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Numero d'incarto:
11.2000.100
Data decisione, Autorità:
20.11.2000, ICCA
Incarto n.:
11.2000.00100
Lugano
20 novembre
2000/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .._____
(annullamento di deliberazione assembleare) della Pretura della giurisdizione
di Locarno-Campagna promossa con petizione del 26 febbraio 1999 da
__________ __________,
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
Contro
__________ __________,
__________ __________,
__________ __________,
__________ __________,
__________. __________ __________, __________
__________ __________,
__________ __________,
__________ __________,
__________ __________,
__________ __________,
__________, e
__________ __________,
(patrocinati dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se deve essere accolta l'appellazione
del 18 settembre 2000 presentata da __________ __________ contro la sentenza
emessa il 16 agosto 2000 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ possiede la proprietà per piani n. 1991, pari a 186/1000
della particella n. RFD __________ (“__________ ”). L'8
gennaio 1999 l'assemblea dei comproprietari ha deciso, in base a una tabella
inviata a tutti i condomini il 30 dicembre 1998, di porre a carico di
__________ __________ una parte dei costi di risanamento del tetto-terrazza,
pari a fr. 14'991.–, e di ripartire la rimanenza in proporzione alle singole
quote di comproprietà. __________ __________ non ha accettato tale riparto e il
26 febbraio 1999 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna,
convenendo __________ __________, __________ __________, __________ e
__________ __________, __________ __________, __________ __________, __________
e __________ __________, __________ e __________ __________ ed __________
__________, comproprietari delle altre unità condominiali, per chiedere la cassazione
della risoluzione assembleare dell'8 gennaio 1999 sui costi di risanamento del tetto-terrazza
e l'accertamento che la ripartizione deve avvenire proporzionalmente alle quote
millesimali.
B. Con
la risposta del 31 marzo 1999, i convenuti hanno eccepito la tardività dell'azione,
opponendosi alla petizione anche nel merito. Nei successivi allegati scritti le
parti hanno confermato le rispettive prese di posizione. Esperita
l'istruttoria, limitata all'eccezione di tardività, esse hanno rinunciato al
dibattimento finale e hanno ribadito le loro domande di giudizio in un memoriale
scritto.
C. Statuendo
il 16 agosto 2000, il Pretore ha respinto la petizione. La tassa di giustizia
di fr. 300.– e le spese sono state poste a carico dell'attrice, con obbligo di
versare ai convenuti un'indennità complessiva di fr. 600.– per ripetibili.
D. __________
__________ è insorta contro la citata sentenza con un appello del 18 settembre
2000 nel quale chiede che in riforma del giudizio impugnato la petizione sia
accolta. Nelle loro osservazioni del 9 ottobre 2000 __________ __________,
__________ __________, __________ e __________ __________, __________
__________, __________ __________, __________ e __________ __________,
__________ e __________ __________ ed __________ __________ propongono di
respingere l'appello e di confermare il giudizio pretorile.
Considerando
in diritto: 1. Le risoluzioni di un'assemblea dei comproprietari possono essere
contestate secondo i combinati disposti degli art. 712m cpv. 2 e 75 CC.
Nell'ambito di tale azione la legittimazione passiva compete unicamente alla
comunione dei comproprietari e non ai singoli condomini (DTF 119 II 408 consid.
5; Rep. 1995 pag. 231; Meier-Hayoz/Rey,
Berner Kommentar, Berna 1988, n. 139 ad art. 712m CC; Rey, Schweizerisches Stockwerkeingentum,
Zurigo 1999, pag. 93 n. 352; Steinauer,
Les droits réels, Tome I, 2a edizione, Berna 1990, pag. 368 n.
1322).
-
Il
Pretore ha constatato in primo luogo che l'azione era stata promossa tardivamente,
poiché l'attrice era presente all'assemblea litigiosa e avrebbe pertanto dovuto
promuovere causa nei trenta giorni successivi all'8 gennaio 1999. Egli ha poi
rilevato che la deliberazione assembleare non era nemmeno viziata da nullità
assoluta, poiché l'ordine del giorno inviato il 5 novembre 1998, ancorché non
preciso sul punto n. 5 (“risanamento delle terrazze”), era stato completato con
l'invio il 30 dicembre 1998 di una tabella sulla ripartizione dei costi. La
risoluzione contestata era quindi stata preannunciata con un preavviso
sufficiente per consentire ai comproprietari di discutere con cognizione di
causa i punti all'ordine del giorno.
-
L'appellante
ribadisce che l'assemblea ha deliberato l'8 gennaio 1999 su un punto che non
era stato annunciato nell'ordine del giorno e che non era neppure noto ai
comproprietari nei suoi tratti fondamentali, poiché la fattura emessa per il
risanamento delle terrazze era stata inviata a un solo comproprietario. Essa
sostiene di essersi potuta rendere conto delle conseguenze della decisione solo
dopo aver letto il verbale assembleare, ricevuto il 28 gennaio 1999, motivo per
cui l'azione sarebbe tempestiva.
-
Il quesito della tempestività dell'azione può in concreto rimanere
irrisolto. L'attrice, infatti, non ha diretto la propria azione contro la
comunione dei comproprietari, bensì contro i singoli condomini personalmente.
Ora, come si è detto (consid. 1), solo la comunione dei comproprietari può
essere convenuta per la contestazione, rispettivamente per l'annullamento o
l'accertamento della nullità di una deliberazione assembleare. Il Pretore non
si è espresso sulla carenza di legittimazione passiva dei convenuti, che a loro
volta si sono limitati a eccepire la tardività dell'azione. La legittimazione
delle parti è nondimeno un presupposto di merito (DTF 118 Ia 130 consid. 1), e
come tale va rilevato d'ufficio (RVJ 1996 255; Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo
1989, pag. 17 e 18 con rif.; Häfliger,
Die Parteifähigkeit im Zivilprozess, Zurigo 1987, pag. 5, 32 e segg.). La
sentenza del Pretore, quantunque per altri motivi, deve pertanto essere
confermata, l'azione dovendo essere respinta, in ogni modo, già per la carenza
di legittimazione passiva dei convenuti. L'appello, infondato, è dunque
destinato all'insuccesso.
-
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e vanno quindi a
carico dell'appellante, la quale rifonderà alle controparti un'equa indennità
per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alle controparti un'indennità di
fr. 1'000.– complessivi per ripetibili.
- Intimazione:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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