AIUTO
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Numero d'incarto:
11.1999.158
Data decisione, Autorità:
11.05.2001, ICCA
Incarto n.:
11.1999.00158
Lugano
11 maggio
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .__.__
(misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza del 15 ottobre 1998 da
__________, __________
(patrocinato dall'avv. __________, __________)
Contro
__________, nata __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 27 dicembre 1999 presentato da __________ contro il decreto
cautelare emesso il 14 dicembre 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6;
Se deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da
__________ con l'appello;
-
Se
deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da
__________ il 10 gennaio 2000;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
(1946) e __________ (1954) si sono sposati a __________ l'__________ 1997. Dall'unione non sono nati figli. Al
momento del matrimonio la moglie era già madre di un figlio, __________, avuto
il __________ 1978 da un precedente matrimonio. Il marito lavora come
rappresentante indipendente. La moglie, infermiera, ha lavorato all'80% fino al
21 luglio 1997, poi a tempo pieno in novembre e dicembre 1997 e al 50%
dall'aprile al dicembre 1998. In seguito essa ha alternato periodi di malattia
a periodi di disoccupazione.
B. Il
15 luglio 1998 __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il
12 ottobre 1998 (inc. __________). Il 15 ottobre 1998 egli ha presentato
un'istanza di misure provvisionali per ottenere l'assegnazione dell'alloggio
coniugale a __________ e l'immediato allontanamento della moglie. All'udienza
del 2 novembre 1998 quest'ultima si è opposta alla richiesta. Il 10 febbraio
1999 il marito ha reiterato la propria domanda. L'11 febbraio 1999 __________
ha postulato a sua volta l'adozione di provvedimenti cautelari affinché fosse
ordinato al coniuge – sotto la comminatoria penale – di consentirle l'accesso
all'abitazione coniugale e di astenersi da ogni comportamento lesivo nei suoi
confronti. In subordine essa ha domandato, sempre con la comminatoria dell'art.
292 CP, un contributo mensile di fr. 1'500.–, la consegna di tutti i suoi beni
ancora in possesso del marito e l'ingiunzione a quest'ultimo di non
“interferire nella comunione domestica così divisa”.
C. Con
decreto del 2 febbraio 1999 il Pretore, statuendo nelle more istruttorie, ha assegnato
l'abitazione coniugale a __________, ingiungendo alla moglie – sotto la
comminatoria penale e dell'esecuzione effettiva – di lasciare l'alloggio entro
10 giorni e di rientrarvi solo per prendere i propri effetti personali, previo
appuntamento e accompagnata da persona ufficiale del comune. All'udienza del 9
marzo 1999, indetta per la discussione delle istanze del 10 e dell'11 febbraio
1999, le parti si sono riconfermate nelle rispettive richieste, opponendosi a
quelle avversarie. Il 15 marzo 1999 il Pretore ha statuito sulle prove offerte
e con decreto emanato senza contraddittorio ha fissato un contributo alimentare
di fr. 1'500.– per __________, che ha autorizzato a recarsi nell'abitazione
coniugale, accompagnata da un pubblico ufficiale, per prelevare i suoi effetti
personali, senza pronunciarsi sulle spese e le ripetibili.
D. Conclusa
l'istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale.
Con memoriale del 7 luglio 1999 il marito ha ribadito la propria posizione,
mentre la moglie è rimasta silente. Statuendo il 14 dicembre 1999, il Pretore
ha confermato il decreto del 12 febbraio 1999 con cui attribuiva l'abitazione
coniugale a __________ e ha poi fissato in fr. 1'000.– mensili dall'11 febbraio
1999 il contributo alimentare per __________. La tassa di giustizia e le spese
di fr. 500.– sono state poste per un terzo a carico del marito e per il resto a
carico della moglie, tenuta a rifondere al coniuge fr. 850.– per ripetibili.
E. Contro
il predetto decreto è insorto __________ con un appello del 27 dicembre 1999
nel quale chiede, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, che il
giudizio impugnato sia “parzialmente annullato” nel senso che non sia assegnato
alcun contributo alla moglie. Nelle sue osservazioni del 10 gennaio 2000
__________ propone di respingere l'appello, postulando a sua volta l'assistenza
giudiziaria.
F. Nel
frattempo, il 12 maggio 1999 __________ ha promosso azione di divorzio, alla
quale la moglie ha aderito con risposta del 26 agosto 1999 (inc. __________). I
coniugi non concordavano tuttavia sugli effetti del divorzio. Il 24 novembre
1999 __________ ha comunicato persino che si sarebbe opposta al divorzio, ciò
che ha confermato all'udienza preliminare del 7 marzo 2000. Nel termine
assegnato loro dal Pretore per inoltrare le rispettive conclusioni sui punti
toccati dal nuovo diritto del divorzio, la moglie ha comunicato il 31 marzo
2000 di ritirare la propria azione, chiedendo l'assegnazione di un termine per
presentare un'azione unilaterale a norma dell'art. 113 CC. Il marito ha a sua
volta ritirato la sua azione di divorzio il 4 aprile 2000. Il 5 aprile 2000 il
Pretore ha stralciato la causa dai ruoli per desistenza dell'attore, ponendo la
tassa di giustizia di fr. 2'000.– e le spese a carico della convenuta, tenuta a
rifondere all'attore fr. 4'000.– per ripetibili. Con decreto di medesima data
il primo giudice ha poi negato l'assistenza giudiziaria alle parti. Un appello
della moglie contro il decreto di stralcio è stato respinto da questa Camera il
2 ottobre 2000, mentre sono stati accolti nello stesso giudizio gli appelli
delle parti concernenti l'ammissione all'assistenza giudiziaria (inc.
__________).
G. In
seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio, con ordinanza del
10 aprile 2000 la presidente di questa Camera ha assegnato alle parti un
termine di 10 giorni per formulare eventuali osservazioni sull'applicazione
della legge nuova. Nel suo memoriale del 21 aprile 2000 __________ ha ribadito
le sue conclusioni, allegando fatti nuovi e chiedendo l'assunzione di ulteriori
prove. __________ è rimasta silente. Il 16 febbraio 2001 il marito ha prodotto
altri due nuovi documenti.
Considerando
in diritto: 1. Ai processi di divorzio o di separazione che all'entrata in
vigore del nuovo diritto (1° gennaio 2000) devono ancora essere giudicati da
un'autorità cantonale, di primo o di secondo grado, si applica la legge nuova
(art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC). Ora, l'art. 137 cpv. 2 prima frase CC
prevede che, pendente causa, il giudice decreta le necessarie misure
provvisionali. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari si
fonda in tal caso, come nell'ordinamento anteriore (art. 145 cpv. 2 vCC), sul
riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito
familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (Leuenberger in: Schwenzer, Praxiskommentar
Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 29 segg., in
particolare n. 36 ad art. 137 CC; Sutter/Freiburghaus,
Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 30 segg., in particolare n. 37 ad art. 137 CC). La
procedura è quella sommaria degli art. 376 segg. CPC (art. 419c cpv. 1
CPC), nella quale il Pretore statuisce con decreto appellabile entro dieci
giorni (art. 419c cpv. 3 CPC).
-
In
concreto gli effetti del giudizio cautelare impugnato si estendono fino al
passaggio in giudicato del decreto di stralcio della causa di merito,
pronunciato dal Pretore il 5 aprile 2000 in seguito alla desistenza dell'attore
(art. 352 CPC), ovvero fino alla decisione il 2 ottobre 2000 da parte di questa
Camera dell'appello inoltrato contro il predetto giudizio. Pertanto l'appello
in esame denota tuttora interesse, nonostante lo stralcio della procedura di
divorzio.
-
L'appellante
chiede in primo luogo l'annullamento parziale del decreto impugnato. Una simile
domanda sarebbe di per sé irricevibile, l'appello essendo un rimedio riformatorio,
non cassatorio (Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1
ad art. 307 CPC; I CCA, sentenza del 23 marzo 1999 nella causa G. contro R., consid.
2). Dalle ulteriori domande di appello si desume senza equivoco, nondimeno, che
il ricorrente postula la modifica del giudizio del Pretore nel senso di
respingere la richiesta della moglie per il versamento di un contributo
alimentare. Ciò premesso, il gravame può essere esaminato nel merito.
-
Con
memoriale del 21 aprile 2000 e con scritto del 19 febbraio 2001 il ricorrente
allega nuove circostanze di fatto, ovvero l'esito di un reclamo da egli
inoltrato contro la tassazione del biennio 1997/98 e una parziale incapacità
lavorativa insorta per problemi di salute. Egli postula inoltre l'assunzione di
nuovi documenti: un verbale di audizione presso l'Ufficio di tassazione del 20
marzo 2000, un certificato medico del 30 marzo 2000, una lettera della Banca
dello Stato del Cantone Ticino del 29 marzo 2000, un estratto dell'Ufficio di
esecuzione, del 6 febbraio 2001, e la notifica della tassazione 1999/2000, del
12 febbraio 2001.
Fatti e
mezzi di prova nuovi in appello sono però esplicitamente vietati dall'art. 321
cpv. 1 lett. b CPC, salvo per quanto riguarda i figli minorenni, al cui
proposito si applica in virtù del diritto federale il principio inquisitorio
illimitato (DTF 122 III 404, 120 II 229; Rep. 1995 pag. 143, 1994 pag. 237).
Ciò non è il caso in concreto. Invero l'odierno art. 138 cpv. 1 CC prevede che
“fatti e mezzi di prova nuovi possono essere invocati davanti all'autorità cantonale
superiore”, disposto cui rimanda pure l'art. 423b cpv. 2 CPC. Tale
normativa riguarda tuttavia le cause di merito e non si estende alle misure
provvisionali (ICCA, sentenza del 28 giugno 2000 nella causa K.P. c. P.,
pubblicata in: FamPra 1/2001 pag. 127 n. 12). I fatti nuovi allegati e le
richieste di prova non possono pertanto essere considerati ai fini del
giudizio.
-
Il
Pretore, ricordato il decreto cautelare emesso il 12 febbraio 1999 senza contraddittorio
in seguito al quale la moglie aveva lasciato l'abitazione coniugale per trasferirsi
presso il figlio, ha confermato l'attribuzione dell'appartamento al marito,
giacché questi – oltre a esserne il proprietario – vi ha insediato il suo ufficio
proprio. Egli ha giustificato tale soluzione anche in ragione dei contrasti
avuti dall'appellata con i conduttori di un appartamento adiacente, di
proprietà del ricorrente. Per quel che riguarda il contributo di mantenimento
chiesto dalla moglie, il primo giudice ha imputato a costei un reddito
potenziale di fr. 3'369.– mensili, mentre per le entrate del marito si è
attenuto al reddito aziendale figurante nella tassazione 1997/98, di fr.
40'000.– annui, rilevando che questi aveva inoltre imprecisati introiti per la
locazione della sostanza immobiliare di sua proprietà. Quanto ai fabbisogni
minimi, il Pretore ha riconosciuto alla moglie fr. 2'625.– mensili (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1'025.–, costo dell'alloggio stimato fr.
1'000.–, imposte stimate fr. 300.–, premio della cassa malati fr. 300.–) e al
marito fr. 2'758.70 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1'025.–,
valore locativo dell'appartamento di sua proprietà fr. 870.–, imposte fr.
