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Numero d'incarto:
11.1998.68
Data decisione, Autorità:
05.05.1998, ICCA
Incarto n.
11.98.00068
Lugano
5 maggio 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa .._____ (misure provvisionali) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa
con istanza del 16 maggio 1997 da
e __________ __________, __________
(ora
patrocinati dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 10 aprile 1998
presentata da __________ e __________ __________ contro il decreto cautelare
emesso il 30 marzo 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ è
proprietaria della particella n. __________RFD di __________, contigua alla
particella n. __________, che appartiene a __________ __________. Su entrambi i
fondi sorgono case di abitazione, che distano da un minimo di 2.92 m a un
massimo di 5.20 m l’una dall’altra. L’abitazione di __________ __________ si
trova però a soli 50-60 cm dal confine con la particella n. __________, di modo
che per accedere al giardino dietro la casa __________ __________ deve passare per
qualche metro di lunghezza anche sul fondo n. __________. Nel mese di maggio
1997 __________ __________ ha cominciato i lavori di nuova recinzione tra i due
fondi, esattamente lungo la linea di confine.
B. Con istanza di misure
cautelari del 16 maggio 1997 __________ e __________ __________ hanno chiesto
al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, che fosse ordinato a __________
__________ di sospendere i lavori e di tollerare il passo necessario per
raggiungere il giardino. Con decreto emanato senza contraddittorio del 21
maggio successivo, il Pretore ha accolto la domanda. All’udienza del 18 giugno
1997 __________ha chiesto la revoca del provvedimento. Esperita l’istruttoria,
limitata a un sopralluogo, le parti hanno rinunciato a comparire alla discussione
finale.
C. Statuendo il 30 marzo
1998, il Pretore ha respinto l’istanza. Le spese, con una tassa di giustizia di
fr. 400.–, sono state poste a carico degli istanti, tenuti a rifondere alla
controparte fr. 500.– per ripetibili.
D. Contro il decreto
citato __________ e __________ __________ sono insorti con un appello del 10
aprile 1998 nel quale chiedono – previo conferimento dell’effetto sospensivo –
di accogliere la loro istanza e di modificare il giudizio del Pretore in tal
senso. L’appello non è stato intimato a __________ __________.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha respinto
l’istanza con l’argomento che il giardino posto dietro la casa __________ è
raggiungibile anche attraverso l’abitazione e che in ogni modo la larghezza del
passaggio esterno è sufficiente per una persona senza invadere il fondo della
convenuta. Ciò posto, egli ha negato in sostanza sia l’eventualità di un danno
considerevole sia la parvenza di buon esito insita nell’azione di merito. Gli
appellanti obiettano che la revoca del provvedimento adottato senza
contraddittorio limita il loro diritto di proprietà, poiché con la formazione
della nuova cinta da parte della convenuta l’accesso al loro giardino è gravemente
ostacolato, tanto più che il passaggio attraverso l’abita-zione è assai
disagevole.
-
Dal fascicolo
processuale risulta che unica proprietaria della particella n. __________RFD di
__________ è __________ __________ (doc. 2). Il marito __________ non ha quindi
alcuna legittimazione per chiedere un accesso necessario e già per questo
motivo il suo appello è destinato all’insuccesso.
-
Secondo l’art. 376
cpv. 1 CPC il giudice può ordinare, su istanza di parte, provvedimenti
cautelari idonei quando vi è fondato motivo di temere che dal ritardo a procedere
nelle vie ordinarie potrebbe derivare un danno considerevole. L’emanazione di
un provvedimento cautelare è subordinata a tre presupposti cumulativi: la verosimiglianza
di un notevole pregiudizio, la necessità di procedere con urgenza e la parvenza
di buon esito insita nell’azione di merito, l’istante essendo responsabile –
per altro –dei danni causati da provvedimenti ingiustificati (art. 383 cpv. 1
CC; DTF 112 II 32; Rep. 1988 pag. 351 consid. 1 con richiamo). La
verosimiglianza dei tre requisiti non giustifica in ogni modo l’adozione di
qualsiasi provvedimento cautelare: il principio della proporzionalità
esige che – comunque sia – la misura si limiti allo stretto indispensabile,
mantenga cioè un ragionevole rapporto tra il fine perseguito e la restrizione
decretata (Pelet, Mesures provisionnelles:
droit fédéral ou droit cantonal?, Losanna 1987, pag. 83 segg. con rinvii; Gloor, Vorsorgliche Massnahmen im Spannungsfeld
von Bundesrecht und kantonalem Zivilprozessrecht, Zurigo 1982, pag. 112 segg.).
L’esistenza dei tre
requisiti cumulativi va esaminata d’ufficio (Rep. 1989 127 con riferimenti).
L’urgenza è data nei casi in cui esiste l’impellente necessità di togliere
subito gravi inconvenienti la cui persistenza, durante lo svolgimento della
causa di merito, potrebbe avere per effetto quello di mutare una situazione di
fatto non più, o difficilmente, ricostruibile a causa ultimata (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura
civile annotato, n. 4 ad art. 376). Il pregiudizio considerevole è dato
allorché dal ritardo a procedere potrebbe derivare all’istante un danno grave e
difficilmente riparabile (Rep. 1983 pag. 115).
-
Nella fattispecie,
si volesse anche ammettere un caso di urgenza, mancherebbe la verosimiglianza
di un danno considerevole. L’interessata non ha reso attendibile, infatti, che
l’esecuzione della nuova cinta da parte del vicino le recherebbe grave pregiudizio.
I motivi addotti, del resto per la prima volta nell’atto di appello (in
violazione dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), non bastano a confortare
un’ipotesi del genere. Intanto l’appellante non nega che l’accesso al giardino
è possibile anche passando dal suo appartamento, limitandosi ad asserire che
tale percorso è più lungo, disagevole e non indicato per ragioni di igiene. L’in-sorgere
di qualche inconveniente non è sufficiente tuttavia per rendere verosimile
l’eventualità di un danno considerevole. Inoltre, contrariamente a quanto
l’appellante pretende, il passaggio esterno non risulta impedito dai lavori
della vicina. Dal sopralluogo è emerso che esso è praticabile anche con un
cesto da giardino del diametro di 53 cm e con un cesto da bucato pieno di
scarti da giardino, se trascinato. Quanto infine alle prospettate opere di tinteggio
e di soprelevazione, esse sono meramente accennate, senza che l’appellante
abbia tentato di sostanziare concretamente quale danno considerevole le
risulterebbe dall’ultimazione dei lavori da parte dalla vicina. Mancando il requisito
di un grave pregiudizio, è superfluo indagare sul terzo presupposto (cumulativo)
per l’adozione di provvedimenti cautelari, ovvero sul requisito della parvenza
di buon esito insito nella causa di merito. Manifestamente infondato, l’appello
deve pertanto essere respinto.
-
L’emanazione del
presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo
contenuta nell’appello (art. 382 cpv. 3 CPC).
-
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si assegnano
ripetibili alla controparte, cui l’appello non è stato nemmeno intimato.
Per questi motivi,
richiamato l’art. 313bis CPC
e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e
il decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 350.–
b) spese fr.
50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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