AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1998.79
Data decisione, Autorità:
06.07.1998, ICCA
Incarto n.:
11.98.00079
Lugano
6 luglio 1998/lcg
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..______ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con istanza del 12 marzo 1998 da
__________, nata __________, __________,
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________,
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 12 maggio 1998 presentato
da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 4 maggio 1998
dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
-
Se
dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta
nell’appello;
-
Se
dev’essere accolto l’appello adesivo inoltrato il 27 maggio 1998 da __________
__________ contro il medesimo decreto;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1941) ed __________ __________ (1938) si sono sposati a __________
il ____________________ 1964. Dall’unione sono nati i figli __________ (1966) e
__________ (1970). Il 17 marzo 1998 __________ __________ ha chiesto il
tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 7 aprile successivo. I
coniugi vivono separati dall’aprile 1998: la moglie ha preso in locazione un
appartamento a __________, mentre il marito è rimasto nell’abitazione coniugale
a __________. __________ __________ è invalido ed esegue attività accessorie
per l’organizzazione carnevalesca del __________, come pure per la ditta
__________ __________ __________; __________ __________ non ha mai svolto attività
lucrativa dopo il matrimonio.
B. Con istanza cautelare
del 17 marzo 1998 __________ __________ ha postulato, oltre alla consegna di
vari mobili da prelevare dall’abitazione coniugale, un contributo alimentare di
fr. 2’500.– mensili e la trattenuta di tale importo dalla rendita del marito.
Essa ha chiesto inoltre il beneficio dell’assistenza giudiziaria. All’udienza
del 7 aprile 1998 l’istante ha confermato le sue domande, alle quali si è
opposto il marito. Esperita l’istruttoria, al dibattimento finale del 29 aprile
1998 le parti hanno ribadito le rispettive posizioni.
C. Statuendo il 4 maggio
1998, il Pretore ha fissato il contributo alimentare per la moglie in fr.
1’617.– mensili dal 1° aprile 1998 e ha posto la tassa di giustizia di fr.
150.– con le spese a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate
le ripetibili.
D. __________ __________
è insorta contro il decreto del Pretore con un appello del 12 maggio 1998 nel
quale chiede che il provvedimento impugnato sia riformato nel senso di
riconoscerle un contributo alimentare mensile di fr. 2’500.– dal 1° aprile
1998. Nelle sue osservazioni del 27 maggio 1998 __________ __________ propone
la reiezione del gravame e con appello adesivo postula la riduzione del contributo
litigioso a fr. 1’317.– mensili, da versare entro il 10 di ogni mese.
__________ __________ ha concluso per il rigetto dell’appello adesivo.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 145 cpv. 2
CC prescrive che il giudice, in pendenza di un’azione di separazione o di
divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa
l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la
custodia dei figli. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari a
norma dell’art. 145 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda
sul riparto dell’eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito
familiare il fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7
e 8). Al coniuge debitore del contributo deve ad ogni modo essere garantito
almeno il minimo previsto dal diritto esecutivo, l’eventuale ammanco rimanendo
a carico del coniuge privo di reddito o con reddito insufficiente a coprire il
proprio fabbisogno (DTF 123 III 1, 121 I 97, 121 III 301). Il fabbisogno minimo
è determinato sulla scorta del minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui
vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti della famiglia, in
particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche (DTF
114 II 394 consid. 4b; Perrin, La
méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 429).
- Il Pretore ha
determinato il reddito complessivo del marito in fr. 4’829.80 mensili (rendita
AI fr. 1’231.–, pensione d’invalidità fr. 3’298.80, reddito da attività accessorie
stimato in fr. 300.–) e ha fissato in fr. 3’212.– il suo fabbisogno. Constatato
che il reddito della famiglia non è sufficiente per coprire le necessità di entrambi
i coniugi, egli ha posto a carico del marito un contributo mensile per la
moglie di fr. 1’617.– mensili dal 1° maggio 1998, rilevando che nel corso del
mese di aprile la moglie non aveva avuto oneri di alloggio e il marito aveva
pagato i premi di cassa malati.
