AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1999.141
Data decisione, Autorità:
08.09.2000, ICCA
Incarto n.
11.1999.00141
Lugano
8 settembre
2000/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Bottinelli Raveglia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..___ (riaffidamento
della figlia) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale
autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone la
Delegazione Tutoria di
A
__________, __________
(patrocinata dall'avv. dott. __________,
__________);
In relazione alla custodia della figlia
__________ (1998);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev’essere accolta l’appellazione dell’11 novembre 1999 presentata da
__________ contro la decisione emanata il 26 ottobre 1999 dalla Divisione degli
interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
- Il giudizio sulle spese e le
ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
(1957), cittadina svizzera domiciliata a __________, ha dato alla luce il 27
marzo 1998 ad __________ la figlia __________. Il padre è rimasto ignoto. Il 6
aprile 1998 l’autorità tutoria di __________ Interno, a seguito dell'abbandono
della figlia in un parco di __________, ha privato __________ della libertà a
scopo di assistenza (art. 397a CC), ricoverandola presso la clinica
psichiatrica di __________. __________ è stata provvisoriamente affidata alla
zia __________, domiciliata in __________.
B. Il
30 aprile 1998 la Delegazione tutoria di Minusio ha privato la madre della
custodia parentale sulla figlia __________ per tempo indeterminato, ha
istituito una curatela educativa (art. 308 CC) a favore di __________,
designando __________ come curatrice, ha disposto il collocamento della minore
presso la __________ di __________ e ha incaricato il Servizio psicosociale di
__________ di allestire una perizia sull’idoneità della madre ad allevare la
figlia. Il 27 luglio 1998 la Delegazione tutoria di __________ ha respinto una
richiesta di ripristino della custodia parentale presentata da __________. La
Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, ha dichiarato,
il 5 novembre 1998, irricevibile l'appello presentato dalla madre.
C. Nel
frattempo, il 17 agosto 1998, __________ è stata nuovamente ricoverata presso
la clinica psichiatrica di __________ (__________). Ricevuti i rapporti dei
servizi medici-psicologici di __________ e di __________, il 31 agosto 1998 la
Delegazione tutoria di __________ ha predisposto il collocamento di __________
presso i coniugi __________ e __________ ad __________.
D. Il
27 gennaio 1999 __________ si è nuovamente rivolta alla Delegazione tutoria di
__________ per riottenere la custodia sulla figlia. Statuendo il 1° febbraio
1999, la Delegazione tutoria ha respinto l’istanza. __________ ha introdotto
ricorso il 12 febbraio 1999 alla Sezione enti locali, autorità di vigilanza
sulle tutele. Dal 16 aprile al 26 maggio 1999 __________ è stata nuovamente ricoverata
a __________. L’autorità di vigilanza sulle tutele ha giudicato il 26 ottobre
1999, respingendo il ricorso. Essa ha inoltre fissato il diritto di visita
mensile della madre, da organizzare secondo le istruzioni del servizio sociale
presso la famiglia di affido o in luogo neutro, ha obbligato la madre a
presentarsi al servizio sociale prima e dopo l'esercizio del diritto di visita
per una verifica e valutazione della situazione e ha invitato la Delegazione
tutoria a sostituire la curatrice con una persona residente ad __________,
esterna alla famiglia __________. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 100.–
sono state poste a carico della ricorrente.
E. Insorta
contro la decisione appena citata con un appello dell’11 novembre 1999
__________ chiede il ripristino della custodia parentale e, in via subordinata,
l'affidamento di __________ a una famiglia ticinese e la concessione di un
diritto di visita più esteso. La Delegazione tutoria nelle sue osservazioni del
9 dicembre 1999 propone di respingere l’appello e di confermare la decisione impugnata.
