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Numero d'incarto:
11.2000.101
Data decisione, Autorità:
03.12.2001, ICCA
Incarto n.
11.2000.00101
Lugano,
3 dicembre 2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Bottinelli Raveglia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa
..__________ (azione di riduzione: perenzione e
legittimazione passiva) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord
promossa con petizione del 21 aprile 1999 da
__________ ,
__________ ()
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________,
__________, e
__________ __________,
(patrocinati dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello presentato il 19 settembre 2000 da __________ e __________ __________
contro la sentenza emanata il 20 luglio 2000 dal Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Nord;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ __________ (1931), con ultimo domicilio a , è deceduto a
__________ il __________ 1994, lasciando la moglie __________ nata __________
(1931) e il figlio __________ (1951). La divisione ereditaria è avvenuta nel
novembre del 1994. Il 10 dicembre 1995 __________ __________ (1966), cittadino
__________ residente a __________ - (__________), ha scritto a __________ __________ dichiarandosi
figlio naturale del defunto, il quale lo aveva riconosciuto davanti
all'ufficiale dello Jugendamt di __________ il 10 marzo 1966. Con
lettera del 18 dicembre 1995 egli ha poi invitato la vedova a comunicargli eventuali
disposizioni di ultima volontà, come pure a redigere un inventario completo
della successione. Il patrocinatore di __________ e __________ __________ ha
risposto il 9 gennaio 1996, contestando la qualità di erede dell'interessato,
non iscritto come figlio del defunto nei registri svizzeri dello stato civile.
B. Il
30 luglio 1996 __________ __________ ha instato davanti all'autorità ticinese
di vigilanza sullo stato civile perché il riconoscimento germanico di paternità
fosse trascritto nel registro delle famiglie di __________. Sentita l'opinione
dell'Ufficio federale dello stato civile, con decisione del 15 aprile 1997
l'autorità di vigilanza ha accolto la richiesta e ha ordinato la trascrizione.
Contro tale decisione
__________ e __________ __________ sono insorti il 2
maggio 1997 a que-
sta
Camera, postulando l'annullamento della trascrizione (inc.
..__________). Con decreto del 19 giugno 1997 la presidente
della Camera ha conferito al ricorso effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni
del 7 luglio 1997 __________ __________ ha proposto di respingere il gravame.
C. In
pendenza di ricorso davanti a questa Camera, il 25 marzo 1997, è stato pubblicato
davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord un testamento olografo
del 20 luglio 1990 in cui __________ __________ __________ così disponeva:
Lascio tutti i miei averi, valute, mobili e
immobili (casa a __________ mapp. 39 terreno [segue nome illeggibile]
½ casa __________) a mia moglie __________ __________ nata __________
__________ 1931, domiciliata a __________.
Il notaio
ha inviato il 17 giugno 1997 copia autentica della disposizione di ultima volontà
anche al patrocinatore di __________ __________. Dopo insistenze, quest'ultimo
si è visto pure trasmettere – il 24 giugno 1998 – l'inventario fiscale, un sommarione
relativo alle proprietà del defunto nel Comune di __________, un progetto di
tassazione dell'Ufficio imposte di successione e di donazione, come pure una
decisione del Kantonales Steueramt Zürich. Il 28 gennaio
1999 __________ __________ ha ricevuto anche il regolamento del fondo di
previdenza per il personale della __________ __________., __________, per la
quale il testatore lavorava. In seguito, il 25 febbraio 1999, egli ha ricevuto
infine due complementi relativi al valore di fondi a __________ e __________.
D. Statuendo
il 12 gennaio 1998, questa Camera ha respinto il ricorso di __________ e
__________ __________ contro la citata decisione dell'autorità di vigilanza
sullo stato civile, confermando la trascrizione del riconoscimento germanico
nel registro delle famiglie di __________. I soccombenti si sono rivolti
allora, il 20 febbraio 1998, al Tribunale federale con un ricorso di diritto amministrativo,
sollecitando preliminarmente il beneficio dell'effetto sospensivo. Quest'ultimo
è stata accordato dal presidente della II Corte civile il
1° aprile
1988. Con sentenza del 17 aprile 1998 il Tribunale federale ha poi respinto il
ricorso (Rep. 1998 pag. 76).
E. Il 21 aprile 1999 __________ __________ ha adito il Pretore
della giurisdizione di Mendrisio Nord con un'azione di riduzione per ottenere
che la disposizione testamentaria di __________ __________ __________ fosse
ricondotta nella misura in cui eccede la sua porzione legittima, con obbligo
per __________ e __________ __________ di versargli una somma (indeterminata)
in ricostituzione di tale legittima. Nella loro risposta dell'8 settembre 1999
i convenuti hanno chiesto di respingere la petizione, sostenendo
preliminarmente che l'azione era perenta. __________ __________ ha contestato
anche la sua legittimazione passiva. Nel successivo scambio di atti scritti le
parti hanno mantenuto le loro posizioni. L'udienza preliminare è stata limitata
all'esame della perenzione e della legittimazione passiva. Esperita l'istruttoria,
nel suo memoriale conclusivo del 10 aprile 2000 __________ __________ ha
chiesto che entrambe le contestazioni fossero respinte. __________ e __________
__________ non hanno inoltrato conclusioni. Le parti hanno rinunciato al
dibattimento finale.
F. Con sentenza del 20 luglio 2000 il Pretore ha accertato la tempestività
dell'azione, ma ha ordinato la disgiunzione della causa nella misura in cui era
diretta contro __________ __________, dichiarando sospesa la procedura nei
confronti di quest'ultimo. A mente del Pretore l'economia di giudizio imponeva
di decidere prima l'azione contro la vedova; in quanto la spettanza verso di
lei non fosse bastata per reintegrare la porzione legittima dell'attore, la
causa sarebbe stata riattivata nei confronti di __________ __________. Le spese
processuali, con una tassa di giustizia di fr. 900.–, sono state poste per un
terzo a carico dell'attore e per il resto a carico dei convenuti in solido,
tenuti a rifondere all'attore, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2200.–
per ripetibili ridotte.
G. __________ e __________ __________ sono insorti contro la sentenza
appena citata con un appello del 19 settembre 2000 nel quale chiedono che il
giudizio impugnato sia riformato nel senso di respingere la petizione per tardività,
oltre che per mancanza legittimazione passiva verso __________ __________.
Nelle sue osservazioni del 30 ottobre 2000 __________ __________ propone di
respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. L'azione
di riduzione ha carattere pecuniario (DTF 115 II 212 consid. 4). Benché in
concreto l'attore non abbia cifrato l'ammontare delle sue pretese nemmeno nella
replica e il Pretore non abbia formalmente accertato il valore litigioso (art.
13 CPC), la causa appare raggiungere già a prima vista la soglia minima di fr.
8000.– (doc. D1 e D3). Tempestivo, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
-
Il
Pretore ha ritenuto l'azione di riduzione promossa in tempo utile, poiché a suo
parere solo dopo la sentenza del Tribunale federale (il cui dispositivo,
intimato il 21 aprile 1998, è stato ricevuto dalle parti il giorno successivo)
l'attore ha avuto conoscenza della propria legittimazione attiva. Prima di tale
data egli non poteva sapere – a mente del primo giudice – se il rapporto di filiazione
valido in __________ sarebbe stato effettivamente riconosciuto in Svizzera. E
prima della trascrizione l'atto di riconoscimento non dispiegava alcun effetto
in __________, ove “non era ancora stato positivamente riconosciuto il rapporto
di filiazione” (sentenza impugnata, consid. 2b). Donde la tempestività dell'azione,
intentata il 21 aprile 1999, nel termine di un anno previsto dall'art. 533 cpv.
1 CC. Quanto alla disgiunzione dell'azione nella misura in cui si riferiva a
__________ __________, essa si giustifica – secondo il Pretore – per economia
processuale, dovendosi prima giudicare l'eventuale obbligo di restituzione da
parte della vedova. In tale attesa l'azione verso __________ __________ va
sospesa (sentenza impugnata, consid. 3 e 4).
-
I
convenuti sostengono, nell'appello, che il termine annuo dell'art. 533 cpv. 1
CC è cominciato a decorrere non il 21 aprile 1998, quando il Tribunale federale
ha intimato alle parti il dispositivo della sua sentenza, ma ben prima, il 17
giugno 1997, quando il loro legale ha spedito al patrocinatore dei convenuti
copia della disposizione testamentaria pubblicata davanti al Pretore. Essi
ricordano che la trascrizione di un atto straniero nei registri svizzeri dello
stato civile (art. 32 LDIP) ha semplice carattere dichiarativo, nel senso che
crea una presunzione di esattezza relativa al fatto attestato, ma non ha
effetto costitutivo, non fa sorgere rapporti giuridici. Nella fattispecie poi
l'attore aveva già raggiunto al più tardi il 17 giugno 1997 una “certezza granitica,
indistruttibile” circa la lesione dei suoi diritti. Far decorrere il termine
annuo dall'intimazione del dispositivo da parte del Tribunale federale
cagionerebbe solo incertezza giuridica. Nulla impediva all'attore, per altro,
di avviare l'azione di riduzione, chiedendo al Pretore di sospenderla in attesa
della sentenza del Tribunale federale. Del tutto ingiustificata, infine,
sarebbe la disgiunzione dell'azione verso __________ __________, contraria
finanche all'art. 532 CC.
-
Gli
eredi che non ottengono l'importo della loro legittima possono pretendere che
le disposizioni eccedenti la porzione disponibile siano ridotte alla giusta
misura (art. 522 cpv. 1 CC). L'azione di riduzione si prescrive con il decorso
di un anno dal momento in cui gli eredi hanno conosciuto la lesione dei loro
diritti e in ogni caso con il decorso di dieci anni computati, per le
disposizioni testamentarie, dal momento della loro pubblicazione e per le altre
liberalità dalla morte del disponente (art. 533 cpv. 1 CC). Il termine di un anno
ha carattere perentorio e comincia a decorrere quando l'erede legittimario
conosce – pur senza certezza assoluta – gli elementi di fatto che gli
permettono di confidare nell'esito favorevole dell'azione. L'erede deve sapere
quindi della morte del disponente, del suo diritto alla legittima, degli atti suscettibili
di riduzione e conoscere – almeno approssimativamente – l'entità del compendio
successorio (DTF 121 III 249 con richiami). Anche se non assoluta, tale
conoscenza deve fondarsi su elementi precisi e affidabili, poiché l'erede deve
conoscere “tutti i dati necessari per promuovere causa” (Rep. 1992 pag. 257
consid. 1; I CCA, sentenze del 12 maggio 1998 in re O., dell'11 settembre 2001
in re C., consid. 3).
-
Gli
appellanti affermano anzitutto che, a prescindere della sua qualifica come
erede legittimario (su cui si tornerà in appresso), l'attore aveva raggiunto
sufficiente contezza circa la lesione dei propri diritti dopo avere ricevuto
copia autentica del testamento, inviatagli il 17 giugno 1997 (doc. 2; risposta,
pag. 3, settimo paragrafo). Ora, la conoscenza del testamento in sé non è
decisiva per far decorrere il termine di perenzione (Escher in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 2 ad art. 533
CC; I CCA, sentenza del 10 settembre 2001 in re C., consid. 3). Determinante è
sapere se il testamento permetta anche di conoscere, sia pure approssimativamente,
l'entità del compendio successorio. In concreto non si può dire che la
telegrafica frase “Lascio tutti i miei averi, valute, mobili e immobili (casa a
__________ mapp. 39 terreno [segue nome illeggibile] ½ casa
__________) a mia moglie __________ __________ nata __________r” (doc. C) permettesse all'attore di valutare,
foss'anche approssimativamente, l'ammontare della successione. Per di più, tale
frase risaliva al 20 luglio 1990, tre anni e mezzo prima della morte del
testatore (deceduto il 28 marzo 1994). In simili circostanze l'informazione non
era più di alcuna attualità, la consistenza ereditaria dovendosi determinare
alla morte del disponente, non alla stesura del testamento (art. 537 cpv. 1
CC).
Né
incombeva all'attore, per ipotesi, indagare di propria iniziativa (Rep. 1992
pag. 256), tanto meno di fronte alla deliberata resistenza dei convenuti. Si
ricordi che l'attore ha reiteratamente chiesto ai convenuti informazioni
precise sui beni della successione (doc. F4, doc. F4², doc. F9, doc. F13, doc.
F15), ma senza ottenere risposte concrete prima che gli fosse spedito – a oltre
anno di distanza – il plico del 24 giugno 1998 contenente l'inventario fiscale
dell'eredità, il sommarione delle proprietà immobiliari appartenute del defunto
nel Comune di __________, il progetto di tassazione dell'Ufficio imposte di
successione e di donazione e una decisione del Kantonales Steueramt Zürich
(doc. F18; petizione, pag. 3, prima frase). In concreto la causa essendo stata
promossa il 21 aprile 1999, a giusto titolo il Pretore ha ritenuto l'azione
tempestiva sotto il profilo dell'art. 533 cpv. 1 CC.
- Invero
il primo giudice ha motivato la sua sentenza in modo diverso. A suo parere, la
lettura del testamento sarebbe bastata per conoscere “a grandi linee i beni
appartenenti alla successione” (sentenza impugnata, consid. 2), ma per
legittimarsi come figlio del defunto l'attore avrebbe dovuto attendere la
trascrizione definitiva del proprio riconoscimento nei registri svizzeri dello
stato civile. Il Tribunale federale avendo statuito a tale riguardo il 17
aprile 1998, l'attore non poteva promuovere causa – a mente del Pretore – prima
di giungere a conoscenza di tale decisione (e il dispositivo è pervenuto
all'attore il 22 aprile 1998: stampiglia sul doc. B1 in alto). In realtà si è appena
visto che nella fattispecie il testamento non dava alcuna indicazione
affidabile circa la consistenza del patrimonio ereditario il 28 marzo 1994. Il
termine annuo dell'art. 533 cpv. 1 CC non essendo cominciato a decorrere prima
che l'attore ricevesse dai convenuti il plico del 24 giugno 1998, l'opinione
secondo cui solo la trascrizione nei registri dello stato civile avrebbe
permesso all'attore di intentare azione di riduzione non meriterebbe
approfondimento. In realtà, foss'anche solo a futura memoria, una rettifica si
impone.
a) Un'iscrizione
nei registri svizzeri dello stato civile fa piena prova del fatto che attesta
finché non sia dimostrata l'inesattezza del suo contenuto (art. 9 cpv. 1 CC; in
materia di stato civile: Jäger/Siegenthaler,
Das Zivilstandswesen in der Schweiz, Berna 1998, pag. 132 n. 8.1). Tale presunzione però non è
irrefragabile, nel senso che la decisione amministrativa di iscrizione non
limita in alcun modo la competenza del giudice chiamato a statuire sulla
validità del fatto attestato (DTF 117 II 12 in fondo). Al contrario: l'esame
del giudice può avvenire anche a mero titolo pregiudiziale (DTF 114 II 4 consid.
1). D'altro lato, proprio perché l'iscrizione nei registri svizzeri ha valore
puramente dichiarativo, la sua mancanza non impedisce di far valere davanti al
giudice i diritti sgorganti da un rapporto giuridico non iscritto (DTF 113 II
113 in alto). L'erede che intende promuovere azione di riduzione non deve
quindi legittimarsi necessariamente con un'iscrizione nei registri svizzeri
dello stato civile. Certo, l'iscrizione conferisce alla sua qualità presunzione
di esattezza secondo il diritto svizzero. È quindi comprensibile ch'egli miri
a procurarsi tale mezzo di prova prima di intentare causa. Ma l'iscrizione non
ha carattere costitutivo. Può quindi essere infirmata, anche nel quadro
dell'azione di riduzione, attraverso la prova del contrario.
b) Nella
misura in cui reputa che solo dopo la notifica del dispositivo da parte del
Tribunale federale l'attore “abbia effettivamente avuto conoscenza della
propria legittimazione ad intentare un'azione di riduzione” (sentenza, pag. 6
in alto), il Pretore incorre pertanto in un equivoco. È vero che, prima di
allora, l'attore non poteva dare per scontata la trascrizione dell'atto
germanico nei registri svizzeri dello stato civile ed è altrettanto vero che,
prima della trascrizione, l'atto non dispiegava di per sé alcun effetto in
Svizzera. Ciò non significa tuttavia che la trascrizione fosse un presupposto
della legittimazione a promuovere azione di riduzione. Intanto perché – come si
è appena visto – l'iscrizione crea solo una presunzione relativa, che può
essere sovvertita con la prova del contrario. Inoltre perché – come si è pure
visto – la mancanza di iscrizione non limita in alcun modo la competenza del
giudice, che nell'ambito di un'azione di riduzione può senz'altro esaminare in
via pregiudiziale la validità di un atto estero, ancorché non trascritto nei
registri svizzeri dello stato civile.
c) Un
precedente analogo è stato pubblicato del resto – solo qualche anno addietro –
in DTF 124 III 1, ove l'attore (in quel caso cittadino svizzero) aveva promosso
azione di riduzione senza essere iscritto nei registri dello stato civile come
figlio del defunto, già per il fatto che nei suoi confronti sussisteva una
semplice paternità alimentare secondo il vecchio diritto. Per quanto la
legittimazione attiva sia un presupposto da esaminare d'ufficio in ogni stadio
di causa, in nessun modo gli è stato chiesto di farsi iscrivere previamente
come figlio nei registri dello stato civile per essere legittimato a intentare
azione di riduzione.
-
Con
la sentenza impugnata il Pretore avrebbe dovuto statuire anche sulla legittimazione
passiva di __________ __________. Come si è anticipato (consid. F), nondimeno,
egli ha deciso di rinviare la questione a più tardi, preferendo dichiarare sospesa
la causa nei confronti di lui. A mente del Pretore, l'economia di giudizio impone
di decidere prima l'azione contro la vedova; in quanto la spettanza verso di
lei non basterà a reintegrare la porzione legittima dell'attore, la causa andrà
riattivata anche nei confronti di __________ __________. Gli appellanti
insorgono, sostenendo che ciò viola l'art. 532 CC. Dimenticano però che tanto
la disgiunzione (art. 73 CPC) quanto la sospensione (art. 107 CPC) di una
causa sono pronunciate mediante ordinanza (art. 94 cpv. 1 CPC). A dispetto
della sua fallace designazione, su tali punti, il giudizio del Pretore non
costituisce una “sentenza”. Quanto alle ordinanze, esse sono inappellabili
(art. 95 cpv. 1 CPC; in materia di sospensione: DTF inedita del 27 gennaio 1998
in re A., consid. 1b). Al riguardo l'appello si rivela quindi irricevibile.
-
Gli oneri processuali seguono la soccombenza degli appellanti in
solido (art. 148 cpv. 1 CPC e 10 cpv. 1 LTG), tenuti a rifondere solidalmente
alla controparte un'equa indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
500.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte,
sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1000.– complessivi per ripetibili.
- Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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