Appeal against dismissal for procedural lapse declared inadmissible

11.1999.72Outro Tribunal14 de mai. de 1999Dismissed

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Resumo Omnilex

The First Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal held that the appeal against a first-instance strike-out for procedural lapse was inadmissible insofar as it attacked the reasons for the appellant's inactivity. The court confirmed that the two-year inactivity under Art. 351(2) CPC had elapsed, that any lack of prior hearing was cured on appeal, and that no grace period is foreseen by law. The appellant was ordered to pay CHF 200 in costs, and no ripetibili were awarded because the appeal had not been served on the respondent.

Sumário Omnilex

Art. 351 cpv. 2 CPC; appellability of a strike-out for procedural lapse and scope of review on appeal. A decree striking a case from the roll for two years' inactivity is appealable only as to the occurrence of the procedural lapse and the allocation of costs and party compensation; it is not open to review of the reasons that may have caused the party's inactivity. A violation of the right to be heard is cured on appeal before an authority with full power of review. The statutory presumption of lapse is irrebuttable, and the law does not provide for a grace period. Costs follow the losing party under Art. 148 cpv. 1 CPC; party compensation is not justified where the appeal was not even served on the opposing party.

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Numero d'incarto: 11.1999.72

Data decisione, Autorità: 14.05.1999, ICCA

Incarto n.: 11.99.00072

Lugano 14 maggio 1999/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Gronchi Pozzoli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa .._____ (contestazione di deliberazione assembleare) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 7 giugno 1996 dall’

ing. __________ __________,


Contro

Comunione dei comproprietari del condominio “__________ __________ ”, __________e (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 7 maggio 1999 presentata da __________ __________ contro il decreto di stralcio emesso il 22 aprile 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che con petizione del 6 giugno 1996 __________ __________ ha contestato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, una deliberazione assembleare adottata il 2 aprile 1996 della Comunione dei comproprietari del Condominio “__________ __________ ” (particella n. __________RFD di __________), insorgendo contro la ripartizione di spese condominiali e chiedendo l’esonero dal pagamento dei contributi condominiali per inagibilità del suo appartamento;

che la Comunione dei comproprietari si è opposta all’azione, di cui ha postulato il rigetto;

che la risposta è stata intimata all’attore l’11 luglio 1996 (act. II, timbro a retro dell’allegato);

che, statuendo il 22 aprile 1999, il Pretore ha constatato non essere intervenuto alcun atto processuale dall’11 luglio 1996 e ha stralciato la causa dai ruoli per perenzione, ponendo la tassa di giustizia di fr. 250.– e le spese a carico dell’attore, con obbligo di rifondere alla convenuta fr. 400.– per ripetibili;

che contro il decreto di stralcio __________ __________ ha inoltrato il 7 maggio 1999 un appello in tedesco nel quale chiede, in sostanza, l’annullamento del decreto impugnato e la continuazione della causa;

che l’appello non è stato intimato alla controparte;

considerando

in diritto: che giusta l’art. 351 cpv. 2 CPC il giudice, udite le parti, stralcia la causa dal ruolo se nel corso di due anni consecutivi nessuna delle parti ha compiuto un atto processuale;

che secondo consolidata giurisprudenza di questa Camera un decreto di stralcio per intervenuta perenzione processuale è appellabile solo in materia di spese e ripetibili oppure sull’effettivo verificarsi della perenzione, mentre non può vertere sui motivi che possono avere indotto la parte a rimanere inattiva (da ultimo: massima pubblicata in Bollettino dell’Ordine degli avvocati n. 16/1998, pag. 9; I CCA, sentenza dell’8 novembre 1995 in re S.; sentenza del 6 dicembre 1994 in re D.);

che in concreto l’ultimo atto processuale risale all’11 luglio 1996, data d’intimazione della risposta presentata il 10 luglio dalla convenuta;

che l’appellante non contesta – a giusto titolo – il verificarsi della perenzione processuale, ma sostiene di non essere stato tenuto al corrente della procedura e si duole della mancata assegnazione di un termine di grazia;

che nella misura in cui è incentrato sui motivi che avrebbero indotto l’attore a rimanere inattivo, l’appello si rivela d’acchito irricevibile;

che nella misura in cui si duole del mancato contraddittorio, l’ap-pello è di per sé proponibile, ma l’omissione è stata – comunque sia – rimediata in questa sede, giacché una violazione del diritto d’essere sentito è sanata quando la parte in causa può esprimersi successivamente davanti a un’autorità di ricorso munita di pieno potere cognitivo (Rep. 1985 pag. 141 in fondo, 1988 pag. 348 consid. 2; DTF 116 V 186 in alto con rinvii, 116 Ia 95 in fondo), com’è questa Camera, che esamina liberamente il fatto e il diritto;

che del resto, anche davanti al Pretore, l’attore non avrebbe potuto addurre alcuna valida scusante della sua biennale inattività, la presunzione dell’art. 351 cpv. 2 CPC avendo carattere assoluto (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 13 ad art. 351), mentre per quanto riguarda l’assegnazione di un termine di grazia, essa non è prevista dalla legge;

che l’appello, manifestamente destinato all’insuccesso, può essere evaso con la procedura semplificata dell’art. 313bis CPC, senza che sia necessario assegnare all’appellante un termine per tradurre il ricorso in italiano;

che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili all’appel-lata, cui il gravame non è nemmeno stato notificato;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L’appello è irricevibile.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 150.–

b) spese fr. 50.–

fr. 200.–

sono posti a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

  1. Intimazione:

– __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Palavras-chave

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Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal against the strike-out order was admissible beyond the issue of costs and procedural lapse.

Decisão extraída

The appeal was inadmissible insofar as it challenged the reasons for the appellant's inactivity; only the occurrence of procedural lapse and costs could be reviewed.

Fundamentação extraída

Under Art. 351(2) CPC and settled case law, a strike-out for procedural lapse may be appealed only on costs or on whether lapse actually occurred, not on the reasons for inactivity.

Questão jurídica principal

Whether the procedural lapse and lack of a grace period or prior contradiction warranted reversal of the strike-out order.

Decisão extraída

The procedural lapse was established and the absence of a prior hearing was cured on appeal; no grace period is provided by law.

Fundamentação extraída

The last procedural act dated from 11 July 1996, so the two-year inactivity period had elapsed. Any hearing defect was cured by the appellate court's full review; the claimed grace period has no statutory basis.

Questão jurídica principal

How costs and party compensation should be allocated on appeal.

Decisão extraída

Costs were charged to the appellant, and no party compensation was awarded to the respondent because the appeal had not even been served.

Fundamentação extraída

Costs follow the losing party under Art. 148(1) CPC; no ripetibili were justified since the respondent was not notified of the appeal.

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