F. La
Camera ha convocato le parti a un’udienza del 7 luglio 2000, durante la quale
l'appellante ha confermato le sue domande e ha postulato l'assunzione di due
perizie. L'11 luglio 2000 questa Camera ha respinto la richiesta di perizia medico-sociale
sull'appellante e ha ordinato un rapporto sullo sviluppo del diritto di visita
tra madre e figlia. Sulla relazione 24 luglio 2000 dell'assistente sociale
__________, le parti hanno avuto modo di esprimersi, rinunciando al dibattimento
finale.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni dell’autorità di vigilanza sulle tutele sono
appellabili entro venti giorni alla Camera civile del Tribunale di appello
(cfr. art. 54a LAC e 424 cpv. 3 CPC). Ciò vale tanto per la privazione o
il ripristino dell’autorità parentale, al cui riguardo l’autorità di vigilanza
statuisce come giurisdizione di primo grado (art. 39d cpv. 1 LAC e 55
segg. RTC), quanto per le altre misure a protezione del figlio enunciate dagli art.
307 segg. CC, al cui proposito l’autorità di vigilanza statuisce come giurisdizione
di ricorso (art. 92 RTC). Tempestivo, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
-
L'appellante
ha chiesto l'allestimento di una perizia medico-sociale sulla sua persona e di
un rapporto sullo sviluppo del diritto di visita. La richiesta è di per sé ammissibile
(art. 424a cpv. 2 CPC). Tutto il diritto di filiazione – compresa dunque
la procedura dell'art. 310 CC – è governata in effetti dal principio inquisitorio
(DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio), alla stessa stregua del diritto
tutelare (Schnyder/Murer in: Berner
Kommentar, 3ª edizione, n. 123 ad art. 373 CC con richiami). La giurisprudenza
ha già avuto modo di precisare inoltre che, per principio, una parte ha diritto
all'assunzione delle prove offerte, tanto in una causa civile quanto in un procedimento
penale o amministrativo, ma che l'autorità può rinunciare ad assumere quei
mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo
(“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 124 I 211 consid. 4, 122 V 162 consid.
1d con rinvio al principio enunciato in DTF 106 Ia 162 consid. 2b). In
concreto, la perizia medico-sociale è stata respinta poiché per la valutazione
della capacità della madre di occuparsi della figlia gli atti sono completi
(ordinanza 11 luglio 2000), mentre sulla relazione dell'assistente sociale Ingrid
Albisser, interpellata per un aggiornamento della situazione concernente il
diritto di visita, le parti hanno potuto esprimersi.
-
L'appellante
si duole del fatto che l'autorità di vigilanza non le ha concesso di prendere
posizione sulle prove assunte. Ora, a prescindere dal fatto che il 20 settembre
1999, al temine dell'istruttoria, alle parti è stato assegnato un termine per
presentare eventuali osservazioni (vedi doc. 7) e che l'interessata si è in
parte espressa sulle prove nello scritto del 24 settembre successivo (doc. 9),
essa ha avuto modo, comunque, di far valere tutte le sue argomentazioni in sede
di appello, davanti a questa Camera, autorità munita di piena cognizione in
fatto e in diritto. La disattenzione del suo diritto di essere sentito, se vi è
stata, è stata quindi sanata (RDAT 1998-I pag. 260; DTF 124 V 183 consid.
4a; 392 consid. 5a).
-
L’autorità
di vigilanza, sulla base dei rapporti del 16 luglio 1998 del Servizio medico-psicologico
di __________, del 29 luglio 1998 del Servizio psico-sociale di __________ e
del 28 aprile 1999 dell'Ufficio del servizio sociale di __________, ha concluso
che la madre, indipendentemente da colpe, non è in grado di occuparsi della
figlia. Essa, infatti, soffre di un disturbo ossessivo mistico-esoterico che la
spinge ad avere comportamenti bizzarri e inadeguati nei confronti della figlia
e che l'ha costretta, tra il 1985 e il 1995 ad almeno tredici ospedalizzazioni.
L’appellante critica tale conclusione e postula il riaffidamento della figlia,
sostenendo di essere perfettamente in grado di occuparsene. Essa rileva che le
autorità preposte non hanno verificato le sue capacità genitoriali, limitandosi
ad accertare l’idoneità al collocamento di __________ presso la sorella e
contesta le conclusioni dei vari referti agli atti.
-
L’art.
310 cpv. 1 CC stabilisce che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto
al pericolo, l’autorità tutoria deve toglierlo alla custodia dei genitori, o
dei terzi presso cui egli si trova, e ricoverarlo convenientemente.
Nell’accezione di “pericolo” rientra tutto quanto è suscettibile di
pregiudicare lo sviluppo fisico, intellettuale e morale del minore sotto
l’autorità parentale dei genitori (Hegnauer,
Grundriss des Kindesrechts, Berna 1999, pag. 214 n. 27.36). Con la privazione
della custodia parentale l’autorità tutoria decide parimenti il collocamento
del minorenne che deve corrispondere alla sua personalità e ai suoi bisogni (Hegnauer, op. cit., pag. 215-216 n.
27.41). In caso di modifica delle circostanze, la misura presa a tutela del
figlio va adattata alla nuova situazione (art. 313 cpv. 1 CC): se è
insufficiente va completata e se non è più necessaria va ridotta o soppressa (Hegnauer, op. cit., pag. 218-219 n.
27.50). Per modificare la misura l’autorità tutoria deve emettere un pronostico
sull’evoluzione delle circostanze determinanti, ciò che implica, da un lato,
l’esame del comportamento anteriore delle persone in questione e, altresì, che
si considerino le circostanze a fondamento della misura adottata (DTF 120 II
386-387 consid. 4d).
-
Dal
fascicolo processuale risulta che l'appellante è affetta da un disturbo
psichiatrico recidivante che provoca scompensi con tratti maniacali. Per quanto
si evince dai rapporti clinici, essa ha una struttura di personalità psicotica
con comportamenti eccentrici, credenze esoteriche e un'interpretazione dei dati
della realtà del tutto particolari. L'interessata riesce per un certo periodo a
mantenere un adeguato controllo della realtà che la circonda, ma ha poi momenti
di scompenso dove perde il contatto con la realtà quotidiana, assumendo
comportamenti ed atteggiamenti patologici (vedi rapporto 29 dicembre 1998 del
medico curante dott. __________ nell'incarto della Delegazione tutoria). La prima
ospedalizzazione risale al 1986 a __________ e dal 1987 al 1996 l'appellante è
stata ricoverata almeno tredici volte, alcune delle quali anche all'estero.
Sentita personalmente da questa Camera, essa ha affermato di avere ricadute
dopo lunghi periodi (6-8 mesi) di completo benessere. Le crisi si manifestano
con stati di superattività e si concludono con un crollo; l'ultimo ricovero è
avvenuto il 22 marzo 2000 in seguito a contrasti con la sorella (verbale 7
luglio 2000 pag. 1 e 2). La dottoressa __________ del servizio psico-sociale di
__________, che aveva seguito l'appellante dal gennaio del 1987 all'aprile del
1990 e l'ha sentita nuovamente dall'aprile 1998, ha dichiarato di avere
osservato negli anni ottanta una discreta remissione fra una fase acuta
delirante dissociativa e l'altra. Dopo i primi scompensi acuti maniformi, si
verificavano anche fasi depressive prolungate durante le quali la paziente era
autocritica. Si colpevolizzava e si riteneva incapace di poter avere un figlio
e di occuparsi di lui adeguatamente, nonostante che il desiderio della
maternità fosse sempre presente. Al momento del referto, dopo una fase acuta,
la specialista ha rilevato nella paziente un decorso acuto meno drammatico,
rilevando che ciò si osserva spesso in pazienti che hanno con il tempo imparato
a gestire meglio quei momenti. Preoccupante nondimeno, a detta dell'esperta, è
l'esistenza di una personalità fortemente disturbata con un delirio mistico ben
strutturato e persistente (rapporto 29 luglio 1998 nell'incarto delegazione tutoria).
-
Agli atti vi sono due referti sulle relazioni tra madre e figlia. Il
primo è stato allestito il 16 luglio 1998 dalla dottoressa __________ __________,
del Servizio medico-psicologico di , che ha osservato le interessate
durante il ricovero della figlia alla Casa Sant'. La specialista ha
rilevato che la relazione sviluppata dalla madre con la figlia è patologica,
poiché la genitrice oscilla tra un investimento eccessivo ed inadeguato (non
sopporta che l'équipe si occupi della figlia quando non è presente o quando le
fa il bagno) e una totale indifferenza quando è assorbita da altri stimoli,
fino a dimenticare la presenza fisica della figlia (la tiene in braccio con la
testa non sostenuta che pende fuori dal braccio, rischia di farle sbattere la
testa contro un armadio, mette il biberon in bocca senza più interessarsi di
quello che succede). La discontinuità del rapporto è aggravata dai deliri della
madre, che la inducono a comportamenti inadeguati con la figlia. Tra questi la
dottoressa __________ menziona alcuni rituali mistici (danze, gestualità, posa
di una pelle di gatto morto accanto alla bambina, posa di una cintura d'aglio all'ombelico),
collegabili alle credenze della madre sulla reincarnazione del dio __________
nella figlia (rapporto del 16 luglio 1998, pag. 2). Inoltre la madre, quando
decide di interrompere la comunicazione con la figlia, la isola dal mondo
esterno coprendola completamente con un telo. Essa non accetta per altro i
consigli dell'équipe per le cure primarie della bambina e si mostra molto
aggressiva e minacciosa con le puericultrici. Infine la genitrice mostra
un'incapacità di valutare i bisogni della figlia poiché non riesce a vederla
come entità individuata e separata da lei: essa ritiene che __________ pensi
quello che pensa lei, abbia gli stessi desideri, stessi sentimenti, e stesse
opinioni. Ciò non le permette di avere risposte adeguate nei confronti della
bambina, di riconoscere i suoi bisogni, di soddisfarli, di preservarla dal
pericolo se lei stessa non è in grado di percepirlo. Per tutte questi motivi,
la specialista ritiene che l'idoneità della madre a svolgere la funzione genitoriale
sia globalmente compromessa dal suo stato di salute (rapporto 16 luglio 1998,
allegato al doc. 24).
La
seconda relazione è stata allestita il 28 aprile 1999 da __________, capo équipe
dei Servizi sociali del __________, dopo l'affidamento della bambina alla zia
__________. Da tale referto risulta che il rapporto tra l'appellante e la
figlia è fortemente compromesso dal disturbo ossessivo mistico-esoterico della
madre. Come rileva la redattrice del rapporto l'appellante "sostiene di
essersi sottoposta a lunghe e faticose pratiche per diventare madre di dio. La
signora infatti è convinta di essere stata prescelta quale madre divina e che
__________ sia la massima divinità del mondo; pare che questo sia il motivo che
ha determinato la scelta del nome di "senza dio" dato che secondo la
signora __________ la bimba stessa è dio, tornato sotto forma di essere
umano". Durante i suoi momenti di interazione con la figlia la madre
traccia segni con le mani in aria, si inchina di fronte alla bambina e
proferisce esclamazioni in una lingua che essa sostiene essere egiziana. In
occasione delle sue visite la madre non ha portato giocattoli o regali alla
figlia, se non alcuni oggetti simbolici mistici per il primo compleanno
(rapporto 28 aprile 1999, pag. 6 e 7, doc. 24).
-
Le
conclusioni alle quali sono giunti i servizi preposti sono concordi e alla luce
di questi rapporti l'idoneità dell'appellante ad adempiere i suoi compiti di
genitrice in modo adeguato appare dubbia, quanto meno nella situazione attuale.
Non vi sono peraltro ragioni per giudicare inattendibili tali rapporti, redatti
da professionisti disinteressati e di sicura esperienza. L'appellante tenta di
minimizzare la sua situazione, rilevando di non avere nessun problema del
genere descritto dai vari medici e di essere pienamente consapevole del suo
ruolo di madre, ma le sue argomentazioni soggettive non possono mettere
seriamente in causa l'opinione di specialisti chiamati ad esprimersi con oggettività
per il bene della figlia. È possibile che nei momenti di stabilità emotiva
l'appellante sia ben compensata sul piano psichiatrico, tanto che non sono
riscontrabili alterazioni psicopatologiche maggiori (vedi anche attestato
medico 26 gennaio 1999 del dott. __________ nell'incarto della Delegazione
tutoria), ma essa non è guarita, poiché il suo stato può presentare scompensi
recidivanti che comportano il ricovero in strutture psichiatriche (rapporto
dott. __________ del 29 dicembre 1998 pag. 2). Inoltre anche le cure
psichiatriche, in particolare quelle psicofarmacologiche, non sono mai riuscite
a risolvere in modo soddisfacente la situazione e solo il contenimento in una
struttura psichiatrica ha ricondotto la paziente in termini e in canoni
comportamentali più adeguati (rapporto citato, pag. 3). L'interessata è invero
riuscita a gestire in modo corretto la sua situazione personale dal punto di
vista finanziario e nella gestione della sua persona, tant'è che la tutela cui
era soggetta è stata dapprima sostituita con una curatela e in seguito,
dall'autunno 1996 essa non è più sottoposta a nessuna misura tutelare (verbale
7 luglio 2000 pag. 2), ma lo stesso medico curante non nega l'eventualità di possibili
ricadute ed evidenzia la necessità di proteggere la bambina per l'instabilità
della madre (rapporto citato pag. 2). Si aggiunga che ogni misura di protezione
giusta l'art. 307 segg. CC deve tendere al bene del figlio, anche se non
risponde necessariamente agli interessi del genitore, e che i diritti del
genitore non prevalgono su quelli del figlio, ove ne pregiudichino il bene, ragione
per cui non può essere seguita l'appellante che si ritiene convinta di potere
avere un ritmo di vita più regolare ed evitare crisi se vivesse con la figlia
(verbale 7 luglio 2000 pag. 1 in fondo). Ne discende che l'appello, su questo
punto, deve essere respinto.
-
L'appellante
chiede, nel caso in cui la figlia non le fosse riaffidata, di predisporre il
collocamento della stessa in una famiglia ticinese. L’autorità di vigilanza ha
respinto questa richiesta poiché __________ è ben inserita nel nuovo contesto
famigliare, che presenta una dinamica serena ed affettivamente intensa.
a) Ora, nella scelta del luogo di collocamento del figlio, l'autorità
deve considerare, nell'interesse dello stesso minorenne, i suoi legami
familiari, sempre che non siano in contrasto con il suo bene. In quest'ottica
il collocamento del figlio presso parenti prossimi, anche se essi non vantano
un diritto preferenziale, è una misura da preferire al collocamento presso
terzi, in quanto può servire a salvaguardare i legami familiari naturali (Hegnauer in: Berner Kommentar, 1969, n.
136 ad art. 324-327 vCC; RDT 1982 pag. 34).
b) Nella
fattispecie, dal 31 agosto 1998 __________ vive presso la famiglia degli zii
__________ nel Canton __________ (vedi risoluzione della Delegazione tutoria di
__________ nel relativo incarto). Dagli atti risulta che la bambina è molto ben
inserita nell’attuale contesto famigliare, che presenta, secondo __________,
una dinamica serena e affettivamente intensa. Tutti i componenti della famiglia
__________ sono coinvolti nella nuova situazione venutasi a creare, tant'è che
i tre figli della coppia hanno accettato tranquillamente __________, che è considerata
la sorellina minore (vedi anche doc. allegato 6 al doc. 24). __________, del
resto, è una bimba socievole, vivace e gioiosa, visibilmente divertita quando i
cuginetti si occupano di lei (doc. 24, pag. 5 e 6). A detta della specialista
la famiglia __________ è idonea ad assumersi l'incarico di famiglia affidataria
e vista l'ottimale situazione in cui si trova ora __________, la stabilità
garantita dal rapporto che ha già sviluppato con tutti i membri della famiglia,
e il forte legame instauratosi soprattutto con la zia, sua figura di
riferimento, un affidamento della minore ad una nuova famiglia non potrebbe
portare a nessun risultato migliore (doc. 24 pag. 11). Anche la dottoressa
__________, pediatra di __________, ha avuto modo di affermare che __________ è
ben inserita nella famiglia affidataria (allegato 2 al doc. 24). Interpellata
da questa Camera, l'assistente sociale __________, che si occupa della
sorveglianza del diritto di visita della madre, ha riferito che __________ è
perfettamente integrata nella famiglia affidataria, nella quale vive come una
degli altri figli. Essa è una bambina vivace, molto interessata e curiosa, sa
quello che vuole e sembra avere un carattere forte (relazione 24 luglio 2000).
Nelle circostanze illustrate una modifica dell'affidamento non si giustifica,
tanto meno se si pensa che per __________, i problemi che la madre dichiara di
avere nei rapporti con la sorella __________ si manifesterebbe verosimilmente
anche nei confronti di un’altra persona affidataria “che potrebbe essere vista
come quella che vuole impossessarsi di sua figlia” (doc. 24, pag. 8).
c) Neppure
l'appellante, del resto, pretende che la figlia non si trovi bene in __________
o che il suo sviluppo sia compromesso. I problemi, oltre che alle difficoltà di
incontrare la figlia dovuti alla distanza con il Ticino, sono piuttosto da ricondurre
ai rapporti con la sorella __________. Dagli atti risulta una forte conflittualità
tra le due sorelle tant'è che l'appellante ritiene che l'affidamento della
figlia alla sorella è la "peggiore cosa che potessero fare" (verbale
di audizione del 10 giugno 1999, doc. 32). __________ ha rilevato che alla
nascita di __________ era convinta che la sorella non sarebbe stata in grado di
occuparsi adeguatamente della figlia e riteneva per contro di essere in grado
di offrire i sostegni validi alla sorella e alla nipote, evitando così lo
scollamento della famiglia (doc. 24 pag. 3). Tra le sorelle esiste comunque un
forte legame affettivo, anche se __________ manifesta molta ostilità nei
confronti della sorella a causa dell'affidamento di __________ (doc. 24, pag.
8). Davanti a questa Camera, l'appellante ha confermato che i rapporti con la
sorella sono inesistenti e che quando ci sono contatti la situazione è
conflittuale. Essa ha affermato che a sua insaputa la sorella ha fatto
battezzare __________ con rito cattolico, chiamando __________, allorquando la
famiglia __________ è di religione protestante e la bambina è per metà indiana
(il padre è di religione sikh); inoltre la madre non viene tenuta al corrente
di quanto accade alla bambina e non riceve informazioni sul suo stato di salute
(verbale 7 luglio 2000 pag. 2). Nondimeno, come si è visto in precedenza, tali
dissidi non sembrano coinvolgere la bambina, così che il suo bene non risulta
essere compromesso. Non vi sono pertanto ragioni per modificare l'affidamento
in vigore, che è senz'altro consono all'interesse della bambina. L'appello su
questo punto deve pertanto essere respinto.
-
Desta,
comunque sia, qualche perplessità l'atteggiamento della madre affidataria. Come
si è visto che in precedenza, secondo l'appellante essa avrebbe assunto iniziative
che mal si conciliano con il suo ruolo, giungendo anche a chiedere la sospensione
del diritto di visita della madre (doc. 8). Giovi ricordare che quest'ultima è
stata privata della custodia parentale e per rapporto al genitore privato
dell’autorità parentale, che si vede sostituire o dall’altro genitore o da un
tutore (art. 311 cpv. 2 CC), essa può ancora esercitare le prerogative connesse
all’esercizio dell’autorità parentale, ma non scegliere la residenza del figlio
(Hegnauer, op. cit., pag. 216, n.
27.44). In qualità di rappresentante legale la madre può ancora prendere misure
a favore della figlia, sia in materia di cure (per esempio in caso di
intervento medico), sia in materia di scelte scolastiche e professionali – tant’è
che le incombe di collaborare con i docenti, con le istituzioni pubbliche e con
quelle di aiuto alla gioventù (art. 302 cpv. 3 CC) – sia in materia di
educazione religiosa, sia promuovendo le relazioni con i terzi (Stettler in: Traité de droit privé suisse,
vol. III, tomo II/1, pag. 404 segg.), sia amministrando i beni del figlio (art.
318 segg. CC). Per contro i genitori affilianti rappresentano i genitori
nell'esercizio dell'autorità parentale per quanto ciò sia indicato per il
debito adempimento del loro compito (art. 300 cpv. 1 CC). Essi in particolare
rappresentano i genitori nel mantenimento e nell'educazione quotidiana, nella
scelta della residenza del figlio, nella sorveglianza delle relazioni con terzi
e nell'esercizio della rappresentanza legale e prendono quelle decisioni che
per la loro natura spettano all'educatore immediato e quelle che per varie
ragioni (urgenza, malattia, assenza) non possono essere prese dai genitori (Hegnauer, op. cit., pag. 182, n.
25.13). In concreto, senza nulla togliere alle capacità educative della sorella,
l'appellante è e resta la madre di __________, con tutti i suoi diritti di
genitore. Si aggiunga che anche un genitore senza autorità parentale deve
essere informato sugli avvenimenti particolari sopraggiunti nella vita del
figlio e può chiedere a terzi che partecipano alle cure del figlio,
segnatamente docenti e medici, informazioni sul suo stato di salute (art. 275a
cpv. 1 e 2 CC). Ciò vale, a maggior ragione, per un genitore privato
unicamente della custodia parentale. Nondimeno la madre non può pretendere di
presentarsi improvvisamente presso il domicilio della sorella per esercitare il
diritto di visita in giorni non pattuiti né può migliorare la situazione contestando
ogni iniziativa degli affilianti.
-
In
realtà, i conflitti tra le sorelle, che si acuiscono durante i diritti di
visita, sono rimediabili solo dalle interessate medesime, seguendo le direttive
precise e puntuali che il curatore della bambina può e deve prendere secondo le
circostanze. Ove l'una delle parti si dimostri inadempiente o incapace a
seguire tali indicazioni, il curatore si rivolgerà all'autorità tutoria per i
provvedimenti del caso. Nel caso di privazione della custodia parentale ai
sensi dell'art. 310 CC i genitori affilianti devono, per altro, seguire le direttive
dell'autorità o dell'organo d'esecuzione designato (Hegnauer, op. cit., pag. 183, n. 25.14). Il curatore, per
quel che lo concerne, non può sottrarsi a tale incombenza (DTF 118 II 242 consid.
2d); anzi, egli è abilitato, in collaborazione con i genitori, a intervenire
direttamente sul figlio, regolando in maniera obbligatoria i particolari delle
visite (SJ 1979 pag. 292).
-
L'autorità
di vigilanza ha inoltre deciso la sostituzione della curatrice, rilevando che
con la conferma del collocamento in __________ appare difficile per l'attuale
curatrice svolgere efficacemente il suo mandato. Pur non essendo espressamente
contestata, tale misura appare, alla luce di quanto espresso in precedenza (consid.
11), indispensabile. Il nuovo curatore, oltre a definire gli aspetti concreti
del diritto di visita (luogo, orari, comportamento), potrà farsi assecondare da
terze persone, e adottare tutte le misure che appariranno necessarie allo
scopo. Egli terrà inoltre costantemente informata l’autorità tutoria, presentando
rapporti sull'evolversi della situazione, la quale potrà, dandosi il caso,
intervenire e prendere tutte le misure che si imporranno. Inoltre, come si
vedrà in appresso, egli dovrà trovare una soluzione per un esercizio quindicinale
del diritto di visita della madre. Deve inoltre essere approvata la decisione
dell'autorità di vigilanza nella misura in cui ha previsto la nomina di un
curatore esterno alla famiglia affidataria, in modo che sia sufficientemente
indipendente e oggettivo per svolgere il mandato nell'interesse del figlio,
conservando il debito distacco dalle relative parti in causa.
-
L'appellante
chiede, infine, di poter esercitare il più ampio diritto di visita con la figlia.
L'autorità di vigilanza ha fissato tale diritto in una volta al mese, a
condizione che la madre abbia dei colloqui con gli operatori sociali prima e
dopo ogni diritto di visita, che segua una terapia psichiatrica e le istruzioni
del curatore.
a) Ora,
è pacifico che la madre ha il diritto di mantenere le relazioni personali con
la figlia adeguate alle circostanze (art. 273 CC; Breitschmid in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht,
ZGB I, Basilea 1996, n. 10 ad art. 310 CC).
Per quanto attiene al diritto di visita, fra le circostanze da tenere in
considerazione per fissare la durata e la frequenza degli incontri (Hegnauer in: RDT 1998 pag. 174) si
annoverano ad esempio l’età del figlio, lo stato di salute di quest’ultimo e
del genitore titolare del diritto alle relazioni personali, la distanza dai
rispettivi domicili, le esigenze del figlio (frequentazione della scuola, di
corsi ecc.), i desideri espressi dal figlio capace di discernimento e così via
(DTF 123 III 451 consid. 3b con rinvio; Hegnauer,
in: Berner Kommentar, note 65 segg. ad art. 273 CC; Schwenzer in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, ZGB
I, Basilea 1996, note 9 segg. ad art. 273 con numerosi richiami). Le relazioni
personali comprendono non solo il diritto di visita in senso stretto, ma anche
quello di avere colloqui, contatti telefonici, epistolari ecc. (Schwenzer, op. cit., nota 2 ad art.
273).
b) Concretamente
tale diritto è stato esercitato, tranne in un'occasione, presso la famiglia affidataria,
il 13 maggio, 24 giugno, 8 luglio, 26 agosto e 9 settembre 1999, il 24
febbraio, 25 maggio e 29 giugno 2000, in altre circostanze esso non ha avuto
luogo poiché, in particolare, la madre era ricoverata in clinica (relazione 24
luglio 2000 di __________). Sentita personalmente, l'interessata ha affermato
che da tre mesi il diritto di visita funziona bene; essa si reca il giorno
stabilito, di regola il giovedì, verso le 08.00 all'ufficio dell'assistente sociale
di __________, in seguito con __________ si reca in treno a casa della sorella.
Il diritto di visita dura circa 2 ore e mezza, poiché la madre e l'assistente
sociale arrivano alle 09.30 alla stazione, devono recarsi a piedi
all'abitazione della sorella e devono poi ripartire alle 12.00 (verbale 7
luglio 2000 pag. 2). __________ ha confermato tali modalità e ha rilevato che
__________ è contenta della visita della madre e che non vi sono difficoltà di
approccio. Essa ha inoltre previsto un'estensione del diritto di visita della
madre ogni tre settimane a partire dal mese di ottobre 2000 (relazione 24
luglio 2000).
c) Tenuto conto che il diritto di visita è lasciato all’apprez-zamento
del giudice (DTF 120 II 235 consid. 4a), si giustifica adottare una disciplina
consona all’attuale situazione. Considerato che non vi sono particolari
controindicazioni, salvo la necessità di un diritto di visita sorvegliato
(rapporto __________ pag. 2), e che __________ ha due anni e mezzo, appare
prudente e adeguato fissare il diritto di visita in due mezze giornate al mese.
Tale regolamentazione, del resto, corrisponde all'estensione in uso nella
Svizzera tedesca per bambini in età prescolastica (DTF 123 III 450 consid. 3a
con rinvio a Schwenzer, op. cit.,
nota 14 ad art. 273). Certo, il servizio sociale di __________ non è in grado
di garantire la necessaria sorveglianza (relazione __________ del 24 luglio
2000 pag. 3), ma come si è detto, spetterà al nuovo curatore adottare le
necessarie misure per un regolare esercizio del diritto di visita. La madre,
tuttavia, non potrà repentinamente pretendere di esercitare subito il diritto
di visita in tutta la sua estensione, senza ragionevole progressività, poiché
il curatore dovrà entrare in carica e predisporre tutte le misure necessarie.
Si giustifica pertanto di fissare il diritto di vista nelle modalità descritte
a partire dal mese di ottobre 2000. L'appello deve essere accolto entro questi
limiti.
- Gli
oneri processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC).
__________ esce in gran parte soccombente, ottenendo solo una minima estensione
del diritto di visita. Ciò posto si giustifica di porre a suo carico quattro
quinti dei costi e di rinunciare a riscuotere la parte di spese a carico della
Delegazione tutoria. Quest'ultima, peraltro, non ottiene ripetibili poiché ha
agito nell’ambito delle proprie attribuzioni ufficiali (per analogia l’art. 159
cpv. 2 OG).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 2 della decisione
impugnata è così riformato:
Il diritto di visita di __________ è
fissato, dal 1° ottobre 2000, in due mezze giornate al mese, alle seguenti
condizioni:
colloquio con gli operatori sociali prima e dopo ogni diritto di visita;
seguire una terapia psichiatrica e
seguire le istruzioni del curatore in merito alla definizione degli aspetti del
diritto di visita (luogo di esecuzione, orari, sorveglianza, comportamento,
ecc.).
Per il resto la
decisione impugnata è confermata.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.–
sono
posti per quattro quinti a carico dell’appellante. Non si riscuote la quota rimanente
né si assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
– avv.
dott. __________, __________;
–
Delegazione tutoria di __________.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele, al Sozialberatungsstelle __________ e a __________ e
__________, __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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