I. Sull’appello principale
-
L’appellante
sostiene che il marito avrebbe un reddito mensile di almeno fr. 5’000.–, poiché
oltre alle sue attività accessorie egli disporrebbe anche del reddito conseguito
con la locazione di un posteggio e con la sua sostanza, consistente in beni immobiliari
a __________ e in un conto risparmio di fr. 40’000.– al __________ __________
di __________. Se non che, davanti al primo giudice la moglie non ha accennato
a redditi della sostanza ottenuti dal marito. Tali entrate, anche se fossero
effettive, non possono quindi essere considerate per la prima volta in questa
sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Dandosene gli estremi, la moglie potrà
chiedere al Pretore una modifica dell’assetto cautelare e una diversa
commisurazione del contributo alimentare. La censura relativa al reddito da
attività accessoria del marito è invece parzialmente fondata, poiché dai
documenti agli atti risulta un reddito mensile medio di fr. 366.– (doc. 7 e
14), invece dei fr. 300.– stimati dal Pretore.
-
La moglie sostiene
inoltre che dal fabbisogno del marito deve essere stralciato l’importo di fr.
200.– inserito dal primo giudice per le spese di trasporto e si duole
dell’eccessivo canone di locazione riconosciuto, senza specificare però di
quanto dovrebbe essere ridotto. Nella fattispecie il Pretore ha ammesso nel
fabbisogno del marito fr. 200.– per tenere conto delle spese di trasporto con
il veicolo privato. Il convenuto, invalido e con alcune piccole attività
accessorie, non ha tuttavia reso verosimile che l’uso del veicolo privato sia
indispensabile a causa del suo stato di salute (il doc. 14 sembra anzi
dimostrare il contrario) o per l’impossibilità di far capo ai trasporti
pubblici per raggiungere il posto di lavoro accessorio. Del resto, anche in
quest’ultima ipotesi, non si potrebbe ragionevolmente ammettere per un’attività
accessoria che frutta fr. 300.– mensili un costo per veicolo privato di fr.
200.– mensili, tanto meno se si considera la situazione economica disagiata
della famiglia, i cui membri non si vedono garantito neppure il fabbisogno
minimo. La posta in questione deve dunque essere stralciata dal fabbisogno del
marito.
-
Per quanto riguarda
il canone di locazione dell’appartamento in cui abita il marito, di fr. 1’226.–
complessivi, l’appellante sottolinea a ragione che un alloggio di 4 locali, con
locale hobby aggiuntivo e due posteggi (doc. 1) è troppo grande per una persona
sola. I coniugi devono infatti, in linea di massima, equitativamente
beneficiare – durante una causa di divorzio o di separazione – del medesimo
tenore di vita, ciò che include anche condizioni abitative sostanzialmente
paritarie (I CCA, sentenza del 12 agosto 1997 nella causa B. contro B.). Contrariamente
a quanto ritiene la moglie, al marito, rimasto nell’abitazione coniugale, deve
tuttavia essere riconosciuto il costo effettivo dell’appartamento fino alla
prossima scadenza, visto che il contratto di locazione potrà essere disdetto
solo dal 31 marzo 1999 (verbale di udienza del 7 aprile 1998, pag. 2; doc. 1).
Data la situazione di ammanco della famiglia, il marito dovrà pertanto disdire
tale contratto e cercare un alloggio idoneo a una persona sola, equivalente a
quello della moglie. Per il momento non vi è motivo di ridurre l’onere di
alloggio e l’appello è di conseguenza infondato su questo punto.
II. Sull’appello adesivo
-
Il marito chiede che
sia stralciato dal suo reddito l’importo di fr. 300.– per le attività
accessorie e che venga aumentato a fr. 300.– l’indennità da inserire nel suo
fabbisogno per le spese di trasferta. Egli adduce che i suoi redditi accessori
non sono garantiti e potrebbero cadere già nel 1998. A suo dire, se si ammettono
le entrate accessorie, si deve anche riconoscere la spesa di fr. 300.– per
l’uso del veicolo privato. L’argomentazione è sprovvista di buon diritto. Come
si è visto (consid. 3), grazie alle sue attività accessorie il marito consegue
un reddito medio mensile di fr. 366.–. Egli non ha mai preteso che tali
attività fossero occasionali e provvisorie, né tanto meno ha reso verosimile
l’impossibilità di continuare la sua collaborazione per l’organiz-zazione del
__________ o per la __________ __________ __________. Il suo reddito accessorio
deve quindi essere considerato per intero nel calcolo del contributo
alimentare, essendo indispensabile per assicurare alla famiglia il minimo
esistenziale (SJZ 1993 n. 38, consid. 2). Calcolando la media annua delle
retribuzioni conseguite nel 1997 si ottiene, come attestano i documenti agli
atti (doc. 7 e 14), un reddito mensile di fr. 366.–. Al riguardo l’appello
adesivo è dunque destinato all’insuccesso.
-
Non è votata a
miglior sorte nemmeno la censura sull’ammonta-re dei costi di trasferta,
ammessi dal Pretore nella misura di fr. 200.–. Il marito non ha addotto né reso
verosimile la necessità di far uso del veicolo privato per motivi di salute o
per conseguire il reddito accessorio e non si giustifica quindi di inserire
tale posta nel suo fabbisogno minimo (consid. 3), tanto meno in assenza di
mezzi sufficienti per il mantenimento della famiglia. Il convenuto chiede
infine di versare il contributo alimentare in via anticipata dal 10 di ogni
mese, data alla quale gli vengono corrisposte le rendite. La domanda non può
essere accolta già per il fatto che le rendite, per quanto risulta dagli atti,
sono versate di regola tra il 5 e il 6 del mese (estratto conto postale doc.
15). Non vi è pertanto motivo di derogare alla prassi secondo la quale il contributo
alimentare deve essere versato ogni mese in via anticipata. L’appello adesivo,
infondato in ogni suo punto, deve di conseguenza essere respinto.
-
Riassumendo, il
reddito complessivo del marito ammonta a fr. 4’895.80 mensili (rendita AI fr.
1’231.–, pensione d’invalidità fr. 3’298.80, reddito accessorio medio fr.
366.–), mentre la moglie, per quanto risulta dall’istruttoria, non ha reddito.
I rispettivi fabbisogni devono essere rivisti per tenere conto delle fondate
censure mosse della moglie nel proprio appello (consid. 3) e dell’onere
fiscale che le compete, stimato in fr. 150.–. Se le entrate della famiglia non
sono sufficienti a coprire i fabbisogni di tutti i suoi membri, il Pretore deve
porre l’ammanco a carico del coniuge senza reddito, per garantire all’obbligato
alimentare almeno il fabbisogno minimo, conformemente alla più recente giurisprudenza
del Tribunale federale (DTF 123 III 1, 121 III 301). Se non che, in concreto il
primo giudice ha inserito nel fabbisogno del marito anche un importo di fr.
53.10 per un debito ipotecario relativo a suoi beni propri. Per prassi costante
il rimborso di debiti può essere inserito nel fabbisogno di uno dei coniugi se
il debito è stato contratto consensualmente durante la vita in comune (Rep.
1994, 147; I CCA, sentenza del 22 ottobre 1996 in re G. contro G., massima
pubblicata in SJZ 93/1997 pag. 380 e in: Bollettino dell’Ordine degli avvocati
n. 14, pag. 3 segg.; Bühler/Spühler
in: Berner Kommentar, 3a edizione, n. 162 ad art. 145 CC). Il
rimborso di debiti presuppone tuttavia che ogni membro della famiglia abbia
garantito il proprio fabbisogno, ciò che non è il caso in concreto. Il
fabbisogno del marito deve quindi essere ridotto a fr. 2’959.05 mensili (minimo
del diritto esecutivo fr. 1’025.–, pigione fr. 1’226.–, premio della cassa
malati fr. 320.70, contributo mensile AVS fr. 137.35, imposte fr. 250.–). Per
la moglie si deve tenere conto di un fabbisogno di fr. 2’434.– mensili (minimo
del diritto esecutivo fr. 1’025.–, pigione fr. 900.–, premio della cassa malati
fr. 359.–, imposte stimate fr. 150.–).
