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Numero d'incarto:
11.1999.93
Data decisione, Autorità:
04.11.1999, ICCA
Incarto n.:
11.1999.00093
Lugano
4 novembre 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa .._____ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona, promossa
con petizione del 9 giugno 1998 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________, __________)
Contro
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolto l’appello dell’11 giugno
1999 presentato da __________ contro la sentenza emessa il 25 maggio 1999 dal
Pretore del Distretto di Bellinzona;
Se deve essere accolto l’appello adesivo interposto il 13 settembre 1999 da
__________ contro la medesima sentenza;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1957),
cittadino svizzero, e __________ (1978), __________, si sono sposati il
__________ 1997 a __________. Dall’unione non sono nati figli. __________ è ferroviere,
mentre __________, che ha lasciato il domicilio coniugale nel gennaio 1998,
lavora in una fabbrica dal 15 febbraio 1998 ed è economicamente indipendente.
B. __________ ha instato
il 12 gennaio 1998 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per il
tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 3 febbraio 1998, e il 9
giugno 1998 ha chiesto il divorzio. __________ si è opposta al divorzio e in
via riconvenzionale ha postulato la separazione per tempo indeterminato. Nel
successivo scambio di allegati le parti hanno mantenuto le loro richieste di
giudizio, il marito opponendosi alla domanda riconvenzionale della moglie.
Esperita l’istruttoria, ogni parte ha ribadito il proprio punto di vista in un
memoriale scritto, rinunciando al dibattimento finale.
C. Statuendo il 25
maggio 1999, il Pretore ha accolto l’azione, ha pronunciato il divorzio giusta
l’art. 142 cpv. 1 CC e ha dichiarato priva di oggetto la riconvenzione. La
tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese sono state poste a carico
dell’attore, mentre le ripetibili sono state compensate.
D. Contro la sentenza
appena citata __________ è insorta con un appello dell’11 giugno 1999 in cui
chiede che il giudizio del Pretore sia riformato nel senso di respingere
l’azione di divorzio e di pronunciare la separazione per tempo indeterminato.
__________ postula la conferma della sentenza impugnata e con appello adesivo
del 13 settembre 1999 chiede che gli oneri processuali siano posti a carico
della moglie, con obbligo per quest’ultima di rifondergli un’indennità
imprecisata per ripetibili di prima sede. __________ ha proposto il 15 ottobre
1999 di respingere l’appello adesivo.
Considerando
in diritto: I. Sull’appello principale
-
Ognuno dei coniugi
può domandare il divorzio quando le relazioni coniugali siano così
profondamente turbate e scosse che non si possa ragionevolmente esigere da essi
la continuazione dell’unione coniugale; se tale stato dipende da colpa preponderante
di uno dei coniugi, il divorzio può essere domandato soltanto dall’altro (art.
142 CC). Per colpa preponderante si intende un comportamento colpevole
che sia più grave di tutti gli ulteriori elementi di dissidio, ovvero che
superi per causalità le eventuali colpe dell’altro coniuge cumulate ai fattori
oggettivi di disunione (Bühler/Spühler
in: Berner Kommentar, 3ª edizione, note 120 e 122 ad art. 142 CC con numerosi
richiami di dottrina e giurisprudenza; Deschenaux/Tercier/Werro,
Le mariage et le divorce, 4ª edizione, pag. 124 n. 622; v. anche Hinderling/Steck, Das schweizerische
Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 60 segg.).
-
Il Pretore ha
accertato che in concreto la disunione è dovuta sia a colpe del marito, che
esigeva dalla moglie prestazioni sessuali particolari, sia a fattori oggettivi
di disunione, come la differenza di età (19 anni), di origine e di abitudini.
