AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1999.27
Data decisione, Autorità:
02.04.1999, ICCA
Incarto n.:
11.99.00027
Lugano
02 aprile 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa .._____ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città
promossa con petizione del 6 ottobre 1997 da
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. dott. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev’essere accolto l’appello presentato l’11 febbraio 1999 da __________
__________ contro la sentenza emessa il 21 gennaio 1999 dal Pretore della
giurisdizione di Locarno Città;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1956), cittadino spagnolo, e __________ __________ (1957),
cittadina italiana, si sono sposati a __________ il __________ __________ 1982,
dopo un periodo di convivenza durante il quale è nata il __________ 1979 la
figlia __________. Il marito lavora all’ __________ di __________, la moglie ha
cominciato a lavorare nel 1986 come cassiera per il ristorante __________ a
Locarno e dal 1° febbraio 1996 è cassiera a tempo parziale per la filiale
__________ di __________. I coniugi si sono separati nel giugno 1997, quando la
moglie è rimasta nell’appartamento di __________ con la figlia e il marito si è
trasferito in un proprio appartamento.
B. Il 9 gennaio 1997
__________ __________ ha instato davanti al Pretore della giurisdizione di
Locarno Città per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 5
febbraio 1997. Il 3 ottobre 1997 essa ha intentato azione di divorzio,
chiedendo l’affidamento della figlia (riservato il diritto di visita del
padre), un contributo mensile indicizzato di fr. 1’300.– per sé e uno di 700.–
per la figlia fino al raggiungimento dell’indipendenza economica,
l’assegnazione in uso del mobilio esistente nell’appartamento, la proprietà di
un veicolo __________ “__________ ” e infine un credito pari alla metà della
differenza dei rispettivi averi di cassa pensione. In via cautelare essa ha
postulato un contributo alimentare per sé e per la figlia di uguale importo.
All’udienza del 14 novembre 1997 le parti hanno concordato il versamento di un
contributo alimentare di fr. 650.– oltre assegno familiare per la figlia e di
fr. 1’000.– per la moglie. Nella sua risposta del 22 dicembre 1997 __________
__________ ha aderito alla pronuncia del divorzio, opponendosi alle altre pretese
della moglie.
C. Esperita l’istruttoria,
le parti hanno rinunciato al dibattimento finale e si sono rimesse al contenuto
dei loro memoriali conclusivi. Nel proprio, del 12 novembre 1998, __________
__________ ha sostanzialmente riaffermato la domanda di divorzio, chiedendo un
contributo alimentare di fr. 650.– per la figlia fino all’indipendenza economica
di quest’ultima e di fr. 1’300.–, indicizzato, per sé, da aumentare a fr.
1’500.– con la cessazione delle prestazioni in favore della figlia, oltre la
liquidazione del regime matrimoniale con l’assegnazione di un importo non precisato
dalla cassa pensione del marito. Nel suo memoriale conclusivo dell’11 novembre
1998, __________ __________ ha confermato la sua adesione al divorzio,
opponendosi a qualsiasi contributo per la moglie.
D. Con sentenza del 21
gennaio 1999 il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha condannato __________
__________ a versare alla moglie una rendita di indigenza di fr. 600.–,
aumentata di fr. 300.– dalla data di entrata in AVS della beneficiaria, da indicizzare,
ha attribuito alla moglie i mobili e le suppellettili, con obbligo di versare
un conguaglio di fr. 7’500.– al marito, ha assegnato al marito la proprietà del
veicolo __________ “__________ ” e alla moglie quella del veicolo __________
“__________ ”, respingendo ogni altra pretesa. Sull’eventuale contributo per la
figlia __________, divenuta maggiorenne durante il processo e alla quale ha
assegnato il mobilio della propria camera, il Pretore ha rinviato le parti in
separata sede. La tassa di giustizia di fr. 2’000.– e le spese sono state poste
per due terzi a carico dell’attrice e per il resto a carico del convenuto. La
quota a carico di __________ __________, al beneficio dell’assistenza
giudiziaria, è stata assunta dallo __________. Essa è inoltre stata condannata
a versare al convenuto un’indennità per ripetibili ridotte di fr. 1’000.–.
E. Contro la sentenza
predetta __________ __________ è insorto con un appello dell’11 febbraio 1999
nel quale chiede la soppressione di ogni prestazione in favore della moglie,
già in via cautelare, subordinatamente la limitazione del contributo alimentare
al periodo di un anno dopo il passaggio in giudicato della sentenza. La domanda
cautelare è stata respinta senza contraddittorio dalla presidente della Camera
con decreto del 1° marzo 1999. Nelle sue osservazioni del 18 marzo 1999
__________ __________ propone di respingere l’appello e di confermare il giudizio
pretorile.
Considerando
in diritto: 1. La pronuncia del divorzio
è, come tale, passata in giudicato. Litigiosa rimane la rendita di indigenza a
favore all’attrice. Le considerazioni del Pretore sull’eventuale colpa del
marito e sull’ammissibilità di un contributo a norma dell’art. 151 cpv. 1 CC
non hanno trovato riscontro nel dispositivo della sentenza (unica parte della
sentenza destinata a passare in giudicato), che menziona solo una rendita di
indigenza ai sensi dell’art. 152 CC. Le argomentazioni delle parti sulla colpa
nella disunione cadono pertanto nel vuoto.
