AIUTO
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Numero d'incarto:
11.1999.45
Data decisione, Autorità:
08.11.1999, ICCA
Incarto n.
11.1999.00045
Lugano,
8 novembre 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Bottinelli Raveglia, vicecancelliera
sedente per statuire
nella causa ..__________ (provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 23 dicembre
1998 da
__________ __________,
__________, e
__________ __________ in __________, __________
(patrocinati dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________ __________ in
__________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 17 marzo 1999
presentato da __________ __________ e __________ __________ in __________
contro il decreto cautelare emesso il 10 marzo 1999 dal Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 4;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
(1906), vedova fu __________ __________, cittadina italiana, è deceduta a
, suo ultimo domicilio, il 21 luglio 1998, lasciando un testamento pubblico
del 14 luglio 1995 in cui istituiva i suoi tre figli __________ (1935),
__________ (1936) e __________ __________ (1940) eredi in parti uguali di tutti
i beni che non erano legati a terzi nella disposizione di ultima volontà. Fino
al 16 gennaio 1995 la testatrice era stata titolare presso il __________
__________ a __________ di un conto n. __________ denominato “ ”, sul
quale tutti e tre i figli avevano procura individuale. Il 16 gennaio 1995 essa
aveva trasferito il saldo di tale relazione su un conto n. denominato
“ ” a lei intestato presso la __________ __________ __________,
sempre a __________, conferendo procura individuale alla sola figlia __________
__________.
B. Il __________ 1998,
quattro mesi dopo la morte della testatrice, sul conto n. __________
“__________i” è risultato trovarsi l'equivalente di Lit. 611 817 742. Ognuno
dei tre figli ha percepito Lit. 200 000 000. Il resto è rimasto sul conto. __________
e __________ __________ hanno scoperto in seguito che il 21 settembre 1995 la
sorella __________ __________ aveva dato ordine alla __________ __________
__________, con l'autorizzazione della madre, di prelevare dal noto conto
titoli in deposito per un valore complessivo di un miliardo di lire.
Interpellata dai fratelli, __________ __________ __________ non ha dato spiegazioni
sulla causale del trasferimento. La __________ __________ __________ ha fornito
alcuni rendiconti, celando però la destinazione e il beneficiario dell'operazione.
C. Con istanza del 23
dicembre 1998 __________ e __________ __________ hanno chiesto al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 4, che fosse ordinato il blocco cautelare di ogni
conto (nominativo, cifrato o societario) facente capo alla sorella __________
– come titolare o beneficiaria economica – presso la __________
__________ __________ a __________ e la relativa filiale a __________
(), sotto comminatoria dell'art. 292 CP. In subordine essi hanno postulato
il sequestro delle medesime relazioni bancarie da parte dell'Ufficio di
esecuzione di Lugano fino a concorrenza di fr. 1 093 060.– con interessi al 10%
dallo stesso 23 dicembre 1998. Statuendo l'indomani senza contraddittorio, il
Pretore ha disposto il blocco di ogni conto facente capo alla convenuta – come
titolare o beneficiaria economica – presso la __________ __________ __________
a __________ per l'importo di fr. 1 093 060.– con interessi al 10% dal 23
dicembre 1998. L'attribuzione della tassa di giustizia di fr. 400.–, delle
spese e delle ripetibili è stata rinviata al decreto emesso dopo contraddittorio.
D. All'udienza del 10
febbraio 1999, indetta per discutere il provvedimento cautelare, la convenuta
ha sollecitato la revoca del blocco, affermando che il citato trasferimento di
titoli si riconduceva a “una donazione di beni mobili” da parte della madre ed
era conforme alla volontà della testatrice. In esito alla discussione finale,
tenutasi seduta stante, le parti hanno ribadito le loro conclusioni. Con
decreto cautelare del 10 marzo 1999 il Pretore ha poi respinto l'istanza e ha
ordinato la liberazione dei beni oggetto del blocco. La tassa di giustizia e le
spese di complessivi
fr. 2000.– sono state
poste a carico degli istanti in solido, tenuti a rifondere alla convenuta,
sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2000.– per ripetibili.
E. Contro il decreto
appena citato gli istanti sono insorti con un appello del 17 marzo 1999 per
ottenere che – previa concessione dell'effetto sospensivo al ricorso – sia
riconfermato il giudizio emesso dal Pretore senza contraddittorio,
subordinatamente siano rinviati gli atti al Pretore per completazione
dell'istruttoria, e che il decreto cautelare sia riformato di conseguenza. La
presidente di questa Camera ha concesso all'appello effetto sospensivo con
decreto del 2 aprile 1999. Nelle sue osservazioni del
14 aprile 1999 la
convenuta propone di respingere l'appello e di confermare il decreto impugnato.
Considerando
in diritto: 1. Accertata la propria
competenza per territorio a emanare provvedimenti cautelari a tutela
dell'eredità secondo gli art. 10 e 89 LDIP, come pure in virtù degli art. 9 e
10 della Convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e
l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, del 3 gennaio 1933 (RS
0.276.194.541), il Pretore ha rilevato che un blocco di beni bancari rientra –
in effetti – nel novero di misure puramente conservative, sempre che sia
destinato appunto a proteggere la successione. Se non che – egli ha continuato
– nel caso in esame il provvedimento litigioso non tende a salvaguardare la
successione come tale, bensì le pretese ereditarie degli istanti. E siccome
l'azione di riduzione ha, tanto nel diritto svizzero quanto nel diritto
italiano, mero carattere personale, nel senso che conferisce soltanto un
credito verso il convenuto, il blocco postulato nella fattispecie costituisce
in realtà una garanzia di pagamento, ammissibile solo ove l'art. 271 LEF
autorizzi il sequestro. Il quale va chiesto separatamente, nelle debite forme,
e non insieme con un'istanza cautelare. Quanto all'ipotesi di una pretesa
derivante da collazione, accennata dagli istanti, il primo giudice ha soggiunto
ch'essa ha a sua volta carattere personale, sicché – egli ha concluso – il
blocco richiesto costituirebbe anche in tal caso una garanzia di pagamento.
Donde, in sintesi, la reiezione dell'istanza.
-
Gli appellanti
sostengono che, contrariamente all'opinione del Pretore, il blocco litigioso
non ha carattere di garanzia, ma verte su beni determinati e individuati,
ovvero sui titoli prelevati dalla convenuta il 21 settembre 1995 dal conto
della madre e verosimilmente ancora in suo possesso. Essi ricordano di avere
sottoposto al Pretore, all'udienza del 10 febbraio 1999, una richiesta di
edizione nei confronti della __________ __________ __________ proprio per
ottenere la documentazione completa del conto n. "
" e appurare la destinazione dei titoli, ma che il Pretore aveva respinto
la domanda, negando loro il diritto alla prova. Infine gli appellanti si
dolgono della circostanza che, pur avendo regolarmente instato per un sequestro
in virtù del diritto esecutivo davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio
Sud, il 18 febbraio 1999 essi si sono visti rifiutare il provvedimento poiché,
a mente di quel Pretore, l'eredità di __________ __________ risulta a tutt'oggi
indivisa ed essi non dispongono ancora di alcun credito (tanto meno scaduto)
verso la sorella. E se non è data la possibilità di ottenere un sequestro –
essi affermano – rimane solo quella di chiedere provvedimenti cautelari.
-
La competenza del
giudice svizzero a decretare blocchi cautelativi di conti bancari sui quali si
trovano – verosimilmente – beni di un'eredità aperta in Italia è già stata
esaminata anni addietro da questa Camera (Rep. 1995 pag. 157 consid. 1). In materia
di successioni aperte all'estero la dottrina ha apportato nel frattempo alcune
precisazioni per quel che è dei provvedimenti conservativi in genere. Ha
spiegato che l'art. 89 LDIP abilita il giudice svizzero ad applicare le misure
previste dagli art. 551 a 554 CC (apposizione di sigilli, inventario e – ma la
questione rimane controversa – nomina di un amministratore), le quali tutelano
il patrimonio ereditario. L'art. 89 LDIP non autorizza il giudice svizzero
invece ad applicare le misure degli art. 555 a 559 CC (ricerca di eredi ignoti,
pubblicazione di testamento, rilascio del certificato ereditario), che tutelano
la devoluzione dell'eredità. Misure siffatte possono essere prese dal giudice
svizzero solo a norma dell'art. 88 cpv. 1 LDIP, qualora l'autorità estera non
si occupi della successione. Nell'uno e nell'altro caso, in ogni modo, il giudice
svizzero può sempre – se le misure contemplate dagli art. 551-554 CC non appaiono
idonee – adottare altri provvedimenti cautelari, in virtù dell'art. 10 LDIP, fondandosi
sul diritto cantonale di procedura (Karrer
in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 17 alle
note preliminari degli art. 551-559).
-
Giovi aggiungere che
un blocco cautelare non va confuso con un sequestro del diritto esecutivo. Esso
può tendere quindi a tutelare diritti reali, ma non pretese obbligatorie. Può
salvaguardare, in altri termini, rivendicazioni verso un coerede (segnatamente
ove l'eredità non sia ancora stata divisa: Forni/Piatti,
op. cit., n. 9 ad art. 598 CC e Wiegand,
n. 44 in fine ad art. 641 CC) oppure richieste avanzate mediante petizione
d'eredità (art. 598 cpv. 2 CC). Non può garantire invece pretese fatte valere
da un erede mediante azione di riduzione (di natura prettamente obbligatoria: Forni/Piatti, op. cit., n. 6 e 7 ad art.
528 con rinvii di dottrina e giurisprudenza), tranne che tale azione sia
combinata con una petizione d'eredità (cfr. Forni/Piatti
in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, op. cit.,
n. 10 in fine ad art. 598 CC; Guinand/Stettler,
Droit civil II, Successions, 3ª edizione, pag. 144, n. 303 con richiami),
oppure pretese avanzate mediante collazione (sull'azione di collazione: Forni/Piatti, op. cit., n. 21 ad art.
626 CC con rinvio a DTF 123 III 50 consid. 1 e 84 II 692 consid. 3 e 4). A
meno, evidentemente, che il diritto estero applicabile alla successione
disponga altrimenti (Karrer, op.
cit., n. 18 in fine alle note preliminari degli art. 551-559 CC).
-
Ciò premesso, nella
fattispecie il blocco cautelare chiesto dagli appellanti era prospettabile ove
fosse inteso a conservare il patrimonio ereditario e a prevenire atti di
disposizione finché fosse stato appurato se i beni litigiosi appartengono
effettivamente al compendio della successione. Ora, al contraddittorio del 10
febbraio 1999 gli istanti avevano sostenuto appunto la necessità di “una misura
di salvaguardia degli attivi successori per chiarire l'esistenza degli stessi
(...) in attesa di chiarire l'eventuale appartenenza all'asse ereditario”
(verbale, pag. 2 in alto). A poco rileva quindi che il blocco non si
giustificasse per garantire pretese derivanti soltanto da azione di riduzione o
di collazione, oppure che gli istanti non abbiano accennato esplicitamente a
una rivendicazione o a una petizione d'eredità. La richiesta mirava in effetti
a garantire non – o non solo – la copertura di pretese derivanti da riduzione o
collazione, ma la conservazione di beni che sarebbero stati distratti dalla
successione a pregiudizio degli aventi diritto e che gli istanti intendono
dimostrare appartenere alla successione medesima. Lo scopo del provvedimento
era quindi lecito.
-
La convenuta sembra
opinare, nelle osservazioni all'appello, che un blocco cautelativo di conti
bancari lede per principio l'art. 38 cpv. 1 LEF e che l'orientamento espresso
da questa Camera in Rep. 1995 pag. 156 sarebbe contrario al diritto federale
(memoriale, punto 6). L'argomentazione non manca di disinvoltura. La giurisprudenza
ha già avuto modo di precisare, in effetti, che un conto può essere congelato
temporaneamente per impedire prelievi (DTF 79 II 289 in alto: il n'est pas contraire
au droit fédéral d'ordonner des mesures destinées à prévenir des prélèvements sur
un compte), rispettivamente che beni ereditari depositati in banca possono
essere congelati per assicurarne l'integrità fino alla divisione (DTF 93 III 79
in fondo). Tutto dipende dal titolo per il quale il conto o il deposito sono
rivendicati: se il blocco è chiesto perché l'istante intende far accertare
giudizialmente il proprio diritto reale sul conto o sul deposito (o perché la
comunione ereditaria intende far accertare giudizialmente diritti del genere su
un conto o su un deposito), il provvedimento cautelare è ammissibile; se
l'istante non rivendica invece alcun diritto particolare sul conto o sul
deposito, ma intende solo ottenere una garanzia a copertura di una sua pretesa,
l'unica via praticabile è quella del sequestro a norma dell' art. 270 LEF (SJ
106/1984 pag. 264 consid. bb). Come si è appena visto, in concreto si versa
nella prima ipotesi.
-
Un altro problema è
sapere se in concreto i valori oggetto del blocco siano sufficientemente
individuati. Per raggiungere il proprio scopo conservativo un provvedimento
cautelare deve riferirsi in effetti a beni determinati, senza di che un
mantenimento dello statu quo (giuridico o anche solo di fatto) non
sarebbe pensabile. La convenuta tenta di far credere, invero, che una somma o
un deposito di denaro non può costituire un bene individuato. A torto, poiché
come si è già spiegato un blocco può anche vertere su averi pecuniari, purché
rivendicati siano quegli stessi averi. In concreto gli istanti hanno addotto
che il 21 settembre 1995 la convenuta ha prelevato dal conto della madre titoli
emessi dalla __________ __________ - __________ __________ per 500 milioni di
lire, titoli emessi dalla __________ __________ __________ pensi che una
successione comprende, oltre i beni esistenti alla morte dell'autore e il loro
accrescimento, anche i beni sostitutivi, sicché vanno considerati come beni
successori – secondo il principio della surrogazione reale – anche quelli acquistati
in luogo e vece di quelli sostituiti mediante fondi della successione (DTF 116
II 261 consid. 4). Se i titoli scaduti appartenevano all'asse ereditario, i
frutti maturati nel frattempo e il capitale rimborsato sarebbero pertanto beni
sostitutivi (né consta – o la convenuta pretende – che il diritto italiano
disponga altrimenti). Ed è quanto gli istanti si prefiggono di dimostrare.
Nella misura in cui colpisce gli interessi prodotti dagli investimenti e i
capitali rimborsati, il blocco conservativo appare perciò ammissibile. Non è
ammissibile invece nella misura in cui graverebbe sul controvalore dei titoli
emessi dalla __________ __________ __________ __________ (tutt'al più gli
istanti avrebbero dovuto chiedere il blocco dei titoli come tali).
-
Sul valore dei
capitali rimborsati e degli interessi maturati dal
21 settembre 1995 al 23
dicembre 1998 (data dell'istanza cautelare) non vi è contestazione. Gli istanti
hanno quantificato la cifra in Lit. 1 333 000 000 (istanza, pag. 3 in fondo).
Dedotto il valore dei titoli emessi dalla __________ __________ __________ __________
(Lit. 300 000 000), la somma risulta pertanto di Lit. 1 033 000 000. Non è
contestato nemmeno il tasso di cambio fatto valere dagli istanti (loc. cit.),
ciò che dà un totale di fr. 847 060.–. Per quanto riguarda gli interessi dopo
la data dell'istanza, gli appellanti chiedono che si continui ad applicare il
saggio del 10%. Se per il lasso di tempo precedente l'introduzione dell'istanza
ciò appare ancora sostenibile, quanto meno a un giudizio sommario come quello
che presiede all'emanazione di provvedimenti cautelari (rendimento dei titoli
__________ __________ - __________ __________ 11.20% fino al 1997, rendimento
dei titoli __________ __________ __________ __________ 12% fino al 1997,
rendimento dei titoli __________ __________ __________ __________ 10.64%), dopo
tale data il solo rendimento dei titoli non ancora scaduti (10.64% fino al
2000) non giustifica più tale saggio. Nelle circostanze descritte un interesse
presumibile che appaia superiore al 5% non appare, a prima vista, poter essere
rivendicato.
-
La convenuta obietta
che, comunque sia, il blocco potrebbe tendere solo a salvaguardare la quota
ereditaria degli istanti, non l'intero valore dei titoli (memoriale, punto 7).