Ciò posto, egli ha ritenuto che le colpe del marito e i fattori oggettivi di
disunione potevano considerarsi sullo stesso piano, di modo che i fattori soggettivi
non risultavano preponderanti rispetto a quelli oggettivi e non giustificavano l’opposizione
della moglie al divorzio. L’appellante ammette in questa sede di non poter
dimostrare che i comportamenti sessuali del marito sono stati la causa prevalente
della disunione, ma ribadisce che l’attore è colpevole in misura preponderante,
avendo preteso da lei rapporti intimi particolari. Adduce inoltre che il
divorzio non potrebbe essere pronunciato, essendovi ragionevoli probabilità di
riconciliazione per il fatto che essa non ha relazioni con altri uomini e un
riavvicinamento potrebbe anche avvenire se il marito cambiasse modi e desse
prova di gentilezza.
-
Dall’istruttoria
risulta che i coniugi si sono conosciuti nel febbraio 1997 e che hanno vissuto
insieme due mesi prima del matrimonio, contratto nel __________ 1997
(deposizioni __________, verbale del 16 marzo 1999; deposizione __________,
verbale del 13 aprile 1999). Entrambi si sono poi confidati con __________,
collega di lavoro dell’attore e marito di una parente della convenuta, che a
suo tempo li aveva fatti incontrare. Il marito raccontava che la moglie non lo
capiva ed era talvolta nervosa, mentre questa si lamentava di stranezze
sessuali del marito e di sentirsi a disagio in casa perché le sembrava di non
essere stata bene accolta dalla suocera, mentre il marito non apprezzava la sua
cucina (verbale del 13 aprile 1999, pag. 2). La sorella del marito ha
dichiarato di aver constatato, da parte sua, che il matrimonio era entrato in
crisi ben presto (verbale del 16 marzo 1999, pag. 2).
-
È pacifico che dopo
la separazione di fatto, avvenuta nel gennaio 1998, i coniugi non si sono
riconciliati e conducono ormai una vita indipendente. Entrambi ammettono
l’esistenza della turbativa coniugale: il marito l’attribuisce all’incapacità
della moglie di adattarsi alla vita matrimoniale (petizione, pag. 2), la moglie
la riconduce a rapporti sessuali “umilianti e indescrivibili” che il marito le
avrebbe richiesto (risposta, pag. 2), rispettivamente alle reazioni negative
che il coniuge avrebbe avuto al suo rifiuto di prestarvisi. Le deposizioni
delle persone vicine alle parti hanno consentito di appurare l’esistenza di un
dissidio, ma non la sua origine, i testi non avendo constatato di persona
episodi concreti, ma essendosi limitati a riferire quanto era stato detto loro
dall’uno o dall’altro coniuge. L’appellante stessa ammette di non avere portato
la prova che le perversioni sessuali del marito, da lei rifiutate, sarebbero
state la causa preponderante della disunione. Il marito, per altro, ha negato
nel suo interrogatorio formale di avere preteso rapporti fisici come quelli
evocati dal teste Steinmann. Se ne deve quindi concludere che, quand’anche il
marito potesse essere ritenuto colpevole per i suoi malvezzi sessuali, non
accetti dalla moglie, manca ad ogni modo la dimostrazione che tale fattore
soggettivo superi i fattori oggettivi di disunione (notevole differenza di età,
provenienza, lingua e abitudini diverse) constatati dai testi e riconosciuti anche
dalle parti.
-
A detta
dell’appellante il primo giudice avrebbe dovuto pronunciare la separazione, non
essendo ragionevolmente esclusa la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi.
Essa non spende una parola tuttavia per spiegare quali atteggiamenti il marito
dovrebbe cambiare a tal fine. La sua pretesa disponibilità a un riavvicinamento,
per altro, non trova alcun conforto agli atti, dai quali emerge anzi che dopo
il gennaio 1998 i coniugi non si sono più frequentati. Per di più, l’appellante
non si è nemmeno presentata al tentativo di conciliazione. A giusta ragione
quindi il Pretore, accertato il grave dissidio coniugale, l’assenza di colpa
preponderante dell’attore rispetto ai fattori oggettivi di disunione e
l’impossibilità di una riconciliazione, ha accolto l’azione di divorzio e ha
respinto la riconvenzione intesa alla pronuncia della separazione a tempo
indeterminato. Ciò posto, l’appello risulta non solo manifestamente infondato,
ma finanche introdotto con leggerezza.
II. Sull’appello adesivo
- Il Pretore ha posto
gli oneri processuali a carico dell’attore e ha compensato le ripetibili per il
motivo che, trattandosi di una causa di stato, si giustificava di derogare al
principio della soccombenza. L’appellante adesivo chiede che la tassa di
giustizia sia posta a carico della convenuta, integralmente soccombente, con
obbligo di versargli un’indennità imprecisata (fr. .....) per ripetibili. Fa
valere che non vi erano motivi per scostarsi dal principio della soccombenza
(art. 148 cpv. 1 CPC), la convenuta essendosi opposta a torto al divorzio e
avendo presentato un’azione riconvenzionale priva di oggetto.
a) La
giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che in caso di contestazioni
patrimoniali l’appellante non può limitarsi a pretese indeterminate, ma deve cifrare
le sue conclusioni (Rep. 1993 pag. 227; 1985 pag. 95 consid. 1; Cocchi/ Trezzini, CPC annotato, Lugano
1993, n. 2 ad art. 309), a meno che il Pretore abbia completamente omesso di
statuire sulla domanda (Cocchi/ Trezzini,
op. cit., n. 1 ad art. 309). In concreto l’appellante si limita a rivendicare
un’indennità per ripetibili di fr. “....”, senza indicare a quanto essa dovrebbe
ammontare. Su questo punto il ricorso non adempie perciò i requisiti minimi
dell’art. 309 cpv. 1 lett. e CPC e dev’essere dichiarato irricevibile (art. 309
cpv. 5 CPC).
b) Per
quel che concerne invece la ripartizione della tassa di giustizia, l’appellante
adesivo chiede che essa sia posta interamente a carico della moglie. L’appello
è quindi ammissibile. Ora, nella determinazione degli oneri processuali e della
loro ripartizione tra le parti il primo giudice fruisce di ampio potere di
apprezzamento, censurabile solo per eccesso o per abuso (Rep. 1996 pag. 171).
Il Pretore ha motivato la sua decisione di porre a carico dell’attore la tassa
di giustizia, come si è visto, con la reciproca soccombenza in una causa di
stato, riferendosi alla giurisprudenza secondo la quale in simili casi il
giudice può, a determinate condizioni, temperare il principio della soccombenza
enunciato all’art. 148 cpv. 1 CPC (Rep. 1996 pag. 130). Se non che, nella fattispecie
non vi era reciproca soccombenza, l’attore avendo visto accogliere appieno la
propria azione di divorzio, alla quale la convenuta si opponeva, e dichiarare
senza oggetto la riconvenzione della moglie. Non vi era per altro alcun
particolare motivo di equità per derogare al principio della soccombenza. Ciò
posto, gli oneri processuali dell’azione di divorzio vanno a carico della
convenuta, del tutto soccombente. Al proposito l’appello adesivo merita
accoglimento.
III. Sulle spese e le
ripetibili
- Gli oneri
processuali del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
L’appellante deve quindi sopportare i costi del proprio gravame, con obbligo di
versare all’attore un’equa indennità per ripetibili di appello. Per quel che è
dell’ap-pello adesivo, l’attore risulta vincente solo per la parte relativa
alla tassa di giustizia. Si giustifica quindi porre a suo carico la metà degli
oneri processuali e di compensare le ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri dell’appello
principale, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 500.–
b) spese fr.
50.–
fr.
550.–
sono
posti a carico di __________, che rifonderà all’appellante fr. 1’000.– per ripetibili.
- Nella misura in cui è
ricevibile, l’appello adesivo è parzialmente accolto e il dispositivo n. 3
della sentenza impugnata è così riformato:
La tassa di giustizia di fr.
1’000.– e le spese di fr. 100.–, da anticipare dall'attore, sono poste a carico
della convenuta. Le ripetibili sono compensate.
- Gli oneri dell’appello
adesivo, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili.
- Intimazione a:
– avv. __________,
__________;
– avv. __________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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