-
L’art. 152 CC
prevede che quando in conseguenza del divorzio un coniuge innocente si trovi in
gravi ristrettezze, l’altro coniuge, ancorché non colpevole, può essere
obbligato a erogargli una pensione alimentare commisurata alle di lui
condizioni economiche. Tale pensione garantisce non il tenore di vita che il
coniuge beneficiario aveva durante il matrimonio (come l’art. 151 cpv. 1 CC),
bensì il semplice fabbisogno minimo, maggiorato del 20% (DTF 121 III 49; Rep.
1996 pag. 130; Lüchinger/Geiser,
op. cit., n. 5 ad art. 152 CC; Hinderling/
Steck, op. cit., pag. 298 segg. con numerosi rinvii; Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et
le divorce, 4a edizione, pag. 152 nota 760 seg.).
-
Il Pretore ha calcolato
un reddito mensile del marito di
fr. 5’045.15 e un reddito
mensile ipotetico della moglie di
fr. 2’000.–. Valutato in
fr. 2’595.10 il fabbisogno di quest’ultima, il Pretore le ha attribuito
all’attrice una rendita di indigenza di fr. 600.–, di durata illimitata,
aumentata a fr. 900.– dalla data del suo pensionamento AVS.
L’appellante si oppone a
qualsiasi contributo in favore dell’attrice e sostiene che quest’ultima,
quarantaduenne e senza più impegni educativi, potrebbe lavorare a tempo pieno e
conseguire almeno un reddito di fr. 2’600.–, sufficiente per coprire le sue necessità.
In via subordinata, egli propone che il contributo alimentare di fr. 600.– sia
versato per un periodo di un anno dopo il passaggio in giudicato della sentenza
di divorzio, in modo da tenere conto di un adeguato periodo di reinserimento.
Non è invece contestato il fabbisogno dell’attrice sulla base del quale il primo
giudice ha calcolato il contributo alimentare.
- Dagli atti è emerso
che la moglie ha iniziato la sua attività presso la __________ come cassiera
già nel 1986. Essa ha un contratto di lavoro a ore e lavora per una media del
50%, con un reddito medio netto di fr. 1’681.– mensili nel 1997 (doc. N) e di
fr. 1’848.– per i primi tre mesi del 1998 (conteggi dettagliati allegati al
doc. N). Il reddito medio netto mensile è stato invero di fr. 2’128.– mensili
nel 1993 (doc. 2) e di fr. 2’386.– nel 1994 (doc. 1), ma dopo di allora la
__________ __________– come ha riferito il capo del personale __________
__________ – ha inaugurato una politica del personale che privilegia
l’assunzione a tempo parziale per garantire flessibilità e non assume più
personale con contratti fissi (verbali, deposizione 3 giugno 1998, pag. 9).
L’attrice adduce inoltre, nelle osservazioni all’appello di non poter lavorare
a tempo pieno per problemi di salute, ma tale affermazione non trova riscontro
negli atti. Il suo medico curante, dott. __________ __________, ha invero
confermato che la paziente presenta una fragilità psicofisica, in particolare
una polipatologia con problemi organici e psichici che potrebbero giustificare
un’attività a tempo parziale, ma ha anche precisato che tale conclusione si
fonda su un’impressione soggettiva e non è confortata da una perizia sulle
capacità lavorative (verbali 3 giugno 1998, pag. 8). L’attrice poi, per quanto
risulta dagli atti, non ha intrapreso la seria ricerca di un’occupazione meglio
remunerata, preferendo la garanzia del posto sicuro, anche se a tempo parziale
(interrogatorio formale, pag. 5).
Nelle circostanze dianzi
descritte una limitazione della capacità lucrativa può ragionevolmente essere
esclusa, in mancanza di un qualsivoglia referto peritale non potendosi dare per
accertata un’inabilità lavorativa del 50%. L’appellata ha 42 anni, non deve più
occuparsi dell’educazione della figlia, maggiorenne e prossima alla completa
indipendenza, ed è inserita nel mondo del lavoro come cassiera da oltre 13
anni. Essa non ha una vera e propria formazione professionale, ma ha
un’esperienza lavorativa pluridecennale, ciò che le dovrebbe consentire di
trovare un lavoro a tempo pieno anche nel mercato del lavoro ticinese (annunci
doc. 2). Ne segue, tutto ben ponderato, che sulla base degli atti un reddito
medio netto attorno ai fr. 2’400.– mensili appare equitativamente alla sua
portata, anche tenendo conto della sua fragilità psico-fisica. Dovesse la
situazione finanziaria di lei migliorare – ad esempio per l’ottenimento di una
rendita AI – l’appellante potrà sempre chiedere una modifica del suo obbligo
contributivo (art. 153 cpv. 2 CC). Rimane il fatto che, così come stanno le
cose, all’attrice mancano ogni mese fr. 200.– per coprire il proprio fabbisogno
di fr. 2600.–. Quanto al marito, con un reddito di fr. 5’045.15 mensili egli
nemmeno pretende di non potere versare tale cifra senza vedersi intaccare il
fabbisogno proprio.
- Il convenuto chiede
di versare un contributo alimentare in favore dell’attrice solo per un anno,
adducendo che in tale periodo essa potrebbe trovare un’occupazione meglio
remunerata. Un contributo di indigenza (art. 152 CC) è, in linea di principio,
vitalizio, anche se con grande riserbo si applica la giurisprudenza relativa all’art.
151 cpv. 1 CC su una possibile limitazione della rendita (DTF 114 II 9 consid.
7a con richiami; cfr. pure 115 II 432 consid. 5). Non si intravedono però nella
fattispecie elementi concreti da cui si possa desumere che la beneficiaria sia
in grado di ricrearsi a breve o anche solo a medio termine una situazione
suscettibile di metterla al riparo dall’indigenza. Il reddito ipotetico di fr.
2’400.–, stabilito con prudenza, non appare infatti suscettibile di aumentare.
L’attrice ha sinora contribuito alla sua cassa pensione, alla quale è affiliata
dal 1° gennaio 1988, sulla base di un reddito assicurato ridotto (fr. 2’985.–
annui nel 1998), tanto che le sue prestazioni di vecchiaia a 64 anni sarebbero
di fr. 1’587.– annui (notifica di mutazione del 1998, allegata al doc. N).
Anche lavorando a tempo pieno per i 22 anni che mancano al proprio pensionamento,
essa non sarà in grado di costituirsi una previdenza professionale sufficiente
a renderla indipendente. Non si giustifica dunque di limitare la durata della
rendita.
A ogni buon conto,
l’attrice lavora attualmente al 50% e le deve essere concesso un adeguato
periodo di tempo per estendere la sua attività al 100% o reperire una nuova
occupazione a tempo pieno, come del resto ammette lo stesso appellante nel
proprio gravame (pag. 9). Tenuto conto della sua età e dei suoi disturbi
psicosomatici, appare ragionevole esigere che essa abbia a estendere la sua
attività dal 1° settembre 1999. L’appello deve quindi essere accolto solo in
misura parziale e il contributo alimentare ridotto a fr. 200.– dal 1° settembre
1999.
-
Il convenuto
contesta ancora l’aumento di fr. 300.– del contributo alimentare al momento del
pensionamento dell’attrice, facendo valere che essa potrà ricostituirsi
sull’arco dei prossimi venti anni un capitale previdenziale sufficiente.
L’argomentazione non può essere condivisa. L’attrice non avrà infatti una
pensione di vecchiaia LPP completa, visti i tredici anni di attività a tempo
parziale, anche se potrà contare su una buona pensione di vecchiaia AVS grazie
all’accredito educativo e alla ripartizione a metà tra i coniugi dei contributi
AVS versati durante il matrimonio (art. 29sexies cpv. 3, 29septies
cpv. 4, art. 29quinquies cpv. 3 LAVS: RS 831.10; art. 50c OAVS:
RS 831.101). Come si è visto, anche lavorando a tempo pieno essa non riuscirebbe
a coprire il suo fabbisogno di fr. 2’600.– mensili. In tale situazione essa non
potrà recuperare le sue lacune previdenziali effettuando versamenti aggiuntivi
alla sua cassa pensione. Non vi è quindi motivo per scostarsi dalla valutazione
del Pretore, che si ispira a ragionevoli criteri di equità. Dandosi il caso,
l’appellato potrà chiedere se mai – come si è accennato – la soppressione o la
riduzione della rendita sulla base dell’art. 153 cpv. 2 CC.
-
Gli oneri
dell’appello seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC).
L’interessato esce in parte vincente e, anche se non ottiene la soppressione
della rendita, vede ridotto il contributo alimentare a suo carico a fr. 200.–
dal 1° settembre 1999. Si giustifica equamente quindi di porre per un terzo i
costi a carico dell’appellante e per il rimanente a carico dell’appellata, che
gli dovrà inoltre rifondere un’equa indennità per ripetibili ridotte di
appello. Il giudizio odierno non influendo apprezzabilmente sugli oneri di
prima sede (fissati anch’essi secondo criteri di equità), non è il caso di
intervenire sul relativo giudicato del Pretore.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è parzialmente
accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
-
__________ verserà a __________ __________, anticipatamente entro il 5 di ogni
mese, un contributo alimentare giusta l’art. 152 CC di fr. 600.– mensili fino
al 31 agosto 1999 e di fr. 200.– dal 1° settembre 1999.
L’importo
è ancorato all’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre 1997
e va adeguato ogni anno, la prima volta il 1° gennaio 1998 in base all’indice
del novembre precedente.
L’importo
sarà aumentato di fr. 300.– dal mese successivo al pensionamento AVS della
beneficiaria.
II. Gli oneri
processuali di appello, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 1’000.–
b) spese fr.
50.–
fr.
1’050.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti per un terzo a suo carico e per il resto
a carico di __________ __________, che rifonderà a __________ __________ fr.
800.– per ripetibili ridotte di appello.
III. Intimazione:
– avv. dott. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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