AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1998.53
Data decisione, Autorità:
09.11.1998, ICCA
Incarto n.
11.98.00053
Lugano,
9 novembre 1998/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. ________/ (cambiamento del nome) della Divisione degli interni
quale ufficio di vigilanza sullo stato civile promossa con istanza del 2 maggio
1997 da
__________ (1982), __________,
istanza cui si è opposto
__________, __________
(ora
patrocinato dall’avv. __________ __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev’essere accolto l’appello del 18 febbraio 1998 presentato da __________
__________ contro la decisione emessa il 30 gennaio 1998 dalla Divisione degli
interni quale ufficio di vigilanza sullo stato civile;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 10 aprile 1982
__________ __________ (1962) si è sposata con __________ __________ (1960).
Dall’unione è nata __________ (____________________1982). Tale matrimonio è
stato sciolto per divorzio con sentenza del 13 novembre 1992. L’autorità parentale
sulla figlia è stata affidata alla madre.
B. __________ __________
si è risposata il __________ __________ 1997 con __________ __________ (1962),
suo convivente dal 1° giugno 1995. Dal matrimonio è nato __________, il
____________________ 1997. Nel frattempo, il 2 maggio 1997, __________
__________ si è rivolta alla Divisione degli interni quale ufficio di vigilanza
sullo stato civile perché la figlia __________, da lei rappresentata, potesse
cambiare il cognome da __________ in __________. __________ __________, padre
di __________, si è opposto all’ istanza. L’interessata ha replicato,
confermando la domanda. __________ __________ non ha duplicato.
C. Con decisione del 30
gennaio 1998 la Divisione degli interni ha autorizzato il cambiamento di nome.
Accertato che __________ __________ non negava di essersi disinteressato della
figlia e nemmeno pretendeva che __________ fosse male integrata nella realtà in
cui vive o che tale realtà stesse per subire mutamenti sostanziali, essa ha
ritenuto sufficientemente stabile l’unione della madre con il secondo marito,
donde l’accoglimento dell’ istanza. La tassa di giustizia (fr. 200.–) e le
spese (fr. 30.–) sono state poste a carico di __________ __________.
D. Contro la decisione
predetta __________ __________ è insorto con un appello (“ricorso”) del 18
febbraio 1998 nel quale chiede che l’atto in questione sia annullato e che
l’istanza volta al cambiamento di nome sia respinta. Nelle sue osservazioni del
18 aprile 1998 __________ __________ propone, in rappresentanza della figlia,
di respingere l’appello e di confermare la decisione impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Il governo del Cantone di
domicilio può, per motivi gravi, concedere a una persona il cambiamento del proprio
nome (art. 30 cpv. 1 CC). Nel Cantone Ticino tale competenza è stata delegata
dal governo al Dipartimento delle istituzioni (art. 15a cpv. 1 lett. a LAC), e
più in particolare alla Divisione degli interni (art. 9 cpv. 1 del regolamento
sullo stato civile, RL 4.1.2.1). La decisione emanata da quest’ultima è impugnabile
entro 20 giorni mediante appello (art. 15a cpv. 2 LAC). Tempestivo, il “ricorso”
in esame è pertanto ricevibile.
-
L’istanza volta al
cambiamento di nome può essere introdotta anche dal rappresentante legale di un
minorenne, in luogo e vece di quest’ultimo (DTF 117 II 8 consid. 1 in fine con
richiami). Il genitore che porta il nome cui il minorenne intende rinunciare ha
diritto di esprimersi (Bühler in:
Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 19 ad art.
270 CC con richiamo; Hegnauer in:
Berner Kommentar, Berna 1991, n. 62 ad art. 270 CC), anche se non può essere
considerato parte (Breitschmid
in: RSC 64/1996 pag. 46), la procedura dell’art. 30 cpv. 1 CC non avendo
carattere contenzioso. Contro la decisione che autorizza il cambiamento di nome
egli è in ogni modo legittimato ad appellare (Häfliger,
Die Namensänderung nach Art. 30 ZGB, Zurigo 1996, pag. 247). Anche sotto questo
profilo il “ricorso” in oggetto è dunque ammissibile.
-
Nelle procedure in
cui il cambiamento di nome è chiesto, in luogo e vece del minorenne, dal
titolare dell’autorità parentale che porta già tale nome, può sussistere conflitto
d’interessi tra la posizione del figlio e quella del genitore. In circostanze
del genere v’è da domandarsi se al figlio non vada designato un curatore giusta
l’art. 392 n. 2 CC (Hegnauer, op.
cit., n. 61 ad art. 270 CC; RSC 64/1996 pag. 42 n. 3). Sia come sia, la
questione assume portata pratica – con ogni evidenza – solo ove il cambiamento
di nome possa essere autorizzato. In concreto il problema sarà ripreso quindi
più avanti.
-
L’art. 30 cpv. 1 CC
ha lo scopo di eliminare seri inconvenienti legati al nome di cui è chiesto il
cambiamento, con particolare riferimento a interessi di ordine psichico, morale
e spirituale (DTF 108 II 4 consid. 5a, 249 consid. 4b). Nel caso di minorenni
la giurisprudenza si dipartiva dall’idea, fino a poco tempo addietro, che il
figlio di genitori non coniugati poteva essere vittima di pregiudizi sociali
portando un nome che permettesse di risalire alla sua origine naturale o
adulterina, sicché la prassi autorizzava a determinate condizioni – durata e
stabilità del concubinato dei genitori, interesse del minorenne, impossibilità
dei genitori di sposarsi – che il figlio sostituisse il cognome della madre con
quello del padre (da ultimo: DTF 119 II 309 consid. 3c). Il cambiamento di nome
era autorizzato anche nel caso in cui, dopo il divorzio dei genitori, il figlio
fosse affidato alla madre e questa avesse ripreso il suo cognome di nubile (DTF
110 II 433, 109 II 177) oppure nel caso in cui la madre si risposasse e
portasse il figlio nella sua nuova famiglia (DTF 99 Ia 561).
La giurisprudenza più
recente interpreta i “motivi gravi” dell’art. 30 cpv. 1 CC con maggior rigore.
Così, nel 1995, il Tribunale federale ha rifiutato il cambiamento del nome a un
figlio di genitori concubini, rilevando che l’evoluzione intervenuta negli ultimi
anni riguardo alle concezioni sociali sui figli nati fuori del matrimonio non
consente più di intravedere un “motivo grave” nel solo fatto che il figlio
porti il nome della madre e non quello del padre. Per autorizzare un
cambiamento di nome non basta più, in altri termini, un concubinato durevole
tra la madre, detentrice dell’autorità parentale, e il suo compagno, nemmeno se
questi è il padre biologico di altri figli che vivono nella medesima comunione
domestica. Il minorenne che postula il cambiamento deve indicare concretamente,
per converso, in che misura l’obbligo di portare il nome della madre (art. 270
cpv. 2 CC) gli arrechi svantaggi sociali suscettibili di configurare motivi
gravi (DTF 121 III 145). Identico orientamento ha adottato quest’anno il
Tribunale federale, giudicando il caso di due figlie minorenni che chiedevano
di sostituire il loro cognome con quello del nuovo marito della madre, alla
quale esse erano state affidate dopo il divorzio. Non ravvisando motivi gravi a
sostegno di tale cambiamento, il Tribunale federale ha confermato la decisione
con cui l’autorità cantonale aveva respinto l’istanza (DTF del 10 settembre
1998 in re V., destinata a pubblicazione).
-
Nella fattispecie la
Divisione degli interni ha accertato che dopo il divorzio l’appellante ha
trascurato la figlia, la quale dal giugno 1995 si è ben integrata nella
comunione domestica formata dalla madre e dall’uomo che è divenuto, nel 1997,
il suo secondo marito. Tale rapporto di coppia potendosi ritenere
sufficientemente stabile, non vi era motivo per non accogliere l’istanza. Ora,
mal si comprende come simili considerazioni possano integrare “gravi motivi” a
norma dell’art. 30 cpv. 1 CC. La decisione impugnata, per di più, sovverte
l’onere di allegazione quando rimprovera all’opponente di non avere addotto
“motivi sufficientemente validi da indurre l’autorità cantonale a ritenere
pregiudizievole per la minore l’eventuale accoglimento dell’istanza” (act. 15,
prima pagina in fondo). Incombeva alla richiedente, per vero, indicare
concretamente in che misura il fatto di portare il nome del padre causi a lei
stessa svantaggi sociali suscettibili di configurare motivi gravi, non il
contrario. Ciò premesso, rimane da esaminare se nel risultato – a prescindere
dai motivi citati – la decisione impugnata resista nondimeno alla critica.
-
Nell’istanza del 2
maggio 1997 introdotta per il tramite della madre (act. 1) la richiedente aveva
recato – come sottolinea anche la Divisione degli interni – argomenti di tre
ordini: il desiderio di uniformare il cognome con quello della famiglia in cui
essa vive e nella quale è nato il 20 ottobre 1997 il fratellastro Nicola, i legami
instauratisi tra lei e il patrigno __________ __________, il progressivo
distacco dal padre __________. La mera intenzione di unificare il cognome
all’interno della comunione domestica, i legami affettivi creatisi con il
secondo marito della madre e il disinteresse rimproverato al padre non bastano
più, tuttavia, a giustificare “gravi motivi” nell’accezione dell’art. 30 cpv. 1
CC (DTF del 10 settembre 1998 in re V., consid. 3a e 3b). A prescindere dalla
circostanza che l’unificazione del cognome all’interno della famiglia non è più
un imperativo perseguito nemmeno dal legislatore federale (art. 160 cpv. 2 CC)
– anzi, rischia di essere abbandonato (v. RSC 66/1998 pag. 290 in fondo) –
determinante non è ponderare, in realtà, con quale persona o con quale nucleo
familiare un minorenne abbia relazioni migliori o un attaccamento più profondo.
Decisivo è sapere se continuando a portare il cognome di cui chiede il
cambiamento egli subisca pregiudizi sociali, psichici, morali o spirituali. Né
l’istanza del 2 maggio 1997 né la replica del 14 agosto successivo (act. 11) né
le osservazioni all’appello accennano in concreto a difficoltà del genere.
-
In uno scritto
autografo – senza data – accluso alla replica (act. 12) la figlia minorenne si
duole di dovere spiegare a terzi perché essa ha un cognome diverso da quello
della madre, di dovere precisare alla maestra chi firma i suoi compiti in
classe e di non figurare nominalmente nell’elenco telefonico né sulla cassetta
delle lettere. Fors’anche fastidiosi, tali inconvenienti non assurgono però a
“gravi motivi”. Del resto, quanto alla diversità di cognome, non risulta che
alla figlia derivi pregiudizio – tanto meno al giorno d’oggi – dicendo che il
cognome __________ è quello del padre. Quanto alle pretese difficoltà di
recapito telefonico o postale, una semplice iscrizione supplementare
nell’annuario telefonico o sulla cassetta delle lettere basterebbe per ovviare
al disagio. Si aggiunga che la ragazza ha compiuto attualmente i 16 anni e
risulta sempre essere stata individuata come __________ __________. La sua
necessità di essere integrata nominalmente in una famiglia appare di conseguenza,
fosse pur dato qualche ulteriore svantaggio pratico oltre a quelli evocati,
assai meno evidente rispetto agli inconvenienti che potrebbero riguardare
bambini della prima infanzia.
-
Se ne conclude che
nel caso in oggetto non soccorrono le premesse dell’art. 30 cpv. 1 CC, già in
base alle argomentazioni fatte valere dalla diretta interessata, sicché il
semplice consenso del padre non sarebbe bastato – comunque fosse – a legittimare
il cambiamento di nome. Ciò posto, è inutile domandarsi se in concreto
l’autorità amministrativa dovesse nominare alla minorenne un curatore (sopra, consid.
3), così come risulta superfluo valutare se la famiglia in cui la minorenne è
inserita appaia sufficientemente stabile da giustificare un cambiamento di nome
(sempre che – dato il nuovo orientamento della giurisprudenza federale – tale
criterio sia ancora pertinente).
-
Gli oneri
processuali seguirebbero la soccombenza, tanto in prima sede (art. 28 cpv. 1,
applicabile giusta l’art. 423 cpv. 2 CPC) quanto in appello (art. 148 cpv. 1
CPC). Dato nondimeno che il giudizio odierno segue per la prima volta un nuovo
indirizzo di giurisprudenza, appare equo rinunciare a ogni prelievo. Quanto
alle ripetibili, non se ne sarebbe giustificata l’attribu-zione davanti
all’autorità amministrativa, l’opponente non avendo avuto qualità di parte, e
non è il caso di assegnarne nemmeno in appello. La madre della richiedente, in
effetti, non ha agito a titolo personale, mentre la diretta interessata non
consta disporre di patrimonio proprio, tant’è che deve fare assegnamento sui contributi
alimentari del padre (corrisposti per di più in modo irregolare).
Per questi motivi,
pronuncia : I. L’appello è accolto e la
decisione impugnata è così riformata:
L’istanza volta al cambiamento di nome è respinta.
- Non si riscuotono tasse né
spese.
II. Non si riscuotono tasse o
spese in appello né si assegnano ripetibili.
III. Intimazione:
– avv. __________
__________ __________, __________
– __________ __________,
__________.
Comunicazione
alla Divisione degli interni quale ufficio di vigilanza sullo stato civile.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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