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Numero d'incarto:
11.1998.97
Data decisione, Autorità:
15.02.1999, ICCA
Incarto n.
11.98.00097
Lugano
15 febbraio 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa .._______ (______) della Pretura del Distretto di Bellinzona (azione di divorzio) promossa
con petizione del 19 aprile 1994 da
__________ __________, __________
(già
patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________. __________, __________),
giudicando ora sul decreto 27 maggio 1998 cui il Pretore ha respinto la domanda di assistenza
giudiziaria presentata dall’attrice il 31 maggio 1994;
esaminati gli atti,
posti i seguenti,
punti di
questione: 1. Se deve essere accolta l’appellazione del 5 giugno 1998
presentata da __________ __________ __________ contro il decreto emesso il 27
maggio 1998 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
(1956) e __________ __________ (1962) si sono sposati a __________ __________
__________ (Brasile) il ____________________ 1989. Dal matrimonio è nato il
figlio __________ (____________________1989). Il 13 settembre 1993 la moglie ha
chiesto al Pretore del Distretto di Bellinzona il tentativo di conciliazione e l’adozione
di misure provvisionali. Il tentativo è decaduto infruttuoso il 21 ottobre 1993
e lo stesso giorno la moglie ha ritirato l’istanza cautelare. Con petizione del
19 aprile 1994 __________ __________ __________ ha poi postulato il divorzio e
il 31 maggio successivo ha instato per il beneficio dell’assi-stenza
giudiziaria. __________ __________ si è opposto alla petizione, sollecitando a
sua volta il divorzio in via riconvenzionale. Per quanto riguarda l’assetto
cautelare, con decreto del 7 dicembre 1994 il Pretore ha fissato in fr. 675.–
mensili il contributo per la moglie e in fr. 550.– mensili quello per il
figlio. In parziale accoglimento degli appelli presentati dalle parti questa
Camera, con sentenza del 12 marzo 1996, ha fissato in fr. 990.– mensili il
contribuito per __________ (inc. ..__________).
B. Con decreto del 27
maggio 1998 il Pretore ha respinto l’istanza di ammissione al beneficio
dell’assistenza giudiziaria presentata dall’attrice. Contro tale rifiuto
__________ __________ __________ è insorta con un appello del 5 giugno 1998,
chiedendo che in riforma del giudizio impugnato tale beneficio le sia concesso.
Nelle sue osservazioni del 30 giugno 1998 __________ __________ conclude per il
rigetto dell’appello. Su richiesta del giudice delegato, l’appel-lante ha
presentato nuovi documenti sulla sua situazione finanziaria.
Considerando
in diritto: 1. L’assistenza giudiziaria
può essere domandata in ogni stadio della causa con istanza motivata al
giudice, il quale decide dopo aver esperito le necessarie indagini (art. 156
cpv. 1 CPC). La procedura è governata dalla massima ufficiale, con la conseguenza
che il giudice deve contribuire alla raccolta delle prove e non può respingere
la domanda solo perché la documentazione prodotta gli sembra insufficiente (Cocchi/Trezzini, Codice di
procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, ad art. 156, n. 1).
Presupposti indispensabili per l’ammissione al beneficio dell’assistenza
giudiziaria sono – da un lato – la condizione di indigenza e – dall’altro – la
probabilità di esito favorevole della causa (art. 155 e 157 CPC).
-
Il requisito
dell’indigenza è adempiuto quando il richiedente non è in grado di provvedere
con i propri mezzi (reddito e sostanza) alle spese giudiziarie e legali senza
intaccare il fabbisogno proprio e quello della famiglia. La condizione di
indigenza non si valuta unicamente in funzione del minimo esistenziale del
diritto esecutivo, ma tenendo in considerazione anche tutte le circostanze del
caso, quali la complessità della causa, l’urgenza, l’entità degli anticipi
giudiziari e delle spese legali che incombono all’interessato, così come i suoi
impegni finanziari (RDAT 1993 II 278; Rep. 1983 pag. 118). Il giudizio sullo
stato di indigenza deve basarsi sulla situazione reale e concreta della parte
richiedente al momento in cui essa presenta la relativa istanza (DTF 120 Ia
179), rispettivamente al momento della decisione sull’istanza (cfr. l’art. 152
OG; DTF 108 V 265 segg.).
-
In concreto il
Pretore ha negato all’attrice l’assistenza giudiziaria poiché le sue entrate
(stipendio e contributo per il figlio __________) superano ampiamente il fabbisogno
minimo di madre e figlio. L’appellante contesta tale conclusione sostenendo che
il Municipio di __________ ha rilasciato parere positivo alla sua richiesta e
si duole che il Pretore non ha neppure calcolato il suo fabbisogno minimo. Essa
fa valere inoltre in non poter far fronte al pagamento delle sue spese mensili
e di non ricevere più alcun contributo da parte del marito.
-
Dagli atti risulta
che al momento in cui ha presentato la domanda di assistenza giudiziaria
l’appellante era iscritta (fin dal 25 novembre 1993) alla cassa disoccupazione
e percepiva un’in-dennità lorda variante dai fr. 1’026.15 ai fr. 751.– mensili.
Essa viveva presso la matrigna, alla quale versava fr. 700.– e aveva un onere
di cassa malati di fr. 174.90 mensili per il quale riceveva un sussidio
cantonale (certificato municipale agli atti). Il Comune ha preavvisato
positivamente il 23 giugno 1994 la domanda di assistenza giudiziaria. A quel
momento, pur tenendo conto che l’attestato municipale sullo stato di indigenza
ha per il giudice semplice valore indicativo (Rep. 1990 pag. 275),
l’interessata doveva quindi essere ritenuta indigente (DTF 124 I 1).
-
Come risulta dalla
sentenza 12 marzo 1996 di questa Camera, il 1° settembre 1994 l’istante ha
iniziato un’attività lucrativa al 70% presso il __________ __________ di
__________ e a quel momento disponeva di un reddito mensile dal lavoro di fr.
3’280.–, oltre a un provento da risparmi di fr. 170.– mensili (consid. 1).
Inoltre, con decreto del 7 dicembre 1994, confermato da questa Camera, il
marito è stato obbligato a stanziare alla moglie un contributo alimentare
mensile di fr. 675.–. Con un fabbisogno mensile di fr. 3’225.–, l’attrice aveva
dunque una disponibilità mensile di fr. 900.– con la quale poteva far fronte ai
costi del processo in modo autonomo e senza intaccare il proprio fabbisogno.
-
a) Dalla
documentazione prodotta in questa sede risulta invece che al momento in cui il
Pretore ha statuito il guadagno dell’interessata presso il noto istituto bancario
ammontava a fr. 3’479.17 mensili. Il suo fabbisogno, non determinato dal primo
giudice, comprende il minimo vitale (fr. 1025.–), l’aggravio ipotecario (fr.
1’105.–), il premio cassa malati (fr. 210.30), l’assicurazione per l’economia domestica
(fr. 44.–), l’assicurazione sulla vita (fr. 250.–), le spese di trasporto con i
mezzi pubblici da __________ a __________ (fr. 33.–) e le imposte (fr. 350.–),
per complessivi fr. 3’017.30 mensili. Il 6 ottobre 1998 l’allora patrocinatore
dell’appellante ha trasmesso a quest’ultima una nota di onorario di complessivi
fr. 9’897.95 (fr. 7’500.– di onorario, fr. 1’730.– di spese, fr. 667.95 di
esborsi e fr. 599.95 di IVA).
b) Per
converso, gli altri costi esposti dall’appellante non possono essere ammessi.
Per giurisprudenza di questa Camera (Rep. 1995 pag. 141, 1994 pag. 297) le
spese di elettricità, luce, telefono e simili non vanno aggiunte al minimo
esistenziale del diritto esecutivo, né rientrano nel fabbisogno allargato
definito dal Tribunale federale (che comprende le imposte e gli oneri
assicurativi domestici: DTF 114 II 393). L’uso dell’autovettura non può essere
ammesso poiché non ne è stata resa verosimile la necessità, l’interessata
potendo far capo ai mezzi pubblici per recarsi da __________ a __________. Le
spese della baby sitter, come pure il premio cassa malati del figlio rientrano
nel fabbisogno del minorenne, non del genitore, e devono essere coperti dal
contributo versato dal padre, destinato – appunto – al figlio.
c) Ci
si potrebbe chiedere se con una disponibilità mensile di fr. 462.90 l’attrice
non possa far fronte alla nota professionale di fr. 9’897.95 emessa dal
patrocinatore, sia pure a rate mensili. Tuttavia, si volesse anche considerare
irragionevole un pagamento rateale sull’arco di 2-3 anni, rimane il fatto che
l’appellante è comproprietaria con il figlio dell’appartamento in cui vive
(foglio PPP n. __________, pari a 69/1000 del fondo base
n. __________RFD di __________). L’attrice non pretende che sia impossibile
gravare ulteriormente l’immobile. Ora, aumentando il suo debito ipotecario
all’incirca di fr. 10’000.–, l’appellante dovrebbe far fronte a un onere
mensile supplementare di fr. 80–/100.–, che rientra nelle sue possibilità
finanziarie. Mettendo a frutto la propria sostanza, essa può disporre così di
mezzi sufficienti per sovvenire alle spese derivanti dalla causa di divorzio.
-
Nelle circostanze descritte
risulta che, al momento in cui ha instato per il beneficio dell’assistenza
giudiziaria, l’attrice adempiva il requisito dell’indigenza e la sua causa
aveva probabilità di esito favorevole (non contestato). Tale situazione però è
durata solo fino al 1° settembre 1994, dopo di che l’attrice non può più essere
considerata indigente. Essa deve quindi, in parziale accoglimento dell’appello,
essere ammessa al beneficio dell’assi-stenza giudiziaria limitatamente al
periodo dal 31 maggio al 31 agosto 1994.
-
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza pressoché totale dell’appellante (art. 148
cpv. 1 CPC), mentre per quanto riguarda la trascurabile quota che graverebbe il
convenuto appare giustificato rinunciare al prelievo. Non si attribuiscono
ripetibili all’appellato, cui la stesura delle osservazioni (poche righe) non
ha comportato spese di rilievo.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è parzialmente
accolto e il dispositivo n. 1 del decreto impugnato è così riformato:
__________ __________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il
gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________ limitatamente al periodo
dal 31 maggio al 31 agosto 1994.
- Gli oneri del processuali,
consistenti
a) tassa di
giustizia fr. 100.–
b) spese fr.
50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
3 Intimazione a:
– __________ __________
__________, __________;
– avv. __________
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona e, limitatamente al dispositivo n. 1,
all’avv. __________ __________, __________.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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