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Numero d'incarto:
11.1998.55
Data decisione, Autorità:
27.10.1999, ICCA
Incarto n.:
11.1998.00055
Lugano
27 ottobre 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e R. Bernasconi, giudice supplente
segretario:
Ambrosini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa ..______ (annullamento di decisione assembleare) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1,
promossa con petizione del 20 novembre
1995 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
Comunione
dei comproprietari del condominio
Residenza __________ __________ __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolto l'appello del 20 marzo 1998
presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 26 febbraio
1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;
Il giudizio sulle spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ ha acquistato il 27 luglio 1990 la proprietà per piani n.
__________, pari a 20/1000 della particella __________
RFD di __________ (condominio “Residenza __________ __________ __________ ”)
con diritto esclusivo sull’appartamento n. __________ situato al piano
__________. Dopo avere reclamato senza esito nel 1994 e 1995 per l’uso come
posteggio dello spazio antistante le finestre e il terrazzo del suo
appartamento da parte di comproprietari e di loro ospiti, il 4 settembre 1995
egli ha introdotto davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1,
un’azione possessoria contro la Comunione dei condomini. Egli ha chiesto che
fosse vietato ai comproprietari e ai loro ospiti di posteggiare sulla porzione
di fondo comune davanti alle sue finestre e di attraversare il suo terrazzo,
adducendo che le vetture provocavano immissioni inaccettabili sia per il rumore
che per i gas di scarico. All’udienza del 9 ottobre 1995 le parti hanno
concordato di sospendere la procedura fino al sopralluogo. Il 19 ottobre 1995
l’assemblea dei comproprietari ha deciso di lasciare invariata la destinazione
dell’area, sostenendo che era destinata a posteggio solo in “casi urgenti”.
B. Il 20 novembre 1995
__________ __________ ha promosso azione ordinaria contro la Comunione dei
comproprietari della “Residenza __________ __________ __________ ” per ottenere
che fosse annullata la deliberazione assembleare predetta e che fosse ordinato
ai comproprietari di posteggiare veicoli sulla parte di fondo comune antistante
le finestre della sua proprietà per piani. La Comunione dei comproprietari ha
presentato il 5 marzo 1996 una domanda processuale tendente a disgiungere le domande
della petizione. Alla discussione dell’8 marzo 1996 l’attore ha modificato tali
domande, chiedendo l’annullamento della decisione assembleare contestata e
l’adozione di un regolamento d’uso della parte comune adibita a giardino per
impedire il posteggio davanti alle sue finestre. Nella sua risposta di merito
la Comunione dei comproprietari ha poi proposto di respingere la petizione e
nei successivi allegati scritti le parti hanno ribadito le loro domande.
Esperita l'istruttoria, le parti sono comparse al dibattimento finale del 12
gennaio 1998 e hanno confermato le loro richieste, rinviando al contenuto delle
loro conclusioni scritte.
C. Statuendo il 26
febbraio 1998 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha respinto
la petizione e ha posto la tassa di giustizia di fr. 600.– con le spese a carico
dell’attore, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 1'900.– per ripetibili.
D. Contro la sentenza
appena citata __________ __________ è insorto con un appello del 20 marzo 1998
nel quale chiede che la petizione sia accolta e il giudizio impugnato riformato
di conseguenza. Nelle sue osservazioni dell’11 maggio 1998 la convenuta propone
di respingere l’appello e di confermare la sentenza di prima sede.
E. La giudice delegata
di questa Camera ha rinviato il 17 luglio 1998 gli atti al Segretario assessore
affinché determinasse il valore litigioso. Con ordinanza del 27 novembre 1998
il Segretario assessore ha fissato tale valore in fr. 10’000.– fondandosi su
una perizia allestita in contraddittorio.
Considerando
in diritto: 1. Il primo giudice ha
accertato che l’area antistante la proprietà per piani dell’attore rientra
nelle parti comuni del condominio ed è stata adibita a posteggio sin
dall’inizio, mentre l’attore non aveva provato di avere ricevuto garanzie sulla
destinazione a prato o giardino di tale superficie. Egli è giunto alla
conclusione che l’oggetto n. 3 della deliberazione impugnata è conforme al
regolamento e all’atto costitutivo della comproprietà e che non vi era quindi
motivo per annullarla. Per quanto concerne la domanda intesa a far cessare le
immissioni di vario genere lamentate dall’attore, il Segretario assessore ha
ritenuto che non vi erano sufficienti elementi per ritenerle eccessive e ha soggiunto
che in ogni modo la Comunione dei comproprietari non poteva essere considerata
perturbatrice, l’azione dovendo essere proposta direttamente contro i singoli
responsabili. Donde il rigetto della petizione.
-
In virtù degli art.
712m cpv. 2 e 75 CC ogni comproprietario che non abbia aderito a una
decisione assembleare ha la facoltà di impugnare tale deliberazione davanti al
giudice entro un mese da quanto ne ha avuto conoscenza (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3ª edizione, pag. 368 n.
1319; Meier-Hayoz/Rey in: Berner
Kommentar, nota 126 ad art. 712m CC). Una siffatta decisione è annullabile
quando è stata adottata in violazione degli statuti oppure di norme di legge
imperative o destinate a proteggere gli interessi privati dei singoli
comproprietari (Meier-Hayoz/Rey,
op. cit., nota 128 ad art. 712m CC; Rep. 1989 pag. 480). Assolutamente
nulle sono invece le decisioni prese in dispregio di norme legali imperative o
destinate a proteggere gli interessi di terzi, in particolare dei creditori (Steinauer, op. cit., pag. 367 n. 1319; Meier-Hayoz/Rey, op. cit. n.146 ad art.
712m CC).
-
Nella fattispecie
l’attore sostiene che il Segretario assessore ha negato a torto la
legittimazione passiva della Comunione dei comproprietari per quel che concerne
le immissioni, giacché la lite verte sulla contestazione di una deliberazione
assembleare lesiva dei suoi diritti. Su questo punto l’argomentazione è fondata.
Unico oggetto dell’azione promossa il 20 novembre 1995 – e quindi del giudizio
odierno – è infatti l’annullamento dell’oggetto n. 3 adottato dall’assemblea
dei comproprietari il 19 ottobre 1995 e la richiesta di adottare un regolamento
d’uso dell’area litigiosa. Per sua stessa ammissione l’attore non ha promosso
un’azione fondata sull’art. 679 CC, sicché ogni disquisizione sulla legittimazione
passiva della Comunione dei comproprietari si rivela inutile. È infatti
pacifico che solo la Comunione dei comproprietari può essere convenuta in
causa, come nella fattispecie, intesa a ottenere l’annullamento di una trattanda
assembleare contestata (Rep. 1995 pag. 231).
-
L’appellante afferma
che prima della deliberazione contestata non esisteva alcun regolamento che
disciplinasse l’uso dell’area adibita a posteggio davanti alle sue finestre e
rimprovera al Segretario assessore di avere intravisto una regolamentazione di
tale area nell’atto costitutivo della proprietà per piani quando in realtà
l’uso di tale superficie non era regolato a sufficienza. La censura si rivela
non solo infondata, ma finanche ai limiti della temerarietà. L’attore stesso ammette
che la porzione di fondo in questione, descritta come “giardino/accesso” a
registro fondiario (doc. D), rientra fra le parti comuni dell’immobile. Non si
vede del resto come potrebbe essere altrimenti, dato che si tratta di terreno
circostante lo stabile (doc. N, doc. 3), il quale è parte comune per legge
(art. 712b cpv. 2 n. 1 CC;
Steinauer, op. cit., pag. 311 n. 1129). Né l’atto costitutivo della
proprietà per piani né il regolamento prevedono tuttavia una specifica
destinazione di tale area (doc. C1, C2, C3 e C4). Il regolamento della
proprietà per piani stabilisce soltanto – tra altre cose – che le parti comuni
dell’immobile sono a disposizione di tutti i comproprietari, riservato un diverso
ordinamento prescritto dall’assemblea condominiale (doc. C2, capitolo C, §13 e
14, pag. 8). Di fronte alle richieste dell’attore, che insisteva perché si
adibisse a giardino l’area in questione, l’assemblea dei comproprietari ha
deciso che la superficie litigiosa (tratteggiata sulla planimetria doc. M, doc.
3 e 4) poteva continuare a essere usata come posteggio dai comproprietari e dai
loro ospiti, quanto meno in casi urgenti (verbale dell’assemblea del 19 ottobre
1995, doc. L). Il risultato della deliberazione assembleare è riuscito
indubbiamente sgradito all’appellante, che ha visto respingere la sua
richiesta, ma non è contrario alla legge né al regolamento condominiale e
precisa in modo chiaro l’uso della porzione di terreno dinanzi all’appartamento
n. 2.
-
Quanto alla domanda
dell’appellante volta a far adottare un regolamento d’uso per vietare il
posteggio dei comproprietari e dei loro ospiti davanti alla sua proprietà
(appello, pag. 2), essa è improponibile in questa sede. L’azione di
contestazione di una deliberazione assembleare tende solo a far annullare con
effetto retroattivo la risoluzione controversa (Steinauer, op. cit., pag. 369 n. 1325). A prescindere dal
fatto che – come detto – l’appellante nemmeno pretende che la decisione da lui
impugnata violi la legge o gli statuti, l’annullamento dell’oggetto n. 3
lascerebbe invariata la destinazione e l’uso (di fatto) a posteggio dell’area
litigiosa. L’assemblea ha respinto la proposta di modificare il regolamento nel
senso postulato dall’attore, il quale poteva chiedere bensì l’annullamento
della deliberazione assembleare, se contraria alla legge o al regolamento, ma
non la sostituzione di tale decisione con un’altra.
-
Infine l’appellante
rimprovera al primo giudice di avere negato a torto immissioni eccessive dovute
ai rumori e ai gas di scarico delle automobili che sostano dinanzi alla sua
proprietà, sebbene tali disturbi siano intollerabili già per comune esperienza.
Egli però, pur dolendosi di rumori ed esalazioni eccessive, non ha fondato la
propria azione sull’art. 679 CC. Anzi, nell’appello egli stesso ribadisce di
avere chiesto l’annullamento della decisione assembleare giacché le immissioni
illecite impedirebbero la destinazione a posteggio dell’area antistante la sua
proprietà. Per di più, né l’istruzione dell’azione possessoria (sospesa di comune
accordo in occasione dell’udienza preliminare del 9 ottobre 1995: v. inc.
..__________) né quella della presente causa dimostrano
l’esistenza di eccessi pregiudizievoli ai danni dell’attore. I testimoni
escussi si sono espressi solo sulla destinazione dell’area litigiosa
(deposizione __________ __________ dell’8 aprile 1997, pag. 1 e deposizione
__________ __________, di stessa data, pag. 3) e il sopralluogo ha dato atto
solo della situazione esistente, senza fornire alcun elemento per accertare le
asserite immissioni eccessive (verbale del 27 maggio 1997, act. IX). A
giusta ragione quindi il Segretario assessore ha sottolineato la manifesta
inesistenza di prove sull’eccesso delle immissioni, che non possono evidentemente
presumersi – come asserisce l’attore – per comune esperienza.
-
Gli oneri
processuali sono posti a carico dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), che
rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri processuali,
consistenti in :
a) tassa di
giustizia fr. 300.–
b) spese fr.
50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1’200.– per
ripetibili di appello.
- Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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