-
In sintesi il quadro
patrimoniale mensile della famiglia così si presenta:
reddito
mensile del marito (arrotondato) fr. 4’890.–
reddito
mensile della moglie –.–
fr.
4’890.–
fabbisogno minimo del marito fr.
2’959.–
fabbisogno
minimo della moglie fr. 2’434.–
fr.
5’393.–
ammanco mensile fr.
503.–
reddito del marito fr.
4’890.–
fabbisogno
minimo fr. 2’959.–
contributo
mensile per la moglie (arrotondato) fr. 1’930.–
Le
censure dell’appellante principale, in ultima analisi, si rivelano fondate solo
parzialmente, poiché il marito ha il diritto di conservare per sé almeno il
fabbisogno minimo (DTF 123 III 1, 121 III 301, 121 I 97). L’appello è comunque
fondato, in parte, anche nella misura in cui rivendica un contributo dal 1°
aprile 1998. Come correttamente rilevato dal Pretore, nel mese di aprile la
moglie non ha avuto oneri di alloggio (verbale di udienza del 7 aprile 1998) e
il marito ha pagato il premio della cassa malati (interrogatorio formale,
verbale del 29 aprile 1998), ma ciò non toglie che essa abbia dovuto far fronte
ad altre necessità correnti dopo la separazione di fatto. Le deve quindi essere
riconosciuto un contributo alimentare ridotto, che copra almeno il minimo esistenziale
del diritto esecutivo dal 1° aprile 1998. Il decreto impugnato va pertanto
riformato aumentando a fr. 1’930.– mensili il contributo alimentare dal 1°
maggio 1998 e riconoscendo un contributo di fr. 1000.– per il mese di aprile
1998.
- Gli oneri processuali
seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L’appellante ottiene
un aumento del contributo alimentare rispetto a quanto stabilito dal Pretore,
anche se in misura inferiore a quanto rivendicato. Si giustifica pertanto di
suddividere gli oneri dell’appello principale tra le parti in ragione di metà
ciascuno e di compensare le ripetibili. Il convenuto sopporta per contro tutti
gli oneri dell’appello adesivo, che lo vede integralmente soccombente, e
verserà alla moglie un’equa indennità per ripetibili. Non vi è invece motivo
per riformare il giudizio sulle spese e sulle ripetibili di prima sede, che
tiene conto adeguatamente della reciproca soccombenza.
L’appellante insta in
questa sede per l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria. La
domanda non può essere accolta, nonostante l’appello presentasse probabilità di
esito favorevole, quanto meno parziale. A prescindere dal fatto che l’istante
non ha chiesto previamente al marito, proprietario immobiliare, un’adeguata
provvigione ad litem (Rep. 1994 306 consid. 1), essa non può infatti
essere considerata indigente. Per sua ammissione, essa dispone di un capitale
superiore a fr. 30’000.– (interrogatorio formale, verbale del 29 aprile 1998),
di cui almeno fr. 10’000.– disponibili immediatamente su un conto di risparmio
al __________ __________ di __________ (doc. L). Con tale importo essa può
dunque provvedere alle sue spese di patrocinio, almeno per la procedura
provvisionale.
Per
questi motivi,
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è
ricevibile, l’appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 del decreto
impugnato è così riformato:
-
__________ è condannato a versare alla moglie __________ __________a, a titolo
di contributo alimentare, l’importo di fr. 1’000.– per il mese di aprile 1998 e
l’importo mensile anticipato di fr. 1’930.– dal 1° maggio 1998.
Per il resto il decreto
impugnato è confermato.
II. La richiesta di assistenza
giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
III. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico di __________ __________ e di __________ __________ in ragione
di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
IV. L’appello adesivo è
respinto.
V. Gli oneri processuali
dell’appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 150.–
b) spese fr.
50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico di __________ __________, che rifonderà a __________ __________
fr. 300.– per ripetibili di appello.
VI. Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________i, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster