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Numero d'incarto:
11.1999.131
Data decisione, Autorità:
26.10.1999, ICCA
Incarto n.
11.1999.00131
Lugano,
26 ottobre 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, vicepresidente,
Giani e Pellegrini
segretario:
Ambrosini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa n. .__ (misure a protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti
locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa il 10 marzo 1998
dalla
Delegazione
tutoria di Lugano
nei
confronti di
__________, __________
(patrocinata
dagli avvocati __________
e
__________, __________)
riguardo alla custodia parentale del figlio __________
(1997);
giudicando ora sull’appello del 2 ottobre 1999 presentato da
__________, __________,
__________, __________, e
ing.
__________ __________,
(patrocinati
dall’avv. __________, __________)
contro la decisione
emessa il 23 settembre 1999 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1967)
ha dato alla luce il 2 dicembre 1997 un figlio, __________. Il giorno stesso
__________ __________ ha riconosciuto la paternità del bambino. Con decisione
del 10 marzo 1998 la Delegazione tutoria di Lugano ha istituito una curatela
educativa a favore di __________ (art. 308 CC), che è stato affidato provvisoriamente
alle cure dei nonni __________ ed __________ __________. Tale affidamento è
stato confermato dalla Delegazione tutoria – sempre in via provvisionale – il
23 giugno 1998, quando __________ __________ si è vista conferire un diritto di
visita giornaliero al figlio per un periodo di tre mesi, durante il quale la
Delegazione tutoria avrebbe valutato la sua idoneità alla custodia parentale.
B. Statuendo il 24
settembre 1998 su ricorso di __________, la Sezione degli enti locali, autorità
di vigilanza sulle tutele, ha mantenuto la privazione provvisoria della custodia
parentale contestata dalla ricorrente, ma ha deciso di trasferire il bambino
dai nonni paterni alla Casa __________ __________ di __________, autorizzando
la madre a risiedere presso tale istituto e disciplinando il diritto di visita
del padre, oltre che dei nonni. Il curatore designato dalla Delegazione tutoria
di Lugano è stato incaricato di aiutare e consigliare i genitori, vigilare
sulla corretta esecuzione del diritto di visita e rappresentare il minorenne
per salvaguardarne il diritto al mantenimento.
C. Su appello di
__________, __________ e __________ __________ il giudizio dell’autorità di
vigilanza è stato parzialmente riformato da questa Camera, che con sentenza del
3 marzo 1999 ha ritenuto di lasciare il bambino ai nonni – prolungando
nondimeno l’orario del diritto di visita accordato alla madre – finché fossero
pervenuti alla Delegazione tutoria i referti specialistici commissionati al
Servizio medico-psicologico di Lugano sull’idoneità della madre alla custodia
parentale e al Servizio sociale di Mendrisio sull’ idoneità (eventuale) dei
nonni all’affidamento. Tale sentenza è passata in giudicato (inc. __________).
D. Ricevuti i rapporti
predetti ed esaminato un ulteriore rapporto del Servizio medico-psicologico di
Lugano, la Delegazione tutoria ha deciso il 18 maggio 1999 di reintegrare
__________ nell’esercizio della custodia parentale, emanando tuttavia misure a
protezione del figlio. La madre è stata tenuta così a seguire un programma di
accompagnamento diurno, con obbligo di far capo alla Casa __________ durante il
mattino, fino e durante l’ora dei pasti, mentre il Servizio medico-psicologico
è stato incaricato di sorvegliare l’evolversi della situazione, riferendone periodicamente
alla Delegazione tutoria. Al padre e ai nonni è stato conferito un diritto di
visita. Il curatore è stato invitato altresì a vigilare l’esercizio di tale
diritto e a salvaguardare la pretesa alimentare del figlio nei confronti del
padre, promuovendo – se necessario – azione di mantenimento.
E. Contro la decisione
della Delegazione tutoria __________, __________ e __________ __________ sono
insorti l’8 giugno 1999 alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza
sulle tutele, che con decisione del 23 settembre 1999 ha respinto il ricorso,
diffidando __________ ed __________ __________ a riconsegnare il bambino alla
madre. Inoltre l’autorità di vigilanza ha tolto effetto sospensivo a un eventuale
ricorso e ha abilitato il curatore a “disciplinare provvisoriamente” per due
mesi il diritto di visita dei nonni in termini più restrittivi rispetto a
quelli previsti dalla Delegazione tutoria (limitazioni di tempo, vigilanza,
luogo protetto ecc.). Il 27 settembre 1999 la Sezione degli enti locali ha poi
intimato un nuovo esemplare della decisione in cui figura un dispositivo addizionale
sulla tassa di giustizia (fr. 500.–) e l’indennità per ripetibili (fr. 1000.–),
poste a carico dei ricorrenti.
F. Il 2 ottobre 1999
__________, __________ e __________ __________ hanno impugnato il giudizio
dell’autorità di vigilanza davanti a questa Camera, chiedendo che – restituito
effetto sospensivo al gravame – la decisione appellata sia annullata unitamente
a quella della Delegazione tutoria e gli atti siano rinviati alla Sezione degli
enti locali “per la completazione dell’istruttoria ai sensi dei considerandi,
sia quo alle perizie mancanti, sia quo al diritto degli appellanti di essere
sentiti”. L’appello non è stato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. La ricevibilità di appelli
introdotti contro decisioni – provvisionali o di merito – prese su ricorso
dall’autorità di vigilanza sulle tutele in materia di protezione del figlio, come
pure la legittimazione dei nonni a ricorrere contro siffatte decisioni è già
stata esaminata da questa Camera nella citata sentenza del 3 marzo 1999 fra le
stesse parti (consid. 1, 3 e 4). Su tali questioni non giova quindi ripetersi.
Occorre aggiungere invece che, nella misura in cui tende in concreto a far
annullare non solo la decisione dell’autorità di vigilanza, ma anche quella
della Delegazione tutoria, l’appello è improponibile. L’autorità di vigilanza
dispone di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (come questa Camera),
sicché la sua decisione sostituisce quella della Delegazione tutoria. Essa
soltanto è impugnabile perciò a norma degli art. 54a LOC e 423 cpv. 3
CPC (cfr., sul piano federale, DTF 111 Ia 353 consid. 1b, 113 Ia 162 consid. 2,
339 consid. 1c).
-
Gli appellanti
lamentano anzitutto una violazione del loro diritto di essere sentiti, sostenendo
che la Delegazione tutoria ha trasmesso all’autorità di vigilanza un carteggio
incompleto e che sugli atti mancanti non è stata data loro facoltà di
esprimersi. L’autorità di vigilanza ha rilevato, nella decisione impugnata, che
quand’anche ciò fosse stato il caso, i ricorrenti hanno avuto la possibilità di
far valere davanti a essa medesima tutte le loro ragioni d’ordine e di merito,
di modo che l’eventuale violazione di forma risulta sanata (decisione
impugnata, consid. 2). Per quel che è dei documenti agli atti, l’argomentazione
è pertinente (si vedano le citazioni al consid. 5 in fine della sentenza 3
marzo 1999 pronunciata da questa Camera fra le stesse parti). Per quanto
riguarda i documenti che si pretendono mancanti, ammesso e non concesso che ne
esistano, mal si intravede quale rilievo essi possano avere avuto nella
fattispecie, giacché l'autorità di vigilanza non risulta avere fondato la
propria decisione su elementi estranei al fascicolo processuale (nemmeno gli
appellanti, del resto, pretendono ciò). Il diritto di esprimersi assicurato
dall’art. 4 Cost. si riferisce invero agli atti determinanti per il giudizio
(DTF 122 I 112 consid. 2a, 121 I 227 consid. 2a con richiami). Quanto
all’ordinamento cantonale, esso non offre garanzie più estese (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa
ticinese, nota 1b ad art. 20 LPAmm). La censura di forma si rivela pertanto,
già a un primo esame, destituita di consistenza.
-
All’autorità di
vigilanza gli appellanti rimproverano altresì di non avere esperito una perizia
sulla salute psichica della madre. L’autorità di vigilanza ha sottolineato, da
parte sua, che in discussione non è nella fattispecie l’integrità mentale della
madre, ma solo la sua idoneità alla custodia del figlio, sicché la valutazione
del Servizio medico-psicologico di Lugano appare sufficiente (decisione
impugnata, consid. 4 in fine). Anche tale motivazione va esente da critiche. Il
24 settembre 1998, in effetti, l’autorità di vigilanza aveva commissionato al
Servizio medico-psicologico un referto sulle condizioni di salute della madre
non per dubbi d’ordine psichico (ciò che avrebbe verosimilmente richiesto una
perizia medica, se non altro a fini di interdizione: art. 374 cpv. 2 CC), ma
solo per verificarne l’idoneità psicologica all’esercizio della custodia
parentale (e al proposito il dispositivo n. 1.3 di tale decisione era stato
confermato da questa Camera). Nel suo rapporto del 10 giugno 1998 lo stesso
Servizio medico-psicologico di Lugano aveva definito __________, per vero, incapace
di accudire il bambino senza adeguato sostegno psicoterapeutico (sentenza 3
marzo 1999 di questa Camera, consid. 6 e 8 a metà). Nessuno ha mai prospettato
l’ipotesi, per converso, che l’interessata potesse essere debole di mente o
anche solo affetta da disturbi psichici. Contrariamente all'opinione degli appellanti,
il Servizio medico-psicologico era quindi del tutto idoneo a svolgere il
compito affidatogli.
-
Nel merito, il
Servizio medico-psicologico ha rilevato il 22 febbraio 1999 che la madre del
bambino, nonostante l’ansia e la sofferenza dovute all’elevata conflittualità
con la famiglia __________, si è sempre recata regolarmente alla Casa
__________ per esercitare il suo diritto di visita (spesso caduco per asserite
indisponibilità del figlio), facendosi consigliare e sostenere. Dopo avere
seguito una psicoterapia personale, le sue capacità di farsi aiutare da persone
idonee le hanno consentito di acquisire maggiore stabilità, del resto dimostrata
riuscendo a sopportare momenti di grande tensione, ciò che non era avvenuto
riguardo al suo primo figlio, affidato al padre dopo il divorzio (act. 54). In
un successivo referto del 6 maggio 1999 il Servizio medico-psicologico ha
soggiunto che l’interessata “ha dimostrato in tutti questi mesi di possedere
quei requisiti minimi di base per poter avere l’affidamento del bambino”, i
quali “devono però essere rafforzati attraverso un programma di accompagnamento
che può essere svolto nell’ambito di una struttura istituzionale come la Casa
__________ ”. Il Servizio medico-psicologico ha poi specificato in che consiste
tale programma (diurno) e ha enunciato quelle che dovrebbero essere, in particolare,
le funzioni del curatore educativo (act. 68).
-
Già le
considerazioni che precedono denotano mutamenti ragguardevoli per rapporto alla
situazione su cui si era trovata a statuire questa Camera il 3 marzo 1999, allorché
il Servizio medico-psicologico adombrava valutazioni interlocutorie e non
formulava alcuna prognosi (sentenza citata, consid. 11). Certo, per quanto
attiene alla sua integrazione economica la madre del bambino non ha fatto
grandi progressi (anche se i ricorrenti non possono essere seguiti quando
parlano di un peggioramento: memoriale, pag. 7). Tuttavia una donna non può
essere privata della custodia del figlio – giacché l’autorità parentale le
compete per legge (art. 298 cpv. 1 CC) – solo perché continua a gravare sulla
pubblica assistenza. Per prevenire fenomeni di emarginazione economica o il verificarsi
di casi sociali bastano di regola disposizioni meno incisive, come quelle
previste in concreto dall’autorità tutoria, che ha fissato un elenco di misure
di sostegno e di controllo cui l’interessata dovrà attenersi (e che
nell'appello non sono messe in discussione come tali). Quanto al fatto che
l’interessata conduca “una bella vita” (appello, pag. 7), ciò non basta
evidentemente per mettere in forse la sua idoneità all’esercizio della custodia
parentale, mentre l’eventualità che “l’esperimento di riaffido non funzioni”
(appello, loc. cit.) appare – alla luce delle nuove constatazioni del Servizio
medico-psicologico – nettamente meno plausibile del contrario.
-
Affermano gli
appellanti che il Servizio medico-psicologico ha trascurato di valutare la
salute psichica del bambino, ciò che gli incombeva in virtù di quanto
l’autorità di vigilanza aveva previsto il 24 settembre 1998 (dispositivo n. 1.3
confermato da questa Camera, come si è già accennato). La doglianza non è
seria. Nel suo referto del 22 febbraio 1999 il Servizio medico-psicolo-gico si
è diffuso adeguatamente sulla situazione del figlio, spiegando di avere
ravvisato in __________ sintomi di malessere psicologico proprio per le
tensioni insorte fra i nonni e la madre, con possibili ripercussioni negative
sulla personalità di lui, e di avere notato ansie nel bambino al momento in cui
questi deve separarsi dalla madre (act. 54, pag. 2 seg.). Nulla induce a credere
che la responsabile del Servizio abbia attestato circostanze inveritiere, né i
ricorrenti possono dolersi di non essere stati interpellati adeguatamente
quando essi medesimi danno prova di un contegno inqualificabile, portando il
bambino per l’esercizio del diritto di visita in luoghi e orari di loro scelta,
senza l’assenso del curatore, tant’è che dal 26 luglio 1999 non conducono più
__________ alla Casa __________, ignorando addirittura la sentenza 3 marzo 1999
di questa Camera (decisione impugnata, pag. 8, non contestata su questo punto).
-
A parere degli
appellanti l’autorità di vigilanza ha trascurato di ponderare il passato della
madre del bambino, la quale rinuncia non solo a visitare il suo primo figlio
(in affidamento al padre), ma ha già sperperato anche tutto quanto aveva
ricevuto dopo il divorzio. L’assunto poteva essere di qualche rilievo – e
questa Camera non ha mancato di sottolinearlo nella sentenza del 3 marzo 1999
(consid. 16) – finché il buon esito legato al ripristino della custodia
parentale appariva incerto, gli specialisti non formulando pronostici
favorevoli sull’idoneità della madre. In tali circostanze i trascorsi di lei
contribuivano ad alimentare il dubbio che il trasferimento del bambino alla
Casa __________ (disposto allora dall’autorità di vigilanza) avesse mero carattere
sperimentale e potesse anche durare a tempo indeterminato, con effetti pregiudizievoli
per il piccolo (sentenza del 3 marzo 1999, consid. 10). Oggi, di fronte a una
prognosi positiva sull’evoluzione della custodia con un adeguato catalogo di
misure di accompagnamento e di controllo a protezione del figlio (act. 54 e 68,
citati al consid. 4), la situazione si presenta diversa. Tanto più che
l’affidamento ai nonni denota ormai tutti i suoi limiti e che anzi – come ha
accertato l’autorità di vigilanza senza essere contraddetta in proposito – la
situazione va degenerando, nonostante gli sforzi profusi dal curatore
(decisione impugnata, pag. 5). Per il resto, apparendo la madre idonea alla
custodia, è superfluo esaminare l’idoneità dei nonni all’affidamento (referto 9
marzo 1999 del Servizio sociale di Mendrisio: allegato all’act. 57).
-
Da ultimo gli
appellanti si dolgono che il 27 settembre 1999 l’autorità di vigilanza ha
intimato loro un nuovo esemplare della decisione con un dispositivo addizionale
(n. 4) sulle spese e le ripetibili, non figurante nella decisione da loro
ricevuta il 25 settembre precedente. Ciò non sarebbe lecito, sicché il
dispositivo in questione andrebbe annullato.
a) La
legge di procedura per le cause amministrative, applicabile sussidiariamente –
salvo disposizione contraria – davanti alle autorità di tutela (art. 423 cpv. 2
CPC), non contiene norme sulla rettifica di decisioni prese (si veda invece
l’art. 339 CPC). Quanto agli oneri processuali, essa prevede soltanto che
l’autorità amministrativa può applicare alle proprie decisioni una tassa di
giustizia (art. 28 cpv. 1 LPAmm) e, se statuisce come giurisdizione di ricorso,
condanna “la parte soccombente al pagamento di una indennità alla controparte”
(art. 31 LPAmm). In linea di principio, comunque sia, il dispositivo sugli
oneri processuali dev’essere coevo al giudizio di merito o di inammissibilità:
dopo avere statuito, quindi, l’autorità amministrativa non può più addebitare
alle parti spese che ha omesso di prendere in considerazione (Borghi/Corti, op. cit., n. 3c ad art.
28 LPAmm con rinvio a RDAT 1993 I 57 in alto). Può solo, dandosi le premesse
dell’art. 50 cpv. 1 LPAmm, mutare la decisione a favore del ricorrente. In
tutti gli altri casi una modifica del dispositivo da parte dell’autorità che ha
emanato la decisione presuppone un’istanza di revisione, di interpretazione o
di rettifica (art. 35 segg. e 40 LPAmm).
b) Sul
piano federale vige sostanzialmente il medesimo principio: il dispositivo sugli
oneri processuali deve figurare nella decisione stessa (art. 63 cpv. 1 PA). Un
pronunciato manifestamente erroneo o incompleto può essere bensì rettificato,
ma solo su domanda di revisione o di interpretazione (Poudret in: Commentaire de la loi fédérale d’organisation
judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 1.6 ad art. 37, n. 2 e n. 6 ad art. 38). Per
ovviare a tale rigidità formale taluni Cantoni hanno introdotto norme che
abilitano il giudice a rettificare d’ufficio dispositivi viziati da errore o
omissione redazionali manifesti (per esempio Vaud: art. 302 cpv. 1 CPC; JdT
1995 III 124 consid. 3a; cfr. nondimeno JdT 1995 III 7, 1993 III 112 consid.
3b). Altri Cantoni ammettono, ancor più largamente, che dispositivi non
rispondenti alla volontà del giudice possano senz’altro essere corretti, purché
la modifica serva solo a correggere errori di redazione e le parti possano ancora
impugnare tale rettifica (Hauser/Hauser,
Gerichtsverfassungsgesetz, Zurigo 1978, pag. 669 n. 4).
c) In
concreto l’autorità di vigilanza aveva precisato bensì, nella decisione originariamente
intimata alle parti (doc. A, consid. 6), che “spese e tassa di giustizia sono
da porre a carico dei ricorrenti i quali, inoltre, rifonderanno alla
controparte un adeguato importo a titolo di ripetibili (articoli 28 e 31
LPAmm)”. Essa, di conseguenza, non aveva omesso di giudicare sugli oneri
processuali: è semplicemente incorsa in una svista manifesta redigendo il
dispositivo. Ciò premesso, non si può dire che nella fattispecie siano state
poste a carico dei ricorrenti, in un secondo tempo, spese trascurate nella
decisione originaria. In simili circostanze si giustifica di ammettere eccezionalmente
– nel solco della prassi più liberale adottata da altri Cantoni – che,
intimando alle parti un esemplare completo della decisione tre giorni più
tardi, l’autorità di vigilanza potesse emendare il dispositivo. Certo, meglio
sarebbe stato attendere l’inoltro di una formale istanza di rettifica (art. 40
LPAmm). Ciò soltanto non basta, tuttavia, per ravvisare una violazione di
diritti di parte.
d) Si
aggiunga che, si foss’anche di avviso contrario, un annullamento del dispositivo
predetto si risolverebbe nel caso specifico in un vuoto esercizio di giurisdizione.
Di fronte alla palese incompletezza del dispositivo intimato alle parti, per
vero, l’appellata potrebbe chiedere in ogni momento all'autorità di vigilanza
(l’art. 40 LPAmm non fissa di per sé alcun termine) che si proceda alla
relativa integrazione. E l’autorità potrebbe completare il dispositivo nello
stesso modo in cui ha già fatto. Quanto all’ammontare della tassa di giustizia
e delle ripetibili, gli appellanti non muovono critiche. Tale aspetto del
problema non deve quindi essere riesaminato.
-
L’emanazione del
giudizio odierno rende senza oggetto la domanda intesa alla restituzione
dell’effetto sospensivo contenuta nell’appello.
-
Gli oneri processuali
seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di
attribuire ripetibili all’appellata, cui il ricorso non è nemmeno stato intimato.
Per questi motivi,
in applicazione dell’art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l’appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico dei ricorrenti in solido. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
–
avv. __________, __________;
–
avv. __________, __________ (per sé e per l’avv. __________, __________).
Comunicazione:
–
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza
sulle tutele;
– Delegazione
tutoria di Lugano.
Per la prima
Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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