250.–, premio della cassa malati fr. 203.70, spese professionali fr. 300.–,
assicurazioni fr. 110.–). Ciò premesso, il primo giudice ha stabilito il
contributo di mantenimento in favore dell'appellata in fr. 1'000.– mensili,
riducendo così l'importo di fr. 1'500.– decretato il 15 marzo 1999 nelle more
istruttorie senza procedere alla ripartizione delle eccedenze, con un metodo
invero oscuro e non desumibile dalla motivazione del decreto impugnato.
-
Litigioso rimane solo, in questa sede, il contributo di mantenimento
accordato alla moglie. L'appellante sottolinea in primo luogo che il reddito a
lei imputato è più che sufficiente per coprirne il fabbisogno e che del resto
l'incapacità lavorativa per malattia non è chiara. Da parte sua la moglie
assevera di aver esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione a metà del
1999, di avere solo un'entrata di fr. 101.60 mensili e di non poter trovare
un'occupazione a causa dell'età e dello stato di salute.
a) Il
Pretore ha calcolato in fr. 3'369.– mensili la media di quanto percepito dalla
convenuta come salario e indennità dell'assicurazione per perdita di guadagno
fra l'aprile e il dicembre del 1998, periodo in cui essa ha lavorato al 50%,
essendo parzialmente inabile per malattia. Rilevato che gli atti sono carenti
in merito alle entrate della moglie nel 1999, egli ha considerato che l'istante,
iscritta alla disoccupazione, è comunque collocabile e che le deve essere
pertanto imputato un reddito potenziale di almeno fr. 3'369.– mensili, non
avendo essa documentato di avere cercato invano un impiego ed essendo notoria
la domanda sul mercato del lavoro di infermiere specializzate.
b) Il
ricorrente si limita ad asserire che l'incapacità lavorativa per malattia della
moglie non è chiara. Non spiega tuttavia perché la conclusione del Pretore al
riguardo sarebbe erronea, e anzi neppure sostiene che vada ritenuta una piena
capacità lavorativa della moglie. Sotto tale aspetto l'appello si rivela insufficientemente
motivato e come tale irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il
cpv. 5).
c) L'appellata
allega che l'importo mensile di fr. 3'369.– ipotizzato dal Pretore sarebbe “un
pio desiderio”, poiché data la sua età e le precarie condizioni di salute le è
impossibile trovare un lavoro. Ora, per consolidata giurisprudenza il giudice
può dipartirsi da un reddito superiore a quello effettivamente ricavato dal
coniuge nella misura in cui il conseguimento di tale reddito sia possibile e
ragionevole (DTF 119 II 314 consid. 4a e rinvii). In concreto la convenuta
vanta un'esperienza pluriennale come infermiera diplomata in cure generali,
ramo professionale nel quale vi è notoriamente penuria di personale
(interrogatorio formale dell'8 giugno 1999, domande 1–4). Quanto alle precarie
condizioni di salute di lei, il primo giudice ne ha tenuto conto considerando
le entrate percepite in un periodo in cui essa lavorava al 50%, integrando i
suoi redditi con le indennità di perdita di guadagno per malattia. Del resto
neppure l'appellata sostiene di essere totalmente inabile al lavoro, e pure dai
certificati medici agli atti risulta una “prognosi favorevole” del medico
curante per un'attività lavorativa nella sua professione (doc. 5).
d) La
convenuta sostiene inoltre di aver esaurito il diritto alle prestazioni di
disoccupazione da metà 1999 e di percepire oggi unicamente fr. 101.60. L'argomentazione
sfiora la temerarietà, se solo si considera che dalla documentazione da lei
stessa prodotta il 20 aprile 2000 a sostegno della domanda di assistenza giudiziaria,
risulta che questa ha lavorato al 50% presso la __________ dal luglio del 1999
e che le è stato aperto un nuovo termine quadro di disoccupazione fino al 20
luglio 2001. Quanto all'importo di fr. 101.60 al mese, cui fa riferimento pure
il giudizio impugnato (pag. 4 in fondo), esso non emerge da alcun documento
agli atti, tanto meno dal doc. 4. Tale cifra corrisponde del resto
all'indennità di disoccupazione giornaliera – e non mensile – percepita
dall'appellata dal settembre 1999 (conteggio OCST allegato alla lettera del 20
aprile 2000). Ne segue che, a un giudizio sommario come quello che presiede
all'emanazione di misure cautelari, la valutazione del Pretore sul reddito
potenziale della moglie resiste alla critica.
- L'appellante
rimprovera al Pretore di avergli imputato entrate troppo elevate, poiché il suo
reddito mensile, così come esposto all'interrogatorio formale, è al massimo di
fr. 2'000.–/2'500.–. Adduce inoltre di aver presentato reclamo contro la
tassazione del biennio 1997/98. La moglie, dal canto suo, contesta il reddito dichiarato
dal coniuge, dovendosi fare riferimento alla notifica fiscale, alla sostanza
immobiliare e all'effettivo tenore di vita. Ora, trattandosi di determinare il
reddito di un lavoratore indipendente, occorre fare riferimento al bilancio e
al conto perdite e profitti della sua azienda oppure, se questi non è tenuto ad
allestire la contabilità, ai dati che risultano dalle dichiarazioni fiscali (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 42 ad
art. 125 CC). Inoltre determinante non è necessariamente il risultato
conseguito al momento del giudizio, ma quello medio, calcolato sull'arco di più
anni (Rep. 1994 pag. 141 con richiami).
In
concreto dalla tassazione 1997/98 si desume un reddito aziendale dell'istante
di fr. 40'000.– annui (doc. I), mentre per il biennio 1995/96 esso ammontava a
fr. 45'000.– (doc. H). L'appellante sostiene di aver presentato reclamo contro
l'ultima tassazione (doc. Q) e ricorda la precarietà della sua situazione finanziaria.
L'estratto dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti dimostra invero una difficile
situazione finanziaria, che perdura già prima del matrimonio (doc. L), ma il
documento nulla indica sulle entrate del medesimo. È appena il caso di
ricordare poi che fatti nuovi in appello non sono ammissibili (consid. 4),
ragione per cui non è possibile tenere conto dell'esito della procedura di
reclamo allegata in questa sede con il memoriale del 21 aprile 2000. Quanto
alle dichiarazioni del ricorrente in occasione dell'interrogatorio formale,
esse non poggiano su nessun altro dato concreto (verbale dell'8 maggio 1999,
domanda 4). In sostanza agli atti non figurano elementi che giustifichino di
scostarsi dagli accertamenti fiscali, motivo per cui – a un giudizio sommario –
ci si deve dipartire da un reddito aziendale di fr. 40'000.– annui, pari a fr.
3'330.– mensili. Tale importo costituisce del resto quello che l'appellante
potrebbe percepire con una qualunque altra attività professionale. In effetti
la libera scelta di una professione trova i suoi limiti nell'obbligo di
provvedere al debito mantenimento della famiglia (DTF 114 IV 124). In caso di
persistenti difficoltà nella sua attività indipendente, quindi, il marito
potrebbe anche essere tenuto a cambiare occupazione, ove le necessità finanziarie
della famiglia lo richiedessero.
- Il
marito adduce poi che il proprio fabbisogno è di almeno fr. 2'931.30 mensili e
deve comprendere l'intero premio della cassa malati e le spese professionali e
aziendali. Per quel che concerne i debiti ipotecari, l'appellante sostiene che
se ne deve tenere conto nella misura in cui azzerano i redditi immobiliari, i
quali non possono pertanto essere aggiunti al reddito aziendale. La moglie, da
parte sua, sottolinea che il marito non ha dimostrato né le spese professionali
né la necessità di disporre di un veicolo né tanto meno gli oneri ipotecari e i
debiti aziendali.
