AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1999.60
Data decisione, Autorità:
26.06.2000, ICCA
Incarto n.
11.1999.00060
Lugano
26 giugno
2000/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .._____ (misure
provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione
6, promossa con istanza del 10 novembre 1997 da
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________, nata
__________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________);
giudicando ora sul diniego dell'assistenza giudiziaria chiesta dall'istante;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione
del 23 aprile 1999 presentata da __________ __________ contro il decreto emanato
il 12 aprile 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
-
Se
dev'essere accolta l'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria
presentata con l'appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 23 dicembre 1991 il Segretario assessore sostituto
della Pretura del Distretto di Lugano ha pronunciato in luogo e vece del
Pretore il divorzio tra __________ __________ (1932) e __________ nata
__________ (1924). La convenzione sugli effetti accessori del divorzio omologata
con la sentenza prevedeva, fra l'altro, l'obbligo per il marito di versare alla
moglie un contributo alimentare indicizzato di fr. 1'150.– mensili.
B. Il
10 novembre 1997 __________ __________ ha promosso davanti al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6, un'azione di modifica della sentenza di
divorzio per essere liberato dal pagamento di ogni contributo alimentare.
Inoltre egli ha instato per la soppressione dell'obbligo già in via cautelare e
ha postulato il beneficio dell'assistenza giudiziaria. La convenuta si è
opposta alla domanda. Esperita l'istruttoria, le parti hanno ribadito le loro
domande e rinunciato alla discussione finale. Statuendo il 12 aprile 1999, il
Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha ridotto il
contributo alimentare a fr. 1'191.– mensili dal 10 novembre 1997 al 28 febbraio
1999 e a fr. 538.– mensili in seguito. Le spese, con una tassa di giustizia di
fr. 300.–, sono state poste per un terzo a carico della convenuta e per due
terzi a carico dell'istante, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 1'000.– per
ripetibili ridotte. L'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria
è stata respinta.
C. Contro
il diniego dell'assistenza giudiziaria __________ __________ è insorto con un
appello del 23 aprile 1999 nel quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato,
tale beneficio gli sia concesso. __________ __________ ha dichiarato, il 4 maggio
1999, di rimettersi al giudizio di questa Camera.
Considerando
in diritto: 1. L'assistenza giudiziaria può essere postulata in ogni stadio di
procedura con istanza motivata al giudice, il quale decide una volta esperite
le necessarie indagini (art. 156 cpv. 1 CPC). Presupposti per l'ammissione al
beneficio dell'assistenza giudiziaria sono – da un lato – la condizione di
indigenza e – dall'altro – la probabilità di esito favorevole della causa (art.
155 e 157 CPC). Il requisito dell'indigenza è adempiuto quando il richiedente
non è in grado di provvedere con i propri mezzi (reddito e sostanza) alle spese
giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno proprio e quello della
famiglia (DTF 124 I 1; Rep. 1997 pag. 215). Tale condizione non si valuta solo
in funzione del minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma tenendo in considerazione
tutte le circostanze del caso, come la complessità della causa, l'urgenza,
l'entità degli anticipi giudiziari e delle spese legali che incombono
all'interessato, così come i suoi impegni finanziari (RDAT 1993 II 278; Rep.
1983 pag. 118). Il giudizio sullo stato di indigenza deve basarsi sulla
situazione reale e concreta della parte richiedente al momento in cui essa
presenta la relativa istanza (DTF 120 Ia 179), rispettivamente al momento della
decisione sull'istanza medesima (cfr. l'art. 152 OG; DTF 108 V 265 segg.; RDAT
1998 II 19).
-
In
concreto il Pretore ha respinto la concessione dell'assistenza giudiziaria
poiché l'istante dispone di un certo capitale liquido con il quale può far
fronte al pagamento dei costi legali. L'appellante contesta ciò, sostenendo di
essere titolare di un solo conto sul quale sono depositati fr. 10'999.40, ma
che tale importo è destinato al pagamento del contributo alimentare arretrato
dovuto alla convenuta.
-
Nella
fattispecie è fuori discussione – né il Pretore ha accertato il contrario – che
con le sue sole entrate l'appellante non è in grado di far fronte ai costi del
processo, quanto gli rimane a fine mese (fr. 538.–) essendo destinato al
mantenimento dell'ex moglie. Dagli atti si evince per vero che l'interessato,
al momento in cui ha presentato la richiesta di assistenza giudiziaria
(novembre del 1997), ha chiuso un conto presso la __________ di __________ sul
quale erano depositati fr. 9'600.– (doc. O), denaro trasferito su un conto
corrente postale (interrogatorio formale del 13 agosto 1999, risposta n. 1), il
cui saldo ammontava nel settembre del 1998 a fr. 10'999.40 (doc. P). Se non
che, nei confronti dell'istante l'ex moglie ha avviato due procedure esecutive
per complessivi fr. 12'912.– intese all'ottenimento di contributi alimentari
arretrati (da giugno 1997 a ottobre 1998: doc. Q e R), i quali sono poi stati
pagati nel 1999. Se al momento in cui ha introdotto l'istanza di assistenza
giudiziaria, quindi, l'istante poteva anche non essere considerato indigente,
al momento in cui il Pretore ha statuito egli non risultava più disporre dei
fondi necessari per coprire gli oneri del processo. Ne segue che l'appello
dev'essere accolto e l'istante ammesso al beneficio dell'assistenza
giudiziaria. L'indennità al patrocinatore d'ufficio sarà commisurata, in ogni
modo, all'impegno che un avvocato diligente avrebbe profuso per trattare con
ragionevole speditezza una causa analoga.
-
Gli
oneri seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La convenuta però si è
rimessa al giudizio di questa Camera, rinunciando a proporre la reiezione
dell'appello. Non può dunque essere considerata soccombente (Rep. 1997 pag. 137
consid. 4). Quanto allo Stato del Cantone Ticino, esso non è parte in causa e
non può essere tenuto a versare ripetibili (sulla nozione di parte: Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. V, n. 2 ad art. 156 e n. 1 ad art. 159). Nelle
circostanze descritte la domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'interessato
dev'essere accolta pure in appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I.
L'appello è accolto e il decreto impugnato è così riformato:
La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 300.–, sono poste per un
terzo a carico di __________ __________ e per il resto a carico di __________
__________, che rifonderà a __________ __________ fr. 1'000.– per ripetibili.
__________ __________ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con
il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________. La domanda di
assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
II.
Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
III. __________
è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria in appello con il gratuito
patrocinio dell'avv. __________ __________.
IV. Intimazione
a:
_ avv.
__________ __________, _________.
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster