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Numero d'incarto:
11.1999.87
Data decisione, Autorità:
28.09.2000, ICCA
Incarto n.
11.1999.00087
Lugano,
12 luglio
2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa ..______ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto
di Bellinzona promossa con petizione del 25 febbraio 1998 da
__________, __________
(patrocinato dall'avv. __________, __________)
contro
__________, già
in __________
(patrocinata dall'avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello presentato l'8 giugno 1999 da __________ contro la sentenza emessa il
21 maggio 1999 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria formulata da
__________ con l'appello;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria formulata da
__________ con le osservazioni;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1946) e __________ (1970), cittadina del Kosovo, si sono sposati a
__________ il __________ 1997. Il marito, che aveva già due figli da un precedente
matrimonio, lavorava a quel momento per il Sindacato del __________ e insegnava
alla Scuola per apprendisti di __________. __________ era alle dipendenze delle
__________ SA a __________ e soggiornava sul posto di lavoro dal lunedì al
venerdì, ciò che ha continuato a fare anche dopo il matrimonio. Dall'unione non
sono nati figli. Il 7 gennaio 1998 __________ ha instato davanti al Pretore del
Distretto di Bellinzona per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso
il 3 febbraio successivo. Quello stesso mese i coniugi si sono separati.
B. Il
25 febbraio 1999 __________ ha intentato azione di divorzio, senza offrire
contributi alimentari né indennità in liquidazione del regime matrimoniale.
__________ si è opposta al divorzio e in subordine ha chiesto che, qualora il
matrimonio fosse stato sciolto, le fosse versato un contributo alimentare a
vita di fr. 1200.– mensili indicizzati e le fosse corrisposta un'indennità di
almeno fr. 30 000.– in liquidazione del regime dei beni. L'attore ha replicato,
postulando la condanna della moglie al pagamento di una somma imprecisata in
liquidazione del regime stesso. La convenuta ha duplicato, ribadendo le sue richieste.
C. In
pendenza di causa l'attore si è visto licenziare dal Sindacato __________ per
la fine di novembre 1997 e per la fine di agosto 1998 si è visto disdire anche
il rapporto di impiego con lo Stato del Cantone Ticino, che gli ha versato una
prestazione pensionistica di circa fr. 108 000.– a titolo di libero passaggio.
Il 2 ottobre 1998 __________ ha assunto con un amico la gestione di un
esercizio pubblico a __________, iniziativa in cui ha investito fr. 70 000.–
della prestazione percepita dallo Stato. La società è stata sciolta già nel
gennaio del 1999 e dopo di allora __________ non risulta più avere conseguito
alcun reddito. La convenuta, da parte sua, è stata trasferita dal datore di
lavoro nel Cantone dei Grigioni, dove lavora e abita ora in una località imprecisata.
D. Quanto
alla causa di divorzio, il 5 maggio 1999 l'attore ha introdotto il proprio memoriale
conclusivo nel quale ha confermato la propria domanda, senza offrire contributi
alimentari e sollecitando anzi dalla convenuta il versamento di fr. 3720.– in
liquidazione del regime dei beni. __________ ha riaffermato la sua opposizione
al divorzio e ha sollecitato, nel caso in cui fosse stato sciolto il
matrimonio, un contributo alimentare a vita (giusta l'art. 151 cpv. 1 o 152 vCC)
di fr. 1200.– mensili indicizzati. Essa ha lasciato cadere la pretesa di fr. 30
000.– in liquidazione del regime dei beni, ma ha avanzato un credito di fr.
6411.75 con interessi fondato sul riparto della prestazione di libero passaggio
maturata dal marito fra il 16 maggio 1997 (data del matrimonio) e il 31 agosto
1998. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.
E. Con
sentenza del 21 maggio 1999 il Pretore ha accolto l'azione, ha pronunciato il
divorzio sulla base dell'art. 142 vCC, ha assegnato alle parti – in
liquidazione del regime matrimoniale – i beni in loro possesso, senza
aggiudicare contributi alimentari e respingendo ogni altra pretesa. Entrambe le
parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria. La tassa di
giustizia e le spese (non quantificate) sono state poste a carico dello Stato,
compensate le ripetibili.
F. Contro
la sentenza predetta __________ è insorta con un appello dell'8 giugno 1999 nel
quale chiede che, conferitole il beneficio dell'assistenza giudiziaria,
l'azione di divorzio sia respinta o che quanto meno, nell'ipotesi in cui sia
sciolto il matrimonio, le sia versato un contributo mensile di fr. 1200.–
indicizzati (art. 151 cpv. 1 o 152 CC), oltre a fr. 6411.75 con interessi,
corrispondenti alla metà della prestazione di libero passaggio acquisita
dall'attore fra il 16 maggio 1997 e il 31 agosto 1998. Nelle sue osservazioni
del 1° luglio 1999 __________ propone di respingere l'appello, sollecitando
anch'egli l'assistenza giudiziaria.
G. Il
giudice delegato di questa Camera ha fissato alle parti, con ordinanza del 13
giugno 2000, un termine per formulare eventuali nuove conclusioni in seguito
all'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio. __________ ha confermato
le sua domanda intesa allo scioglimento del matrimonio (art. 115 nCC), senza offrire
né pretendere alcun versamento in denaro. __________ ha ribadito le conclusioni
enunciate nell'appello.
Considerando
in diritto: 1. Dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto (1° gennaio 2000: RU
1999 pag. 1142) il divorzio è retto dalla legge nuova (art. 7a
cpv. 1
tit. fin. CC). Questa si applica a tutti i processi “che devono [ancora] essere
giudicati da un'istanza cantonale” (art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC).
Trattandosi di una causa già decisa in primo grado, i punti della sentenza che
non sono stati impugnati rimangono vincolanti, “a meno che siano così strettamente
connessi con le conclusioni non ancora giudicate da giustificarsi una decisione
complessiva” (art. 7b cpv. 2 seconda frase tit. fin. CC). Nella
fattispecie la convenuta ha appellato la sentenza del Pretore in ogni suo
punto. L'intera causa di divorzio è disciplinata pertanto dalla legge nuova.
-
L'art.
114 nCC stabilisce che “un coniuge può domandare il divorzio se al momento
della litispendenza o il giorno della sostituzione della richiesta comune con
un'azione unilaterale i coniugi sono vissuti separati almeno da quattro anni”.
In concreto le parti si sono sposate il 16 maggio 1997 e vivono separate dal
febbraio del 1998 (petizione, pag. 2 in basso). In nessun caso sono dati quindi
i presupposti dell'art. 114 nCC, tant'è che l'attore medesimo fonda ora la sua
domanda sull'art. 115 nCC (memoriale di nuove conclusioni, pag. 2 in fondo).
Secondo tale norma “un coniuge può domandare il divorzio prima della scadenza
del termine di quattro anni quando per motivi gravi che non gli sono imputabili
non si possa ragionevolmente esigere da lui la continuazione dell'unione
coniugale”. La questione è di sapere, ciò posto, se nel caso in esame si
ravvisino estremi del genere.
-
L'attore
rimproverava alla moglie, ancora nel memoriale conclusivo, di avere voluto
conservare l'impiego di Sigirino a tutti i costi, anche dopo ch'egli le aveva
trovato un lavoro come cameriera a Bellinzona, di essere stata “spesso e
volentieri” fuori casa, di non essersi occupata delle faccende domestiche (pag.
4 nel mezzo). A suo avviso la convenuta lo avrebbe sposato “solo ed esclusivamente
per poter rimanere in Svizzera grazie al permesso di dimora B ottenuto per
matrimonio” (pag. 5 in alto). Simili addebiti, a supporre che siano fondati,
non bastano tuttavia per integrare i presupposti dell'art. 115 nCC, né il
memoriale di nuove conclusioni presentato a questa Camera accenna a ulteriori
doglianze. L'art. 115 nCC costituisce un caso di rigore, applicabile solo
qualora la situazione sia tanto grave da non potersi pretendere oggettivamente
(ma anche soggettivamente) che un coniuge attenda quattro anni prima di
ottenere il divorzio contro la volontà dell'altro. Il convenuto deve – per
esempio – avere commesso violenze fisiche o psichiche ripetute, perpetrato
crimini, essersi reso durevolmente irreperibile oppure essere caduto vittima di
una grave invalidità permanente (FF 1996 I 101 a metà; Sutter/ Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht,
Zurigo 1999, n. 11 segg. ad art. 115; Fankhauser
in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 7 segg. ad art. 115).
Estremi simili non si riscontrano lontanamente – né sono prospettati – nella
fattispecie.
-
Si
aggiunga che, quand'anche la convenuta avesse sposato l'attore solo per assicurarsi
il diritto di rimanere in Svizzera, tale abuso non costituirebbe un motivo di
divorzio. Anzi, il legislatore federale ha rinunciato esplicitamente a
introdurre nel nuovo diritto finanche un titolo di nullità del
matrimonio per siffatto comportamento (FF 1996 I 85 in alto). Il problema –
spinoso – relativo all'elusione di norme sul domicilio e la dimora degli
stranieri attraverso matrimoni fittizi riguarda unicamente le autorità amministrative
ed è oggi al centro di un confronto tra l'Associazione svizzera degli ufficiali
dello stato civile e la Conferenza dei direttori cantonali delle polizie degli
stranieri (RSC 67/1999 pag. 441 e 68/2000 pag. 194). Esula, comunque sia, dal
quadro di una causa civile. Se ne conclude che, in virtù del nuovo diritto,
l'azione di divorzio promossa dall'appellato deve essere respinta e la sentenza
impugnata modificata di conseguenza. Ciò rende senza oggetto la domanda
subordinata dell'appellante.
-
Nelle
osservazioni all'appello l'attore chiede – pur senza farne formale istanza – di
intersecare le affermazioni della convenuta secondo cui egli non avrebbe
“alcuna seria propensione al lavoro” (appello, pag. 4 nel mezzo) e sarebbe “un
bevitore abituale” (pag. 9 in alto). Ora, le parti hanno il dovere di
comportarsi in giudizio con lealtà e probità, di non offendere le convenienze,
di non turbare l'andamento delle udienze e di non fare uso di espressioni
ingiuriose od offensive (art. 68 cpv. 1 CPC). Se le contumelie si trovano in
allegazioni scritte, il giudice le interseca (art. 68 cpv. 3 CPC). I medesimi
doveri di lealtà, di probità e di ossequio alle norme di convenienza devono
essere osservati dai patrocinatori (art. 69 cpv. 1 CPC). Ciò premesso, il
giudice espunge espressioni che ledono gratuitamente l'onorabilità delle parti
o dei loro patrocinatori. In concreto i rimproveri della convenuta – se
dimostrati – si sarebbero anche potuti rivelare di qualche importanza per
valutare un'eventuale colpa dell'attore nella disunione (art. 151 cpv. 1 vCC).
Il fatto che simili addebiti siano senza prove o fondati su mere asserzioni di
parte denota se mai un contegno inutilmente litigioso, ma non basta per
giustificare un'intersecazione. Alla richiesta dell'appellato non può dunque
essere dato seguito.
-
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili del pronunciato attuale seguirebbero
il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si può disconoscere
tuttavia che nel caso specifico la convenuta ottiene causa vinta per ragioni
fortuite, riconducibili unicamente al carico di lavoro che ha impedito a questa
Camera di statuire entro il 31 dicembre 1999. Fosse tuttora applicabile il
vecchio diritto, l'appello sarebbe stato verosimilmente respinto, mal
comprendendosi come l'interessata potesse seriamente contestare una grave
turbativa delle relazioni coniugali dopo avere essa medesima, oltre che
rinunciato a ogni riavvicinamento con il marito, rifiutato ogni riconciliazione
(verbale del
3
febbraio 1998 nell'inc. ..____, agli atti). Quanto alle pretese per
contributi alimentari e indennità di libero passaggio, a supporre che la
convenuta fosse coniuge “innocente” nel senso degli art. 151 cpv. 1 e 152 vCC,
non è dato a divedere quale pregiudizio economico le avrebbero cagionato sei
mesi di vita in comune, tanto meno se si considera ch'essa ha continuato la
stessa attività anche dopo il matrimonio. Certo, essa paventava il rischio di
dover tornare – in caso di divorzio – nel paese d'origine e di cadere perciò
nell'indigenza, ma a prescindere dal fatto che sul suo rimpatrio non vi sono
sicurezze (solo l'autorità grigionese avrebbe potuto rilasciare informazioni
affidabili: doc. 2, 2° foglio), tale conseguenza non era dovuta al matrimonio,
giacché essa avrebbe corso identico rischio quand'anche non si fosse sposata.
Ponderate tutte le circostanze, nelle condizioni descritte soccorrono dunque
“giusti motivi” (a mente dell'art. 148 cpv. 2 CPC) per porre gli oneri
processuali di entrambi i gradi di giudizio a carico delle parti in ragione di
metà ciascuno, compensando le ripetibili.
- Entrambi
i coniugi postulano anche in questa sede il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Per quel che è dell'appellante, con uno stipendio mensile di fr. 2350.– lordi
il suo stato di ristrettezza appare tutto sommato verosimile (art. 155 CPC),
anche se l'indennità di fr. 540.– a lei corrisposta in natura (e dedotta dal
salario) dovrebbe garantirle vitto e alloggio. L'esito dell'appello risulta
inoltre favorevole, ciò che giustifica l'assistenza giudiziaria. L'attore, da
parte sua, non ha più redditi e risulta consumare quanto gli rimane della prestazione
di libero passaggio ricevuta a suo tempo dalla Cassa pensioni dello Stato. La
sua resistenza all'appello, poi, non appariva sprovvista di buon diritto,
sicché la concessione dell'assistenza giudiziaria si legittima anche nel suo caso.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è accolto e la sentenza impugnata è riformata come
segue:
-
La
petizione è respinta.
-
La
tassa di giustizia e le spese, a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,
sono assunte dallo Stato, compensate le ripetibili.
II. Gli oneri processuali di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
III. __________ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con
il gratuito patrocinio dell'avv. __________.
IV. __________
è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell'avv. __________.
V. Intimazione:
– avv.
__________, __________;
– avv.
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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