a) L'appellante
sostiene che il suo premio di cassa malati ammonta a fr. 267.70 mensili e
chiede che tale posta, ammessa dal Pretore in fr. 203.70, sia corretta. Dagli
atti risulta che egli nel 1999 pagava fr. 267.70 mensili per la copertura di base
con una franchigia di fr. 1'500.– e l'assicurazione complementare (doc. R). Non
si vede dunque per quali ragioni il Pretore si sia scostato da tale importo, se
appena si considera che per la stessa voce egli ha riconosciuto alla moglie un
importo di fr. 300.–. Su questo punto l'appello è fondato.
b) L'appellante
chiede che nel suo fabbisogno siano inseriti, in aggiunta alle spese
professionali di fr. 300.– già ammesse dal Pretore, fr. 115.40 per
l'assicurazione auto e le imposte di circolazione. Ora, che il marito abbisogni
di un'automobile per scopi professionali è stato reso sufficientemente
verosimile, contrariamente a quanto sostiene la moglie, considerato che egli è
rappresentante di articoli sportivi (interrogatorio formale dell'8 giugno 1999,
domande 1 e 7.2). Se non che, il marito, professionista indipendente, deduce i
propri costi professionali dai ricavi (art. 26 della legge tributaria: RL
10.2.1.1). Il reddito aziendale accertato fiscalmente è infatti al netto delle
diverse spese professionali, ciò che risulta del resto dal rendiconto economico
allegato alla sua dichiarazione d'imposta 1997/98 (incarto fiscale richiamato,
rendiconto economico anni 1995 e 1996). Non si giustifica pertanto di
conteggiare una seconda volta nel suo fabbisogno le spese professionali, già
considerate nella determinazione del reddito aziendale. Devono nondimeno essere
adeguati i costi per l'alloggio, poiché l'importo di fr. 870.– ammesso dal
Pretore sulla base del valore locativo dell'appartamento non comprende manifestamente
le spese di riscaldamento. E un onere mensile di fr. 70.– per tale voce non
appare eccessivo per una persona sola, sulla base della comune esperienza.
c) A
detta dell'appellante il Pretore non ha dedotto dai suoi redditi i passivi che
gravano la sua sostanza e neppure i debiti aziendali. La critica non è priva di
buon diritto. Il primo giudice ha infatti tenuto conto di un imprecisato
introito del marito per la locazione degli appartamenti di sua proprietà,
rifiutando di computare i suoi debiti. Non è dato di sapere quale reddito da
locazione il Pretore abbia considerato, poiché egli ha fissato il contributo
alimentare per la moglie senza procedere, almeno per quanto risulta dalla
motivazione del decreto cautelare, al noto calcolo della ripartizione
dell'eccedenza, di diritto federale (consid. 1). Ad ogni modo dalla tassazione
1997/98 si evince che il reddito della sostanza di lui, di fr. 24'865.– (costituito
dall'onere locativo dell'appartamento occupato dal proprietario e dai canoni di
locazione percepiti per un altro appartamento), è azzerato dalle relative
deduzioni per fr. 34'550.– (doc. I). In effetti i debiti ipotecari gravanti
l'immobile del convenuto assommano a fr. 455'612.–. I relativi interessi ipotecari
ammontano a fr. 28'333.–, cui si aggiungono più di fr. 6'000.– per le spese di
gestione e manutenzione dei fondi (richiamo dall'Ufficio di tassazione, dichiarazione
d'imposta 1997/98, formulario 14 con i relativi allegati e formulario 16a; cfr.
pure doc. M, N e O). Tali oneri sussistevano del resto già al momento del matrimonio
(doc. H: tassazione 1995/96, e doc. L: estratto UEF). In simili circostanze si
giustifica pertanto di ammettere gli oneri ipotecari e le spese per l'immobile
almeno fino a concorrenza del relativo reddito immobiliare, che risulta quindi
nullo ai fini del contributo alimentare per la moglie.
I
debiti aziendali dell'appellante ascendono, secondo la citata tassazione, a fr.
266'074.– (doc. I). I relativi interessi passivi sono già stati dedotti dal
ricavo aziendale, con il risultato che il reddito da attività indipendente è al
netto dei costi professionali (richiamo dell'incarto fiscale 1997/98,
rendiconto economico anni 1995 e 1996 allegato alla dichiarazione). Non si
giustifica pertanto di inserire tali costi nel fabbisogno del marito.
- In
conclusione il fabbisogno del marito assomma a fr. 2'592.70 mensili (minimo esistenziale
del diritto esecutivo fr. 1'025.–, valore locativo dell'appartamento di sua
proprietà fr. 870.–, spese di riscaldamento fr. 70.–, imposte fr. 250.–, premio
della cassa malati fr. 267.70, assicurazioni fr. 110.–). Quello della
convenuta, incontestato, ammonta a fr. 2'625.– (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1'025.–, costo stimato dell'alloggio fr. 1'000.–, imposte stimate
fr. 300.–, premio della cassa malati fr. 300.–). Nelle condizioni descritte il
quadro complessivo delle entrate e delle uscite familiari si presenta come
segue:
reddito del marito fr. 3'330.—
reddito
della moglie fr. 3'369.—
fr. 6'699.— mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 2'592.70
fabbisogno
minimo della moglie fr. 2'625.—
fr.
5'217.70 mensili
eccedenza fr.
1'481.30 mensili
metà
eccedenza fr. 740.65 mensili
Il marito
può conservare per sé:
fr.
2'592.70 + fr. 740.65 = fr. 3'333.35 mensili
e deve
versare alla moglie:
fr.
3'330.– ./. fr. 3333.95 = fr. –.— mensili.
L'appello
va dunque accolto e il decreto impugnato modificato di conseguenza.
- Spese e ripetibili del presente giudizio seguono la
soccombenza dell'appellata (art. 148 cpv. 1 CPC). L'esito del giudizio odierno
impone pure una modifica della ripartizione degli oneri di prima istanza. La
concessione di ripetibili renderebbe di per sé priva di oggetto la domanda di
assistenza giudiziaria presentata dall'appellante, ma la precaria situazione
finanziaria della moglie lascia ritenere che l'incasso delle indennità sarà
difficile, se non impossibile, di modo che il beneficio dell'assistenza
giudiziaria si giustifica già sin d'ora (DTF 122 I 322). La domanda merita
pertanto accoglimento, dandosi adempiuti sia il requisito della probabilità di
esito favorevole (art. 157 CPC) sia quello di indigenza del marito (doc. L:
estratto dell'Ufficio di esecuzione). È appena il caso di rilevare che il
beneficio dell'assistenza giudiziaria copre solo i costi di patrocinio del
legale che ha presentato l'appello e le nuove conclusioni. Il nuovo
patrocinatore dell'appellante, infatti, ha comunicato in questa sede di avere
semplicemente ripreso il patrocinio dell'interessato, sollecitando l'emanazione
della sentenza. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dalla moglie
deve invece essere respinta, considerato che la sua resistenza all'appello
appariva sin dall'inizio senza possibilità di buon esito (art. 157 CPC).
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è accolto nel senso che i dispositivi n.
2 e 3 del decreto impugnato sono così riformati:
-
La richiesta di contributo alimentare presentata
da __________ è respinta.
-
La
tassa di giustizia e le spese di fr. 500.– sono poste a carico di __________,
che rifonderà al marito fr. 1'200.– per ripetibili.
II. __________
è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell'avv. __________.
III. La
richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ è respinta.
IV. Gli oneri
processuali di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr.
50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico di __________, che rifonderà all'appellante fr. 800.– per
ripetibili.
V. Intimazione
a:
– avv.
__________, __________;
– avv.
__________, __________;
– avv.
__________, __________ (limitatamente al dispositi-
vo n.
II).
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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