AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1999.150
Data decisione, Autorità:
19.02.2001, ICCA
Incarto n.
11.1999.00150
Lugano,
19 febbraio
2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Bottinelli Raveglia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..___
(modifica di sentenza di divorzio: misure provvisionali) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza del 15 aprile 1999 da
__________, già in __________
(patrocinato dall'avv. __________, __________)
contro
__________, nata
__________, __________
(patrocinata dall'avv. , Lugano
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 6 dicembre 1999 presentato da __________ contro il decreto
cautelare emesso il 25 novembre 1999 in luogo e vece del Pretore dal Segretario
assessore della Pretura del Distretto di __________o, sezione 6;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 27 novembre 1996 il Pretore della giurisdizione
di Mendrisio Sud ha pronunciato il divorzio tra __________ __________,
cittadino italiano, e __________ nata __________ (entrambi del 1951). La
sentenza prevedeva, tra l'altro, una rendita di indigenza in favore dell'ex
moglie (art. 152 vCC) di fr. 400.– mensili indicizzati fino al gennaio del
2002, come pure un contributo alimentare per ciascuno dei figli __________ (nata
il __________ 1980) e __________ (nato
__________ 1986) di fr. 700.– mensili indicizzati fino al 16° anno di età e di
fr. 800.– mensili indicizzati fino alla maggiore età o al compimento della
formazione scolastico-professionale.
B. Su
appello di __________, il 4 giugno 1998 questa Camera ha parzialmente riformato
la sentenza del Pretore, aumentando la rendita per l'ex moglie a fr. 700.– mensili
indicizzati senza limiti di tempo e il contributo alimentare per ciascuno dei
figli a fr. 800.– mensili indicizzati fino ai 16 anni (oltre l'assegno
familiare), rispettivamente a fr. 900.– mensili indicizzati (oltre l'assegno
familiare) fino alla maggiore età o al termine della formazione scolastico-professionale
(inc. 11.1997.00014). Tale pronuncia è passata in giudicato.
C. __________
ha promosso causa il 15 aprile 1999 contro __________ davanti al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6, per ottenere la modifica della sentenza di
divorzio nel senso di sopprimere la rendita dovuta all'ex moglie e di ridurre i
contributi alimentari per i figli a fr. 650.– mensili fino al 19° anno di età,
rispettivamente a fr. 750.– mensili fino al compimento della formazione
scolastica. L'attore ha postulato inoltre il rimborso di fr. 17 714.80 con
interessi per le rendite e i contributi versati in esubero dal 1° settembre
1995 al marzo del 1999. La causa è tuttora in corso.
D. Contestualmente
alla petizione __________ ha sollecitato in via provvisionale la soppressione
immediata della rendita per la convenuta. All'udienza del 18 maggio 1999,
indetta per discutere l'istanza cautelare, __________ si è opposta a qualsiasi
interruzione dei versamenti. Chiusa l'istruttoria provvisionale, alla discussione
finale del 10 agosto 1999 le parti hanno confermato le loro domande.
E. Statuendo
il 25 novembre 1999 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha
accolto l'istanza cautelare e ha soppresso in via provvisionale la rendita a
favore di __________ dal 18 aprile 1999. Le spese, con una tassa di giustizia
di fr. 200.–, sono state poste a carico della convenuta, con obbligo di rifondere
a __________ un'indennità di fr. 400.– per ripetibili.
F. Contro
il decreto appena citato __________ è insorta con un appello del 6 dicembre
1999 nel quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, l'istanza
provvisionale sia respinta o, quanto meno, che la sua rendita sia fissata a fr.
555.– mensili per la durata della causa. __________ non ha introdotto
osservazioni all'appello.
G. In
seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio, con ordinanza del
3 gennaio 2001 il giudice delegato di questa Camera ha assegnato alle parti un
termine di 10 giorni per formulare eventuali osservazioni sull'applicazione
della legge nuova. Nel suo memoriale dell'11 gennaio 2001 __________ ha
ribadito le sue conclusioni. __________ è rimasto silente.
Considerando
in diritto: 1. L'art. 7a cpv. 3 tit. fin. CC stabilisce che la modifica
di una sentenza di divorzio è retta dalla legge anteriore, fatte salve le disposizioni
relative ai figli e alla procedura. La riduzione o la soppressione di
contributi alimentari (art. 151 cpv. 1 vCC) o di rendite d'indigenza (art. 152
vCC) in favore dell'ex coniuge – il decreto impugnato non riguarda i figli –
continua pertanto a essere disciplinata dall'art. 153 cpv. 2 vCC (Leuenberger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea
2000, n. 8 ad art. 7a-7b tit. fin. CC).
-
L'art.
153 cpv. 2 vCC disponeva che il coniuge obbligato a fornire una rendita a
titolo di alimenti poteva domandare di esserne liberato o che la somma fosse
ridotta quando il bisogno più non esisteva o era sensibilmente diminuito, come
pure quando le condizioni economiche del debitore più non corrispondevano all'importo
della rendita. La norma si applicava tanto ai contributi alimentari dell'art.
151 cpv. 1 vCC quanto alle rendite d'indigenza dell'art. 152 vCC (Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht,
ZGB I, Basilea 1996, n. 6 ad art. 153 vCC con richiami).
-
Presupposto
per la soppressione o la riduzione dell'obbligo giusta l'art. 153 cpv. 2 vCC
era, come detto, che fossero peggiorate le condizioni economiche del debitore o
che fossero migliorate quelle del beneficiario. La prima ipotesi è estranea al
caso in esame. Per quanto attiene alla seconda, decisivo era che il miglioramento
fosse rilevante, duraturo e non previsto al momento in cui era stata fissata la
rendita (Lüchinger/Geiser, op.
cit., n. 8 ad art. 153 vCC con rinvii). Inoltre esso doveva tradursi in un più
alto tenore di vita del beneficiario: non era considerato un miglioramento, ad
esempio, quello destinato unicamente a finanziare la previdenza di vecchiaia
(DTF 120 II 4; Koller in: AJP/PJA
3/1994 pag. 1199 cifra 3).
-
L'emanazione
di misure provvisionali in processi volti alla modifica di contributi alimentari
o di rendite d'indigenza in favore dell'ex coniuge era regolata per analogia,
nel vecchio diritto, dall'art. 145 cpv. 2 vCC (Lüchinger/Geiser, op. cit., n. 30 ad art. 153 vCC con
richiami). La soppressione o la riduzione cautelare dell'importo fissato nella
sentenza di divorzio era quindi possibile, ma solo in condizioni straordinarie,
a titolo eccezionale e da valutare con grande cautela (“in caso di urgenza e in
presenza di circostanze particolari”: DTF 118 II 228 in basso).
Estremi
del genere si ravvisavano ad esempio – ed era l'unico esempio citato dalla
dottrina e della giurisprudenza – quando, in seguito a un peggioramento delle
sue condizioni economiche, il debitore non era più in grado di erogare la
rendita (o il contributo) senza trovarsi in gravi difficoltà, mentre si poteva
ragionevolmente pretendere che il creditore sopportasse la riduzione o la
soppressione del beneficio (Lüchinger/Geiser,
loc. cit. con riferimenti; DTF 118 II 229 in alto). Estremi analoghi si potevano
prospettare altresì, nel caso in cui fossero migliorate le condizioni
economiche del beneficiario, ove il pagamento della rendita (o del contributo),
per quanto possibile al debitore, lasciasse a quest'ultimo solo il minimo
esistenziale o poco più, mentre il beneficiario si ritrovava già a prima vista
– in virtù del miglioramento – con un agio considerevole.
- In
concreto il Segretario assessore ha accertato che al momento del divorzio il
marito guadagnava fr. 5417.– netti mensili (più fr. 360.– per assegni
familiari) e la moglie fr. 1660.–. Nel 1998 il reddito dell'attore era passato
a fr. 5672.60 mensili netti (senza considerare gli assegni familiari) e quello
della convenuta a
fr.
2817.15. Nei primi cinque mesi del 1999 la situazione era rimasta sostanzialmente
stazionaria (fr. 5648.40 netti mensili il marito, senza considerare gli assegni
familiari, e fr. 2716.60 la convenuta). Confrontando tali valori con le entrate
al momento del divorzio, il primo giudice ha riscontrato un notevole miglioramento
della situazione economica, soprattutto per quanto riguarda la convenuta.
Con un
guadagno netto di oltre fr. 2700.– mensili, in effetti, costei risultava ormai
in grado di sopperire appieno al proprio fabbisogno (fr. 2555.90 così composti:
minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.–, alloggio fr. 700.–, spese
accessorie alla locazione fr. 42.60, riscaldamento fr. 50.–, premio della cassa
malati fr. 179.–, manutenzione stufa e camino fr. 8.35, assicurazioni private
fr. 19.50, imposte fr. 105.35, più il 20% garantito dall'art. 152 vCC pari a
fr. 426.–), per rapporto a quello di fr. 2456.– mensili calcolato dal giudice
del divorzio. La situazione apparendo duratura e non prevista nel 1996, il
Segretario assessore ha soppresso la rendita, non più giustificata da uno stato
d'indigenza.
-
L'appellante
ribadisce anzitutto che in concreto la soppressione della rendita a titolo
provvisionale poteva avvenire solo ove l'attore non fosse più in grado di
onorare il pagamento, mentre il primo giudice ha accolto l'istanza solo perché
il reddito di lei è aumentato. Nella misura in cui reputa, tuttavia, che solo
l'impossibilità di versare la rendita da parte del debitore giustifichi una riduzione
o una soppressione in via provvisionale, l'interessata sostiene una tesi
apodittica, senza il conforto della dottrina né della giurisprudenza. L'ipotesi
evocata dianzi (quella dovuta a un peggioramento delle condizioni economiche
del debitore: sopra, consid. 4) è solo un esempio, come precisano chiaramente
gli autori (“z.B.”: Lüchinger/Geiser,
loc. cit.) e la prassi (“par exemple”: DTF 118 II 229 in alto). Essa non
esclude che, dandosene gli estremi, un notevole miglioramento della situazione
economica del beneficiario possa giustificare a sua volta la riduzione o la soppressione
provvisionale di una rendita d'indigenza. La questione è di sapere se estremi
del genere ricorrano nella fattispecie.
-
Afferma
l'appellante che, ad ogni modo, la soppressione della rendita non si legittima
in concreto, poiché per rapporto al 1996 il suo reddito netto è sì aumentato a
fr. 2716.60 mensili (quello calcolato dal Segretario assessore per i primi
cinque mesi del 1999), ma parallelamente è aumentato anche il suo fabbisogno
minimo. Il quale, invece di limitarsi a fr. 2555.90 mensili (come ha calcolato
il Segretario assessore), ammonta in realtà ad almeno fr. 2726.20, cui va
ancora aggiunta la maggiorazione del 20% che la giurisprudenza riconosceva in
applicazione dell'art. 152 vCC, per un totale di fr. 3271.45 mensili. E ciò
senza nemmeno considerare le spese legali di fr. 21 644.15 che essa ha dovuto
affrontare. In subordine l'appellante soggiunge che, pur nell'eventualità a lei
più sfavorevole, la rendita non può, comunque sia, essere ridotta a meno di fr.
555.– mensili (il suo fabbisogno mensile di fr. 3271.45, meno il noto reddito
di fr. 2716.60).
a) Nel
suo fabbisogno minimo l'appellante chiede anzitutto che si aumenti la spesa per
l'alloggio da fr. 700.– a fr. 1000.– mensili in via equitativa, sostenendo che
l'appartamento odierno è inadeguato, soprattutto per figli che sono diventati
giovani adulti. Essa invoca altresì la parità di trattamento, facendo notare
che l'attore “abita da solo in una villetta a schiera” (memoriale, pag. 9 in
alto). L'appellante disconosce però, per quanto riguarda i figli, che le
relative spese di alloggio rientrano nel fabbisogno di costoro e non nel suo.
Il costo di fr. 700.– mensili per l'appartamento si riferisce a lei soltanto.
Nel fabbisogno minimo va poi inserita, per principio, la spesa effettiva, che
nella fattispecie non appare inferiore a quanto si può ragionevolmente
ammettere per un appartamento a Grancia destinato a una persona sola. Fuori
luogo è infine il richiamo alla parità di trattamento, che vale tra persone sposate,
ma non più dopo lo scioglimento del matrimonio.
b) In
merito alle spese accessorie il Segretario assessore le ha riconosciute tutte
(fr. 42.60 mensili), salvo stralciare il canone di allacciamento alla
televisione via cavo (fr. 22.70 mensili), già compreso nel minimo esistenziale
del diritto esecutivo. Il che è assolutamente corretto, così come a ragione il
primo giudice ha ritenuto compresi nel minimo esistenziale i costi
dell'elettricità (fr. 123.55 mensili), quelli del canone radiotelevisivo (fr.
34.10 mensili) e quelli del telefono (fr. 65.50). La prassi di questa Camera,
che l'appellante mostra di non conoscere (memoriale, pag. 9 in fondo), è chiara
e pubblicata da tempo (Rep. 1995 pag. 141, 1994 pag. 298 in alto; si veda, ora,
anche DTF 126 III 357 a metà). Non a caso, del resto, la giurisprudenza
relativa all'art. 152 vCC prevedeva di aumentare del 20% il fabbisogno minimo
calcolato secondo i criteri del diritto esecutivo. Che a suo tempo il giudice
del divorzio abbia fatto diversamente poco importa, il fabbisogno
dell'interessata non essendo stato a suo tempo appellato (e in ogni modo il
giudice del divorzio non aveva applicato la maggiorazione del 20%).
c) Quanto
alle spese di riscaldamento (fr. 50.– mensili), il Segretario assessore ha
spiegato perché ha ridotto la media aritmetica di fr. 52.33, calcolata su un periodo
superiore a 12 mesi (decreto, pag. 3 in fondo). L'appellante non spende una
parola al riguardo, ciò che rende l'appello finanche irricevibile (art. 309
cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Certo, l'appellante asserisce che
parte delle sue spese di elettricità sono destinate anche al riscaldamento, ma
le fatture emesse dalle Aziende industriali della Città di __________ denotano
importi pressoché uguali d'estate e d'inverno (doc. 4), ciò che non rende
verosimile l'assunto. Per quel che è infine delle “spese dentistiche
straordinarie” (fr. 48.10 mensili), a prescindere dal fatto che proprio perché
straordinarie esse trascendono il fabbisogno corrente, davanti al Segretario assessore
la convenuta medesima ha rinunciato a inserirle nel fabbisogno mensile
(memoriale conclusivo, pag. 6 nel mezzo). Non si vede pertanto quale rimprovero
essa possa muovere ora al primo giudice. Per le spese di causa vale identico
principio.
- Se
ne conclude che a torto l'appellante rivendica una maggiorazione del suo fabbisogno
mensile (fr. 2555.90), il quale appare ormai coperto dal reddito netto (fr.
2716.60), con un margine di fr. 160.70 mensili. Rimane il problema di sapere se
in tali circostanze ricorressero gli estremi per sopprimere o ridurre già in
via provvisionale la rendita d'indigenza. Per rispondere al quesito occorre
ponderare anche la situazione economica del debitore. Se non è escluso, in
effetti, che un notevole miglioramento della situazione economica del
beneficiario possa bastare per modificare una rendita d'indigenza già in via
provvisionale, si deve ancora valutare se il pagamento della rendita pendente
causa lasci al debitore un margine iniquo sul minimo esistenziale per rapporto
a quello di cui gode il creditore in seguito al miglioramento della sua
condizione finanziaria (sopra, consid. 4 in fine).
a) Già
si è visto che il reddito dell'attore nei primi cinque mesi del 1999 ammontava
a fr. 5648.40 netti mensili (senza considerare gli assegni familiari). Quanto
al fabbisogno minimo, il Segretario assessore lo ha ritenuto invariato per
rapporto al momento del divorzio (decreto impugnato, pag. 4 in alto), ciò che
l'interessato non contesta (davanti a questa Camera egli è rimasto silente). Tale
fabbisogno assommava a fr. 2885.30 mensili, senza la maggiorazione del 20%, ma
inclusa una spesa di fr. 200.– per il telefono che doveva ritenersi già
compresa nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (sentenza del 27
novembre 1996, consid. 9.2). Togliendo quella voce spuria e aggiungendo la nota
maggiorazione del 20% (come per la convenuta), si ottiene un totale di fr.
3222.35 mensili.
b) Dedotto
dal reddito di fr. 5648.40 netti mensili il fabbisogno di fr. 3222.35, come
pure la rendita d'indigenza per la moglie (fr. 711.50, compreso il rincaro
maturato dalla sentenza di divorzio) e il contributo alimentare per i figli
(fr. 1727.90 complessivi, compreso il rincaro maturato dalla sentenza di divorzio),
l'attore si ritrova a fine mese con un ammanco di
fr.
13.35. Alla convenuta rimane invece a fine mese un saldo attivo di fr. 872.20
(il residuo di fr. 160.70, più la rendita indicizzata di fr. 711.50).
L'interessata non pretende che la formazione scolastico-professionale della
figlia __________ sia terminata e che quindi l'attore sia liberato dal
contributo mensile in favore di lei. Sarebbe dunque urtante e offenderebbe il
sentimento di equità costringere l'attore a vivere, pendente causa, con un
ammanco mensile di fr. 13.35 mentre la convenuta gode di un'eccedenza di fr.
872.20. Una misura provvisionale, dunque, si impone.
- La
questione è ancora di sapere se la rendita d'indigenza vada soppressa – come ha
fatto il Segretario assessore – o semplicemente ridotta, e in che misura. Giovi
ricordare in proposito che la modifica cautelare di una rendita stabilita in
una sentenza di divorzio passata in giudicato va decretata con grande cautela.
Nella fattispecie inoltre la convenuta è prossima ai 50 anni di età e occorre
garantirle, anche pendente causa, la possibilità di finanziare una decorosa
previdenza di vecchiaia (sopra, consid. 3 in fine). In attesa che tale onere
sia debitamente quantificato nel merito, a un prudente giudizio sommario come
quello che disciplina l'emanazione di misure provvisionali appare equo, tenuto
conto dei contrapposti interessi, ridurre la rendita litigiosa a
fr. 265.–
mensili. Ciò lascerà un residuo mensile di fr. 433.15 all'attore e di fr.
425.70 alla convenuta. Con ogni evidenza l'apprezzamento cautelare non
pregiudica né anticipa in alcun modo il sindacato di merito. Anzi, esso potrà
ancora essere aumentato o diminuito ove dovesse risultare, per esempio, che
l'attore non contribuisce più al mantenimento della figlia __________ oppure
che l'onere di previdenza a carico dell'appellante sia più o meno elevato. A
maggior ragione ciò potrà avvenire in esito alla causa di merito, nell'ambito
della quale il giudice fruisce di pieno potere cognitivo.
- Gli
oneri processuali seguirebbero il vicendevole grado di soccombenza (art. 148
cpv. 2 CPC), tanto in prima quanto in seconda sede. Davanti a questa Camera tuttavia
l'attore è rimasto silente: non è quindi il caso di addebitargli oneri né di
riconoscergli ripetibili (cfr. Rep. 1997 pag. 137 consid. 4).
Per questi motivi,
pronuncia: I. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e il decreto impugnato
è così riformato:
-
L'istanza
è parzialmente accolta, nel senso che dal 18 aprile 1999 la rendita d'indigenza
in favore di __________ è ridotta a fr. 265.– mensili per la durata della causa
di merito.
-
La
tassa di giustizia di fr. 200.– è posta per due quinti a carico dell'istante e
per il resto a carico della convenuta, che rifonderà all'istante fr. 250.– per
ripetibili ridotte.
II. Gli oneri
processuali di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono
posti per tre quinti a carico dell'appellante. Non si preleva la rimanente
quota né si assegnano ripetibili.
III. Intimazione:
– avv.
__________, __________;
– avv.
__________, __________o.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
La presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster