AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1999.123
Data decisione, Autorità:
12.09.2000, ICCA
Incarto n.
11.1999.00123
Lugano
12 settembre
2000/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Chiesa
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .._______ (azione
di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione
del 24 ottobre 1985 da
__________, __________
(patrocinato dall'avv. __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________
(patrocinata dall'avv. dott. __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'appellazione di __________ contro la sentenza del 30 agosto 1999 emanata dal
Pretore della giurisdizione di Locarno Città;
Se dev'essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria presentata con l'appello;
- Il
giudizio su spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1942) e __________ nata __________ (1948) si sono sposati il 19
febbraio 1971 a Locarno. Dal matrimonio sono nati i figli __________ (1973),
__________ (1975) e __________ (__________1978). Il 2 aprile 1985 __________ ha
instato davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per il
tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 9 aprile successivo. Con
petizione del 24 ottobre 1985 __________ ha promosso azione di divorzio,
rilevando in particolare, che i coniugi avevano già provveduto direttamente
alla liquidazione del regime dei beni. Nella sua risposta del 29 dicembre 1986
__________ si è opposta alla petizione; in via riconvenzionale ha postulato
essa stessa il divorzio, chiedendo, in particolare, l'importo di fr. 500'000.–
in liquidazione del regime dei beni. L'attore ha contestato il 30 gennaio 1987
la domanda riconvenzionale, mentre nella sua duplica del 6 aprile 1987 la
moglie ha riaffermato le sue richieste. Nel corso dell'istruttoria, il 4 marzo
1997, la convenuta ha chiesto di disgiungere la causa di stato da quella relativa
allo scioglimento del regime dei beni, domanda alla quale l'attore ha aderito e
che il Pretore ha ordinato il 7 luglio 1997. Con sentenza del 17 ottobre 1997
il Pretore ha accolto la petizione e ha pronunciato il divorzio, respingendo,
su questo punto la domanda riconvenzionale. __________ è stata ammessa al
beneficio dell'assistenza giudiziaria a decorrere dal 30 marzo 1995.
B. Esperita l'istruttoria nell'ambito dello scioglimento del regime dei
beni, le parti hanno presentato il rispettivo memoriale conclusivo. Nel suo
allegato del 10 giugno 1999 l'attore ha chiesto di respingere la pretesa della
moglie. Quest'ultima ha postulato il 14 giugno 1999 il versamento dell'importo
di fr. 138'740.–. Statuendo il 30 agosto 1999, il Pretore ha obbligato il
marito a versare alla moglie fr. 138'740.– in liquidazione del regime dei beni.
Le spese di fr. 13'000.– e la tassa di giustizia di fr. 5'500.–, per il periodo
fino al 30 marzo 1995, sono state poste per un terzo a carico dell'attore e per
due terzi a carico della convenuta. Per il periodo successivo le spese di fr.
41'374.55 e la tassa di giustizia di fr. 2'500.– sono state ripartite nella medesima
proporzione. La moglie è stata inoltre obbligata a versare al marito fr.
9'000.– per ripetibili ridotte.
C. Contro la sentenza predetta __________ è insorta con appello del 20
settembre 1999, nel quale, previa concessione dell'assistenza giudiziaria,
chiede di porre tutti gli oneri processuali a carico del marito e, in via
subordinata, di ripartirli in ragione di un quarto a suo carico e la rimanenza
a carico dell'attore, tenuto a rifonderle fr. 10'000.– per ripetibili ridotte.
Nelle sue osservazioni del 14 ottobre 1999 __________ conclude per il rigetto
dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Litigiosa in questa sede è unicamente la suddivisione degli oneri
processuali. Il Pretore li ha ripartiti in ragione di un terzo a carico del
marito e di due terzi a carico della moglie tenendo conto della domanda
iniziale di costei, che chiedeva il versamento di fr. 500'000.–, e del fatto
che essa avrebbe potuto limitare la sua pretesa. L'appellante contesta tale
conclusione. Essa nega dapprima di avere responsabilità nel protrarsi della
causa e adduce che era impossibile all'inizio della procedura giudiziaria
determinare con una certa precisione la sua pretesa, tant'è che si sono rese
necessarie due perizie giudiziarie. Rileva poi che la sua domanda è stata
integralmente accolta nella misura richiesta con le conclusioni sostiene che le
spese processuali devono essere poste integralmente a carico del marito, il
quale ha negato di dovere alcunché alla moglie anche dopo l'allestimento delle
perizie. In via subordinata, l'appellante assevera che vi sarebbero comunque
giusti motivi per suddividere diversamente tali oneri poiché nelle procedure
matrimoniali è ammessa la possibilità di prescindere da un riparto strettamente
numerico. Infine, essa censura l'ammontare della ripartizione nel tempo della
tassa di giustizia e sostiene che dovrebbe essere invertito per tenere conto
della limitata attività processuale prima del 30 marzo 1995.