Ancora una volta però essa tenta di equivocare sui termini. Rivendicata non è,
in concreto, una quota ereditaria, bensì determinati beni che – secondo gli istanti
– sarebbero di pertinenza della successione. E il blocco cautelare non mira a
proteggere le pretese degli istanti, bensì l'integrità della successione. Che
gli averi litigiosi appartengano realmente all'eredità oppure possano solo
formare oggetto collazione, rispettivamente di riduzione, è un problema di
merito. Solo al giudice italiano competerà di risolvere la questione.
-
Per quel che è delle
premesse poste dall'art. 376 cpv. 1 CPC all'emanazione di provvedimenti
cautelari (fondati sul diritto ticinese), non vi è dubbio – e non è nemmeno
seriamente posto in discussione dalla convenuta – che nella fattispecie si giustifichi
di agire con urgenza, per evitare la dispersione degli averi rivendicati. Non è
neppure contestabile che dal ritardo a procedere nelle vie ordinarie potrebbe
derivare agli istanti notevole pregiudizio, ove appena si consideri il
ragguardevole ammontare dei beni litigiosi. Quanto alla verosimiglianza della
pretesa, è possibile che – come sottolinea la convenuta – il prelievo delle
cartevalori sia avvenuto con l'assenso della madre. Dagli atti non risulta però
a che titolo ciò sia avvenuto, tant'è che la convenuta evoca “una donazione di
beni mobili”, senza essere in grado tuttavia di rendere lontanamente
attendibile il proprio assunto. Ne segue che, a un giudizio sommario come
quello sotteso all'emanazione di provvedimenti cautelari, la richiesta degli
istanti non può dirsi sprovvista di buon diritto, quanto meno nella misura in
cui è intesa a tutelare i beni surrogati, oggetto di rivendicazione.
-
Il giudice che ordina
provvedimenti cautelari prima dell'introdu-zione della causa di merito assegna
alla parte istante un termine per promuovere quest'ultima al foro competente,
“con la comminatoria che, in caso di inosservanza, il provvedimento decade” (art.
381 CPC). In concreto non risulta che gli istanti abbiano già intentato azione
di rivendicazione o petizione d'eredità. Deve quindi essere impartito loro un
termine entro il quale promuovere la causa di merito davanti al foro italiano (art.
130 cpv. 1 CPC) con l'avvertenza che – decorso infruttuoso tale lasso di tempo
– il provvedimento cautelare si estinguerà da sé solo.
-
Gli oneri processuali
seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Vanno posti quindi, equitativamente,
per tre quarti a carico della convenuta (il valore dei beni surrogati, più il
reddito di tutti i titoli fino alla data dell'istanza) e per il resto a carico
degli appellanti in solido. Dato l'esito del giudizio, il dispositivo sulle
spese e le ripetibili di prima sede va riformato di conseguenza.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è parzialmente
accolto e il decreto impugnato è riformato come segue:
-
L'istanza
è parzialmente accolta, nel senso che la __________ __________ __________,
__________, è invitata a disporre un blocco cautelativo sugli averi di
__________ __________ __________ in __________, a lei intestati personalmente,
oppure a lei facenti capo come beneficiaria economica su conti cifrati o
intestati a terzi, per la somma di fr. 847 060.– con interessi al 5% dal 23
dicembre 1998.
-
Agli
istanti è fissato un termine di 30 giorni per promuovere azione di merito
davanti al foro competente, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il
termine, il provvedimento cautelare diverrà caduco.
-
La
tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 2000.– sono poste per un
quarto a carico degli istanti in solido e per il resto a carico della
convenuta, che rifonderà agli istanti fr. 1500.– complessivi per ripetibili
ridotte.
II. Gli oneri processuali di
appello, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 1000.–
b) spese fr.
50.–
fr.
1050.–
già
anticipati dagli appellanti, sono posti per tre quarti a carico degli istanti
in solido e per il resto a carico della convenuta, che rifonderà agli
appellanti
fr. 1500.– complessivi per
ripetibili ridotte.
III. Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la Prima Camera civile dei Tribunale
d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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