Appeal withdrawn; costs imposed on appellant

11.1999.105Outro Tribunal30 de mai. de 2000Withdrawn

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Resumo

The appellant withdrew the appeal against the order appointing estate administration by the Locarno Campagna Pretura after the parties reached a settlement. The First Civil Chamber of the Cantonal Court of Appeal therefore struck the case from the docket for withdrawal. It reduced procedural costs because the matter ended without a merits judgment and the parties had acted in good faith. The appellant was ordered to pay CHF 150 in court costs, while party compensation was compensated after the respondent remained silent on the proposed set-off.

Regest

Art. 21 LTG; Art. 352 cpv. 1 and 2 CPC: where an appeal is withdrawn after an extrajudicial settlement, the appellate court strikes the case from the docket. In allocating costs, the court may reduce the procedural charges to reflect the parties’ good faith and the absence of a merits judgment. If the opposing party remains silent after being invited to comment on a proposed compensation set-off, such silence may be treated as tacit agreement to compensation being compensated. The withdrawal does not entail a substantive determination on the merits; only the ancillary cost consequences are decided.

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.1999.105

Data decisione, Autorità: 30.05.2000, ICCA

Incarto n. 11.1999.00105

Lugano, 30 maggio 2000/ld

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

visto l'appello del 12 agosto 1999 presentato da

__________, __________ (patrocinata dall'avv. __________, __________)

contro

la sentenza del 2 agosto 1999 (inc. ..______) con cui il Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna ha ordinato in luogo e vece del Pretore l'amministrazione dell'eredità lasciata da __________ (1946–1999), su istanza di

__________, __________ (patrocinata dall'avv. __________, __________);

preso atto che con lettera del 15 maggio 2000 l'appellante ha dichiarato di ritirare il ricorso per intervenuto accordo fra le parti, dichiarando di assumere gli oneri processuali e proponendo di compensare le ripetibili;

ricordato che con ordinanza del 18 maggio 2000 il giudice delegato ha fissato all'appellata un termine di 5 giorni per esprimersi sulla prospettata compensazione delle ripetibili, con l'avvertenza che il silenzio sarebbe stato interpretato come tacito accordo;

accertato che nel termine predetto l'appellata è rimasta silente;

considerato che gli oneri processuali vanno adeguatamente ridotti per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti, la causa non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG);

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 100.–

b) spese fr. 50.–

fr. 150.–

sono posti a carico dell'appellante. Le ripetibili sono compensate.

  1. Intimazione:

– avv. __________, __________;

– avv. __________, __________.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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