hanno un effetto
rilassante e che presi in forti dosi possono intontire, provocare sonnolenza e
ridurre la capacità di reazione. Secondo il medico, essi non alterano però la
capacità di intendere e di volere. Il testimone ha riferito di avere sottoposto
l'attrice, il 3 aprile 2000 appunto, a una valutazione (“mini mental status”)
che comprende 30 domande sull'orientamento temporale e locale, sulla memoria e
sulla capacità di svolgere calcoli, in cui l'attrice ha ottenuto un risultato di
25 punti su 30, avendo commesso qualche errore di calcolo e nelle risposte
sulla memoria corta. Ciò posto, il medico ha ribadito che la sua paziente è “in
grado di intendere e di volere”.
b) Le
appellanti insistono sul fatto che al momento in cui ha introdotto la petizione
del 12 ottobre 1999 la madre aveva 80 anni. Se non che, l'età avanzata non pregiudica,
da sé sola, la capacità di discernimento, sicché la presunzione legale rimane
intatta (Deschenaux/Steinauer,
op. cit., pag. 30, n. 94a ultima
frase). Occorre verificare pertanto se sussistano in concreto ragioni per
dubitare di tale capacità. Fosse il caso, la questione andrebbe approfondita
con un esame peritale specialistico (Deschenaux/Steinauer,
op. cit., pag. 30, n. 95 prima
frase). Ora, il __________. __________ __________ non ha evocato nella sua
deposizione dell'11 aprile 2000 patologie suscettibili di alterare le capacità
mentali della paziente. Quanto ai medicamenti ansiolitici e antidepressivi,
essi provocano tutt'al più sonnolenza e riducono la capacità di reazione
(verbale dell'11 aprile 2000, pag. 5). Essi non influiscono invece sulla
capacità cognitiva né su quella volitiva, come ha ribadito il medico, tant'è
che la paziente risulta “sempre orientata, viene agli appuntamenti, ciò che mi
racconta in studio sembra logico e mi pone domande precise” (loc. cit., pag. 5
in fine). Con un quadro clinico di tale natura non si scorgono indizi
sufficienti per sovvertire la presunzione legale e dubitare della capacità di
discernimento dell'attrice.
c) Le
appellanti si valgono di contraddizioni e di “racconti inverosimili” durante
l'interrogatorio formale della madre stessa e della sorella. Reputano che
quest'ultima tenga in stato di dipendenza l'anziana genitrice e ne faccia
sparire i beni (appello, pag. 9 seg.). Il fatto che la madre, interrogata il 30
maggio 2000, non abbia dato la stessa versione della figlia __________ in
merito al deposito di una somma di denaro presso la __________ di __________
nel lontano 1992 (interrogatorio formale, verbali del 30 maggio 2000, pag. 9,
risposta n. 8 e pag. 10, risposta n. 10) ancora non basta tuttavia per
ravvisarne l'incapacità di discernimento. Per il resto, la contraddizione tra
la deposizione del medico curante, il quale ha riferito “so che __________
__________ vive con la figlia __________ ” (verbali, pag. 5) e quanto
dichiarato dall'interessata, la quale ha spiegato di avere il proprio domicilio
a __________ e di trascorrere la notte dalla figlia __________ (interrogatorio
formale, risposta n. 13) è solo apparente, l'uno avendo dato importanza al
luogo del pernottamento e l'altra all'attaccamento alla casa di __________,
“dove intendo continuare ad abitare finché campo” (verbali, pag. 10, risposta
n. 3). In simili circostanze non appaiono necessari approfondimenti clinici,
quale che sia la finalità dell'esame “mini mental status”, difettando indizi
concreti e oggettivi d'incapacità di discernimento. Tali non sono, infatti, le
preoccupazioni soggettive delle appellanti, le quali temono che la sorella __________
possa “accaparrarsi tutto quanto ancora possibile fintantoché la madre
__________ __________ è ancora in vita” (appello, pag. 2) o che il fondo n. 99
sia venduto con “la sparizione del ricavato, in danno tra l'altro dell'inconsapevole
__________ __________ ” (appello, pag. 9 nel mezzo). Per quel che riguarda la
capacità di discernimento dell'attrice non vi è dunque motivo, in sintesi, per
scostarsi dalla decisione del Pretore.
-
Le appellanti chiedono altresì che la tassa di giustizia sia ridotta
a fr. 800.– e le ripetibili a fr. 2'500.–. Affermano in primo luogo che la
causa in oggetto è “semplicemente la pretesa delle attrici della formale
iscrizione al nome di una di esse nel registro fondiario” (appello, pag. 11),
sicché il valore litigioso sarebbe indeterminato o corrisponderebbe, quanto
meno, alla metà del valore di stima ufficiale (fr. 104'960.67) della particella
n. __________. Nella fattispecie le attrici hanno indicato il valore litigioso,
come detto (sopra, consid. 1), in fr. 170'000.–, pari alla metà del valore venale
di fr. 340'000.– attribuito alla particella n. __________e riconosciuto da
tutte le coeredi, comprese le appellanti, nell'ambito dell'inventario allestito
l'8 settembre 1994 (doc. C, pag. 2; sentenza 28 febbraio 1998 di questa Camera,
consid. 6a). Le convenute ribadiscono in appello che l'azione intesa
all'iscrizione sarebbe una pretesa accessoria rispetto a quella fatta valere in
sede di contestazione d'inventario, di modo che si giustificherebbe di
applicare per analogia l'art. 6 cpv. 1 lett. b CPC. Tale norma però si applica
solo ove siano proposte “simultaneamente” più domande, ciò che non è il caso
nella fattispecie. La causa verte sull'iscrizione a registro fondiario di un
immobile che è stato valutato una decina di anni fa fr. 340'000.–. Lungi dal
non poter essere determinato, il valore litigioso corrisponde pertanto a quello
della quota da trapassare, ossia fr. 170'000.–. Al riguardo l'appello, non
privo di leggerezza, si rivela inconsistente.
-
Nella
determinazione e nel riparto delle spese e delle ripetibili il primo giudice
fruisce di ampia latitudine. Entro i minimi e i massimi delle tariffe
applicabili in materia di spese e di ripetibili la sua valutazione è
censurabile, quindi, solo per eccesso o per abuso di apprezzamento (Rep. 1996
pag. 171; I CCA, sentenza del 5 agosto 1998 nella causa F., consid. 2). Rimane
la questione di sapere se, nella fattispecie, una tassa di giustizia di fr.
1800.– e un'indennità per ripetibili di fr. 8500.– configurino estremi del genere.
a) La
tassa di giustizia è fissata dal giudice in considerazione del valore, della
natura e della complessità dell'atto o della controversia (art. 3 cpv. 1 LTG).
L'art. 17 LTG prevede, per cause di valore compreso tra fr. 100'001.– e fr. 200'000.–,
una tassa di giustizia variante da fr. 1800.– a fr. 7000.–. Fissando la tassa
di giustizia di fr. 1800.– il Pretore si è attenuto perciò, nel caso in esame,
al minimo previsto dalla tariffa, sicché la sua valutazione sfugge a qualsiasi
eccesso o abuso di apprezzamento.
b) Le
ripetibili vanno commisurate, orientativamente, a quanto stabilisce la tariffa
dell'Ordine degli avvocati (art. 150 CPC). L'art. 9 cpv. 1 TOA dispone che per
cause di valore litigioso di oltre fr. 50'000.– sino a fr. 200'000.– l'onorario
del legale varia dal 6 al 10% del valore medesimo. Non si ravvisano d'altra
parte elementi che possano indurre a temperare la remunerazione prevista dalla
tariffa secondo il valore (art. 11 TOA), né le appellanti se ne prevalgono.
Ora, entro il minimo e il massimo di tale percentuale la remunerazione deve
essere determinata caso per caso secondo i criteri dell'art. 8 TOA, ovvero
secondo la complessità, l'importanza e l'estensione della pratica, la
competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la
diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito
della causa e la sua prevedibilità. Ammesso e non concesso che in concreto il patrocinio
si sia rivelato elementare per il legale delle attrici, onde l'applicabilità
dell'aliquota minima del 6%, ciò darebbe un onorario di fr. 10'200.–.
L'indennità per ripetibili di fr. 8'500.– fissata dal Pretore, inferiore a
quanto prevede la tariffa, si rivela quindi favorevole alle convenute. Manifestamente
infondato, il loro appello è una volta ancora destinato all'insuccesso.
- Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Le appellanti
rifonderanno inoltre alle controparti un'equa indennità per ripetibili di
appello, commisurata alla semplicità e alla stringatezza delle osservazioni.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è
confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 900.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
950.–
sono
posti a carico delle appellanti in solido, che rifonderanno alle attrici,
sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1'700.– per ripetibili.
- Intimazione:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________ __________, __________.
Comunicazione:
– Pretura
del Distretto di Bellinzona;
– Ufficio
dei registri del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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