-
Per l'art. 148 cpv. 1 CPC il giudice condanna la parte soccombente a
rimborsare all'altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili. Se
vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può
ripartire parzialmente o per intero le tasse, le spese giudiziarie e le
ripetibili (cpv. 2). Il principio della soccombenza è determinante e l'art. 148
cpv. 2 CPC non può essere ragionevolmente interpretato nel senso che il
giudice, in caso di reciproca soccombenza, è libero di ripartire a suo piacimento
le spese e le ripetibili. Va invece ritenuto che, anche in questo caso, le
spese giudiziarie debbano essere poste a carico delle parti in proporzione
della rispettiva soccombenza, salvo che giusti motivi autorizzino una diversa
ripartizione (Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 36
ad art. 148). La giurisprudenza ha già tuttavia avuto occasione di rilevare che
nella determinazione degli oneri processuali – e del loro riparto – il Pretore
dispone di ampia latitudine, sicché la sua valutazione è censurabile solo per
eccesso o per abuso del potere di apprezzamento (I CCA, sentenza del 1°
febbraio 1992 nella causa A. c. I., consid. 3; Rep. 1996 171).
-
Nella
fattispecie, l'appellante ha dapprima rivendicato l'importo di fr. 500'000.– a
titolo di liquidazione del regime dei beni (risposta e riconvenzionale domanda
n. 4), l'ha in seguito confermato (duplica pag. 13) e per finire, dopo le
perizie giudiziarie, ha ridotto la sua pretesa a fr. 138'740.– (pag. 9). Il
marito, da parte sua, ha sempre respinto qualsiasi pretesa della controparte.
Ora, il valore litigioso è stabilito dalla domanda (art. 5 cpv. 1 CPC).
Decisivo è pertanto il momento della litispendenza; successivi mutamenti di
valore hanno rilevanza solo in quanto sanano difetti di giurisdizione o di
competenza (art. 3 CPC). Il valore specificato nell'ultimo atto di causa non
può servire quale elemento di base per la fissazione delle spese e ripetibili
di prima sede quando la riduzione del valore litigioso interviene solo in
quell'allegato. In tale evenienza, determinante è unicamente il valore iniziale
(Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 5
ad art. 5). In concreto, a ragione il primo giudice si è dipartito dal valore
di fr. 500'000.– e siccome l'interessata ha fatto atto di acquiescenza per
complessivi fr. 361'260.– e ha ottenuto fr. 138'740.–, essa è risultata
vincente solo in ragione di cinque diciottesimi. Dal profilo strettamente
numerico la ripartizione decisa dal Pretore è finanche favorevole
all'appellante. Ne segue che l'apprezzamento del primo giudice non appare il
risultato di un eccesso o di un abuso del suo potere di apprezzamento.
-
Certo,
come rilevano Cocchi /Trezzini
(op. cit., nota 39 alla n. 5 ad art. 5), non sempre si può tenere conto del
solo valore di causa iniziale poiché spesso la parte richiedente non conosce,
all'inizio della procedura, l'ammontare del suo credito con sufficiente
precisione – in particolare se esso dipende dalle risultanze istruttorie – ma è
nondimeno tenuta a quantificare la sua pretesa in applicazione dell'art. 78
CPC. In tali situazioni il giudice può far capo all'art. 148 cpv. 2 CPC e
tenere conto dei giusti motivi, ma ciò non giova all'appellante. Intanto nel
primo allegato essa poteva limitarsi a postulare un importo da determinarsi,
essendo ammissibile la precisazione della pretesa in liquidazione del regime
dei beni nel corso della procedura (Bühler/Spühler,
Berner Kommentar, n. 113 ad art. 154 con riferimenti). Inoltre, l'ammontare
iniziale formulato dall'appellante si fondava su una valutazione dell'aumento
della sostanza immobiliare eseguita dal suo legale sulla base degli elementi
allora in suo possesso. E siccome la moglie, ignara della notevole rilevanza
dell'attività commerciale del marito (risposta e riconvenzionale pag. 12), riteneva
di dover ricevere almeno fr. 500'000.–, la riserva di adeguamento a dipendenza
delle risultanze peritali non poteva che lasciare intendere un'estensione della
domanda. È possibile che i dati a disposizione del legale non fossero completi
e che la situazione finanziaria della controparte fosse complessa, ma non può
dirsi che la pretesa sia stata formulata con leggerezza e senza fondamento e
con il solo scopo di dover cifrare la domanda. Il Tribunale federale, per
altro, ha ammesso la possibilità di presentare domande non cifrate nel caso in
cui l'attore non è in grado di formularle, non disponendo di certe informazioni
(DTF 123 III 140).
-
La
giurisprudenza, invero, ha già avuto modo di stabilire che qualora la lite
verte sul diritto matrimoniale, il giudice può – a determinate condizioni –
scostarsi da una ripartizione strettamente numerica degli onere processuali
(art. 148 cpv. 2 CPC; Rep. 1996 pag. 137 consid. 7 con rinvio; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 34 ad
art. 148). Ma a prescindere dal fatto che l'applicazione di tale eccezione è lasciata
all'apprezzamento del giudice, essa deve essere riferita piuttosto ai casi di
reciproca soccombenza ove una quantificazione pecuniaria delle domande non è
possibile (principio del divorzio, affidamento dei figli, diritto di visita,
ecc.), e non in casi ove in discussione vi sono solamente questioni di natura
patrimoniale, come in concreto.
-
L'appellante chiede infine una diversa ripartizione della tassa
di giustizia, nel senso di invertire l'ammontare della stessa a dipendenza dei
periodi considerati dal Pretore. A torto. Come esposto dall'interessata stessa
nel suo allegato (appello pag. 5 -9), la causa è durata 12 anni e ha comportato
innumerevoli atti processuali. Per quanto riguarda lo scioglimento del regime
dei beni, fino al 31 marzo 1995, la procedura ha implicato lo scambio degli
allegati, l'udienza preliminare, la redazione dei quesiti peritali, la
discussione sull'opposizione agli stessi e la relativa decisione, la
presentazione di un'istanza volta ad ordinare al marito di non alienare la sua
quota societaria e la designazione dei periti. Dopo tale data, vi è stata
l'istanza per la disgiunzione dello scioglimento dei beni dalla causa di stato,
la presentazione dei referti peritali e la redazione delle conclusioni. Nelle
circostanze descritte è indubbio che l'attività processuale è risultata preponderante
nella prima fase, di modo che l'apprezzamento del primo giudice resiste alla
critica.
-
Per
quanto riguarda le ripetibili, esse seguono nuovamente la soccombenza e nella
misura in cui il ricorso deve essere respinto non vi sono ragioni di aumentarle
come chiesto dall'appellante. Ne discende che l'appello deve essere respinto
sia per quanto riguarda la domanda principale sia per quel che concerne la
domanda subordinata.
-
Gli oneri del pronunciato odierno vanno a carico dell'appellante
(art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà alla controparte un'indennità per
ripetibili di appello commisurata alla stringatezza delle osservazioni. La
domanda di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria presentata
dall'appellante deve essere respinta già per il fatto che il gravame appariva
sin dall'inizio sprovvisto di probabilità di esito favorevole (art. 157 CPC).
Delle sue precarie condizioni finanziarie se ne tiene conto riducendo la tassa
di giustizia.
Per i quali motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è
confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in :
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'appellante che rifonderà alla controparte fr. 400.– per
ripetibili.
-
L'istanza
di assistenza giudiziaria presentata da __________ è respinta.
-
Intimazione
a:
– avv.
dott. __________, __________;
– avv.
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster